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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE I^ CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella RATTI PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE CONSIGLIERE
Dott.ssa Maria Cristina FAEDDA GIUDICE AUSILIARIO REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa in sede di appello da:
in persona del legale rappresentante, con sede in Conegliano, c.f. , Parte_1 P.IVA_1
e per essa la società , in persona del procuratore speciale, con sede in Milano, cod. Parte_2
fisc. rappresentata e difesa in forza di procura speciale depositata in data 6.1.2023, P.IVA_2
- Parte appellante - contro
Società “ ”, con sede in Lumezzane, e Controparte_1 Controparte_2
, e ,
[...] Controparte_3 Controparte_4
- Parti appellate contumaci -
Udienza collegiale di pc: 12.11.2024
Conclusioni delle parti
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino,
Sezione Prima Civile, G.U. Dott. Alberto La Manna, n. 2603/2022 pubblicata il 14.06.2022, resa inter partes e non notificata ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti: in via principale: riformare la sentenza n. 2603/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 14 giugno 2022 e non notificata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e, dunque, accertare e dichiarare che l'odierna appellante è creditrice della cod. fisc. , con sede Controparte_1 P.IVA_3 in 25065 Lumezzane (BS), Via P. Rivadossi n. 2, in persona dei soci illimitatamente responsabili signori
ed della somma di Euro Controparte_2 Controparte_4 Parte_3
100.778,78, quale saldo debitore del c/c n. 02003/1000/245 alla data del 22.07.2011, intestato alla
, oltre interessi di mora al saldo e per l'effetto condannare la Controparte_1
ed i soci illimitatamente responsabili signori Controparte_1 Controparte_2
ed al pagamento della predetta somma oppure
[...] Controparte_4 Parte_3
della maggior o minor somma che verrà accertata in corso di causa;
in via istruttoria: rinnovare la
CTU tecnico contabile alla luce delle argomentazioni esposte, col supporto della documentazione già in atti;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari dei due gradi del procedimento, oltre accessori di legge.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5233/2019 del 28.5.2019 emesso dal
Tribunale di Torino, gli odierni appellati avevano contestato la legittimità della domanda di Parte_1
, e per essa della rappresentante, società , domanda con la quale l'opposta aveva
[...] Parte_2
ottenuto l'ingiunzione per il pagamento della somma capitale di € 191.499,79, oltre interessi da domanda e spese. Il titolo in forza del quale l'opposta aveva agito era il contratto di conto corrente n. 02003/1000/245 intrattenuto dalla società con ES OL e che, alla data del CP_1
6.10.2017, aveva un saldo debitore di € 191.499,79.
Gli opponenti avevano contestato che la domanda fosse sufficientemente provata (avendo l'opposta prodotto solo un saldaconto ex art. 50 TUB) ed anche che, in conseguenza di ciò, fosse impossibile accertare la correttezza dell'importo ingiunto, contestando nello specifico che le clausole contrattuali fossero illeggibili e, quindi, che fosse impossibile verificare i tassi creditori e debitori, la CMS, la clausola di pari reciprocità nella capitalizzazione ed infine non era riscontrabile documentalmente la sussistenza di aperture di credito.
Gli opponenti avevano concluso chiedendo al Tribunale di Torino che, previo esperimento del tentativo di mediazione, fosse dichiarata la nullità (totale o parziale) del conto corrente oggetto di causa e fosse pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con accertamento dell'effettivo dare/avere fra le parti.
Costituendosi in giudizio, aveva preliminarmente eccepito la prescrizione decennale, Parte_1
aveva quindi contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, allegando di aver istruito la domanda con la produzione di ogni documento necessario a giustificare la pretesa azionata ed aveva infine chiesto che fosse concessa la provvisoria esecuzione al decreto. Rigettata quest'ultima istanza, previa ammissione di CTU contabile, la causa è stata decisa con la sentenza n. 2603/2022 del 14.6.2022, con la quale il Tribunale di Torino ha revocato il decreto opposto e condannato gli opponenti a pagare ad la somma capitale di € 86.137,26 Parte_2
con gli interessi di legge dalla cessazione del rapporto al saldo e compensando parzialmente (previa liquidazione) le spese di lite. Il primo giudice ha infine posto interamente a carico dell'opposta le spese di CTU.
Il Tribunale ha motivato la sua decisione chiarendo che la domanda era provata e che, in punto prescrizione, era da confermare l'orientamento già espresso circa il riferimento al saldo banca e non al saldo rettificato;
ha dato atto che nel contratto, fino all'apertura di credito in data 23.7.2010, non risultava alcuna pattuizione con la conseguenza che avrebbe dovuto essere applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. Rilevato inoltre che era emersa anche la mancanza di accordi scritti in relazione sia alla clausola di pari periodicità di accredito e addebito degli interessi sia di calcolo della
CMS (essendo la commissione di messa a disposizione fondi prevista solo nel contratto di apertura di credito del 2010), il primo giudice ha rideterminato in € 86.137,26, il saldo debitore del conto corrente in esame alla data della cessazione del rapporto.
L'appello
Con citazione tempestivamente notificata, , sempre a mezzo della rappresentante, Parte_1
società , ha impugnato la sentenza del Tribunale di Torino censurandola sotto due Parte_2
profili: l'aver fatto riferimento il primo giudice alla determinazione del saldo del conto corrente nella misura di € 86.137,26 senza tener conto dell'errore di metodologia commesso dal CTU per la verifica della prescrizione e proponendo un ricalcolo (pag. 10 della citazione) che conduce ad una rideterminazione del saldo di cui tener conto pari ad € 100.778,78 sempre a debito della cliente.
Il secondo motivo di censura è relativo alla violazione dell'art. 112 cpc sul presupposto che il
Tribunale, nell'indicare la somma di cui sono debitori, in solido, gli opponenti, ha omesso di indicare gli importi del tasso di mora che avevano espressamente formato oggetto della domanda di ingiunzione originaria e sono ben distinguibili nella certificazione notarile allegata come doc. 5 del fascicolo del monitorio.
Conclude chiedendo che il giudice dell'appello riformando la sentenza n. 2603/2022 del Tribunale di Torino, accerti e dichiari, che gli appellati sono debitori della somma di € 100.778,78 quale saldo debitore del conto in esame alla data del 22.7.2011, oltre agli interessi di mora al saldo
Motivi della decisione
L'appello proposto si fonda sostanzialmente su due argomenti: la critica alla metodologia di calcolo seguita dalla CTU per la determinazione delle rimesse prescritte e la doglianza circa l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi di mora.
Con il primo motivo di gravame, contesta il fatto che l'identificazione dei pagamenti Parte_2
non ripetibili (in quanto prescritti) debba avvenire previa ricostruzione degli addebiti “... per il solo periodo non prescritto (e non anche, come effettuate, per l'intero lasso di tempo di disponibilità degli
e/c) ...” e quindi con decorrenza dall'1.7.2009 avendo la CTU individuato quale atto interruttivo della prescrizione la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ciò, ad avviso dell'appellante, avrebbe determinato un saldo debitore, al momento del passaggio a sofferenza, di € 100.778,78.
La doglianza non può essere condivisa in considerazione del fatto che la CTU ha correttamente operato, intanto tenendo conto del fatto che il primo (ed unico) atto interruttivo della prescrizione deve considerarsi l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, quindi, in mancanza di una valida clausola di capitalizzazione, ricalcolando le rimesse prescritte dalla data di apertura del conto ma conteggiando le stesse nel saldo finale rielaborato.
Né è chiaro dalla lettura della scheda contenuta nell'appello, quale sia stato il percorso matematico che ha condotto al ricalcolo proposto.
Merita invece accoglimento il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante contesta l'omissione, da parte del primo giudice, della pronuncia sulla domanda relativa agli interessi di mora.
Effettivamente, con il procedimento monitorio, aveva domandato che fosse pronunciata Pt_2
ingiunzione di pagamento per la complessiva somma di € 191.499,79 nei confronti della società
“ ” nonché dei signori Controparte_1 Controparte_2 [...]
d Controparte_4 Parte_3
Tale somma era rappresentata dal capitale (il saldo a debito del conto corrente di cui si discute) pari ad € 117.561,59 e dagli interessi di mora, il cui dettaglio è contenuto nella certificazione notarile
(doc. 5 del ricorso monitorio) e dei quali, nella pronuncia del Tribunale di Torino, non si tiene conto.
La domanda di condanna dei convenuti, odierni appellati contumaci, al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale, correttamente formulata deve essere accolta e la società
[...]
”, i signori Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4 [...]
devono essere condannati al pagamento anche della somma relativa agli interessi di mora Parte_3 convenzionali sul capitale rideterminato in € 86.137,26, dal 22.7.2011 all'1.1.2017, oltre agli interessi legali dal 2.1.2017 al saldo.
Le spese del giudizio
Attesa la parziale soccombenza della nel presente grado ed in considerazione della natura del Pt_4
contenzioso e delle sue peculiarità, le spese processuali dei due gradi si compensano integralmente fra le parti.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I^ civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante, e per essa la società , in Parte_1 Parte_2
persona del procuratore speciale, avverso la sentenza del Tribunale di Torino n. 2603/2022 pubblicata il 14.6.2022 nei confronti della società “ ” e dei Controparte_1
signori , e , ogni contraria Controparte_2 Parte_3 Controparte_4
istanza disattesa,
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Tribunale di Torino, condanna gli appellati al pagamento degli interessi di mora al tasso convenzionale dal 22.7.2011 al 1.1.2017, oltre che al pagamento degli interessi legali dal 2.7.2017 al saldo;
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore La Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Faedda Dott.ssa Gabriella Ratti