CA
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 344/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Alberto
Fuochi per procura generale alle liti del 22.3.2024 a rogito notaio di IN (Roma) Persona_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Lalli per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 18.3.2025
Per l'appellata: come da note depositate il 12.3.2025
FATTI DI CAUSA ha chiamato in giudizio l' davanti al Controparte_1 Pt_1
Tribunale di Massa lamentando l'illegittimità della sospensione dell'assegno unico universale per il proprio figlio minore dal marzo 2022 al marzo 2023 e chiedendone il ripristino sulla base della circolare n. 95/2022 che prevede il diritto all'assegno Pt_1
per il nucleo familiare a favore dei cittadini extracomunitari anche per i familiari residenti all'estero; ha chiesto, pertanto, la condanna dell' al pagamento di euro 2.275,00. Pt_1
Costituendosi in giudizio, l ha contestato il fondamento Pt_1
della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 155/2024, pubblicata il 26.6.2024, il Tribunale ha accolto il ricorso limitatamente al periodo giugno 2022 - febbraio 2023 ed ha conseguentemente condannato l a Pt_1
pagare alla ricorrente euro 1.575,00, oltre interessi.
Propone appello l' ; resiste l'appellata. Pt_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 25.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
2
- l' ha respinto la domanda in sede amministrativa Pt_1
perché nel giugno 2022 il figlio minore della ricorrente non poteva essere considerato componente del nucleo familiare, risultando negli archivi del comune
“irreperibile” fino al 29.9.2022;
- la legge sull'assegno unico universale non prevede il requisito della convivenza anagrafica ai fini della configurabilità di un nucleo familiare, richiedendo soltanto che il figlio minorenne sia a carico (v. art. 2 D.Lgs.
230/2021): su quest'ultima condizione non è sorta alcuna contestazione;
- pertanto, la condizione di irreperibilità del minore e/o il suo rientro dall'estero soltanto in data 30.9.2022 non sono preclusivi alla concessione del beneficio con decorrenza dalla domanda amministrativa, sussistendo tutti i requisiti di legge;
la misura deve essere riconosciuta fino al febbraio 2023, considerato che la ricorrente ha dichiarato che l'assegno le è stato concesso da marzo 2023 per effetto di una successiva domanda.
L'appello è fondato.
L'art. 1 del D.Lgs. 230/2021 dispone:
“
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del
3
nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159”.
Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, all'art. 3, stabilisce:
“
1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo (…).
4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive (…)”.
La normativa sull'assegno unico universale – senza più distinguere fra cittadini comunitari ed extracomunitari, come faceva, in tema di assegno per il nucleo familiare, l'art. 2, comma
6-bis, D.L. 69/1988, conv. in L. 153/1988, in evidente contrasto con il diritto UE (v. Corte Cost. 67/2022) – richiede la convivenza del figlio con il genitore richiedente, fatte salve alcune specifiche esclusioni, che non ricorrono nel caso di specie
(v. art. 7 D.P.C.M. cit.).
I familiari che risiedono all'estero devono considerarsi sicuramente esclusi dal beneficio, tenuto conto che il legislatore, quando ha voluto ritenerli inclusi nel nucleo familiare, lo ha
4
espressamente previsto (v. art. 3, comma 2, D.P.C.M. cit.: “
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare (…). Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge”).
In fatto, è pacifico che al momento della domanda amministrativa (17.6.2022) l'appellata non aveva i requisiti per ottenere l'assegno unico universale, dato che il suo figlio minore non era con lei convivente e, quindi, non faceva parte del suo nucleo familiare ai fini ISEE;
l'appellata avrebbe potuto riproporre la domanda in data successiva al 30.9.2022, ossia dopo il rientro del figlio dall'estero e il suo ingresso nel nucleo familiare.
Tutte le argomentazioni della sentenza impugnata e della memoria difensiva dell'appellata sull'art. 2, comma 6-bis, D.L.
69/1988, conv. in L. 153/1988, e sulla discriminazione degli stranieri con familiari all'estero non sono rilevanti, perché la normativa sull'assegno unico universale non fa alcuna distinzione fra cittadini comunitari ed extracomunitari.
L'appello deve pertanto essere accolto, con conseguente rigetto delle domande proposte con il ricorso introduttivo;
la novità della questione impone di compensare le spese di entrambi i gradi.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello,
5
respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;
compensa le spese di entrambi i gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
6