TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2945 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025, vertente
Tra
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Falletta Rosa, per procura in C.F._1
atti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Palermo, via
IE ET n. 6/b
Attore
E
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
Convenuto
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 25 settembre 2025, parte attrice concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso notificata il 5 marzo 2025, Parte_1
esponeva di avere proposto, in data 28 ottobre 2024, ricorso
[...]
innanzi al Giudice di Pace di Palermo, avverso la cartella di pagamento n.
29620240054983488000, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di €. 1.199,58 per violazioni al codice della strada, affermando di essere venuto a conoscenza delle infrazioni solo con la notifica della cartella in discorso.
Evidenziava l'attore che i messi notificatori del Centro Stabile Olimpo avrebbero falsamente attestato nelle relate di notifica che gli atti sarebbero stati rifiutati dal destinatario, non riportando “l'esatta identificazione del soggetto rifiutante, l'ora in cui sarebbero avvenute le notifiche rifiutate, né la sottoscrizione del ricevente”. Riportava, inoltre, che sulle distinte degli atti si riscontrava il nome di un soggetto diverso dal destinatario.
Precisava pure l'attore che, nelle giornate delle notificazioni, egli sarebbe stato al lavoro quale dipendente del . Controparte_1
Nonostante rituale notificazione, il non si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio.
All'udienza del 25 settembre 2025, la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta da parte attrice, era trattenuta in decisione.
§§§
La domanda è fondata e merita accoglimento, sulla scorta delle considerazioni infra precisate.
Va osservato che, in tema di notificazione, sono assistite da pubblica fede fino a querela di falso le attestazioni compiute dall'ufficiale giudiziario in ordine a circostanze di fatto che siano frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (in tal senso cfr., tra le tante, Cass. civ., n.
25860/08).
-
Tribunale di Palermo 2
- Ne consegue che, per contestare il contenuto di siffatte attestazioni contenute nella relata di notifica è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700
c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute (così Cass. civ, n.
4193/10).
Nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che le attestazioni, contenute nelle relazioni di notifica apposte in calce ai verbali di contestazione alle norme del Codice della Strada n. Z/1266926/2021 del 31 dicembre 2021, notificata in data 23 marzo 2022; n. Z/1267388/2022 del 5 gennaio 2022 dell'importo di €. 245,38, notificato in data 23 marzo 2022; n.
Z/1322280/2022 del 15 febbraio 2022, dell'importo di €. 228,78, notificato in data 5 maggio 2022; n. Z/1410261/2022 del 12 aprile 2022 dell'importo di €. 228,78, notificato in data 27 giugno 2022, redatte dai messi notificatori del Centro Stabile Olimpo, in ordine al compimento dell'attività prescritta dall'art. 140 c.p.c. fosse munita della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., concernendo, tra l'altro circostanze (la constatazione del “rifiuto” del destinatario dell'atto) frutto del diretto apprezzamento del pubblico ufficiale.
Ciò posto, nel caso di specie, emerge inequivocabilmente dalla documentazione allegata da parte attrice ai numeri 7, 8 e 9 dell'atto introduttivo, che dimostra – quali estratti della “situazione timbrature” per i mesi di marzo, maggio e giugno 2022 – che era presente Parte_1
al lavoro nelle giornate delle asserite notifiche, sicché non pare oggettivamente configurabile il suo rifiuto all'accettazione della notifica,
-
Tribunale di Palermo 3
- come riportato dai messi notificatori.
L'esame della documentazione versata in atti e l'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio consentono quindi di affermare con certezza che , alla data in cui furono eseguite le predette Parte_1
notificazioni, fosse presente in un luogo diverso da quello in cui sarebbero avvenute le notificazioni de quibus.
Ne consegue che il contenuto delle attestazioni risulta obiettivamente non veritiero.
In accoglimento della domanda attorea va, dunque, dichiarata la falsità delle attestazioni.
La peculiarità della fattispecie esaminata ed il profilo argomentativo della decisione, in uno alla considerazione che l'accoglimento della domanda attorea è dipeso, in ultima analisi, da circostanze non imputabili alla parte convenuta, giustifica la decisione di non provvedere quanto alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte attrice;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
a) dichiara la falsità delle attestazioni, contenute nelle relate di notifica n.
Z/1266926/2021 del 31 dicembre 2021, notificata in data 23 marzo 2022;
n. Z/1267388/2022 del 5 gennaio 2022 dell'importo di €. 245,38, notificato in data 23 marzo 2022; n. Z/1322280/2022 del 15 febbraio 2022, dell'importo di €. 228,78, notificato in data 5 maggio 2022; n.
Z/1410261/2022 del 12 aprile 2022 dell'importo di €. 228,78, notificato in data 27 giugno 2022, nella parte in cui fanno riferimento al rifiuto del destinatario;
-
Tribunale di Palermo 4
- b) ordina alla Cancelleria di procedere alla cancellazione dell'attestazione di rifiuto su ciascuna notificazione tra quelle su indicate;
c) nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Palermo, il 20 ottobre 2025
IL G.O.P.
CA AR
-
Tribunale di Palermo 5
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2945 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025, vertente
Tra
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Falletta Rosa, per procura in C.F._1
atti ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Palermo, via
IE ET n. 6/b
Attore
E
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore
Convenuto
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 25 settembre 2025, parte attrice concludeva come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso notificata il 5 marzo 2025, Parte_1
esponeva di avere proposto, in data 28 ottobre 2024, ricorso
[...]
innanzi al Giudice di Pace di Palermo, avverso la cartella di pagamento n.
29620240054983488000, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di €. 1.199,58 per violazioni al codice della strada, affermando di essere venuto a conoscenza delle infrazioni solo con la notifica della cartella in discorso.
Evidenziava l'attore che i messi notificatori del Centro Stabile Olimpo avrebbero falsamente attestato nelle relate di notifica che gli atti sarebbero stati rifiutati dal destinatario, non riportando “l'esatta identificazione del soggetto rifiutante, l'ora in cui sarebbero avvenute le notifiche rifiutate, né la sottoscrizione del ricevente”. Riportava, inoltre, che sulle distinte degli atti si riscontrava il nome di un soggetto diverso dal destinatario.
Precisava pure l'attore che, nelle giornate delle notificazioni, egli sarebbe stato al lavoro quale dipendente del . Controparte_1
Nonostante rituale notificazione, il non si costituiva nel Controparte_1
presente giudizio.
All'udienza del 25 settembre 2025, la causa, istruita sulla base della documentazione prodotta da parte attrice, era trattenuta in decisione.
§§§
La domanda è fondata e merita accoglimento, sulla scorta delle considerazioni infra precisate.
Va osservato che, in tema di notificazione, sono assistite da pubblica fede fino a querela di falso le attestazioni compiute dall'ufficiale giudiziario in ordine a circostanze di fatto che siano frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale (in tal senso cfr., tra le tante, Cass. civ., n.
25860/08).
-
Tribunale di Palermo 2
- Ne consegue che, per contestare il contenuto di siffatte attestazioni contenute nella relata di notifica è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700
c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute (così Cass. civ, n.
4193/10).
Nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che le attestazioni, contenute nelle relazioni di notifica apposte in calce ai verbali di contestazione alle norme del Codice della Strada n. Z/1266926/2021 del 31 dicembre 2021, notificata in data 23 marzo 2022; n. Z/1267388/2022 del 5 gennaio 2022 dell'importo di €. 245,38, notificato in data 23 marzo 2022; n.
Z/1322280/2022 del 15 febbraio 2022, dell'importo di €. 228,78, notificato in data 5 maggio 2022; n. Z/1410261/2022 del 12 aprile 2022 dell'importo di €. 228,78, notificato in data 27 giugno 2022, redatte dai messi notificatori del Centro Stabile Olimpo, in ordine al compimento dell'attività prescritta dall'art. 140 c.p.c. fosse munita della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., concernendo, tra l'altro circostanze (la constatazione del “rifiuto” del destinatario dell'atto) frutto del diretto apprezzamento del pubblico ufficiale.
Ciò posto, nel caso di specie, emerge inequivocabilmente dalla documentazione allegata da parte attrice ai numeri 7, 8 e 9 dell'atto introduttivo, che dimostra – quali estratti della “situazione timbrature” per i mesi di marzo, maggio e giugno 2022 – che era presente Parte_1
al lavoro nelle giornate delle asserite notifiche, sicché non pare oggettivamente configurabile il suo rifiuto all'accettazione della notifica,
-
Tribunale di Palermo 3
- come riportato dai messi notificatori.
L'esame della documentazione versata in atti e l'esito dell'istruttoria espletata nel presente giudizio consentono quindi di affermare con certezza che , alla data in cui furono eseguite le predette Parte_1
notificazioni, fosse presente in un luogo diverso da quello in cui sarebbero avvenute le notificazioni de quibus.
Ne consegue che il contenuto delle attestazioni risulta obiettivamente non veritiero.
In accoglimento della domanda attorea va, dunque, dichiarata la falsità delle attestazioni.
La peculiarità della fattispecie esaminata ed il profilo argomentativo della decisione, in uno alla considerazione che l'accoglimento della domanda attorea è dipeso, in ultima analisi, da circostanze non imputabili alla parte convenuta, giustifica la decisione di non provvedere quanto alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte attrice;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
a) dichiara la falsità delle attestazioni, contenute nelle relate di notifica n.
Z/1266926/2021 del 31 dicembre 2021, notificata in data 23 marzo 2022;
n. Z/1267388/2022 del 5 gennaio 2022 dell'importo di €. 245,38, notificato in data 23 marzo 2022; n. Z/1322280/2022 del 15 febbraio 2022, dell'importo di €. 228,78, notificato in data 5 maggio 2022; n.
Z/1410261/2022 del 12 aprile 2022 dell'importo di €. 228,78, notificato in data 27 giugno 2022, nella parte in cui fanno riferimento al rifiuto del destinatario;
-
Tribunale di Palermo 4
- b) ordina alla Cancelleria di procedere alla cancellazione dell'attestazione di rifiuto su ciascuna notificazione tra quelle su indicate;
c) nulla in ordine alle spese.
Così deciso in Palermo, il 20 ottobre 2025
IL G.O.P.
CA AR
-
Tribunale di Palermo 5
-