Sentenza 31 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di poteri dei condomini con riguardo all'assemblea condominiale non è illegittimo il rifiuto dell'amministratore di inserire nell'ordine del giorno alcuni argomenti proposti da singoli condomini potendo tale richiesta essere formulata in modo vincolante soltanto da almeno due condomini che rappresentino un sesto delle quote dell'edificio così come previsto ex art. 66 disp. att. cod. civ. per la richiesta di convocazione di assemblea straordinaria o per la diretta convocazione in caso di inerzia dell'amministratore.
Commentario • 1
- 1. Inerzia amministratore condominio: Cassazione e ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2008, n. 26336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26336 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2008 |
Testo completo
26336/08 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA COMUNIONE E CONDOMINIO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 9603/2004 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cron. 26336 SECONDA SEZIONE CIVILE Rep. 7175 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAFAELE CORONA - Presidente - Ud. 30/09/2008 Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere - Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere - PU Dott. UMBERTO ATRIPALDI - Consigliere - Dott. EMILIO MALPICA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9603-2004 proposto da: SC LO, LO US, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CORADELLO ANTONIO;
- ricorrenti -
contro
REITER GERTRAUD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVA' LORENZO;
Rg 119/03
- controricorrente -
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 11/02/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2008 dal Consigliere Dott. EMILIO MALPICA;
udito l'Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza dell'Avvocato MANZI Andrea, difensore del resistente che si riporta;
2008 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1458 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 1129 c.c. AN LO e TA ON, condomini del condominio "Residence Due Laghi" di Tenno, chiesero al tribunale di Rovereto di rimuovere EI GE dall'incarico di amministratore del suddetto condominio conferitole nella primavera del 2001. A fondamento della richiesta dedussero che la predetta aveva gestito il complesso con poco rispetto del contraddittorio con tutti i proprietari, aveva omesso adempimenti in tema di sicurezza dell'immobile e aveva determinato inutili aggravi di spese. Il tribunale, all'esito dell'istruttoria, accolse il ricorso addebitando alla EI il non aver informato i condomini dell'avvenuto annullamento da parte del tribunale di una delibera concernente la dotazione di assistenti presso la piscina condomi- niale e nell'aver mostrato una tendenza a favorire gli interessi della maggioranza. Avverso il provvedimento la EI propose reclamo ex art. 739 c.p.c. alla corte d'appello di Trento, che l'accolse con decreto del 5.2.2004. La corte territoriale osservò che i ricorrenti avevano dedotto a fondamento della richiesta solo uno dei motivi previsti per la revoca dell'amministratore in sede giudiziaria dall'art. 1129 c.c., e precisamente per la ricorrenza del sospetto di gravi irregolarità, in relazione a comportamenti ritenuti lesivi del diritto della minoranza ad una effettiva parte- cipazione alle deliberazioni. Tuttavia, osservò la corte, i fatti concreti addebitati -dei quali solo i ricorrenti si erano doluti non potevano integrare le irregolarità ipotizzate, in quanto, trattandosi di condominio costituito da unità destinate a sog- giorni di vacanza, doveva tenersi conto della difficoltà di svolgimento delle as- semblee, in relazione al raggiungimento del quorum prescritto, mentre le altre do- glianze esposte (mancato inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea di un argomento richiesto, contestazioni in merito all'affidamento dei lavori per l'impianto antincendio, mancata comunicazione dell'esito della causa concernen- te la delibera per gli assistenti alla piscina) risultavano tutte sostanzialmente in- fondate. Per la cassazione del provvedimento hanno proposto ricorso LO AN e ON TA, in forza di sei motivi;
resiste con controricorso EI GE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione de- gli artt. 1129, 1130, 1131, 1133 c.c. nonché contraddittorietà e insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia;
assumono che la corte d'appello ha errato nel ritenere giustificato il mancato inserimento all'o.d.g. dell'assemblea di alcuni argomenti richiesti dai ricorrenti, in quanto l'amministratore non ha alcuna discrezionalità nello stabilire se inserire o meno gli argomenti richiesti, essendo solo l'assemblea autorizzata a decidere in propo- sito, né poteva essere valido motivo di esclusione il fatto che l'argomento fosse stato già trattato in precedente assemblea. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1129, 1130, 1131, 1133, 1175, 1375 c.c., nonché contraddittorietà ed insufficienza di motiva- zione su un punto decisivo;
contestano l'interpretazione data dalla corte di merito al significato e al tenore delle espressioni contenute nella missiva inviata dall'amministratore ad essi ricorrenti in ordine alla sollecitazione ad eseguire i la- vori dell'impianto antincendi, con la quale il predetto comunicava di non aver trovato "nessuna ditta che avesse voglia e tempo di fare dei preventivi", affer- mando che detta espressione costituiva una "esplicita e indiscutibile irrisione" dei mittenti, e che le parole sprezzanti dell'amministratore costituivano violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e di quei principi che impongono di gestire il condo- minio con imparzialità. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1129, 1130, 1131 e 1133 c.c., nonché vizi motivazionali, circa la mancata in- formativa all'assemblea sull'esito del giudizio di impugnativa delle delibere con- cernenti gli assistenti di piscina e la mancata adozione di misure cautelari in os- sequio al disposto della sentenza. Assumono che ha errato la corte di merito nel valutare corretto il comportamento dell'amministratore --come sarebbe confer- mato anche dall'accoglimento dell'appello - perché, a prescindere dal diritto dell'amministratore di impugnare, egli aveva l'obbligo di informare l'assemblea; inoltre la corte non avrebbe considerato che la convocazione dell'assemblea sul punto era successiva alla proposizione del ricorso per la revoca dell'amministratore, né avrebbe considerato la gravità della giustificazione addot- ta dall' amministratore, che aveva esplicitamente ammesso di essersi attenuto alle indicazioni dei consiglieri, e cioè di elementi della maggioranza, pregiudicando gli interessi della collettività. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione de- gli artt. 1129, 1130, 1131, 1133 c.c. e vizi motivazionali su punto decisivo della controversia. Contestano la ritenuta irrilevanza del fatto che l'amministratore non avesse residenza nel luogo ove è collocato l'immobile, bensì a 150 chilometri di distanza, assumendo che detta dislocazione aveva impedito al medesimo di mette- re a disposizione dei condomini la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno con il dovuto anticipo, essendo prassi dell'amministratore comunicarla due ore prima della riunione nel luogo stesso di essa. Si dolgono al- tresì della riconosciuta incapacità dell'amministratore di procurarsi un preventivo per l'impianto antincendi, attribuendo anche tale inconveniente alla distanza del predetto dal luogo dello stabile. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano analoghe violazioni di legge (artt. 1129, 1130, 1131, 1175, 1375 c.c.) e vizi motivazionali, censurando la decisione della corte di merito laddove assume che nessuna discriminazione nei confronti dei condomini di lingua italiana poteva individuarsi nella scelta dell'amministratore di redigere il verbale in lingua tedesca, salvo l'obbligo di for- nitore copia tradotta. Assumono che tale atteggiamento costituisce violazione dell'art. 99 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige, che individua nell'italiano la lingua ufficiale nel territorio trentino;
la libera scelta delle parti di utilizzare una lingua diversa, sempre possibile tra soggetti privati, non può – ad - avviso dei ricorrenti - valere per un ente a partecipazione necessaria come il con- dominio, perché non può la maggioranza imporre ad un partecipante dotarsi di un interprete per comprendere il tenore delle decisioni. Con l'ultimo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1129, 1130, 1131, 1133 c.c., e vizi motivazionali., laddove la corte tren- tina ha escluso che l'amministratore avesse violato il dovere di imparzialità, o- mettendo di valutare una serie di elementi, tra cui il mancato inserimento all'ordine del giorno delle richieste da loro formulate, e la mancata informativa sull'esito della causa innanzi al tribunale, tutto su parere degli altri condomini formanti la maggioranza. I motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono tutti destituiti di fondamento. Nessuna violazione di legge può individuarsi nel rifiuto dell'amministratore di inserire all'ordine del giorno dell'assemblea alcuni argomenti proposti da essi ri- correnti. Non vi è alcuna disposizione di legge che obblighi l'amministratore ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti da singoli condomini;
poiché il codice civile prevede, all'art. 66 delle disp. att., che due condomini che rappre- sentino un sesto del valore dell'edificio, possono chiedere all'amministratore la con vocazione di una assemblea straordinaria, ovvero possono provvedervi diret- tamente in caso di mancato adempimento alla richiesta, deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all'amministratore di inserire argomenti all'ordine del giorno di una assemblea già convocata. Al di fuori di dette condizioni, non sussiste un diritto del singolo con- domino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare, ferma restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell'organo amministrativo o decisionale del condominio. Per quanto concerne le altre doglianze, si osserva che sotto la dichiarata denun- cia di violazioni di legge, i ricorrenti formulano censure di merito, proponendo diverse valutazioni dei comportamenti ascritti all'amministratore come illegittimi, ovvero prospettano una diversa valutazione di circostanze fondatamente ritenute irrilevanti dalla corte di merito alla stregua delle norme vigenti. In particolare non può ritenersi censurabile la ritenuta irrilevanza delle espressioni usate nella missi- va inviata dall'amministratore agli odierni ricorrenti, peraltro non potendosi indi- viduare un motivo di legittima revoca dell'amministratore in pretesi atteggiamenti irriguardosi nei confronti di un condomino;
altrettanto corretta è la ritenuta irrile- vanza della residenza fuori del comune in cui è sito lo stabile condominiale, do- vendo tenersi conto di specifici comportamenti e non di fattori che potrebbero so- lo in linea teorica compromettere la buona amministrazione del condominio. Non appare censurabile la decisione impugnata laddove ha ritenuto irrilevante la man- cata informativa dell'esito del giudizio dai ricorrenti stessi intentato nei confronti del condominio, atteso che il disposto del terzo comma dell'art. 1131 c.c., sanci- sce l'obbligo di informativa solo qualora la citazione o il provvedimento ammini- strativo abbiano un contenuto esorbitante dalle attribuzioni dell'amministratore, mentre nella specie tale ipotesi non si era verificata, non solo perché detta compe- tenza sussisteva, ma anche perché si trattava non di avvertire l'assemblea di una lite intentata, bensì di comunicare l'esito del giudizio la cui pendenza era nota, tanto più ai ricorrenti che erano parte attrice del giudizio stesso. Infine, per quanto concerne la questione della lingua utilizzata per la redazione del verbale delle assemblee, non sussiste alcuna violazione di legge nell'uso del tedesco in quanto nell'ambito privato è certamente lecito l'uso di una lingua di- versa dall'italiano, ove siano assicurati i diritti del condomino attraverso la fedele traduzione del verbale stesso a cura dell'amministrazione del condominio. Il ricorso va, pertanto, rigettato. In considerazione della difformità delle due decisioni di merito e delle ragioni della decisione, si stima equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 30.9.2008. Il presidente рости Il consigliere rel. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 31 OTT. 2008 Roma IL LINETTORE DI CANCELLERIA Michele filanto IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Michele Thanto