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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 7839/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ezio Cannata Baratta Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7839/2023 R.G. promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 05/04/1963 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
n. a CATANIA (CT) il 30/12/1986 (C.F.: ), e Parte_2 C.F._2
da CATANIA (CT) il 14/02/1988, tutte rappresentate e difese dall' Parte_3
avv. CARDILLO ALESSANDRO, presso il cui studio legale in Catania alla Via Gabriele
D'annunzio 77 sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti.
Ricorrenti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Interventore ex lege
Posta in decisione all'udienza del 04.12.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti e depositato al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/06/2023 le ricorrenti, premesso di essere le uniche potenziali chiamate all'eredità di , nato a Catania il [...], in [...] rispettivamente coniuge Controparte_1
e figlie, hanno chiesto dichiararsi la morte presunta del loro congiunto in seguito all'incidente occorsogli in data 26/04/2018.
Le ricorrenti esponevano di non avere più notizie del loro congiunto a seguito di un incidente in mare avvenuto il 26/04/2018, alle ore 20:30, meglio specificato in ricorso, in seguito al quale in data 11/03/2024 è stata emessa sentenza di condanna dalla II Sez. Penale di questo Tribunale, per omissione di soccorso aggravata dall'evento morte, nei confronti di coloro che accompagnavano a sera dell'incidente. Pt_2
Deducevano, poi, che in data 03/07/2018 veniva nominato quale curatore dello scomparso la coniuge e che in data 11/11/2022 veniva dichiarata l'assenza del medesimo ex Parte_1
art. 729 c.p.c.
In data 16/02/2024 le ricorrenti provvedevano a depositare prova delle pubblicazioni effettuate in data 05/08/2023 e 17/08/2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in data
29/07/2023 e 08/08/2023 sui quotidiani ” e ”, in ottemperanza CP_2 Controparte_3
al decreto del Presidente del 13/07/2023.
Successivamente, con decreto dell'8/05/2024 il Giudice relatore fissava l'udienza di comparizione delle parti e ordinava la notifica ai soggetti ex art. 473 bis.62 c.c. entro il 2/10/2024. Quindi, espletata l'istruttoria, all'udienza del 04/12/2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni. Il P.M. si rimetteva al Collegio quanto all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che sono state regolarmente eseguite le pubblicazioni e le notifiche ex art 473-bis.62 c.p.c. e che le ricorrenti esauriscono tutti i successori legittimi dello scomparso, come evincibile dal certificato integrale di stato di famiglia del 14/5/2018, in atti.
Ciò posto, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la dichiarazione di morte presunta di ( ), nato a [...] l'[...], che in applicazione Controparte_1 C.F._3
del combinato disposto degli artt. 60 n. 3) e 61) c.c. va determinata nel giorno 26/04/2018 intorno alle ore 20.30 circa.
In diritto si osserva che l'art. 60 c.c. delinea tre ipotesi particolari di morte presunta, caratterizzate dall'abbreviazione dei termini, relative ad eventi straordinari tra cui l'ipotesi della scomparsa in seguito a un infortunio (lett. C); poichè l'art. 62 c.c. stabilisce che si può domandare la dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 c.c. quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte, è opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che ciò stia ad indicare il carattere eccezionale e quindi sussidiario dell'istituto rispetto alle ipotesi ordinarie di cui all'art. 58 c.c.; pertanto, il procedimento di cui all'art. 60 c.c., va inteso quale modo indiretto di accertare la morte naturale dello scomparso e la prova può essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine all'avvenuto decesso. Ebbene, di non si hanno più notizie sin dall'infortunio occorsogli in data Controparte_1
26/04/2018, da cui sono trascorsi più di due anni, e nell'ambito del quale ha, senza ombra di dubbio, perduto la vita: le modalità dell'incidente sono sintomatiche del decesso del medesimo, e sono ben compendiate nella sentenza resa in data 11/03/2024 dalla II Sez. Pen. di questo Tribunale.
Difatti, dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria compiuta nell'ambito del processo penale, emerge che dipendente dell'ex Provincia Regionale di Catania, era un esperto di pesca Pt_2
subacquea ed era solito recarsi in gommone unitamente ad altri tre sub, per effettuare immersioni in profondità; la sera del 26/04/2018, mentre si trovava immerso a notevole profondità (almeno 60 mt), veniva costretto, a causa di un guasto al respiratore, ad una repentina emersione priva delle obbligatorie tappe di decompressione;
subito dopo, nel tentativo di sottrarsi ai fatali effetti della conseguente embolia arteriosa (inevitabilmente determinata dall'assenza della decompressione), richiedeva all'imbarcazione d'appoggio il respiratore d'emergenza; successivamente Pt_2
inabissatosi, però, non riusciva più a riemergere;
gli uomini che lo accompagnavano si allontanavano inopinatamente dal luogo dell'incidente, e dopo aver consegnato il pescato presso un Ristorante della zona, tornavano sul luogo dell'inabissamento, allertando la Guardia Costiera dell'incidente avvenuto un'ora e mezza prima;
le annotazioni di Servizio allegate al ricorso introduttivo dimostrano che per diversi giorni vi sono state ricerche in mare, anche con ausilio di mezzi e personale distaccato da altre province, senza alcun esito.
Il Consulente di parte del P.M., , ha ben spiegato in sede penale perché Persona_1 Pt_2 non può essere sopravvissuto all'evento, osservando che “un subacqueo in emergenza iperbarica ha bisogno di cure immediate”.. “il sommozzatore asciutto la prima cosa che doveva fare era vincolare il sommozzatore con una cima guida, una cima di sicurezza”, e poi chiamare i soccorsi, allertare il Presidio ospedaliero per la preparazione della Camera iperbarica, e rimanere con il natante sul posto;
poiché aveva effettuato dal fondo una risalita troppo veloce, avrebbe Pt_2
avuto bisogno di ossigeno puro, oppure una miscela di trimix, per poi eseguire una ridiscesa per effettuare tappe di decompressione. Purtroppo tutto ciò non è avvenuto e i è inabissato Pt_2 sotto gli occhi dei compagni, che oltretutto hanno lasciato il posto dell'immersione per poi allertare i soccorsi alle ore 23:00, quando ormai era troppo tardi. Nei giorni a venire non è stato neanche recuperato il corpo, come attestato dai verbali delle ricerche condotte da personale qualificato sino al 30/04/2018. Non era possibile sopravvivere ad un evento così grave e on è stato più Pt_2
ritrovato. Tutte le circostanze sin qui elencate costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti da cui desumere con certezza che è deceduto in data 26/04/2018, alle ore 20.30 Controparte_1
circa, pertanto ne va dichiarata la morte presunta ex art. 60, lett. C) c.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7839/2023 R.G., così statuisce:
Dichiara la morte presunta di nato a Catania l'[...], in [...] Controparte_1 dell'incidente occorsogli in data 26/04/2018, alle ore 20.30 circa.
Nulla sulle spese.
Dispone che i ricorrenti provvedano all'inserimento per estratto della presente sentenza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e alla pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché al successivo deposito in cancelleria di copia della sentenza e delle pubblicazioni per l'annotazione sull'originale della sentenza.
Manda la Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Catania.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott. Ezio Cannata Baratta Giudice dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7839/2023 R.G. promossa da:
n. a CATANIA (CT) il 05/04/1963 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
n. a CATANIA (CT) il 30/12/1986 (C.F.: ), e Parte_2 C.F._2
da CATANIA (CT) il 14/02/1988, tutte rappresentate e difese dall' Parte_3
avv. CARDILLO ALESSANDRO, presso il cui studio legale in Catania alla Via Gabriele
D'annunzio 77 sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti.
Ricorrenti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Interventore ex lege
Posta in decisione all'udienza del 04.12.2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti e depositato al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30/06/2023 le ricorrenti, premesso di essere le uniche potenziali chiamate all'eredità di , nato a Catania il [...], in [...] rispettivamente coniuge Controparte_1
e figlie, hanno chiesto dichiararsi la morte presunta del loro congiunto in seguito all'incidente occorsogli in data 26/04/2018.
Le ricorrenti esponevano di non avere più notizie del loro congiunto a seguito di un incidente in mare avvenuto il 26/04/2018, alle ore 20:30, meglio specificato in ricorso, in seguito al quale in data 11/03/2024 è stata emessa sentenza di condanna dalla II Sez. Penale di questo Tribunale, per omissione di soccorso aggravata dall'evento morte, nei confronti di coloro che accompagnavano a sera dell'incidente. Pt_2
Deducevano, poi, che in data 03/07/2018 veniva nominato quale curatore dello scomparso la coniuge e che in data 11/11/2022 veniva dichiarata l'assenza del medesimo ex Parte_1
art. 729 c.p.c.
In data 16/02/2024 le ricorrenti provvedevano a depositare prova delle pubblicazioni effettuate in data 05/08/2023 e 17/08/2023 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in data
29/07/2023 e 08/08/2023 sui quotidiani ” e ”, in ottemperanza CP_2 Controparte_3
al decreto del Presidente del 13/07/2023.
Successivamente, con decreto dell'8/05/2024 il Giudice relatore fissava l'udienza di comparizione delle parti e ordinava la notifica ai soggetti ex art. 473 bis.62 c.c. entro il 2/10/2024. Quindi, espletata l'istruttoria, all'udienza del 04/12/2024 parte ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e il Giudice poneva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni. Il P.M. si rimetteva al Collegio quanto all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che sono state regolarmente eseguite le pubblicazioni e le notifiche ex art 473-bis.62 c.p.c. e che le ricorrenti esauriscono tutti i successori legittimi dello scomparso, come evincibile dal certificato integrale di stato di famiglia del 14/5/2018, in atti.
Ciò posto, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la dichiarazione di morte presunta di ( ), nato a [...] l'[...], che in applicazione Controparte_1 C.F._3
del combinato disposto degli artt. 60 n. 3) e 61) c.c. va determinata nel giorno 26/04/2018 intorno alle ore 20.30 circa.
In diritto si osserva che l'art. 60 c.c. delinea tre ipotesi particolari di morte presunta, caratterizzate dall'abbreviazione dei termini, relative ad eventi straordinari tra cui l'ipotesi della scomparsa in seguito a un infortunio (lett. C); poichè l'art. 62 c.c. stabilisce che si può domandare la dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 c.c. quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte, è opinione consolidata in dottrina e giurisprudenza che ciò stia ad indicare il carattere eccezionale e quindi sussidiario dell'istituto rispetto alle ipotesi ordinarie di cui all'art. 58 c.c.; pertanto, il procedimento di cui all'art. 60 c.c., va inteso quale modo indiretto di accertare la morte naturale dello scomparso e la prova può essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine all'avvenuto decesso. Ebbene, di non si hanno più notizie sin dall'infortunio occorsogli in data Controparte_1
26/04/2018, da cui sono trascorsi più di due anni, e nell'ambito del quale ha, senza ombra di dubbio, perduto la vita: le modalità dell'incidente sono sintomatiche del decesso del medesimo, e sono ben compendiate nella sentenza resa in data 11/03/2024 dalla II Sez. Pen. di questo Tribunale.
Difatti, dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria compiuta nell'ambito del processo penale, emerge che dipendente dell'ex Provincia Regionale di Catania, era un esperto di pesca Pt_2
subacquea ed era solito recarsi in gommone unitamente ad altri tre sub, per effettuare immersioni in profondità; la sera del 26/04/2018, mentre si trovava immerso a notevole profondità (almeno 60 mt), veniva costretto, a causa di un guasto al respiratore, ad una repentina emersione priva delle obbligatorie tappe di decompressione;
subito dopo, nel tentativo di sottrarsi ai fatali effetti della conseguente embolia arteriosa (inevitabilmente determinata dall'assenza della decompressione), richiedeva all'imbarcazione d'appoggio il respiratore d'emergenza; successivamente Pt_2
inabissatosi, però, non riusciva più a riemergere;
gli uomini che lo accompagnavano si allontanavano inopinatamente dal luogo dell'incidente, e dopo aver consegnato il pescato presso un Ristorante della zona, tornavano sul luogo dell'inabissamento, allertando la Guardia Costiera dell'incidente avvenuto un'ora e mezza prima;
le annotazioni di Servizio allegate al ricorso introduttivo dimostrano che per diversi giorni vi sono state ricerche in mare, anche con ausilio di mezzi e personale distaccato da altre province, senza alcun esito.
Il Consulente di parte del P.M., , ha ben spiegato in sede penale perché Persona_1 Pt_2 non può essere sopravvissuto all'evento, osservando che “un subacqueo in emergenza iperbarica ha bisogno di cure immediate”.. “il sommozzatore asciutto la prima cosa che doveva fare era vincolare il sommozzatore con una cima guida, una cima di sicurezza”, e poi chiamare i soccorsi, allertare il Presidio ospedaliero per la preparazione della Camera iperbarica, e rimanere con il natante sul posto;
poiché aveva effettuato dal fondo una risalita troppo veloce, avrebbe Pt_2
avuto bisogno di ossigeno puro, oppure una miscela di trimix, per poi eseguire una ridiscesa per effettuare tappe di decompressione. Purtroppo tutto ciò non è avvenuto e i è inabissato Pt_2 sotto gli occhi dei compagni, che oltretutto hanno lasciato il posto dell'immersione per poi allertare i soccorsi alle ore 23:00, quando ormai era troppo tardi. Nei giorni a venire non è stato neanche recuperato il corpo, come attestato dai verbali delle ricerche condotte da personale qualificato sino al 30/04/2018. Non era possibile sopravvivere ad un evento così grave e on è stato più Pt_2
ritrovato. Tutte le circostanze sin qui elencate costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti da cui desumere con certezza che è deceduto in data 26/04/2018, alle ore 20.30 Controparte_1
circa, pertanto ne va dichiarata la morte presunta ex art. 60, lett. C) c.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7839/2023 R.G., così statuisce:
Dichiara la morte presunta di nato a Catania l'[...], in [...] Controparte_1 dell'incidente occorsogli in data 26/04/2018, alle ore 20.30 circa.
Nulla sulle spese.
Dispone che i ricorrenti provvedano all'inserimento per estratto della presente sentenza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e alla pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché al successivo deposito in cancelleria di copia della sentenza e delle pubblicazioni per l'annotazione sull'originale della sentenza.
Manda la Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile del Comune di Catania.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6/12/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Massimo Escher