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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 5900/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Parte_1 Vittorio Emanuele III n. 47 c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro C.F._1
Lauretta CF ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Torre Annunziata alla piazza M.R. Imbriani n. 5, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, con contratto di lavoro a termine, dal 27/09/2023 al 30/06/2024, presso l'Istituto
Magistrale "P. SECCO SUARDO" di Bergamo, in qualità di personale A.T.A., per il profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO (cfr. estratto contributivo , CP_1 certificato storico C/2 Centro per l'Impiego, buste paga, contratto di lavoro); che, alla scadenza del predetto contratto, trovandosi in stato di inoccupazione involontario, in data 2.07.2024, presentava all' domanda al fine di ottenere il CP_1 pagamento della Indennità di Disoccupazione NASpI (cfr. ricevuta domanda indennità
NASpI), senza esito.
Tanto precisato, dedotta la fondatezza della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI a partire dal 08.07.2024 (8° giorno successivo alla cessazione dell'attività lavorativa), per 150 giorni, o per la diversa durata maggiore o minore che verrà ritenuta conforme a legge condannando l' a pagare al CP_1 ricorrente stesso tutte le somme conseguentemente dovute, oltre accessori di legge;
condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di tutte le somme che verranno ritenute di Giustizia a titolo di indennità di disoccupazione NASpI, anche in esito ad eventuale c.t.u. contabile che dovesse venir disposta ove ritenuta di necessità, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa all'effettivo soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta.
Letto l'art. 127 ter c.p.c., all'esito dello scambio di note, a controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
1 Il ricorrente ha richiesto in giudizio la corresponsione dell'indennità di disoccupazione NASPI, dall' 8 luglio 2024, per una durata di 150 giorni. L' , costituendosi, ha così testualmente dedotto: COME LA PRETESA CP_1 AVVERSA SIA PRIVA DI INTERESSE IN QUANTO LA PRESTAZIONE E' STATA PERCEPITA dall' 8 luglio al 31 agosto dello scorso anno per un totale di 8 settimane (doc.1 estratto contributivo) in quanto riassunto nell'anno scolastico attualmente in corso dal 1 settembre 2024 e quindi in data antecedente al deposito del ricorso giudiziario del 17 ottobre successivo nel quale richiede 'indennità in questione SENZA DICHIARARE DI ESSERE GIA' , come dipendente a tempo determinato del Controparte_2
per l'anno scolastico 2024/25 in corso, dall'Istituto Comprensivo Controparte_3
“ I Mille” sempre nel Comune di Bergamo (doc.2) e, di conseguenza, il periodo richiesto giudizialmente non corrisponde a quello coincidente con il lasso di tempo in cui controparte era rimasta priva di occupazione. All'esito della costituzione dell' , la parte istante (cfr. note di udienza depositate CP_1 dal ricorrente in data 22.1.2025) ha testualmente “chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. In merito al governo delle spese di lite secondo il noto principio della soccombenza virtuale”. Pertanto, deve desumersi che la parte abbia rinunciato a far valere la pretesa per il periodo ulteriore rispetto a quello riconosciuto dall' , limitato alle 8 settimane, per CP_1 essersi il ricorrente rioccupato, con effetto dall' 1.9.2024. Pertanto, tenuto conto del pagamento operato dall' e delle conclusioni CP_1 rassegnate dal ricorrente, nelle note di udienza del 22.1.2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, rilevata la infondatezza parziale della pretesa, per la parte eccedente a quella liquidata dall' (8 settimane a fronte dei 150 gg. richiesti in ricorso), CP_1 le spese devono essere compensate nella misura di ½, mentre, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
previa compensazione delle spese nella misura di 1/2, condanna l' al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, della restante parte, liquidata in € 850, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 26.2.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 5900/2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente al Corso Parte_1 Vittorio Emanuele III n. 47 c.f. , rapp.to e difeso dall'avv. Alessandro C.F._1
Lauretta CF ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in C.F._2
Torre Annunziata alla piazza M.R. Imbriani n. 5, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.10.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato, con contratto di lavoro a termine, dal 27/09/2023 al 30/06/2024, presso l'Istituto
Magistrale "P. SECCO SUARDO" di Bergamo, in qualità di personale A.T.A., per il profilo professionale COLLABORATORE SCOLASTICO (cfr. estratto contributivo , CP_1 certificato storico C/2 Centro per l'Impiego, buste paga, contratto di lavoro); che, alla scadenza del predetto contratto, trovandosi in stato di inoccupazione involontario, in data 2.07.2024, presentava all' domanda al fine di ottenere il CP_1 pagamento della Indennità di Disoccupazione NASpI (cfr. ricevuta domanda indennità
NASpI), senza esito.
Tanto precisato, dedotta la fondatezza della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione NASpI a partire dal 08.07.2024 (8° giorno successivo alla cessazione dell'attività lavorativa), per 150 giorni, o per la diversa durata maggiore o minore che verrà ritenuta conforme a legge condannando l' a pagare al CP_1 ricorrente stesso tutte le somme conseguentemente dovute, oltre accessori di legge;
condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di tutte le somme che verranno ritenute di Giustizia a titolo di indennità di disoccupazione NASpI, anche in esito ad eventuale c.t.u. contabile che dovesse venir disposta ove ritenuta di necessità, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla data della domanda amministrativa all'effettivo soddisfo;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta.
Letto l'art. 127 ter c.p.c., all'esito dello scambio di note, a controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
1 Il ricorrente ha richiesto in giudizio la corresponsione dell'indennità di disoccupazione NASPI, dall' 8 luglio 2024, per una durata di 150 giorni. L' , costituendosi, ha così testualmente dedotto: COME LA PRETESA CP_1 AVVERSA SIA PRIVA DI INTERESSE IN QUANTO LA PRESTAZIONE E' STATA PERCEPITA dall' 8 luglio al 31 agosto dello scorso anno per un totale di 8 settimane (doc.1 estratto contributivo) in quanto riassunto nell'anno scolastico attualmente in corso dal 1 settembre 2024 e quindi in data antecedente al deposito del ricorso giudiziario del 17 ottobre successivo nel quale richiede 'indennità in questione SENZA DICHIARARE DI ESSERE GIA' , come dipendente a tempo determinato del Controparte_2
per l'anno scolastico 2024/25 in corso, dall'Istituto Comprensivo Controparte_3
“ I Mille” sempre nel Comune di Bergamo (doc.2) e, di conseguenza, il periodo richiesto giudizialmente non corrisponde a quello coincidente con il lasso di tempo in cui controparte era rimasta priva di occupazione. All'esito della costituzione dell' , la parte istante (cfr. note di udienza depositate CP_1 dal ricorrente in data 22.1.2025) ha testualmente “chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. In merito al governo delle spese di lite secondo il noto principio della soccombenza virtuale”. Pertanto, deve desumersi che la parte abbia rinunciato a far valere la pretesa per il periodo ulteriore rispetto a quello riconosciuto dall' , limitato alle 8 settimane, per CP_1 essersi il ricorrente rioccupato, con effetto dall' 1.9.2024. Pertanto, tenuto conto del pagamento operato dall' e delle conclusioni CP_1 rassegnate dal ricorrente, nelle note di udienza del 22.1.2025, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, rilevata la infondatezza parziale della pretesa, per la parte eccedente a quella liquidata dall' (8 settimane a fronte dei 150 gg. richiesti in ricorso), CP_1 le spese devono essere compensate nella misura di ½, mentre, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
previa compensazione delle spese nella misura di 1/2, condanna l' al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, della restante parte, liquidata in € 850, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, 26.2.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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