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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 01/07/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1561/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. , Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. DOMENICALE Parte_2 C.F._2
GIANCARLA (C.F. , elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio C.F._3 difensore, sito in Taglio Di Po Via Romea Comunale 88;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “a. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, ed avrà collocazione prevalente presso la residenza materna. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
b. L'abitazione costituente (ex) residenza familiare e sita in Porto Tolle (Ro), via Terracini Umberto nr. 9 è assegnata a , affinché vi risieda unitamente al minore . Parte_2 Per_1
1 c. potrà vedere e tenere con sé il figlio , salvo accordi dal contenuto più Parte_1 Per_1 ampio che dovessero essere concordati tra le parti, con i tempi e con le modalità di seguito indicati:
1. Due pomeriggi infrasettimanali individuati nel martedì e giovedì di ciascuna settimana – salvo facoltà delle parti di modificarli in ragione delle rispettive esigenze di lavoro e delle esigenze del figlio – dall'uscita dall'Istituto scolastico, con previsione di pernotto, cosicché, lo stesso Per_1 sarà accompagnato il mattino seguente presso l'Istituto scolastico dal padre ovvero dalla nonna paterna o comunque da familiare del ramo genitoriale paterno. Nei giorni di martedì e giovedì, il minore sarà prelevato dalla madre presso l'Istituto scolastico e sarà accompagnato dalla stessa presso la residenza paterna, salvo impegni di lavoro di . In tale ultima circostanza, Parte_2
sarà prelevato dal padre oppure dai parenti del ramo genitoriale paterno e condotto presso Per_1 la residenza paterna.
2. Fine settimana alternati, dal sabato mattina dalle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore 20.30, allorquando verrà riaccompagnato presso la residenza materna da parte del padre.
3. Tre settimane consecutive o non consecutive durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Festività natalizie: 6 giorni durante le vacanze natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno il Natale con il Capodanno.
5. Festività pasquali: alternanza di anno in anno tra il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis.
6. Le parti convengono che eventuali nuovi compagni dei rispettivi genitori vengano fatti conoscere a solo allorquando la relazione avrà assunto il carattere della stabilità, al fine di evitare Per_1 effetti pregiudizievoli per il figlio.
verserà a , a titolo di contributo al mantenimento di , Parte_3 Parte_2 Per_1
l'importo mensile pari ad € 220,00= (duecentoventi//00), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, entro e non oltre il giorno 10 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di , e Per_1 segnatamente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari anche erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
2 tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
Le menzionate spese straordinarie saranno ripetute dal Genitore non anticipatario previa esibizione della documentazione comprovante la spesa sostenuta da parte del Genitore anticipatario. La detta documentazione dovrà pervenire entro la fine del mese in cui le menzionate spese straordinarie sono state sostenute dal Genitore anticipatario, e saranno ripetute entro il giorno 10 del mese successivo, unitamente all'assegno di mantenimento per . Per_1
L'Assegno Unico Universale sarà percepito nella misura pari al 100% da . Parte_2
e) Entrambe le parti corrisponderanno nella misura pari al 50% ciascuna la rata mensile del mutuo ipotecario pendente sull'immobile costituente (ex) residenza familiare e sito in Porto Tolle (Ro), via
Terracini Umberto nr.
9. In ragione dell'assegnazione del detto immobile a , la stessa Parte_2 provvederà al pagamento delle utenze e delle spese di ordinaria gestione derivanti dall'uso dell'immobile de quo.
f) Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 2.5.2025, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare Parte_2
l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi ed il figlio minore, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nato , in data [...]. Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito netto mensile di euro 2.300,00 circa, mentre Parte_1 [...]
di euro 1.500,00 circa, pari a 17.000,00 netti circa (Cfr. documenti allegati al ricorso). Pt_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
3 Con decreto dell'8.5.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 30.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore, con ordinanza del 30.5.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, vista anche la mancata opposizione del P.M., si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Nulla sulle spese, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1561/2025 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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