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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6497 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6497/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 procuratore avv. DE GIOSA LEONARDO Resistente
Oggetto: risarcimento danni;
servizio mensa;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 01.06.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della addetto al reparto protesi del DSS di Acquaviva delle Fonti, con la Controparte_1 qualifica di “impiegato” livello B2 del CCNL AIOP, invocando l'art. 68 del CCNL AIO, ha chiesto riconoscersi il proprio diritto ad usufruire del “servizio mensa” ai sensi dell'art. 68 del CCNL AIOP
– personale non medico e dell'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 e, conseguentemente, la condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di € 8.590,40. Ha lamentato che la che conta circa 1151 dipendenti, in spregio a quanto Controparte_1 contrattualmente previsto, non ha mai riconosciuto il servizio mensa né tantomeno nessun'altra modalità sostitutiva così come previsto dalla contrattazione collettiva, nonostante egli svolga attività lavorativa superiore alle sei ore.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“I) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento della corresponsione di una somma, a titolo risarcitorio, per la mancata fruizione del servizio di mensa e/o delle modalità sostitutive dello stesso da parte dell'odierna società resistente, per ogni giornata di effettivo servizio dal mese di settembre 2016 sino al mese di aprile 2023, per le causali di cui in premessa;
II) per l'effetto, condannare la in persona del proprio legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma pari ad euro 8.590,40, oltre interessi legali a far data 09.09.2021, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia;
III) per l'effetto condannare la in persona del proprio legale rapp.te p.t. alla Controparte_1 istituzione del servizio di ristorazione endoaziendale o, in mancanza alla corresponsione della indennità giornaliera risarcitoria pari ad euro 4,13”, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l'azienda convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità della domanda;
in ogni caso, ha contestato in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
* Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti e, pertanto, deve essere rigettato.
Pregiudizialmente, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Venendo al merito, si osserva che parte ricorrente invoca la declaratoria del diritto ad usufruire del
“servizio mensa” ai sensi dell'art. 68 del CCNL AIOP – personale non medico e dell'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003, sostenendo, al riguardo, che l'azienda resistente ha un organico complessivo di 1151 dipendenti e che la sua prestazione lavorativa viene svolta presso il protesi del DSS di Acquaviva delle Fonti, con orario articolato su turni di 6,5 ore ciascuno, distribuiti dal lunedì al venerdì, oltre a un rientro pomeridiano;
che la che conta circa 1151 dipendenti, in spregio Controparte_1
a quanto contrattualmente previsto, non le ha mai riconosciuto il servizio mensa né tantomeno nessun'altra modalità sostitutiva così come previsto dalla contrattazione collettiva, nonostante svolga da sempre attività lavorativa superiore alle sei ore. L'art. 68 del CCNL AIOP prevede che “È fatto obbligo alle Strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa;
sono fatte salve le situazioni già esistenti. Nelle predette Strutture, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile”.
Parte resistente, di contro, sostiene (e debitamente documenta) che il contratto di servizio vigente (v.
Delibera n. 1359 del 28 luglio 2021 e relativo contratto di servizio e documenti di cui all'all. CP_1
3 del fascicolo di parte resistente), prevede che la è tenuta ad erogare Controparte_1 prestazioni di: ausiliariato, pulizia, facchinaggio, manutenzione, portierato e cup ticket, presso tutte le strutture facenti capo alla indicate nell'allegato sub. A del contratto e suddivise in CP_1 quattordici distretti territoriali ed otto ospedali;
impiega i propri dipendenti ad eseguire le prestazioni di lavoro, presso ciascuna delle strutture territoriali (Distretti e Presidi Ospedalieri) del socio unico
; tra la documentazione pubblicata nel sito aziendale (www.sanitaserviceaslba.it), è presente CP_1 sia la dotazione organica complessiva di tutti i dipendenti in servizio presso la Controparte_1 alla quale fa riferimento parte ricorrente, ma anche la loro distribuzione per singola struttura
[...]
(cfr. all. 4 e 5 del fascicolo di parte resistente).
Orbene, deve ritenersi che all'art. 68 del CCNL AIOP, laddove prevede “È fatto obbligo alle Strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa”, per struttura è da intendersi ogni singola unità operativa e produttiva, presso cui è organizzata l'attività della resistente sul territorio.
Del resto, di tanto si ritrova conferma nell'ambito delle disposizioni generali di cui all'art. 2 del CCNL AIOP in atti, ove è dato leggersi: “Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva”.
Ciò posto, atteso che presso il DSS di Acquaviva delle Fonti (singola unità) - facente parte del DSS5 cui sono accorpati anche i DSS di Binetto/Grumo/Cassano/Sannicandro/Toritto - dove presta servizio la parte ricorrente, risultano adibiti complessivamente 28 dipendenti della Controparte_1 come si evince dall'esame della distribuzione della pianta organica del personale adibito ad ogni singola Struttura riportata nel richiamato prospetto pubblicato sul sito aziendale, poiché l'obbligo di istituire il servizio mensa insorge esclusivamente per le Strutture con più di 160 dipendenti (art. 68 del CCNL AIOP), non sussistendo nel caso di specie alcun obbligo per la resistente di istituire il servizio mensa, la domanda non merita accoglimento.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la compensazione appare giustificata attesa la novità della questione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il Controparte_1
01.06.2023, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Bari, lì 14.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6497/2023 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. IEVA ALESSANDRO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 procuratore avv. DE GIOSA LEONARDO Resistente
Oggetto: risarcimento danni;
servizio mensa;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 01.06.2023, l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della addetto al reparto protesi del DSS di Acquaviva delle Fonti, con la Controparte_1 qualifica di “impiegato” livello B2 del CCNL AIOP, invocando l'art. 68 del CCNL AIO, ha chiesto riconoscersi il proprio diritto ad usufruire del “servizio mensa” ai sensi dell'art. 68 del CCNL AIOP
– personale non medico e dell'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003 e, conseguentemente, la condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di € 8.590,40. Ha lamentato che la che conta circa 1151 dipendenti, in spregio a quanto Controparte_1 contrattualmente previsto, non ha mai riconosciuto il servizio mensa né tantomeno nessun'altra modalità sostitutiva così come previsto dalla contrattazione collettiva, nonostante egli svolga attività lavorativa superiore alle sei ore.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“I) accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento della corresponsione di una somma, a titolo risarcitorio, per la mancata fruizione del servizio di mensa e/o delle modalità sostitutive dello stesso da parte dell'odierna società resistente, per ogni giornata di effettivo servizio dal mese di settembre 2016 sino al mese di aprile 2023, per le causali di cui in premessa;
II) per l'effetto, condannare la in persona del proprio legale rapp.te p.t., Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma pari ad euro 8.590,40, oltre interessi legali a far data 09.09.2021, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta di Giustizia;
III) per l'effetto condannare la in persona del proprio legale rapp.te p.t. alla Controparte_1 istituzione del servizio di ristorazione endoaziendale o, in mancanza alla corresponsione della indennità giornaliera risarcitoria pari ad euro 4,13”, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l'azienda convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità della domanda;
in ogni caso, ha contestato in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
* Il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti e, pertanto, deve essere rigettato.
Pregiudizialmente, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Nel nuovo rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, effettuabile anche d'ufficio e in grado d'appello con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (tra le altre, Cass. n. 5794/2004). Alla stregua dei su riportati principi, ritiene questo giudice che il ricorso introduttivo del giudizio sia sufficientemente determinato. La parte ricorrente ha esposto gli elementi in fatto ed in diritto a sostegno della sua domanda;
ha indicato le ragioni a fondamento della sua pretesa con le relative conclusioni.
Venendo al merito, si osserva che parte ricorrente invoca la declaratoria del diritto ad usufruire del
“servizio mensa” ai sensi dell'art. 68 del CCNL AIOP – personale non medico e dell'art. 8 del D.lgs. n. 66/2003, sostenendo, al riguardo, che l'azienda resistente ha un organico complessivo di 1151 dipendenti e che la sua prestazione lavorativa viene svolta presso il protesi del DSS di Acquaviva delle Fonti, con orario articolato su turni di 6,5 ore ciascuno, distribuiti dal lunedì al venerdì, oltre a un rientro pomeridiano;
che la che conta circa 1151 dipendenti, in spregio Controparte_1
a quanto contrattualmente previsto, non le ha mai riconosciuto il servizio mensa né tantomeno nessun'altra modalità sostitutiva così come previsto dalla contrattazione collettiva, nonostante svolga da sempre attività lavorativa superiore alle sei ore. L'art. 68 del CCNL AIOP prevede che “È fatto obbligo alle Strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa;
sono fatte salve le situazioni già esistenti. Nelle predette Strutture, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile”.
Parte resistente, di contro, sostiene (e debitamente documenta) che il contratto di servizio vigente (v.
Delibera n. 1359 del 28 luglio 2021 e relativo contratto di servizio e documenti di cui all'all. CP_1
3 del fascicolo di parte resistente), prevede che la è tenuta ad erogare Controparte_1 prestazioni di: ausiliariato, pulizia, facchinaggio, manutenzione, portierato e cup ticket, presso tutte le strutture facenti capo alla indicate nell'allegato sub. A del contratto e suddivise in CP_1 quattordici distretti territoriali ed otto ospedali;
impiega i propri dipendenti ad eseguire le prestazioni di lavoro, presso ciascuna delle strutture territoriali (Distretti e Presidi Ospedalieri) del socio unico
; tra la documentazione pubblicata nel sito aziendale (www.sanitaserviceaslba.it), è presente CP_1 sia la dotazione organica complessiva di tutti i dipendenti in servizio presso la Controparte_1 alla quale fa riferimento parte ricorrente, ma anche la loro distribuzione per singola struttura
[...]
(cfr. all. 4 e 5 del fascicolo di parte resistente).
Orbene, deve ritenersi che all'art. 68 del CCNL AIOP, laddove prevede “È fatto obbligo alle Strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa”, per struttura è da intendersi ogni singola unità operativa e produttiva, presso cui è organizzata l'attività della resistente sul territorio.
Del resto, di tanto si ritrova conferma nell'ambito delle disposizioni generali di cui all'art. 2 del CCNL AIOP in atti, ove è dato leggersi: “Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva”.
Ciò posto, atteso che presso il DSS di Acquaviva delle Fonti (singola unità) - facente parte del DSS5 cui sono accorpati anche i DSS di Binetto/Grumo/Cassano/Sannicandro/Toritto - dove presta servizio la parte ricorrente, risultano adibiti complessivamente 28 dipendenti della Controparte_1 come si evince dall'esame della distribuzione della pianta organica del personale adibito ad ogni singola Struttura riportata nel richiamato prospetto pubblicato sul sito aziendale, poiché l'obbligo di istituire il servizio mensa insorge esclusivamente per le Strutture con più di 160 dipendenti (art. 68 del CCNL AIOP), non sussistendo nel caso di specie alcun obbligo per la resistente di istituire il servizio mensa, la domanda non merita accoglimento.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, la compensazione appare giustificata attesa la novità della questione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il Controparte_1
01.06.2023, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Bari, lì 14.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella