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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/05/2025, n. 2080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2080 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 869/2015 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Bruno Giuseppe Maria, giusta Parte_1 procura in atti;
-attrice- contro
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Ventura, giusta Controparte_1 procura in atti;
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , deducendo che: Controparte_1
- in data 22/02/2012 le era stato notificato l'invito dell'Agenzia delle Entrate n.
I00185/2012, con cui le veniva chiesto di giustificare (relativamente agli anni pagina 1 di 11 2007 e 2008) la mancata dichiarazione di redditi e contestualmente il possesso dell'abitazione principale e di due autoveicoli (cfr. allegato n. 1, relazione C.T.P.
POPOLIZIO);
- pertanto, la medesima incaricava il ragioniere commercialista
[...]
di “gestire l'intera faccenda” munendolo di procura speciale con ogni CP_1
e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di procedere all'eventuale definizione in contraddittorio dell'accertamento con adesione ex d.lgs. 218/1997
(cfr. allegato n. 2, relazione C.T.P. ); Per_1
- in ossequio al mandato ricevuto, il 14/03/2012 il presentava CP_1 all'Agenzia delle Entrate una memoria illustrativa, riferendo che l'eventuale maggior reddito determinabile sinteticamente era costituito dal reddito degli altri componenti il nucleo familiare e dalla vendita delle stesse autovetture e l'ufficio si era riservato la valutazione (cfr. allegato n. 3, relazione C.T.P. ); Per_1
- in data 05/04/2012, venivano notificati alla gli avvisi di Pt_1
n. TVF011500939/2012 relativo all'anno d'imposta CP_2 Parte_2
2007 (cfr. allegato n. 4, relazione C.T.P. ) e n. TVF011500956/2012 Per_1 relativo all'anno d'imposta 2008 (cfr. allegato n. 5, relazione C.T.P. ), Per_1 ed in particolare nel primo si contestava un maggior reddito di euro 51.348,00, mentre nel secondo un maggior reddito di euro 13.007,00, più, in entrambi i casi, il pagamento di sanzioni e interessi, senza la riduzione che doveva essere effettuata a seguito dell'invito predetto;
- in data 12/12/2012, venivano notificate le relative cartelle di pagamento e rispettivamente: per l'anno d'imposta 2007 la n. 01477201200001536000 di complessivi euro 42.592,32 (cfr. allegato n. 6, relazione C.T.P. ) e per Per_1
l'anno d'imposta 2008 la n. 01477201200001538000 di complessivi euro
8.407,62 (cfr. allegato n. 7, relazione C.T.P. ); Per_1
- l'attrice, avendo letto, a pagina 3 degli Avvisi di Accertamento, che: “La S.V. poteva avvalersi della facoltà prevista dal comma 6, dell'art. 38 del DPR n.
600/73, di provare, prima della notifica dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile in base alle manifestazioni indirette, costituenti indici di capacità contributive, fosse costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o
pagina 2 di 11 soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta ed altre idonee giustificazioni e, questo, anche con riferimento alla situazione reddituale complessiva dell'intero nucleo familiare. … Considerato, altresì, che la S.V. non ha documentato proventi costituiti da redditi esenti e/o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, donazioni, vincite, ecc.”, incaricava il dott. di verificare quale Controparte_3 attività difensiva – in concreto – avesse svolto CLEMENTE in suo favore e se essa fosse stata o meno corretta e sufficiente;
- dagli accertamenti, effettuati dal dott. presso la Direzione Provinciale Per_1 dell'Agenzia delle Entrate di Bari (e precisamente con il funzionario responsabile del procedimento, dott.ssa ), e oggetto della relazione di consulenza Persona_2 tecnica di parte, emergeva che delegato alla definizione in CP_1 contraddittorio dell'accertamento con adesione, non aveva effettuato altri incontri con l'Agenzia oltre il primo, né tantomeno si era più presentato presso gli uffici o aveva avviato alcuna procedura per contestare gli accertamenti, evidenziandosi pertanto una chiara negligenza da parte del medesimo, il quale non aveva istaurato materialmente un vero contraddittorio né tantomeno si era preoccupato di procurarsi la documentazione necessaria alla riduzione di quanto accertato o di rendere partecipe la contribuente all'attività accertativa, portando così all'iscrizione a ruolo delle predette somme;
- i danni patiti dall'attrice, a causa della condotta negligente del convenuto erano così quantificabili in complessivi euro 24.914,97 nella prima CP_1 ipotesi di soluzione prospettata dal C.T.P. (definizione dell'accertamento Per_1 con riduzione delle sanzioni ad un sesto), mentre erano di euro 28.035,05 nella seconda e terza ipotesi (definizione delle sanzioni per 1/3 e accertamento con adesione).
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto di: “accertare e dichiarare la responsabilità professionale (ex art. 1176 c.c.). per negligenza del rag.
(cod. fisc. ) nella gestione degli inviti Controparte_1 C.F._1 al contraddittorio e dei successivi accertamenti redditometrici e, quindi, nell'emissione delle susseguenti e relative Cartelle di Pagamento n.
01477201200001536000 e n. 01477201200001538000 addebitate alla sig.ra
pagina 3 di 11 ;
2. stimare il danno economico diretto ed immediato prodotto a Parte_1 carico dell'attrice in complessivi € 28.035,05, o nella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad € 7.612,80 per spese C.T.P. ed € 52,40 per spese di
Mediazione, per un totale complessivo di € 35.700,70 e, per l'effetto, 3. condannare il convenuto al pagamento della suddetta somma di € 35.700,70, oltre alle spese di lite del presente giudizio”.
I.2. – Costituendosi in giudizio, nell'impugnare e contestare CP_1 tutto quanto ex adverso dedotto, ha richiesto l'integrale rigetto della domanda attorea;
nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del convenuto, ha richiesto accertarsi la corresponsabilità della parte attrice graduando le rispettive colpe;
altresì, ha richiesto la compensazione tra i reciproci crediti, allegando che l'attrice non aveva mai corrisposto il compenso per la prestazione eseguita dal professionista.
I.3. – Istruita per mezzo dell'interrogatorio formale dell'attrice, la causa è infine pervenuta all'udienza del 04/12/2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – La domanda è infondata e merita le sorti del rigetto.
II.1. – È consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in tema di danni derivanti da responsabilità professionale, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (ex multis, Cass. n.
13873/2020 con riguardo alla posizione del commercialista), prova che deve essere fornita dalla parte che intende far valere il proprio diritto al risarcimento del danno, essendo onerata di provarne i fatti costitutivi in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c.: spetta dunque al cliente danneggiato l'onere di allegare il titolo, cioè la fonte del proprio credito (nella specie, il contratto d'opera intellettuale intercorso con il commercialista), nonché di fornire la prova del danno patito e del nesso di causalità tra la condotta negligente del professionista ed il danno lamentato.
pagina 4 di 11 Dall'altro lato il professionista, per poter andare esente da responsabilità, sarà tenuto a fornire la prova dell'esatto adempimento della prestazione a quest'ultimo contrattualmente imposta alla stregua dei parametri individuati dagli artt. 1176 co. 2 e 2236 c.c. oppure della circostanza che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile (e ciò secondo lo statuto della responsabilità contrattuale così come delineato dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite n.
13533 del 2001). È onere del professionista, infatti, “dimostrare l'esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale
e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili” del proprio inadempimento (cfr. Cass., Sez. U., n. n. 42093/2021).
Ciò posto, è necessario sottolineare come venga in rilievo, in relazione alla regola di responsabilità, la classica distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.
Le obbligazioni c.d. di risultato si caratterizzano per la previsione come fine dovuto del conseguimento di un risultato in grado di determinare la piena soddisfazione dell'interesse, economico o non, che ha sollecitato il creditore all'acquisizione del diritto di credito;
le obbligazioni c.d. di mezzi, invece, non si spingono sino al punto di imporre al debitore il conseguimento di un fine determinato, il quale, pertanto, resta al di fuori del perimetro della prestazione, sicché l'interesse protetto del creditore si arresta al ricevimento di un comportamento del debitore qualificato da un certo grado di convenienza o di utilità in funzione di quel fine rimasto all'esterno del perimetro del vincolo, la cui realizzazione non è di per sé compresa nell'orbita del rapporto obbligatorio.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non vi è dubbio che “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, e che l'inadempimento del professionista non può essere, pertanto, desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere, piuttosto, valutato alla
pagina 5 di 11 stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed, in particolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2,
c.c.” (Cass. n. 18779/2024).
II.2. – È necessario accertare, dunque, il corretto adempimento dell'obbligazione di mezzi assunta, nel caso di specie, dal commercialista nei confronti del cliente, vale a dire che il professionista abbia eseguito la prestazione dovuta nel rispetto del canone di diligenza specifica e parametrata al corredo di conoscenze e competenze a tal fine indispensabili, nel rispetto del canone di diligenza qualificata imposto dall'art. 1176 co. 2 c.c.; sicché, in relazione ai fatti per cui è causa, l'indagine di merito del giudice in relazione al materiale probatorio prodotto nel corso del giudizio deve arrestarsi alla valutazione dello svolgimento dell'incarico contrattuale da parte del commercialista con la necessaria e dovuta diligenza professionale, senza che possa a nessun fine rilevare che il cliente abbia o meno raggiunto il proprio interesse finale, non dedotto in obbligazione e non facente quindi parte dell'oggetto dell'obbligazione professionale.
II.3. – Nel caso che ci occupa, posto che non è contestata la sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes, è onere del cliente – che assuma di avere subito un danno dalla negligente condotta professionale tenuta dal commercialista in riferimento alla supposta errata “gestione degli inviti al contraddittorio e dei successivi accertamenti redditometrici” – dimostrare di aver subìto un nocumento eziologicamente riconducibile all'errore.
II.4. – Osserva al riguardo il Tribunale che, tenuto conto del fatto che l'inadempimento del commercialista è stato dedotto sulla scorta di una perizia di parte – che ha valore di mera allegazione difensiva – e che nella stessa perizia di parte viene quantificato il danno che l'attrice avrebbe subìto, se è vero che costituisce principio generale, in tema di responsabilità contrattuale, quello secondo cui il cliente dell'esercente una professione intellettuale deve limitarsi ad allegare l'inadempimento, è del pari innegabile che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone la prova, da parte di pagina 6 di 11 quest'ultimo, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. Sez. III 09/05/2017, n. 11213).
Ebbene nel caso che ci occupa tale prova non è stata adeguatamente fornita.
Parte attrice si è infatti limitata a produrre una perizia di parte (mera allegazione difensiva, giova ripeterlo), che àncora la responsabilità del convenuto su considerazioni assertive e apodittiche.
Dalle risultanze processuali emerge innanzitutto che è stata la stessa ad aver fornito al professionista la documentazione sulla cui base Pt_1 avrebbe dovuto svolgere il proprio incarico e non vi è traccia, né nei documenti presentati all'Agenzia delle Entrate dal convenuto in sede di contraddittorio endoprocedimentale (cfr. il processo verbale di contraddittorio del 14/3/2012), né in quelli oggetto di restituzione a seguito della revoca dell'incarico, di documentazione attestante i redditi da CUD come braccianti agricoli pure posta dal consulente di parte alla base della contestazione di negligenza imputata a in relazione alla asserita determinazione di maggiori imposte. CP_1
Né l'attrice ha allegato di aver fornito al convenuto le complete informazioni al riguardo.
Sul punto, con specifico riferimento alla figura professionale del commercialista la giurisprudenza ha invero osservato che “l'onere di consiglio sorge solo a seguito della conoscenza della completa situazione di fatto caratterizzante la persona del cliente, non potendosi onerare il professionista di una attività di indagine eccessiva che si ponga come ulteriore rispetto alla richiesta rivolta al cliente di fornire al professionista tutte le informazioni rilevanti ai fini della esecuzione della prestazione pattuita” (in questi termini Tribunale di
Milano, Sez. I, n. 7659/2023; in tal senso v. anche Trib. Monza, Sez. I, n.
45/2021; Corte App. Lecce, n. 700/2024).
Si tratta di considerazioni e principi che trovano riscontro nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “è affermazione pacifica nella dottrina civilistica che il rapporto tra il commercialista e il cliente si configura come un contratto col quale il primo si obbliga dietro corrispettivo a fornire la sua
pagina 7 di 11 prestazione al secondo, il quale gli fornisce dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettergli di eseguire l'incarico”. In ragione di ciò, quindi, è
“condivisibile il principio secondo cui il commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo esigibile un'autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture” (così Cass. n. 12463/2016).
È oramai pacifico, dunque, che il rapporto obbligatorio intercorrente tra il commercialista ed il cliente non travalica lo specifico mandato affidato al professionista sulla base del contratto concluso e, conseguentemente, l'onere di diligenza professionale non può che limitarsi ai dati e le informazioni che allo stesso sono forniti dal cliente.
La documentazione prodotta in giudizio, in particolare gli esiti del contraddittorio endoprocedimentale attivato a seguito dell'avviso notificato all'attrice, non possono peraltro assurgere a prova di negligenza o superficialità del commercialista nello svolgimento dell'attività di consulenza fiscale da cui sono scaturite imposte e sanzioni per il contribuente, trattandosi di esiti che non si esclude possano essere dipesi anche da errata comunicazione di dati e/o omessa o ritardata documentazione derivata dalla condotta del solo attore.
La prova di una mala gestio da parte del commercialista va invece rigorosamente individuata e non con la semplice produzione degli accertamenti fiscali che sono unicamente dimostrativi di somme dovute all'erario da parte del contribuente e null'altro.
Nel caso in esame l'attrice non contesta poi – in maniera specifica e per l'intero importo – la fondatezza della pretesa fiscale avanzata dalla Agenzia delle
Entrate, ma ritiene che, presentando tempestivamente la richiesta di accertamento con adesione ovvero un ricorso giurisdizionale, come da incarico conferito al proprio commercialista, avrebbe ottenuto una riduzione di quanto dovuto o, comunque, avrebbe, con un pagamento immediato, evitato l'addebito delle sanzioni.
Tanto, però, non è sufficiente per configurare una responsabilità del professionista.
pagina 8 di 11 Infatti, è necessario verificare la sussistenza, in termini di valutazione prognostica, della fondatezza della richiesta avanzata, così da individuare un danno ingiusto, autonomamente risarcibile.
Sotto tale profilo, deve essere evidenziato che in tema di accertamento per adesione, l'art. 6 del d.lgs. 19/06/1997, n. 218 consente al contribuente di chiedere all'Ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il contenuto è riservata all'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, qualora la stessa ritenga di non addivenire all'accordo, non spetta la riduzione delle sanzioni (Cass. n. 1839 del 28/01/2010).
Inoltre, l'accertamento con adesione su istanza del contribuente ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997 determina la intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, sicché risulta normativamente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato (Cass. n. 20577 del 31/07/2019).
Al fine del giudizio prognostico sulla fondatezza della istanza era onere dell'attrice allegare e dimostrare non solo la verosimile fondatezza dell'istanza di accertamento per adesione e il verosimile raggiungimento dell'accordo con l'amministrazione finanziaria, ma anche la possibilità di adempiere a tale accordo, mediante il pagamento del dovuto;
elementi neanche allegati dalla parte.
A ciò si aggiunga che la scelta della P.A. di addivenire ad un accertamento concordato necessita, come per tutte le scelte discrezionali della pubblica amministrazione, di una motivazione in relazione al caso concreto;
anche in tal caso tale valutazione in relazione al caso concreto doveva essere corroborata da elementi neanche allegati dalla parte attrice, su cui grava tale onere di allegazione, in quanto la stessa si è limitata ad adombrare una automatica riduzione della pretesa erariale in caso di richiesta di accertamento con adesione.
Inoltre, la scelta di richiedere un accertamento con adesione avrebbe escluso la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria,
pagina 9 di 11 ricorso la cui mancata proposizione pure l'attrice imputa al convenuto, senza tuttavia fornire, allo stesso tempo, la dimostrazione dell'avvenuto conferimento della procura alle liti ex art. 12 d.lgs. n. 546/1992, di cui non vi è traccia documentale in atti.
Quanto, invece, all'ipotesi alternativa avanzata dal consulente della parte attrice volta a commisurare il danno sulla entità delle sanzioni irrogate, essa si fonda sull'implicito presupposto – neanche compiutamente allegato dall'attrice – che, ove informata, la stessa avrebbe certamente effettuato il pagamento immediato e rateizzato di quanto richiesto: tuttavia, si tratta anche in tal caso di una valutazione ex post non suffragata da un positivo riscontro in termini di verosimile fondatezza. Infatti, non è innanzitutto chiaro quale addebito di responsabilità è imputato al commercialista: parte attrice non allega che, se consigliata in tal senso, avrebbe senz'altro fatto accesso a strumenti di definizione agevolata delle sanzioni tributarie, ma anzi, assumendo al riguardo un atteggiamento assertivo lacunoso e contraddittorio, lamenta espressamente la mancata contestazione, da parte del professionista, degli accertamenti fiscali e, in definitiva, l'inadempimento del convenuto esclusivamente all'incarico di definizione in contraddittorio dell'accertamento con adesione (oggetto della procura speciale all'uopo rilasciata e versata in atti), e ciò non avrebbe potuto consentire di valersi della riduzione ad 1/6 delle sanzioni, la quale viceversa operava, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/97, soltanto in caso di rinuncia ai rimedi impugnatori.
Anche la prova della possibilità di tale pagamento immediato non è stata fornita.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all'invocato istituto di cui all'art. 17 d.lgs. n. 472/1997.
Del resto, per definire “mancata” l'informazione nelle consulenze contabili e fiscali ed attribuirne la responsabilità al commercialista la Cass. civ., Sez. III,
23/06/2016, n.13007 nell'ipotesi di un commercialista incaricato di fornire una consulenza tecnico-giuridica a seguito dell'esito infausto di un ricorso dinanzi alla commissione tributaria regionale per non aver informato il cliente della possibilità
pagina 10 di 11 di ricorrere per cassazione avverso la sentenza sfavorevole e della necessità di rivolgersi ad un avvocato al fine di proporre tempestivamente l'impugnazione, ha precisato chiaramente il principio per cui “la definizione dell'ampiezza di questo dovere di informazione e la valutazione della diligenza richiesta nell'adempimento presuppongono che siano, in concreto, individuati gli esatti termini dell'incarico conferito al dottore commercialista”.
Nel nostro caso, a fronte della genericità assertiva caratterizzante le allegazioni dell'attrice sul punto, gli esatti termini dell'incarico di assistenza affidato al convenuto non sono chiaramente delineati né provati dalla parte e si ritengono insufficienti a far adeguata luce sull'ampiezza e le modalità di svolgimento del rapporto professionale.
Per le considerazioni che precedono la domanda va inevitabilmente rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Le spese seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M.
147/2022, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per quella decisoria in ragione del carattere eminentemente documentale della causa, dell'entità delle questioni trattate e della prossimità del valore della lite al minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in euro 5.261 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 31 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Andrea Chibelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 869/2015 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Bruno Giuseppe Maria, giusta Parte_1 procura in atti;
-attrice- contro
, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Ventura, giusta Controparte_1 procura in atti;
-convenuto-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riassumersi come segue.
I.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , deducendo che: Controparte_1
- in data 22/02/2012 le era stato notificato l'invito dell'Agenzia delle Entrate n.
I00185/2012, con cui le veniva chiesto di giustificare (relativamente agli anni pagina 1 di 11 2007 e 2008) la mancata dichiarazione di redditi e contestualmente il possesso dell'abitazione principale e di due autoveicoli (cfr. allegato n. 1, relazione C.T.P.
POPOLIZIO);
- pertanto, la medesima incaricava il ragioniere commercialista
[...]
di “gestire l'intera faccenda” munendolo di procura speciale con ogni CP_1
e più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di procedere all'eventuale definizione in contraddittorio dell'accertamento con adesione ex d.lgs. 218/1997
(cfr. allegato n. 2, relazione C.T.P. ); Per_1
- in ossequio al mandato ricevuto, il 14/03/2012 il presentava CP_1 all'Agenzia delle Entrate una memoria illustrativa, riferendo che l'eventuale maggior reddito determinabile sinteticamente era costituito dal reddito degli altri componenti il nucleo familiare e dalla vendita delle stesse autovetture e l'ufficio si era riservato la valutazione (cfr. allegato n. 3, relazione C.T.P. ); Per_1
- in data 05/04/2012, venivano notificati alla gli avvisi di Pt_1
n. TVF011500939/2012 relativo all'anno d'imposta CP_2 Parte_2
2007 (cfr. allegato n. 4, relazione C.T.P. ) e n. TVF011500956/2012 Per_1 relativo all'anno d'imposta 2008 (cfr. allegato n. 5, relazione C.T.P. ), Per_1 ed in particolare nel primo si contestava un maggior reddito di euro 51.348,00, mentre nel secondo un maggior reddito di euro 13.007,00, più, in entrambi i casi, il pagamento di sanzioni e interessi, senza la riduzione che doveva essere effettuata a seguito dell'invito predetto;
- in data 12/12/2012, venivano notificate le relative cartelle di pagamento e rispettivamente: per l'anno d'imposta 2007 la n. 01477201200001536000 di complessivi euro 42.592,32 (cfr. allegato n. 6, relazione C.T.P. ) e per Per_1
l'anno d'imposta 2008 la n. 01477201200001538000 di complessivi euro
8.407,62 (cfr. allegato n. 7, relazione C.T.P. ); Per_1
- l'attrice, avendo letto, a pagina 3 degli Avvisi di Accertamento, che: “La S.V. poteva avvalersi della facoltà prevista dal comma 6, dell'art. 38 del DPR n.
600/73, di provare, prima della notifica dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile in base alle manifestazioni indirette, costituenti indici di capacità contributive, fosse costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o
pagina 2 di 11 soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta ed altre idonee giustificazioni e, questo, anche con riferimento alla situazione reddituale complessiva dell'intero nucleo familiare. … Considerato, altresì, che la S.V. non ha documentato proventi costituiti da redditi esenti e/o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, donazioni, vincite, ecc.”, incaricava il dott. di verificare quale Controparte_3 attività difensiva – in concreto – avesse svolto CLEMENTE in suo favore e se essa fosse stata o meno corretta e sufficiente;
- dagli accertamenti, effettuati dal dott. presso la Direzione Provinciale Per_1 dell'Agenzia delle Entrate di Bari (e precisamente con il funzionario responsabile del procedimento, dott.ssa ), e oggetto della relazione di consulenza Persona_2 tecnica di parte, emergeva che delegato alla definizione in CP_1 contraddittorio dell'accertamento con adesione, non aveva effettuato altri incontri con l'Agenzia oltre il primo, né tantomeno si era più presentato presso gli uffici o aveva avviato alcuna procedura per contestare gli accertamenti, evidenziandosi pertanto una chiara negligenza da parte del medesimo, il quale non aveva istaurato materialmente un vero contraddittorio né tantomeno si era preoccupato di procurarsi la documentazione necessaria alla riduzione di quanto accertato o di rendere partecipe la contribuente all'attività accertativa, portando così all'iscrizione a ruolo delle predette somme;
- i danni patiti dall'attrice, a causa della condotta negligente del convenuto erano così quantificabili in complessivi euro 24.914,97 nella prima CP_1 ipotesi di soluzione prospettata dal C.T.P. (definizione dell'accertamento Per_1 con riduzione delle sanzioni ad un sesto), mentre erano di euro 28.035,05 nella seconda e terza ipotesi (definizione delle sanzioni per 1/3 e accertamento con adesione).
Sulla scorta di tali allegazioni, l'attrice ha chiesto di: “accertare e dichiarare la responsabilità professionale (ex art. 1176 c.c.). per negligenza del rag.
(cod. fisc. ) nella gestione degli inviti Controparte_1 C.F._1 al contraddittorio e dei successivi accertamenti redditometrici e, quindi, nell'emissione delle susseguenti e relative Cartelle di Pagamento n.
01477201200001536000 e n. 01477201200001538000 addebitate alla sig.ra
pagina 3 di 11 ;
2. stimare il danno economico diretto ed immediato prodotto a Parte_1 carico dell'attrice in complessivi € 28.035,05, o nella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad € 7.612,80 per spese C.T.P. ed € 52,40 per spese di
Mediazione, per un totale complessivo di € 35.700,70 e, per l'effetto, 3. condannare il convenuto al pagamento della suddetta somma di € 35.700,70, oltre alle spese di lite del presente giudizio”.
I.2. – Costituendosi in giudizio, nell'impugnare e contestare CP_1 tutto quanto ex adverso dedotto, ha richiesto l'integrale rigetto della domanda attorea;
nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità del convenuto, ha richiesto accertarsi la corresponsabilità della parte attrice graduando le rispettive colpe;
altresì, ha richiesto la compensazione tra i reciproci crediti, allegando che l'attrice non aveva mai corrisposto il compenso per la prestazione eseguita dal professionista.
I.3. – Istruita per mezzo dell'interrogatorio formale dell'attrice, la causa è infine pervenuta all'udienza del 04/12/2024, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – La domanda è infondata e merita le sorti del rigetto.
II.1. – È consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui, in tema di danni derivanti da responsabilità professionale, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (ex multis, Cass. n.
13873/2020 con riguardo alla posizione del commercialista), prova che deve essere fornita dalla parte che intende far valere il proprio diritto al risarcimento del danno, essendo onerata di provarne i fatti costitutivi in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c.: spetta dunque al cliente danneggiato l'onere di allegare il titolo, cioè la fonte del proprio credito (nella specie, il contratto d'opera intellettuale intercorso con il commercialista), nonché di fornire la prova del danno patito e del nesso di causalità tra la condotta negligente del professionista ed il danno lamentato.
pagina 4 di 11 Dall'altro lato il professionista, per poter andare esente da responsabilità, sarà tenuto a fornire la prova dell'esatto adempimento della prestazione a quest'ultimo contrattualmente imposta alla stregua dei parametri individuati dagli artt. 1176 co. 2 e 2236 c.c. oppure della circostanza che l'inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile (e ciò secondo lo statuto della responsabilità contrattuale così come delineato dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite n.
13533 del 2001). È onere del professionista, infatti, “dimostrare l'esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale
e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l'imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili” del proprio inadempimento (cfr. Cass., Sez. U., n. n. 42093/2021).
Ciò posto, è necessario sottolineare come venga in rilievo, in relazione alla regola di responsabilità, la classica distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato.
Le obbligazioni c.d. di risultato si caratterizzano per la previsione come fine dovuto del conseguimento di un risultato in grado di determinare la piena soddisfazione dell'interesse, economico o non, che ha sollecitato il creditore all'acquisizione del diritto di credito;
le obbligazioni c.d. di mezzi, invece, non si spingono sino al punto di imporre al debitore il conseguimento di un fine determinato, il quale, pertanto, resta al di fuori del perimetro della prestazione, sicché l'interesse protetto del creditore si arresta al ricevimento di un comportamento del debitore qualificato da un certo grado di convenienza o di utilità in funzione di quel fine rimasto all'esterno del perimetro del vincolo, la cui realizzazione non è di per sé compresa nell'orbita del rapporto obbligatorio.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non vi è dubbio che “le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo, e che l'inadempimento del professionista non può essere, pertanto, desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, dovendo essere, piuttosto, valutato alla
pagina 5 di 11 stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed, in particolare, al dovere di diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2,
c.c.” (Cass. n. 18779/2024).
II.2. – È necessario accertare, dunque, il corretto adempimento dell'obbligazione di mezzi assunta, nel caso di specie, dal commercialista nei confronti del cliente, vale a dire che il professionista abbia eseguito la prestazione dovuta nel rispetto del canone di diligenza specifica e parametrata al corredo di conoscenze e competenze a tal fine indispensabili, nel rispetto del canone di diligenza qualificata imposto dall'art. 1176 co. 2 c.c.; sicché, in relazione ai fatti per cui è causa, l'indagine di merito del giudice in relazione al materiale probatorio prodotto nel corso del giudizio deve arrestarsi alla valutazione dello svolgimento dell'incarico contrattuale da parte del commercialista con la necessaria e dovuta diligenza professionale, senza che possa a nessun fine rilevare che il cliente abbia o meno raggiunto il proprio interesse finale, non dedotto in obbligazione e non facente quindi parte dell'oggetto dell'obbligazione professionale.
II.3. – Nel caso che ci occupa, posto che non è contestata la sussistenza di un rapporto contrattuale inter partes, è onere del cliente – che assuma di avere subito un danno dalla negligente condotta professionale tenuta dal commercialista in riferimento alla supposta errata “gestione degli inviti al contraddittorio e dei successivi accertamenti redditometrici” – dimostrare di aver subìto un nocumento eziologicamente riconducibile all'errore.
II.4. – Osserva al riguardo il Tribunale che, tenuto conto del fatto che l'inadempimento del commercialista è stato dedotto sulla scorta di una perizia di parte – che ha valore di mera allegazione difensiva – e che nella stessa perizia di parte viene quantificato il danno che l'attrice avrebbe subìto, se è vero che costituisce principio generale, in tema di responsabilità contrattuale, quello secondo cui il cliente dell'esercente una professione intellettuale deve limitarsi ad allegare l'inadempimento, è del pari innegabile che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, presuppone la prova, da parte di pagina 6 di 11 quest'ultimo, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. Sez. III 09/05/2017, n. 11213).
Ebbene nel caso che ci occupa tale prova non è stata adeguatamente fornita.
Parte attrice si è infatti limitata a produrre una perizia di parte (mera allegazione difensiva, giova ripeterlo), che àncora la responsabilità del convenuto su considerazioni assertive e apodittiche.
Dalle risultanze processuali emerge innanzitutto che è stata la stessa ad aver fornito al professionista la documentazione sulla cui base Pt_1 avrebbe dovuto svolgere il proprio incarico e non vi è traccia, né nei documenti presentati all'Agenzia delle Entrate dal convenuto in sede di contraddittorio endoprocedimentale (cfr. il processo verbale di contraddittorio del 14/3/2012), né in quelli oggetto di restituzione a seguito della revoca dell'incarico, di documentazione attestante i redditi da CUD come braccianti agricoli pure posta dal consulente di parte alla base della contestazione di negligenza imputata a in relazione alla asserita determinazione di maggiori imposte. CP_1
Né l'attrice ha allegato di aver fornito al convenuto le complete informazioni al riguardo.
Sul punto, con specifico riferimento alla figura professionale del commercialista la giurisprudenza ha invero osservato che “l'onere di consiglio sorge solo a seguito della conoscenza della completa situazione di fatto caratterizzante la persona del cliente, non potendosi onerare il professionista di una attività di indagine eccessiva che si ponga come ulteriore rispetto alla richiesta rivolta al cliente di fornire al professionista tutte le informazioni rilevanti ai fini della esecuzione della prestazione pattuita” (in questi termini Tribunale di
Milano, Sez. I, n. 7659/2023; in tal senso v. anche Trib. Monza, Sez. I, n.
45/2021; Corte App. Lecce, n. 700/2024).
Si tratta di considerazioni e principi che trovano riscontro nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “è affermazione pacifica nella dottrina civilistica che il rapporto tra il commercialista e il cliente si configura come un contratto col quale il primo si obbliga dietro corrispettivo a fornire la sua
pagina 7 di 11 prestazione al secondo, il quale gli fornisce dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettergli di eseguire l'incarico”. In ragione di ciò, quindi, è
“condivisibile il principio secondo cui il commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo esigibile un'autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture” (così Cass. n. 12463/2016).
È oramai pacifico, dunque, che il rapporto obbligatorio intercorrente tra il commercialista ed il cliente non travalica lo specifico mandato affidato al professionista sulla base del contratto concluso e, conseguentemente, l'onere di diligenza professionale non può che limitarsi ai dati e le informazioni che allo stesso sono forniti dal cliente.
La documentazione prodotta in giudizio, in particolare gli esiti del contraddittorio endoprocedimentale attivato a seguito dell'avviso notificato all'attrice, non possono peraltro assurgere a prova di negligenza o superficialità del commercialista nello svolgimento dell'attività di consulenza fiscale da cui sono scaturite imposte e sanzioni per il contribuente, trattandosi di esiti che non si esclude possano essere dipesi anche da errata comunicazione di dati e/o omessa o ritardata documentazione derivata dalla condotta del solo attore.
La prova di una mala gestio da parte del commercialista va invece rigorosamente individuata e non con la semplice produzione degli accertamenti fiscali che sono unicamente dimostrativi di somme dovute all'erario da parte del contribuente e null'altro.
Nel caso in esame l'attrice non contesta poi – in maniera specifica e per l'intero importo – la fondatezza della pretesa fiscale avanzata dalla Agenzia delle
Entrate, ma ritiene che, presentando tempestivamente la richiesta di accertamento con adesione ovvero un ricorso giurisdizionale, come da incarico conferito al proprio commercialista, avrebbe ottenuto una riduzione di quanto dovuto o, comunque, avrebbe, con un pagamento immediato, evitato l'addebito delle sanzioni.
Tanto, però, non è sufficiente per configurare una responsabilità del professionista.
pagina 8 di 11 Infatti, è necessario verificare la sussistenza, in termini di valutazione prognostica, della fondatezza della richiesta avanzata, così da individuare un danno ingiusto, autonomamente risarcibile.
Sotto tale profilo, deve essere evidenziato che in tema di accertamento per adesione, l'art. 6 del d.lgs. 19/06/1997, n. 218 consente al contribuente di chiedere all'Ufficio la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione, ma la scelta di invitarlo ad aderire alla definizione transattiva e di fissarne il contenuto è riservata all'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che, qualora la stessa ritenga di non addivenire all'accordo, non spetta la riduzione delle sanzioni (Cass. n. 1839 del 28/01/2010).
Inoltre, l'accertamento con adesione su istanza del contribuente ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997 determina la intangibilità della pretesa erariale oggetto del concordato intervenuto tra le parti, sicché risulta normativamente esclusa per il contribuente la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato (Cass. n. 20577 del 31/07/2019).
Al fine del giudizio prognostico sulla fondatezza della istanza era onere dell'attrice allegare e dimostrare non solo la verosimile fondatezza dell'istanza di accertamento per adesione e il verosimile raggiungimento dell'accordo con l'amministrazione finanziaria, ma anche la possibilità di adempiere a tale accordo, mediante il pagamento del dovuto;
elementi neanche allegati dalla parte.
A ciò si aggiunga che la scelta della P.A. di addivenire ad un accertamento concordato necessita, come per tutte le scelte discrezionali della pubblica amministrazione, di una motivazione in relazione al caso concreto;
anche in tal caso tale valutazione in relazione al caso concreto doveva essere corroborata da elementi neanche allegati dalla parte attrice, su cui grava tale onere di allegazione, in quanto la stessa si è limitata ad adombrare una automatica riduzione della pretesa erariale in caso di richiesta di accertamento con adesione.
Inoltre, la scelta di richiedere un accertamento con adesione avrebbe escluso la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria,
pagina 9 di 11 ricorso la cui mancata proposizione pure l'attrice imputa al convenuto, senza tuttavia fornire, allo stesso tempo, la dimostrazione dell'avvenuto conferimento della procura alle liti ex art. 12 d.lgs. n. 546/1992, di cui non vi è traccia documentale in atti.
Quanto, invece, all'ipotesi alternativa avanzata dal consulente della parte attrice volta a commisurare il danno sulla entità delle sanzioni irrogate, essa si fonda sull'implicito presupposto – neanche compiutamente allegato dall'attrice – che, ove informata, la stessa avrebbe certamente effettuato il pagamento immediato e rateizzato di quanto richiesto: tuttavia, si tratta anche in tal caso di una valutazione ex post non suffragata da un positivo riscontro in termini di verosimile fondatezza. Infatti, non è innanzitutto chiaro quale addebito di responsabilità è imputato al commercialista: parte attrice non allega che, se consigliata in tal senso, avrebbe senz'altro fatto accesso a strumenti di definizione agevolata delle sanzioni tributarie, ma anzi, assumendo al riguardo un atteggiamento assertivo lacunoso e contraddittorio, lamenta espressamente la mancata contestazione, da parte del professionista, degli accertamenti fiscali e, in definitiva, l'inadempimento del convenuto esclusivamente all'incarico di definizione in contraddittorio dell'accertamento con adesione (oggetto della procura speciale all'uopo rilasciata e versata in atti), e ciò non avrebbe potuto consentire di valersi della riduzione ad 1/6 delle sanzioni, la quale viceversa operava, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 218/97, soltanto in caso di rinuncia ai rimedi impugnatori.
Anche la prova della possibilità di tale pagamento immediato non è stata fornita.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all'invocato istituto di cui all'art. 17 d.lgs. n. 472/1997.
Del resto, per definire “mancata” l'informazione nelle consulenze contabili e fiscali ed attribuirne la responsabilità al commercialista la Cass. civ., Sez. III,
23/06/2016, n.13007 nell'ipotesi di un commercialista incaricato di fornire una consulenza tecnico-giuridica a seguito dell'esito infausto di un ricorso dinanzi alla commissione tributaria regionale per non aver informato il cliente della possibilità
pagina 10 di 11 di ricorrere per cassazione avverso la sentenza sfavorevole e della necessità di rivolgersi ad un avvocato al fine di proporre tempestivamente l'impugnazione, ha precisato chiaramente il principio per cui “la definizione dell'ampiezza di questo dovere di informazione e la valutazione della diligenza richiesta nell'adempimento presuppongono che siano, in concreto, individuati gli esatti termini dell'incarico conferito al dottore commercialista”.
Nel nostro caso, a fronte della genericità assertiva caratterizzante le allegazioni dell'attrice sul punto, gli esatti termini dell'incarico di assistenza affidato al convenuto non sono chiaramente delineati né provati dalla parte e si ritengono insufficienti a far adeguata luce sull'ampiezza e le modalità di svolgimento del rapporto professionale.
Per le considerazioni che precedono la domanda va inevitabilmente rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
III. – Le spese seguono la soccombenza con liquidazione ai sensi del D.M.
147/2022, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria e per quella decisoria in ragione del carattere eminentemente documentale della causa, dell'entità delle questioni trattate e della prossimità del valore della lite al minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA la domanda attorea;
- CONDANNA l'attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in euro 5.261 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bari, 31 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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