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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/06/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 2108/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1 stessa;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gloria Ferrighi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 14/11/2024, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, della CP_2 nota del 11 giugno 2015 pervenuta il 30 giugno 2015 , nonché della nota del 24 dicembre 2016, pervenuta il 26 gennaio 2016 con la quale l' ha CP_1 comunicato di aver provveduto a calcolare di ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2009 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett.
B della L. 388/2000, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente”; 2) “accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' come contributi dovuti alla Gestione Separata CP_1 per l'anno 2009”; 3) “disporre la cancellazione d'ufficio della CP_1 ricorrente, Avv. dalla gestione separata a far data dal 1 Parte_1 CP_1 gennaio 2009”; 4) “dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall per l'anno 2009 per complessivi euro 587,35, di cui CP_1 euro 315,84 a titolo di contribuzione, euro 189,50 per sanzioni ed euro 60,90 per interessi”. 5) “annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Preliminarmente infondata è l'eccezione di prescrizione. Trattandosi, nel caso di specie, di iscrizione a gestione separata effettuata d'ufficio, il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla conoscibilità da parte dell'Ente del reddito professionale e non dalla scadenza del contributo: tale conoscibilità non può che essere collocata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di specie è stata prodotta la dichiarazione dei reddito presentata in data
08/09/2010, data dalla quale deve essere fatta decorrere il periodo prescrizionale;
di tal che tempestivamente interrompe la prescrizione la comunicazione inviata nel giugno del 2015 (comunicazione dell'11/06/2015 notificata effettivamente il
30/06/2015).
2.2 Allo stesso modo si ritiene infondato nel merito il ricorso. il mero versamento del contributo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad
Pag. 2 di 4 imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n. 30344/2017) cui aderisce il giudicante.
E' appurata la natura “solidale” del contributo integrativo, che non va ad integrare una doppia posizione contributiva, in quanto con crea una posizione previdenziale specifica, che si ottiene, per l'appunto, con l'iscrizione effettiva alla Pt_2
2.3 Pertanto la facoltatività ipotizzata da parte ricorrente nella iscrizione alla
Cassa Professionale è, ed è sempre stata, relativa alla scelta fra questa ovvero la
Gestione Separata, non essendo possibile nel nostro ordinamento lo svolgimento di attività professionale continuativa senza formazione di posizione previdenziale
(che abbiamo visto non rilevabile con il pagamento del mero contributo integrativo).
2.4 Trova accoglimento invece quanto rilevato in ordine alle sanzioni applicate.
Il ricorrente porta all'attenzione Sentenza della Corte Costituzionale 104/2022 che rileva, esplicitamente, “sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo CP_1 il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”; con tale sentenza la Corte Costituzionale, quindi, elabora parere conforme alla già citata giurisprudenza di merito. Continua però la Corte, nel prendere in considerazione la legittimità delle sanzioni applicate “Infatti, in generale l'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», ha prescritto che, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi, gli enti previdenziali (innanzi tutto, l' , sulla base CP_1 di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
Pag. 3 di 4 fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili, tra l'altro, «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali. Nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) “sottosoglia”, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.)”. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, attesa l'incertezza legislativa dell'epoca, si ritiene illegittima l'applicazione di sanzioni.
2.5 Non provata è la circostanza che il ricorrente abbia già pagato l'avviso in questione;
dagli atti è evidente che il ricorrente faccia riferimento all'avviso di addebito 400 2016 00089146 23 000, che dallo stesso prospetto prodotto dalla resistente (mera copia di risultanze interne) risulta ancora impagato.
3.1 Si ritiene, data la natura della controversia e la soccombenza reciproca, sussistere le condizioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_3 CP_1
1) Accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di dichiarazione di illegittimità delle sanzioni applicate, dichiarando quindi non dovuto l'importo di Euro 189,50 (così come riportate da avviso di addebito 400 2016 00089146
23 000).
2) Rigetta le restanti domande;
3) Compensa le spese;
Vallo della Lucania, così deciso il 17/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 2108/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa da se Parte_1 C.F._1 stessa;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gloria Ferrighi in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 14/11/2024, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento, della CP_2 nota del 11 giugno 2015 pervenuta il 30 giugno 2015 , nonché della nota del 24 dicembre 2016, pervenuta il 26 gennaio 2016 con la quale l' ha CP_1 comunicato di aver provveduto a calcolare di ufficio l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2009 alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 comma 8 lett.
B della L. 388/2000, nonchè di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente”; 2) “accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' come contributi dovuti alla Gestione Separata CP_1 per l'anno 2009”; 3) “disporre la cancellazione d'ufficio della CP_1 ricorrente, Avv. dalla gestione separata a far data dal 1 Parte_1 CP_1 gennaio 2009”; 4) “dichiarare la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) pretese dall per l'anno 2009 per complessivi euro 587,35, di cui CP_1 euro 315,84 a titolo di contribuzione, euro 189,50 per sanzioni ed euro 60,90 per interessi”. 5) “annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Preliminarmente infondata è l'eccezione di prescrizione. Trattandosi, nel caso di specie, di iscrizione a gestione separata effettuata d'ufficio, il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla conoscibilità da parte dell'Ente del reddito professionale e non dalla scadenza del contributo: tale conoscibilità non può che essere collocata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di specie è stata prodotta la dichiarazione dei reddito presentata in data
08/09/2010, data dalla quale deve essere fatta decorrere il periodo prescrizionale;
di tal che tempestivamente interrompe la prescrizione la comunicazione inviata nel giugno del 2015 (comunicazione dell'11/06/2015 notificata effettivamente il
30/06/2015).
2.2 Allo stesso modo si ritiene infondato nel merito il ricorso. il mero versamento del contributo non presuppone la formazione di una posizione previdenziale: non può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad
Pag. 2 di 4 imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Tanto, emerge anche da indirizzo della Suprema Corte (n. 30344/2017) cui aderisce il giudicante.
E' appurata la natura “solidale” del contributo integrativo, che non va ad integrare una doppia posizione contributiva, in quanto con crea una posizione previdenziale specifica, che si ottiene, per l'appunto, con l'iscrizione effettiva alla Pt_2
2.3 Pertanto la facoltatività ipotizzata da parte ricorrente nella iscrizione alla
Cassa Professionale è, ed è sempre stata, relativa alla scelta fra questa ovvero la
Gestione Separata, non essendo possibile nel nostro ordinamento lo svolgimento di attività professionale continuativa senza formazione di posizione previdenziale
(che abbiamo visto non rilevabile con il pagamento del mero contributo integrativo).
2.4 Trova accoglimento invece quanto rilevato in ordine alle sanzioni applicate.
Il ricorrente porta all'attenzione Sentenza della Corte Costituzionale 104/2022 che rileva, esplicitamente, “sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo CP_1 il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l'obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale”; con tale sentenza la Corte Costituzionale, quindi, elabora parere conforme alla già citata giurisprudenza di merito. Continua però la Corte, nel prendere in considerazione la legittimità delle sanzioni applicate “Infatti, in generale l'art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)», ha prescritto che, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi, gli enti previdenziali (innanzi tutto, l' , sulla base CP_1 di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
Pag. 3 di 4 fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili, tra l'altro, «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali. Nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) “sottosoglia”, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.)”. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, attesa l'incertezza legislativa dell'epoca, si ritiene illegittima l'applicazione di sanzioni.
2.5 Non provata è la circostanza che il ricorrente abbia già pagato l'avviso in questione;
dagli atti è evidente che il ricorrente faccia riferimento all'avviso di addebito 400 2016 00089146 23 000, che dallo stesso prospetto prodotto dalla resistente (mera copia di risultanze interne) risulta ancora impagato.
3.1 Si ritiene, data la natura della controversia e la soccombenza reciproca, sussistere le condizioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Pt_3 CP_1
1) Accoglie il ricorso limitatamente alla domanda di dichiarazione di illegittimità delle sanzioni applicate, dichiarando quindi non dovuto l'importo di Euro 189,50 (così come riportate da avviso di addebito 400 2016 00089146
23 000).
2) Rigetta le restanti domande;
3) Compensa le spese;
Vallo della Lucania, così deciso il 17/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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