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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 11088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11088 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- 1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 3/11/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 32671 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
( Avv.ti P. Zinzi e A.R. Bongarzone ) Parte_1
ricorrente e Controparte_1
[...]
( funzionari ex art 417 c.p.c.)
resistente e Tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come coloro che sono inseriti, quale personale ATA, nelle medesime graduatorie di parte ricorrente contumaci
Oggetto : riconoscimento maggiore punteggio di graduatoria per servizio militare di leva non in costanza di rapporto
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione dopo la sentenza della Corte di Appello di Roma n .2425/2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe premetteva di essere inserito quale docente in terza fascia nelle G.I. ed in seconda fascia nelle GPS ,di aver espletato servizio militare successivamente al conseguimento di titoli idonei all'inserimento nelle suddette graduatorie . Deduceva che il , in forza ordinanza ministeriale n 112/2022 e CP_1 successivi decreti ministeriali e direttoriali di aggiornamento delle graduatorie , non aveva valutato il servizio di leva prestato non in costanza di nomina
Concludeva chiedendo , con istanza di notificazione ex art 151 c.p.c. ai controinteressati , che il Tribunale adito volesse : “In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale 112/2022 segnatamente dell'art. 15, comma 6 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali e segnatamente B003, B012, per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per la classe di concorso B003,B012; e/odiogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 12 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio di complessivi 54.00punti per la classe di concorso B003 69.00punti per la classe di concorso B012 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle predette graduatorie e segnatamente complessivi 54.00punti per la classe di concorso B003, 69.00 punti per la classe di concorso B012 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.. ” Veniva autorizzata la notifica ai controinteressati ex art 151.c.p.c. , dei quali il CP_1 non aveva fornito gli indirizzi , mediante pubblicazione del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sul sito del convenuto e dell' CP_1 Controparte_2
Si costituiva tardivamente con comparsa depositata il 25/3/2025 il convenuto CP_1 contestando la domanda , e chiedendone il rigetto. Deve revocarsi la contumacia del dichiarata all'udienza del 31/3/2025 . CP_1
Il ricorso merita accoglimento .
Il ricorrente, inserito quale docente in terza fascia nelle G.I. ed in seconda fascia nelle GPS, lamenta che il servizio militare prestato non in costanza di nomina non sia stato calcolato con punteggio di 12 , alla stessa stregua del servizio militare svolto in costanza di rapporto di lavoro;
ha richiamato l'art 485 del d.leg n° 297/94 e sostenuto l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale 112/2022 e del decreto n. 64 del 2004 . Il , assumendo erroneamente trattarsi di appartenente a personale ATA , ha CP_1 sostenuto la legittimità dell'operato dell'Amministrazione in forza del d.m. 50/2021 .
Sulla controversa materia debbono richiamarsi le condivisibili argomentazioni di Cass. Ordinanza 22 maggio 2025 ( RGN 18226/2024 ) che respingendo il ricorso del CP_1 avverso la sentenza della Corte territoriale ha statuito ".... 2. Il motivo è infondato.
2.1. Le recenti pronunce di questa Corte richiamate dal (Cass. n. 22432/2024 e Cass. CP_1
22429/2024)attengono alla affermata legittimità dell'attribuzione di un punteggio differenziato per il periodo del servizio militare svolto non in costanza di rapporto. In quei casi si trattava della previsione di cui al D.M. n. 50/2021 riguardante il personale ATA e si è affermato che il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010…. richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di acc esso “con lo stesso punteggio” proprio dei
“servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia - prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 ….. non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione
“a tutti gli effetti”. In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica, di valorizzarli “a tutti gli effetti”, con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. In sostanza lì si è ritenuto che il D.M., fosse rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza del lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
2.2. La fattispecie qui in esame è diversa essendo collocabile in un periodo anteriore in cui, al contrario, l'O.M. n. 60 del 2020 aveva previsto che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio mi litare di leva e il servizio civile fossero interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. Ed infatti, emerge dalla stessa impugnata e dalla prospettazione del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. ivi riportata, che al………. era stato del tutto tolto il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto proprio in applicazione della O.M. n. 60/2020. Tale totale eliminazione del punteggio svolto per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto rientra allora nell'ambito della giurisprudenza di legittimità di cui a Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021, n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894. 2.3. In detti precedenti, che il Collegio condivide, si è affermato, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contra sto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione per cui chi sia chiamato ad un servizio ### nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della car riera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1,cit.). In conseguenza è stata disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare (lì l'art. 2, comma 6, D.M. n. 235/2014) che aveva disposto diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
2.4. E d è del tutto analogo il caso qu i all'esame in cui la disposizione dell'O.M. n. 60/2020 che ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie preordinate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, ha stabilito, come si legge nella sentenza impugnata, stabilito che: “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” Corretta è, allor a, la sentenza impugnata che ha dichiarato la illegittimità del provvedimento dell 'amministrazione scolastica previa disapplicazione della O.M. n. 60/2020. 7. Conclusivamente il ricorso va rigettato” Tali principi sono applicabili alla fattispecie nella quale l'Ordinanza Ministeriale 112/2022 all'art 15 comma 6 ha stabilito , in senso analogo all'O.M. 60/2020 esaminata dalla SC nella pronuncia sopra riportata , che “ Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”. Pertanto in accoglimento del ricorso , previa disapplicazione sul punto dell'O.M. 112/2022
, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla valutazione nella misura di 12 punti dell'espletato servizio di leva e ,per l'effetto , deve condannarsi l'Amministrazione resistente a rettificare il punteggio del ricorrente con l'attribuzione di n. 12 punti aggiuntivi per nelle graduatorie provinciali per le classi di concorso B003 e B012 e complessivamente ad attribuire il punteggio di complessivi 54.00 punti per la classe di concorso B003 69.00 punti per la classe di concorso B012. La complessità della materia e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede :
- previa disapplicazione sul punto dell'O.M. 112/2022 , deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla valutazione nella misura di 12 punti dell'espletato servizio di leva e ,per l'effetto , condanna l'Amministrazione resistente a rettificare il punteggio del ricorrente con l'attribuzione di n. 12 punti aggiuntivi per nelle graduatorie provinciali per le classi di concorso B003 e B012 e complessivamente ad attribuire il punteggio di complessivi 54.00 punti per la classe di concorso B003 69.00 punti per la classe di concorso B012;
- compensa le spese .
Roma 3/11/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli, a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 3/11/2025 nella causa civile iscritta sotto il numero 32671 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
( Avv.ti P. Zinzi e A.R. Bongarzone ) Parte_1
ricorrente e Controparte_1
[...]
( funzionari ex art 417 c.p.c.)
resistente e Tutti gli altri soggetti controinteressati individuati come coloro che sono inseriti, quale personale ATA, nelle medesime graduatorie di parte ricorrente contumaci
Oggetto : riconoscimento maggiore punteggio di graduatoria per servizio militare di leva non in costanza di rapporto
Conclusioni : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione dopo la sentenza della Corte di Appello di Roma n .2425/2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe premetteva di essere inserito quale docente in terza fascia nelle G.I. ed in seconda fascia nelle GPS ,di aver espletato servizio militare successivamente al conseguimento di titoli idonei all'inserimento nelle suddette graduatorie . Deduceva che il , in forza ordinanza ministeriale n 112/2022 e CP_1 successivi decreti ministeriali e direttoriali di aggiornamento delle graduatorie , non aveva valutato il servizio di leva prestato non in costanza di nomina
Concludeva chiedendo , con istanza di notificazione ex art 151 c.p.c. ai controinteressati , che il Tribunale adito volesse : “In via principale, per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale 112/2022 segnatamente dell'art. 15, comma 6 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali e segnatamente B003, B012, per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per la classe di concorso B003,B012; e/odiogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 12 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio di complessivi 54.00punti per la classe di concorso B003 69.00punti per la classe di concorso B012 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle predette graduatorie e segnatamente complessivi 54.00punti per la classe di concorso B003, 69.00 punti per la classe di concorso B012 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.. ” Veniva autorizzata la notifica ai controinteressati ex art 151.c.p.c. , dei quali il CP_1 non aveva fornito gli indirizzi , mediante pubblicazione del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sul sito del convenuto e dell' CP_1 Controparte_2
Si costituiva tardivamente con comparsa depositata il 25/3/2025 il convenuto CP_1 contestando la domanda , e chiedendone il rigetto. Deve revocarsi la contumacia del dichiarata all'udienza del 31/3/2025 . CP_1
Il ricorso merita accoglimento .
Il ricorrente, inserito quale docente in terza fascia nelle G.I. ed in seconda fascia nelle GPS, lamenta che il servizio militare prestato non in costanza di nomina non sia stato calcolato con punteggio di 12 , alla stessa stregua del servizio militare svolto in costanza di rapporto di lavoro;
ha richiamato l'art 485 del d.leg n° 297/94 e sostenuto l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale 112/2022 e del decreto n. 64 del 2004 . Il , assumendo erroneamente trattarsi di appartenente a personale ATA , ha CP_1 sostenuto la legittimità dell'operato dell'Amministrazione in forza del d.m. 50/2021 .
Sulla controversa materia debbono richiamarsi le condivisibili argomentazioni di Cass. Ordinanza 22 maggio 2025 ( RGN 18226/2024 ) che respingendo il ricorso del CP_1 avverso la sentenza della Corte territoriale ha statuito ".... 2. Il motivo è infondato.
2.1. Le recenti pronunce di questa Corte richiamate dal (Cass. n. 22432/2024 e Cass. CP_1
22429/2024)attengono alla affermata legittimità dell'attribuzione di un punteggio differenziato per il periodo del servizio militare svolto non in costanza di rapporto. In quei casi si trattava della previsione di cui al D.M. n. 50/2021 riguardante il personale ATA e si è affermato che il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010…. richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di acc esso “con lo stesso punteggio” proprio dei
“servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia - prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, comma 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 ….. non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione
“a tutti gli effetti”. In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'amministrazione scolastica, di valorizzarli “a tutti gli effetti”, con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. In sostanza lì si è ritenuto che il D.M., fosse rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza del lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
2.2. La fattispecie qui in esame è diversa essendo collocabile in un periodo anteriore in cui, al contrario, l'O.M. n. 60 del 2020 aveva previsto che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio mi litare di leva e il servizio civile fossero interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. Ed infatti, emerge dalla stessa impugnata e dalla prospettazione del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. ivi riportata, che al………. era stato del tutto tolto il punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto proprio in applicazione della O.M. n. 60/2020. Tale totale eliminazione del punteggio svolto per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto rientra allora nell'ambito della giurisprudenza di legittimità di cui a Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021, n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894. 2.3. In detti precedenti, che il Collegio condivide, si è affermato, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contra sto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione per cui chi sia chiamato ad un servizio ### nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della car riera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1,cit.). In conseguenza è stata disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare (lì l'art. 2, comma 6, D.M. n. 235/2014) che aveva disposto diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
2.4. E d è del tutto analogo il caso qu i all'esame in cui la disposizione dell'O.M. n. 60/2020 che ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie preordinate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, ha stabilito, come si legge nella sentenza impugnata, stabilito che: “Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” Corretta è, allor a, la sentenza impugnata che ha dichiarato la illegittimità del provvedimento dell 'amministrazione scolastica previa disapplicazione della O.M. n. 60/2020. 7. Conclusivamente il ricorso va rigettato” Tali principi sono applicabili alla fattispecie nella quale l'Ordinanza Ministeriale 112/2022 all'art 15 comma 6 ha stabilito , in senso analogo all'O.M. 60/2020 esaminata dalla SC nella pronuncia sopra riportata , che “ Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”. Pertanto in accoglimento del ricorso , previa disapplicazione sul punto dell'O.M. 112/2022
, deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla valutazione nella misura di 12 punti dell'espletato servizio di leva e ,per l'effetto , deve condannarsi l'Amministrazione resistente a rettificare il punteggio del ricorrente con l'attribuzione di n. 12 punti aggiuntivi per nelle graduatorie provinciali per le classi di concorso B003 e B012 e complessivamente ad attribuire il punteggio di complessivi 54.00 punti per la classe di concorso B003 69.00 punti per la classe di concorso B012. La complessità della materia e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Definitivamente pronunciando così provvede :
- previa disapplicazione sul punto dell'O.M. 112/2022 , deve dichiararsi il diritto del ricorrente alla valutazione nella misura di 12 punti dell'espletato servizio di leva e ,per l'effetto , condanna l'Amministrazione resistente a rettificare il punteggio del ricorrente con l'attribuzione di n. 12 punti aggiuntivi per nelle graduatorie provinciali per le classi di concorso B003 e B012 e complessivamente ad attribuire il punteggio di complessivi 54.00 punti per la classe di concorso B003 69.00 punti per la classe di concorso B012;
- compensa le spese .
Roma 3/11/2025 Il G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli