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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1499 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 25/05/1966, elettivamente domiciliato in Cefala' Parte_1 Diana Via Roma n.30, presso lo studio dell'avv. Guarrera Valentina che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 20/09/1982, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Palermo Via Vito La Mantia n.146, presso lo studio dell'avv. Zanghì Daniele che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art.
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e, con il venir meno della coabitazione e della convivenza, ciascuno di loro si impegna a non interferire nella vita privata dell'altro; entrambi i coniugi si impegnano a comunicare ogni eventuale cambio di residenza.
Art.
2. L'ultima abitazione coniugale sita in Palermo Via Emiro Giafar N. 54 è condotta in locazione con contratto sottoscritto dal sig. Le parti stabiliscono che l'immobile viene assegnato al sig. Pt_2 [...] ; Pt_3
Art. 3 I coniugi, dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili personali e dei regali di matrimonio. Gli arredi dell'abitazione familiare vengono tutti assegnati alla sig. , ad Parte_3 eccezione di alcuni soprammobili, quadri ed altri oggetti di proprietà della sig.ra e di una CP_1 parete attrezzata e di un divano del soggiorno acquistati dalla moglie, la quale si impegna a prelevare gli stessi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo a sua cura e spese.
Art. 4 I coniugi, tenuto conto della reciproca capacità contributiva dichiarano di provvedere personalmente e separatamente ciascuno al proprio mantenimento con riguardo tanto alle spese ordinarie quanto a quelle straordinarie;
e, pertanto, nulla sarà corrisposto dall'uno all'altro.
Art.5 I coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e rinnovo esclusivamente dei rispettivi passaporti, autorizzando le autorità amministrative competenti al rilascio o rinnovo dei medesimi;
senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento del Tribunale che dichiarala separazione consensuale varrà quale esonero da ogni responsabilità.
Art.6 I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di avere, con i superiori patti, definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altro e viceversa.
Art.7 Le condizioni di cui sopra varranno dal momento della sottoscrizione del presente accordo.
2 Art. 8 Alla data della sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di avere n.q di coniugi richiesto la certificazione ISEE ed il riconoscimento per entrambi del benefico all'INPS dell'Assegno di inclusione dal mese di marzo 2025 con pagamento disgiunto in due differenti carte di accredito, una per ogni coniuge. In caso di errato pagamento da parte dell'INPS dell'intera quota esclusivamente in favore del sig. ovvero della sig. , le parti Parte_3 Controparte_1 reciprocamente si obbligano al versamento in favore della dell'altra delle somme spettanti a titolo di quota ADI a decorrere dalla domanda amministrativa suddetta”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 08/04/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 25 - P. I - Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1499 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 25/05/1966, elettivamente domiciliato in Cefala' Parte_1 Diana Via Roma n.30, presso lo studio dell'avv. Guarrera Valentina che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 20/09/1982, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Palermo Via Vito La Mantia n.146, presso lo studio dell'avv. Zanghì Daniele che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 24/03/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 17 giugno 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“Art.
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e, con il venir meno della coabitazione e della convivenza, ciascuno di loro si impegna a non interferire nella vita privata dell'altro; entrambi i coniugi si impegnano a comunicare ogni eventuale cambio di residenza.
Art.
2. L'ultima abitazione coniugale sita in Palermo Via Emiro Giafar N. 54 è condotta in locazione con contratto sottoscritto dal sig. Le parti stabiliscono che l'immobile viene assegnato al sig. Pt_2 [...] ; Pt_3
Art. 3 I coniugi, dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni mobili personali e dei regali di matrimonio. Gli arredi dell'abitazione familiare vengono tutti assegnati alla sig. , ad Parte_3 eccezione di alcuni soprammobili, quadri ed altri oggetti di proprietà della sig.ra e di una CP_1 parete attrezzata e di un divano del soggiorno acquistati dalla moglie, la quale si impegna a prelevare gli stessi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo a sua cura e spese.
Art. 4 I coniugi, tenuto conto della reciproca capacità contributiva dichiarano di provvedere personalmente e separatamente ciascuno al proprio mantenimento con riguardo tanto alle spese ordinarie quanto a quelle straordinarie;
e, pertanto, nulla sarà corrisposto dall'uno all'altro.
Art.5 I coniugi prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e rinnovo esclusivamente dei rispettivi passaporti, autorizzando le autorità amministrative competenti al rilascio o rinnovo dei medesimi;
senza ingerenza da parte delle competenti autorità, alle quali l'esibizione di copia conforme del provvedimento del Tribunale che dichiarala separazione consensuale varrà quale esonero da ogni responsabilità.
Art.6 I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di avere, con i superiori patti, definito ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere null'altro a che pretendere l'una dall'altro e viceversa.
Art.7 Le condizioni di cui sopra varranno dal momento della sottoscrizione del presente accordo.
2 Art. 8 Alla data della sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di avere n.q di coniugi richiesto la certificazione ISEE ed il riconoscimento per entrambi del benefico all'INPS dell'Assegno di inclusione dal mese di marzo 2025 con pagamento disgiunto in due differenti carte di accredito, una per ogni coniuge. In caso di errato pagamento da parte dell'INPS dell'intera quota esclusivamente in favore del sig. ovvero della sig. , le parti Parte_3 Controparte_1 reciprocamente si obbligano al versamento in favore della dell'altra delle somme spettanti a titolo di quota ADI a decorrere dalla domanda amministrativa suddetta”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 24/03/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 08/04/2010 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 25 - P. I - Anno 2010).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 24 giugno 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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