TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5116 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3786/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3786/2025 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA TT, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Concilio CP_1 C.F._2
Giovanni, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 11.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 3786/2025 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c. depositato in data 22.05.2025 , Parte_1 quale madre della minore (30.6.2025) nata dalla convivenza con Persona_1 il sig. chiedeva: 1) l'ammonimento e la condanna del resistente al CP_1 risarcimento del danno per inadempimento alle prescrizioni di cui alla sentenza n.
264/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data 20/01/2022; 2) la condanna del sig. al pagamento di una sanzione amministrativa in favore della CP_1 Parte_2
3) la modifica dei provvedimenti vigenti con affidamento esclusivo della
[...] minore alla madre.
Con comparsa del 27.08.2025 si costituiva chiedendo: 1) il rigetto CP_1 integrale delle domande avanzate dalla ricorrente;
2) la conferma dell'affidamento congiunto;
3) la regolamentazione del suo diritto di visita con la previsione di incontri graduali tramite i SS.
All'udienza del 2.10.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano un breve rinvio pendendo trattative per una risoluzione bonaria della vicenda.
All'udienza del 11.12.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte: “atteso il bonario componimento della vicenda, le parti chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - Dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al ricorso ex art. 473 bis n.39 e ss c.p.c.; - Conferma dei provvedimenti assunti nella sentenza n. 264/2022; - compensazione delle spese”.
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
E' noto che la cessazione della materia del contendere, integrante una ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia conseguentemente fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice, sempre che non vi sia dissenso tra le parti medesime circa la sussistenza e la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute.
2 Proc. n. 3786/2025 R.G.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. ex pluribus Cass. civ., sez. III, 8 novembre
2007, n. 23289; Cass. civ., sez. lav., 22 dicembre 2006, n. 27460; Cass. civ., sez. III,
22 maggio 2006, n. 11931).
Nel caso di specie entrambe le parti nelle note di udienza hanno chiaramente concluso, in virtù dell'intervenuta composizione bonaria della vicenda, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere che, pertanto, può essere pronunciata dal Tribunale.
Atteso l'esito del giudizio possono compensarsi le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3786/2025 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CA TT, in virtù di mandato in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Concilio CP_1 C.F._2
Giovanni, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 11.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 3786/2025 R.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c. depositato in data 22.05.2025 , Parte_1 quale madre della minore (30.6.2025) nata dalla convivenza con Persona_1 il sig. chiedeva: 1) l'ammonimento e la condanna del resistente al CP_1 risarcimento del danno per inadempimento alle prescrizioni di cui alla sentenza n.
264/2022 emessa dal Tribunale di Salerno in data 20/01/2022; 2) la condanna del sig. al pagamento di una sanzione amministrativa in favore della CP_1 Parte_2
3) la modifica dei provvedimenti vigenti con affidamento esclusivo della
[...] minore alla madre.
Con comparsa del 27.08.2025 si costituiva chiedendo: 1) il rigetto CP_1 integrale delle domande avanzate dalla ricorrente;
2) la conferma dell'affidamento congiunto;
3) la regolamentazione del suo diritto di visita con la previsione di incontri graduali tramite i SS.
All'udienza del 2.10.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano un breve rinvio pendendo trattative per una risoluzione bonaria della vicenda.
All'udienza del 11.12.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, le parti hanno formulato le seguenti conclusioni congiunte: “atteso il bonario componimento della vicenda, le parti chiedono l'accoglimento delle seguenti conclusioni: - Dichiarare cessata la materia del contendere relativamente al ricorso ex art. 473 bis n.39 e ss c.p.c.; - Conferma dei provvedimenti assunti nella sentenza n. 264/2022; - compensazione delle spese”.
Il G.D., preso atto, assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
E' noto che la cessazione della materia del contendere, integrante una ipotesi di estinzione del processo, si verifica quando per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia conseguentemente fatto venir meno oggettivamente la necessità della pronunzia del giudice, sempre che non vi sia dissenso tra le parti medesime circa la sussistenza e la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute.
2 Proc. n. 3786/2025 R.G.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, la quale può essere dichiarata quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi (cfr. ex pluribus Cass. civ., sez. III, 8 novembre
2007, n. 23289; Cass. civ., sez. lav., 22 dicembre 2006, n. 27460; Cass. civ., sez. III,
22 maggio 2006, n. 11931).
Nel caso di specie entrambe le parti nelle note di udienza hanno chiaramente concluso, in virtù dell'intervenuta composizione bonaria della vicenda, per la declaratoria di cessazione della materia del contendere che, pertanto, può essere pronunciata dal Tribunale.
Atteso l'esito del giudizio possono compensarsi le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15/12/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
3