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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/10/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
CA, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1790/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Giuseppe Guzzio)
-opponente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Pietro Grammatico)
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore;
(Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia Cernigliaro)
-opposti-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe adiva l' Controparte_3 impugnando l'intimazione di pagamento n. 296 2023
[...]
9002407771000, notificata in data 04.05.2023, limitatamente al sotteso avviso di addebito n. 59620170000200950000, asseritamente notificato il 02.03.2017, con il quale veniva richiesto il pagamento di €.
5.373,30 per il mancato pagamento di contributi IVS per gli anni 2015,
2016 e 2017 e relative somme e sanzioni.
A fondamento della propria pretesa eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per presunta intervenuta prescrizione dei crediti contributivi oggetto del presupposto avviso di addebito alla data di notifica dell'atto esattoriale.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via Controparte_4
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la tardività dell'opposizione azionata da controparte per violazione del termine di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e, nel merito,
l'insussistenza dell'eccezione prescrizionale sollevata dal ricorrente.
Con conseguente rigetto delle avversarie pretese e condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Si è, altresì, costituita l' , eccependo Controparte_5
l'infondatezza dell'eccezione prescrizionale sollevata dalla controparte, stante il periodo di sospensione durante l'emergenza epidemiologica
Covid e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda della quale, pertanto, chiedevano il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 16.09.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
In via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata dall' avente ad CP_6
oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva. Difatti, sul punto, deve rilevarsi come l'avviso di addebito indicato nell'intimazione impugnata abbia pacificamente ad oggetto anche crediti di natura previdenziale, nello specifico “contributi IVS” relativi agli anni 2015, 2016 e 2017.
Orbene, la titolarità delle suddette pretese contributive fa capo all' CP_6
e, pertanto, nel presente giudizio – involgente questioni afferenti anche al merito delle stesse – esso figura quale legittimo contraddittore.
Ciò posto, nel merito il ricorso va accolto.
Il ricorrente ha contestato l'insussistenza dei crediti di cui CP_6
all'avviso di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, eccependone l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso, soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi, ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
Nel caso in esame, parte ricorrente, non ha formulato alcuna contestazione di merito circa la fondatezza della pretesa creditoria dell che, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 del D.Lgs. 46/1999, CP_6
deve essere proposta in sede di impugnazione dell'avviso di addebito entro 40 giorni dalla sua notifica.
Parte ricorrente si è limitata ad eccepire l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per intervenuta prescrizione della pretesa e l'azione - qualificabile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. non è soggetta a termini di decadenza.
Deve ulteriormente premettersi che le norme relative alla cartella di pagamento si estendono agli avvisi di addebito emessi direttamente dall (art. 30, comma 14, d.l. 31.5.2010, n. 78, conv. in legge n. CP_6
122/2010), si ricorda che “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario
e consegnatario della cartella. Va quindi osservato che la prova della corretta notificazione delle cartelle è fornita, con presunzione assoluta, con l'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, stante la presunzione di conoscenza, di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Trib. XXXXX sez. lav. n. 1587/2020).
Orbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 04.05.2023, per contributi IVS, risulta essere l'atto successivo all'avviso di addebito sotteso notificato a mezzo pec il
02.03.2017 (doc.1 produzione parte resistente- ). CP_6
Come noto, trattandosi di crediti di natura previdenziale il termine di prescrizione è quello di cinque anni, da ciò discenderebbe che per quanto attiene all'avviso di addebito il termine ultimo debba considerarsi il 02.03.2022.
Ciò nondimeno, occorre tenere conto della sospensione del decorso della prescrizione durante il periodo di emergenza Covid-19.
In particolare:
- l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
- l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, dispone al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Le disposizioni citate hanno sospeso i termini prescrizionali dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020 (per tot. 129 giorni) dal 31 dicembre 2020 al 30.6.2021 (per tot. 182 giorni).
Nella specie, il termine di prescrizione (che sarebbe scaduto per l'avviso di addebito il 02.03.2022 è rimasto sospeso per 311 giorni (129+182)
e, pertanto, il termine ultimo deve considerarsi il 07.01.2023.
Ne discende che per l'avviso di addebito n. 59620170000200950000, la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 04.05.2023, oltre il termine prescrizionale previsto, comprensivo di sospensione durante il periodo di emergenza Covid-19, deve ritenersi tardiva e, pertanto, il credito risulta prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: - accoglie il ricorso e dichiara, altresì, prescritti i crediti contributivi vantati nei confronti dell'odierno ricorrente e portati CP_6
dall'avviso di addebito n. 59620170000200950000 di cui alla medesima intimazione, con conseguente annullamento dei predetti titoli.
- condanna le odierne resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate per Parte_1
complessivi €. 1.700,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 16.10.2025.
IL GIUDICE
Giorgia CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia
CA, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1790/2023 R.G., promosso da
Parte_1
(Avv.to Giuseppe Guzzio)
-opponente- contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
(Avv.to Pietro Grammatico)
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore;
(Avv.ti Carla Maria Omodei Zorini e Delia Cernigliaro)
-opposti-
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.05.2023, il ricorrente indicato in epigrafe adiva l' Controparte_3 impugnando l'intimazione di pagamento n. 296 2023
[...]
9002407771000, notificata in data 04.05.2023, limitatamente al sotteso avviso di addebito n. 59620170000200950000, asseritamente notificato il 02.03.2017, con il quale veniva richiesto il pagamento di €.
5.373,30 per il mancato pagamento di contributi IVS per gli anni 2015,
2016 e 2017 e relative somme e sanzioni.
A fondamento della propria pretesa eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per presunta intervenuta prescrizione dei crediti contributivi oggetto del presupposto avviso di addebito alla data di notifica dell'atto esattoriale.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo, in via Controparte_4
preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la tardività dell'opposizione azionata da controparte per violazione del termine di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999 e, nel merito,
l'insussistenza dell'eccezione prescrizionale sollevata dal ricorrente.
Con conseguente rigetto delle avversarie pretese e condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Si è, altresì, costituita l' , eccependo Controparte_5
l'infondatezza dell'eccezione prescrizionale sollevata dalla controparte, stante il periodo di sospensione durante l'emergenza epidemiologica
Covid e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda della quale, pertanto, chiedevano il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 16.09.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
In via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata dall' avente ad CP_6
oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva. Difatti, sul punto, deve rilevarsi come l'avviso di addebito indicato nell'intimazione impugnata abbia pacificamente ad oggetto anche crediti di natura previdenziale, nello specifico “contributi IVS” relativi agli anni 2015, 2016 e 2017.
Orbene, la titolarità delle suddette pretese contributive fa capo all' CP_6
e, pertanto, nel presente giudizio – involgente questioni afferenti anche al merito delle stesse – esso figura quale legittimo contraddittore.
Ciò posto, nel merito il ricorso va accolto.
Il ricorrente ha contestato l'insussistenza dei crediti di cui CP_6
all'avviso di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, eccependone l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 335/1995.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo
(cartella/avviso).
In tal caso, soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi, ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
Nel caso in esame, parte ricorrente, non ha formulato alcuna contestazione di merito circa la fondatezza della pretesa creditoria dell che, ai sensi dell'art. 24, commi 5 e 6 del D.Lgs. 46/1999, CP_6
deve essere proposta in sede di impugnazione dell'avviso di addebito entro 40 giorni dalla sua notifica.
Parte ricorrente si è limitata ad eccepire l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per intervenuta prescrizione della pretesa e l'azione - qualificabile quale opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. non è soggetta a termini di decadenza.
Deve ulteriormente premettersi che le norme relative alla cartella di pagamento si estendono agli avvisi di addebito emessi direttamente dall (art. 30, comma 14, d.l. 31.5.2010, n. 78, conv. in legge n. CP_6
122/2010), si ricorda che “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario
e consegnatario della cartella. Va quindi osservato che la prova della corretta notificazione delle cartelle è fornita, con presunzione assoluta, con l'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente produca la copia della cartella di pagamento, stante la presunzione di conoscenza, di cui all'art. 1335 c.c. superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Trib. XXXXX sez. lav. n. 1587/2020).
Orbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 04.05.2023, per contributi IVS, risulta essere l'atto successivo all'avviso di addebito sotteso notificato a mezzo pec il
02.03.2017 (doc.1 produzione parte resistente- ). CP_6
Come noto, trattandosi di crediti di natura previdenziale il termine di prescrizione è quello di cinque anni, da ciò discenderebbe che per quanto attiene all'avviso di addebito il termine ultimo debba considerarsi il 02.03.2022.
Ciò nondimeno, occorre tenere conto della sospensione del decorso della prescrizione durante il periodo di emergenza Covid-19.
In particolare:
- l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza
e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”;
- l'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, dispone al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Le disposizioni citate hanno sospeso i termini prescrizionali dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020 (per tot. 129 giorni) dal 31 dicembre 2020 al 30.6.2021 (per tot. 182 giorni).
Nella specie, il termine di prescrizione (che sarebbe scaduto per l'avviso di addebito il 02.03.2022 è rimasto sospeso per 311 giorni (129+182)
e, pertanto, il termine ultimo deve considerarsi il 07.01.2023.
Ne discende che per l'avviso di addebito n. 59620170000200950000, la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 04.05.2023, oltre il termine prescrizionale previsto, comprensivo di sospensione durante il periodo di emergenza Covid-19, deve ritenersi tardiva e, pertanto, il credito risulta prescritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: - accoglie il ricorso e dichiara, altresì, prescritti i crediti contributivi vantati nei confronti dell'odierno ricorrente e portati CP_6
dall'avviso di addebito n. 59620170000200950000 di cui alla medesima intimazione, con conseguente annullamento dei predetti titoli.
- condanna le odierne resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate per Parte_1
complessivi €. 1.700,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso, il 16.10.2025.
IL GIUDICE
Giorgia CA