Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/1987, n. 8871
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Sentenza 28 novembre 1987

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In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, poiché la legge 27 luglio 1978 n. 392, ha individuato una serie di attività che, conferendo all'immobile ove si svolgono una funzione in largo senso economico-produttiva (per i casi di cui all'art. 27) ovvero sociale (per quelli indicati all'art. 42), giustifica la particolare durata della locazione, qualora il contratto concerna un locale ad uso deposito, la disciplina di cui alla citata legge è applicabile solo se esso risulti collegato - spazialmente e/o funzionalmente - con una delle considerate attività. (nella specie, ribadendo il citato principio, la suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'applicabilità della legge n. 392 del 1978 alla locazione di un locale adibito, nella stagione invernale, a deposito delle attrezzature di uno stabilimento balneare). ( V 1418/86, mass n 444829; ( Conf 1829/87, mass n 451188; ( Conf 2943/86, mass n 445955; ( Conf 4599/86, mass n 447325; ( Conf 5775/82, mass n 423514).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/1987, n. 8871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8871
    Data del deposito : 28 novembre 1987

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