Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 428
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per avvenuti versamenti

    Il contribuente non ha fornito prova dell'invio della dichiarazione annuale alla EG BR per l'annualità 2018 e successivi conguagli, ammettendo di averla presentata solo all'Agenzia delle Dogane. La EG BR ha comunicato il rigetto dell'istanza in autotutela poiché i versamenti effettuati nel 2021 non erano riferiti all'annualità 2019, ma all'annualità 2020. L'atto di accertamento impugnato riguarda l'annualità 2019, per la quale non è intervenuta alcuna regolarizzazione. Si conferma che gli acconti dell'anno 2019 non sono stati correttamente versati a causa della variazione delle aliquote ARISGAN.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 428
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 428
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo