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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 428/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2274/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0172024A ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1423/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SR , in persona del suo legale rappresentante, impugna l' avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni per addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (Arisgan) n.
0172024 del 29/04/2024 notificato in data 02/05/2024 a mezzo pec, emesso dalla EG BR;
sostiene di aver già eseguito il versamento dell'intera somma dovuta, precisando che con l' istanza di autotutela ha evidenziato di aver già versato tutte le somme previste a titolo di acconto per l'anno 2019 relative alla dichiarazione di consumo accise gas naturale anno 2018 ; rileva che la EG BR ha inviato nuovo avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (Arisgan) n. 0172024/A del 29/05/2024, mediante il quale, ha contestato nuovamente alla Ricorrente_1 Srl la mancata presentazione della dichiarazione annuale di consumo per l'anno 2018, il mancato o insufficiente pagamento delle rate di acconto mensili dovute nell'anno 2019 ed ha proceduto alla determinazione delle somme dovute per un totale di € 116.895,51 a titolo di imposta omessa, €.7.013,73 a titolo di indennità di mora, €. 35.068,65 a titolo di sanzioni, €. 8.507,12 a titolo di interessi, €. 500,00 per omessa presentazione dichiarazione ed € 11,65 a titolo di spese di notifica per un totale complessivo richiesto, pari ad € 167.996,66; sottolinea che in data 18/06/2024, la Ricorrente_1 Srl ha inviato a mezzo pec alla EG nuova istanza di autotutela, con la quale ha ribadito di aver eseguito tutti i versamenti dovuti inviando le ricevute dei pagamenti e la EG BR ha comunicato il rigetto dell'istanza in autotutela del 18/06/2024 sulla base delle seguenti motivazioni: “Si comunica che l'istanza in calce non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito riportate. La Dichiarazione dell'annualità 2018 non è stata inviata alla EG BR nei termini previsti dalla legge come prevede il D.Lgs n. 398/1990 ma bensì solo all'Agenzia delle Dogane come si evidenzia nella stessa istanza di autotutela . Inoltre, in riscontro alla nota in autotutela dell'istanza in calce e in particolare agli allegati dal n. 1 al n. 5 trasmessi si evince chiaramente che i versamenti sono riferiti al conguaglio 2019, i ratei all'anno 2020 e i vari ravvedimenti operosi sono stati versati nell'anno 2021 e riferiti all'anno 2020, che non sono oggetto dell'avviso n. 0172024/
A del 29/05/2024, relativo alla dichiarazione e relativo conguaglio anno 2018 e ratei anno 2019. Per quanto succitato, si conferma che gli acconti dell'anno 2019 non sono stati correttamente versati, in quanto nel 2019 le aliquote del tributo Arisgan della EG BR sono state variate, ovvero, le aliquote in vigore dal primo gennaio 2019 sono quelle stabilite dall'art. 1 della L.R. 27/12/2016, n. 44.” Eccepisce la nullità del provvedimento impugnato avendo effettuato i versamenti di tutte le somme dovute determinando gli interessi e le sanzioni sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia delle Dogane. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce la EG BR , rilevando quanto segue : 1 )L'avviso n. 0172024/A del 29/05/2024, notificato alla ricorrente a mezzo pec, in data 30/05/2024 per l'anno 2019, relativa alla dichiarazione di consumo accise gas naturale anno 2018 scaturiva dalla rideterminazione del dovuto per l'anno 2018 a seguito di autotutela conseguente ad un avviso di accertamento notificato in data 2 maggio 2024, il cui avvenuto pagamento era stato integralmente sostenuto dalla società ricorrente;
2) Proposta nuova istanza in autotutela, con PEC del 26/06/2024, la EG BR comunicava il rigetto della medesima, considerato che: «La Dichiarazione dell'annualità 2018 non è stata inviata alla EG BR nei termini previsti dalla legge come prevede il D.Lgs n. 398/1990 ma bensì solo all'Agenzia delle Dogane come si evidenzia nella stessa istanza di autotutela;
3) in riscontro alla nota in autotutela dell'istanza in calce e in particolare agli allegati dal n. 1 al n. 5 trasmessi, si evince chiaramente che i versamenti sono riferiti al conguaglio 2019, i ratei all'anno 2020 e i vari ravvedimenti operosi sono stati versati nell'anno 2021 e riferiti all'anno 2020, che non sono oggetto dell'avviso n. 0172024/A del 29/05/2024, relativo alla dichiarazione e relativo conguaglio anno 2018 e ratei anno 2019 ; 4 ) si conferma che gli acconti dell'anno 2019 non sono stati correttamente versati, in quanto nel 2019 le aliquote del tributo Arisgan della EG BR sono state variate, ovvero, le aliquote in vigore dal primo gennaio 2019 sono quelle stabilite dall'art. 1 della L.R. 27/12/2016, n. 44 ; 5 ) in sede di “autotutela” il ricorrente ha eccepito di avere inviato la dichiarazione di consumo alla Agenzia delle
Dogane e in sede di riscontro alla autotutela, la EG BR ha evidenziato che ai fini della “addizionale regionale” è previsto dalla legge che la dichiarazione deve essere inviata anche a EG BR;
6 ) sulla questione della omessa dichiarazione, il contribuente nulla replica ed in sede di ricorso nulla eccepisce per cui il ricorrente ammette pacificamente di avere errato i pagamenti di ACCONTO operati nel 2019 applicando una aliquota inferiore a quella di legge;
7) il ricorrente espone di essere stato avvertito dell'errore da Agenzia delle dogane nel 2020 ; 8 ) il ricorrente a pagina 3 del ricorso ammette di avere onorato parzialmente ed in particolare espone: a titolo di acconto 2019, la ricorrente, ha eseguito il versamento della somma complessiva pari ad € 34.829,69 (somma riconosciuta dalla EG come versata) e dopo avere ammesso l'errore, il ricorrente utilizza i versamenti del 2021, attribuendo ad essi valore di regolarizzazione delle anzidette insufficienze del 2019 ; 9 ) i pagamenti operati nel 2021 non erano a copertura delle insufficienze 2019 e lo stesso ricorrente ammette pacificamente che essi erano a copertura delle insufficienze dei pagamenti annualità 2020 ; i pagamenti richiamati a titolo di regolarizzazione degli acconti anno 2019, lo spiega lo stesso ricorrente nel seno di DUE autotutele allegate, in cui il ricorrente indica i cinque pagamenti
,dalle quali emerge che trattasi di pagamenti relativi al “saldo 2019” e ad “ACCONTI 2020”, mentre tali somme. , vengono indicate come regolarizzazione degli “acconti 2019 ; 10 ) l'atto di accertamento impugnato riguarda l'annualità 2019 (conguaglio 2018 e acconti 2019), per cui non è intervenuta alcuna regolarizzazione
, mentre ,al contrario, si intende con il ricorso proposto "utilizzare" i versamenti del 2021 operati a regolarizzazione della annualità 2020 come se fossero invece relativi alla annualità 2019.Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025 ,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Addizionale regionale all'imposta di consumo del gas naturale (ARISGAN) è stata istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dal successivo decreto legislativo 21 dicembre
1990, n. 398, capo II, e si applica sul territorio nazionale, con le esclusioni indicate dall'articolo 6, comma
3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990,
n. 331, ai soggetti individuati dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26; - per il periodo antecedente all'1 gennaio 2019, in assenza di specifica disciplina regionale applicabile, trova applicazione il solo quadro normativo statale di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, nonché all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398; - l'articolo 1 della legge regionale BR - 27 dicembre 2016, n. 44, ha rideterminato le aliquote vigenti del suddetto tributo;
- l'articolo 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina i recuperi e i rimborsi delle accise e prevede, tra l'altro, che «per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Secondo la legge regionale della EG BR n.44 del 27.12.2016 “L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta
è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della EG BR;
gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti possono essere compensati con le rate di acconto a conguaglio." In applicazione delle suddette disposizioni, emerge chiaramente il principio dell'obbligo della dichiarazione annuale e dei tempi entro cui effettuare i versamenti;
il ricorrente non ha fornito alcuna prova a riguardo, in relazione alla dichiarazione dell'annualità 2018 e ai successivi conguagli, da inviare alla EG BR
e ammette di aver presentato la dichiarazione solo all'Agenzia delle Dogane , senza tener conto che la dichiarazione annuale va presentata alla EG BR in quanto ente impositore e titolare dell'imposta. Del resto la dichiarazione fiscale richiesta a carico dell'operatore economico autorizzato a svolgere l'attività nel settore del consumo del gas naturale ha la funzione di ricostruire il giusto tributo da corrispondere ed
è compiuta dal soggetto passivo tenuto al versamento definitivo del rateo d'imposta, che non può essere rimessa alla discrezionalità del contribuente, né quest'ultimo può invocare la violazione delle norme sullo statuto del contribuente per irregolarità dal medesimo commesse. La parte resistente ha chiarito in maniera trasparente quanto accaduto per l'annualità 2018 e quindi i presupposti per l'emissione del provvedimento di accertamento n. 0172024 del 29/04/2024 che si considera legittimo. Il ricorso va rigettato. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 3.300,00 in favore della EG BR, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge. Catanzaro, 17 dicembre 2025
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2274/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
EG BR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0172024A ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO
2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1423/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SR , in persona del suo legale rappresentante, impugna l' avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni per addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (Arisgan) n.
0172024 del 29/04/2024 notificato in data 02/05/2024 a mezzo pec, emesso dalla EG BR;
sostiene di aver già eseguito il versamento dell'intera somma dovuta, precisando che con l' istanza di autotutela ha evidenziato di aver già versato tutte le somme previste a titolo di acconto per l'anno 2019 relative alla dichiarazione di consumo accise gas naturale anno 2018 ; rileva che la EG BR ha inviato nuovo avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni addizionale regionale all'accisa sul gas naturale (Arisgan) n. 0172024/A del 29/05/2024, mediante il quale, ha contestato nuovamente alla Ricorrente_1 Srl la mancata presentazione della dichiarazione annuale di consumo per l'anno 2018, il mancato o insufficiente pagamento delle rate di acconto mensili dovute nell'anno 2019 ed ha proceduto alla determinazione delle somme dovute per un totale di € 116.895,51 a titolo di imposta omessa, €.7.013,73 a titolo di indennità di mora, €. 35.068,65 a titolo di sanzioni, €. 8.507,12 a titolo di interessi, €. 500,00 per omessa presentazione dichiarazione ed € 11,65 a titolo di spese di notifica per un totale complessivo richiesto, pari ad € 167.996,66; sottolinea che in data 18/06/2024, la Ricorrente_1 Srl ha inviato a mezzo pec alla EG nuova istanza di autotutela, con la quale ha ribadito di aver eseguito tutti i versamenti dovuti inviando le ricevute dei pagamenti e la EG BR ha comunicato il rigetto dell'istanza in autotutela del 18/06/2024 sulla base delle seguenti motivazioni: “Si comunica che l'istanza in calce non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito riportate. La Dichiarazione dell'annualità 2018 non è stata inviata alla EG BR nei termini previsti dalla legge come prevede il D.Lgs n. 398/1990 ma bensì solo all'Agenzia delle Dogane come si evidenzia nella stessa istanza di autotutela . Inoltre, in riscontro alla nota in autotutela dell'istanza in calce e in particolare agli allegati dal n. 1 al n. 5 trasmessi si evince chiaramente che i versamenti sono riferiti al conguaglio 2019, i ratei all'anno 2020 e i vari ravvedimenti operosi sono stati versati nell'anno 2021 e riferiti all'anno 2020, che non sono oggetto dell'avviso n. 0172024/
A del 29/05/2024, relativo alla dichiarazione e relativo conguaglio anno 2018 e ratei anno 2019. Per quanto succitato, si conferma che gli acconti dell'anno 2019 non sono stati correttamente versati, in quanto nel 2019 le aliquote del tributo Arisgan della EG BR sono state variate, ovvero, le aliquote in vigore dal primo gennaio 2019 sono quelle stabilite dall'art. 1 della L.R. 27/12/2016, n. 44.” Eccepisce la nullità del provvedimento impugnato avendo effettuato i versamenti di tutte le somme dovute determinando gli interessi e le sanzioni sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia delle Dogane. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce la EG BR , rilevando quanto segue : 1 )L'avviso n. 0172024/A del 29/05/2024, notificato alla ricorrente a mezzo pec, in data 30/05/2024 per l'anno 2019, relativa alla dichiarazione di consumo accise gas naturale anno 2018 scaturiva dalla rideterminazione del dovuto per l'anno 2018 a seguito di autotutela conseguente ad un avviso di accertamento notificato in data 2 maggio 2024, il cui avvenuto pagamento era stato integralmente sostenuto dalla società ricorrente;
2) Proposta nuova istanza in autotutela, con PEC del 26/06/2024, la EG BR comunicava il rigetto della medesima, considerato che: «La Dichiarazione dell'annualità 2018 non è stata inviata alla EG BR nei termini previsti dalla legge come prevede il D.Lgs n. 398/1990 ma bensì solo all'Agenzia delle Dogane come si evidenzia nella stessa istanza di autotutela;
3) in riscontro alla nota in autotutela dell'istanza in calce e in particolare agli allegati dal n. 1 al n. 5 trasmessi, si evince chiaramente che i versamenti sono riferiti al conguaglio 2019, i ratei all'anno 2020 e i vari ravvedimenti operosi sono stati versati nell'anno 2021 e riferiti all'anno 2020, che non sono oggetto dell'avviso n. 0172024/A del 29/05/2024, relativo alla dichiarazione e relativo conguaglio anno 2018 e ratei anno 2019 ; 4 ) si conferma che gli acconti dell'anno 2019 non sono stati correttamente versati, in quanto nel 2019 le aliquote del tributo Arisgan della EG BR sono state variate, ovvero, le aliquote in vigore dal primo gennaio 2019 sono quelle stabilite dall'art. 1 della L.R. 27/12/2016, n. 44 ; 5 ) in sede di “autotutela” il ricorrente ha eccepito di avere inviato la dichiarazione di consumo alla Agenzia delle
Dogane e in sede di riscontro alla autotutela, la EG BR ha evidenziato che ai fini della “addizionale regionale” è previsto dalla legge che la dichiarazione deve essere inviata anche a EG BR;
6 ) sulla questione della omessa dichiarazione, il contribuente nulla replica ed in sede di ricorso nulla eccepisce per cui il ricorrente ammette pacificamente di avere errato i pagamenti di ACCONTO operati nel 2019 applicando una aliquota inferiore a quella di legge;
7) il ricorrente espone di essere stato avvertito dell'errore da Agenzia delle dogane nel 2020 ; 8 ) il ricorrente a pagina 3 del ricorso ammette di avere onorato parzialmente ed in particolare espone: a titolo di acconto 2019, la ricorrente, ha eseguito il versamento della somma complessiva pari ad € 34.829,69 (somma riconosciuta dalla EG come versata) e dopo avere ammesso l'errore, il ricorrente utilizza i versamenti del 2021, attribuendo ad essi valore di regolarizzazione delle anzidette insufficienze del 2019 ; 9 ) i pagamenti operati nel 2021 non erano a copertura delle insufficienze 2019 e lo stesso ricorrente ammette pacificamente che essi erano a copertura delle insufficienze dei pagamenti annualità 2020 ; i pagamenti richiamati a titolo di regolarizzazione degli acconti anno 2019, lo spiega lo stesso ricorrente nel seno di DUE autotutele allegate, in cui il ricorrente indica i cinque pagamenti
,dalle quali emerge che trattasi di pagamenti relativi al “saldo 2019” e ad “ACCONTI 2020”, mentre tali somme. , vengono indicate come regolarizzazione degli “acconti 2019 ; 10 ) l'atto di accertamento impugnato riguarda l'annualità 2019 (conguaglio 2018 e acconti 2019), per cui non è intervenuta alcuna regolarizzazione
, mentre ,al contrario, si intende con il ricorso proposto "utilizzare" i versamenti del 2021 operati a regolarizzazione della annualità 2020 come se fossero invece relativi alla annualità 2019.Chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza del 17.12.2025 ,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Addizionale regionale all'imposta di consumo del gas naturale (ARISGAN) è stata istituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e dal successivo decreto legislativo 21 dicembre
1990, n. 398, capo II, e si applica sul territorio nazionale, con le esclusioni indicate dall'articolo 6, comma
3, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990,
n. 331, ai soggetti individuati dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26; - per il periodo antecedente all'1 gennaio 2019, in assenza di specifica disciplina regionale applicabile, trova applicazione il solo quadro normativo statale di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, nonché all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398; - l'articolo 1 della legge regionale BR - 27 dicembre 2016, n. 44, ha rideterminato le aliquote vigenti del suddetto tributo;
- l'articolo 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disciplina i recuperi e i rimborsi delle accise e prevede, tra l'altro, che «per i prodotti per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione.
Secondo la legge regionale della EG BR n.44 del 27.12.2016 “L'imposta è versata con pagamento di rate di acconto mensili e con pagamento di conguaglio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono avverati i presupposti di imposta. Le rate di acconto sono computate sulla base di un dodicesimo dell'imposta gravante sul prodotto erogato nell'anno precedente, desunto dalla relativa dichiarazione annuale. Per i nuovi impianti le rate di acconto sono calcolate sugli importi presunti da erogare. L'imposta
è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente bancario, ovvero mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della EG BR;
gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno facoltà di rideterminare le rate di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili. Eventuali crediti possono essere compensati con le rate di acconto a conguaglio." In applicazione delle suddette disposizioni, emerge chiaramente il principio dell'obbligo della dichiarazione annuale e dei tempi entro cui effettuare i versamenti;
il ricorrente non ha fornito alcuna prova a riguardo, in relazione alla dichiarazione dell'annualità 2018 e ai successivi conguagli, da inviare alla EG BR
e ammette di aver presentato la dichiarazione solo all'Agenzia delle Dogane , senza tener conto che la dichiarazione annuale va presentata alla EG BR in quanto ente impositore e titolare dell'imposta. Del resto la dichiarazione fiscale richiesta a carico dell'operatore economico autorizzato a svolgere l'attività nel settore del consumo del gas naturale ha la funzione di ricostruire il giusto tributo da corrispondere ed
è compiuta dal soggetto passivo tenuto al versamento definitivo del rateo d'imposta, che non può essere rimessa alla discrezionalità del contribuente, né quest'ultimo può invocare la violazione delle norme sullo statuto del contribuente per irregolarità dal medesimo commesse. La parte resistente ha chiarito in maniera trasparente quanto accaduto per l'annualità 2018 e quindi i presupposti per l'emissione del provvedimento di accertamento n. 0172024 del 29/04/2024 che si considera legittimo. Il ricorso va rigettato. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Le spese di giudizio , sono da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 3.300,00 in favore della EG BR, oltre il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge. Catanzaro, 17 dicembre 2025