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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4899 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di emettere la presente
SENTENZA
Nel processo civile di appello iscritto al n. 4285/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Santa IA PU RE n. 352/2018 pubblicata il 25 gennaio
2018
TRA
, in persona del Sindaco p.t. (CF: ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giovanni Festa (C.F.: C.F._1 appellante
E
(già , con sede in Controparte_1 Controparte_2
Caserta alla Via Passaggio Pio IX, 17 (C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico e P.IVA_2 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv.to Stefano Di Foggia (C.F.
) e dall'Avv.to AN NA (C.F. ) C.F._2 C.F._3 appellata-appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La depositava presso il Tribunale di Santa IA PU RE ricorso per decreto Controparte_2 ingiuntivo per il pagamento di euro 33.693, 03 oltre interessi al tasso contrattuale pari ad euro 5,270% sulla maggior somma di euro 106.537,39 con decorrenza dal 61° giorno successivo alla data del
1 certificato di collaudo (20.6.2013) e fino al soddisfo, nei confronti del a titolo di Parte_1 residuo corrispettivo del contratto di appalto del 19 gennaio 2011.
Concesso il decreto ingiuntivo, il proponeva opposizione eccependo che le somme Parte_1 dovute non erano disponibili in quanto pignorate in una procedura esecutiva ( n.6657/2014 R.G.E) intrapresa nei confronti della presso il Comune quale terzo debitore e concludeva Controparte_2 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale chiedeva accertare il grave inadempimento della per vizi e difformità delle opere eseguite, con riduzione del Controparte_2 prezzo dell'appalto e condanna al risarcimento del danno.
Intervenuta nelle more del giudizio l'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate, il Tribunale di Santa IA PU RE con sentenza n. 352/2018 pubblicata il 25 gennaio 2018 così statuiva:
“dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo
n.135/2015;
– per il resto rigetta l'opposizione proposta e condanna l'ente locale opponente al pagamento degli interessi come previsti e ingiunti nel suddetto decreto ingiuntivo dalla domanda al soddisfo oltre al pagamento delle spese di lite relative alla fase monitoria e liquidate, nel suddetto decreto ingiuntivo in €. 1.300,00;
– condanna l'opponente ente locale, in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese della procedura monitoria giudizio che liquida in complessivi €uro 4.5800,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari”.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il che ha contestato la carenza Parte_1 di motivazione sul pagamento degli interessi, la dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere pur essendo stata parzialmente accolta l'opposizione, e la mancata compensazione delle spese di lite, oltre al valore sproporzionato della condanna rispetto al valore della causa.
Concludeva chiedendo “in riforma e/o annullamento della sentenza…accogliere l'opposizione originariamente proposta , rigettando per l'effetto le eccezioni spiegate nel giudizio di primo grado dagli odierni appellati, per i motivi esposti in fatto ed in diritto;
in particolare sia riformata la sentenza impugnata in ordine alla condanna al pagamento degli interessi, nonché….. in ordine alla condanna alle spese relative al giudizio di merito ed in subordine venga disposta liquidazione giusta ed equa in base all'effettivo scaglione di riferimento individuato sulla base del decisum”, vinte le spese.
Co Si è costituita la (già che ha chiesto il rigetto Controparte_4 Controparte_2 dell'appello ed ha spiegato appello incidentale deducendo che gli importi dovuti a titolo di interessi
2 decorrevano dal 61° giorno successivo al collaudo e non dalla domanda come statuito dal giudice di prime cure ed ha chiesto la conferma, per il resto, della sentenza ritenendo che la quantificazione delle spese indicata in sentenza fosse affetta da un mero errore materiale.
Concludeva chiedendo “ in accoglimento dell'appello incidentale proposto ed in riforma parziale della sentenza… condannare il al pagamento in favore della Parte_1 Parte_2
( già ) degli interessi come contrattualmente previsti ed
[...] Controparte_2 ingiunti nel suddetto decreto ingiuntivo sino al soddisfo;
rigettare l'appello proposto dal Parte_1
e, per l'effetto, confermare per il resto la pronuncia di primo grado;
condannare la
[...] controparte al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio, ovvero del doppio grado di giudizio provvedendo alla rettifica dell'errore dell'importo liquidato nella sentenza di primo grado, con distrazione ai procuratori anticipatari”.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e riservata in decisione all'udienza dell'11 marzo 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; veniva rimessa sul ruolo per verificare l'esito del procedimento di correzione di errore materiale nel corso del giudizio di primo grado ed all'udienza del 16 settembre 2025 veniva nuovamente riservata in decisione senza termini.
In via preliminare va dato atto che nel giudizio di appello si è costituita la Controparte_5
successore della (cfr. visura camerale e verbale di assemblea del 2
[...] Controparte_2 dicembre 2015 con cambio di denominazione della società allegati ai nn.2 e 3 della produzione dell'appellata).
Nel merito l'appello principale va rigettato quanto alla contestazione di non debenza degli interessi.
Dalla documentazione agli atti (cfr. doc. 2 allegato alla produzione del monitorio depositata dalla appellata) è emerso che in data 16 gennaio 2014 la aveva emesso una fattura (la Controparte_2
n.6) per l'importo di euro 106.527,39 oltre IVA al 10%.
E' incontestata tra le parti la circostanza dedotta dalla nel ricorso per decreto Controparte_2 ingiuntivo ( cfr. doc.1 della produzione di primo grado dell'appellata) che in data 28 agosto 2014 il ha corrisposto la somma di euro 83.487,19. Pt_1
Secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del contratto di appalto ( cfr. allegato alla produzione del fascicolo monitorio) i pagamenti dovevano avvenire non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo, dunque entro il 18 settembre 2013, considerato che è incontestata tra le parti la circostanza che il certificato di collaudo sia stato emesso il 20 giugno 2013.
Il contratto di appalto richiama gli artt. 29 e 30 del capitolato generale ( D.M. 145/2000) che prevedono la corresponsione degli interessi al tasso legale una volta decorso il termine di 90 giorni
3 dalla emissione del certificato di collaudo e degli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento superiore ai 60 giorni dalla scadenza del primo termine ( comma 3 art. 30 d.lgs. 145/2000).
Pertanto spettano alla appellata gli interessi al tasso legale dal 18 settembre 2013 e gli interessi di mora a far data dal 18 novembre 2013 fino alle date di pagamento.
Dunque spettano alla gli interessi legali dal 18 settembre 2013 e gli Parte_3 interessi moratori dal 18 novembre 2013 e fino al 28 agosto 2014 ( data di pagamento della somma di euro 83.487,19) sulla somma di euro 106.527,39.
Quanto alla somma oggetto del decreto ingiuntivo, risulta dagli atti di causa che il pignoramento presso terzi è stato notificato al , quale terzo debitore, dalla Reverbery Enetec s.r.l. Parte_1 in data 24 settembre 2014 e che l'ordinanza di assegnazione è stata emessa dal Tribunale di Santa
IA PU RE in data 13 aprile 2015 ( cfr. documentazione allegata alla produzione di primo grado del ), pertanto spettavano alla odierna appellata gli interessi moratori sulla Parte_1 minor somma di euro 33.693,03 dal 29 agosto 2014 e fino al pagamento, avvenuto con ordinanza di assegnazione del 13 aprile 2015.
Dunque alla data del pignoramento erano maturati in favore della ora Controparte_2 [...] gli interessi sulla somma complessivamente dovuta e sulla somma oggetto di Controparte_1 decreto ingiuntivo, con la conseguenza che correttamente il Giudice di prime cure ha condannato il al pagamento degli interessi. Pt_1
Inoltre, stante la soccombenza del che ha pagato in ritardo le somme Parte_1 incontestatamente dovute alla correttamente è stata disposta la condanna alle Controparte_2 spese, che va rideterminata solo con riferimento al quantum, tenuto conto del valore del decisum.
L'appello principale va, infatti, accolto limitatamente agli importi liquidati per le spese del giudizio di primo grado.
Va inoltre accolto l'appello incidentale proposto dalla dovendo Controparte_1 riconoscersi alla appellata la somma dovuta a titolo di interessi legali e moratori (nella misura prevista con D.M. 28 agosto 2012 pari al 5,27%) con una decorrenza diversa dalla domanda, come invece disposto in sentenza.
Come evidenziato in precedenza, richiamati gli artt. 16 e 17 del contratto di appalto allegato e gli artt.
29 e 30 del D.P.R. 145/2000 nella formulazione ratione temporis applicabile, la decorrenza degli interessi va indicata nella data del 18 settembre 2013 per quanto riguarda gli interessi corrispettivi al tasso legale e dal 18 novembre 2013 per quanto riguarda gli interessi moratori nella misura del
5,270% e vanno calcolati sulla somma di euro 106.527,39 dal 18 settembre 2013 al 28 agosto 2014,
e sulla somma di euro 33.693,03 dal 29 agosto 2014 al 13 aprile 2025.
4 Pertanto va rigettato sul punto l'appello principale e va accolto l'appello incidentale, e in riforma parziale della sentenza appellata, va condannato il al pagamento, in favore della Parte_1 degli interessi legali dal 18 settembre 2013 e degli interessi moratori nella Controparte_1 misura del 5,27% sulla somma di euro 106.527,39 dal 18 novembre 2013 al 28 agosto 2014, nonchè degli interessi moratori nella misura del 5.27% sulla somma di euro 33.693,03 dal 29 agosto 2014 e fino al 13 aprile 2015.
A seguito della riforma parziale della sentenza di primo grado, si impone una nuova regolamentazione delle spese di lite, che con riferimento al primo grado di giudizio vanno rideterminate, come chiesto dall'appellante principale, tenuto conto del valore della causa in relazione al decisum , con riferimento allo scaglione compreso tra euro 5200,01 ed euro 26.000,00 nell'importo di complessivi euro 4580,00 per compensi professionali ( di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1400,00 per la fase di trattazione e istruttoria ed euro 1580,00 per la decisione) oltre euro 687,00 per spese generali di difesa e rappresentanza.
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, con riferimento allo scaglione compreso tra euro 5200,01 ed euro 26.000,00, in complessivi euro 5000,00 per compensi professionali (di cui euro 1000,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva, euro 1500,00 per la fase della trattazione e istruttoria ed euro
1600,00) ed euro 750,00 per spese generali di difesa e rappresentanza con distrazione in favore dei procuratori dell'appellata che si dichiarano anticipatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
IA PU RE n. 352/2018 pubblicata il 25 gennaio 2018:
in parziale accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza di primo grado condanna il al pagamento, in favore della degli Parte_1 Controparte_1 interessi al tasso legale dal 18 settembre 2013 e nella misura del 5,27% dal 18 novembre 2013 e fino al 28 agosto 2014 sull'importo di euro 106.527,39 e nella misura del 5,27%, dal 29 agosto 2014 al 13 aprile 2015, sulla somma di euro 33.693,03; in parziale accoglimento dell'appello principale condanna per il primo grado di giudizio il
[...]
alla rifusione, in favore della delle spese di lite nella misura di Parte_1 Controparte_1 euro 4580,00 per compensi professionali ed euro 687,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
5 Co condanna il al pagamento, in favore della . delle spese Parte_1 Controparte_4 di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 5000,00 per compensi professionali ed euro
750,00 per spese di difesa e rappresentanza con distrazione in favore degli Avv.ti Stefano Di Foggia
e AN NA dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 16 settembre 2025
Il Consigliere relatore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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