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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 5297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5297 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3693/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 3693/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Salerno alla Via Gian Vi lo studio dell'avv. Claudio Sansò, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Marsala n.19, presso
[...] io degli avv.ti Aminta D'Aniello e Patrizia Mazzariello, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 14 Controparte_1 settembre 2000 nel Comune di RA (SA) e che, dall' unione coniugale, sono nati due figli, (07.11.2001) e (17.06.2009), ha chiesto pronunciarsi la Per_1 Per_2 cessazio effetti civili d imonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 14/2025 pubblicata il 03.01.2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha riservato la causa al Collegio per la decisione sullo status, attesa la necessita della prosecuzione della causa per la definizione delle ulteriori domande.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno per la separazione personale dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di RA (SA) in data 14 settembre 2000 tra , nato a [...] il Parte_1
30.01.1961, C.F.: , nata ad CodiceFiscale_1 Controparte_1
RA (SA) il 28. CodiceFiscale_2
-ordina che la presente sente ia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile (Anno 2000, Atto n. 4, Parte II, Serie A, Uff. 1);
-spese al definitivo;
-dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 3693/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Salerno alla Via Gian Vi lo studio dell'avv. Claudio Sansò, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Marsala n.19, presso
[...] io degli avv.ti Aminta D'Aniello e Patrizia Mazzariello, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025, , premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con in data 14 Controparte_1 settembre 2000 nel Comune di RA (SA) e che, dall' unione coniugale, sono nati due figli, (07.11.2001) e (17.06.2009), ha chiesto pronunciarsi la Per_1 Per_2 cessazio effetti civili d imonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 14/2025 pubblicata il 03.01.2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi. Instaurato regolarmente il contraddittorio, le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato che, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha riservato la causa al Collegio per la decisione sullo status, attesa la necessita della prosecuzione della causa per la definizione delle ulteriori domande.
2. La domanda e fondata e deve essere accolta. Dalle risultanze di causa emerge che si e realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato del Tribunale di Salerno per la separazione personale dei coniugi in cui gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva. Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di RA (SA) in data 14 settembre 2000 tra , nato a [...] il Parte_1
30.01.1961, C.F.: , nata ad CodiceFiscale_1 Controparte_1
RA (SA) il 28. CodiceFiscale_2
-ordina che la presente sente ia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile (Anno 2000, Atto n. 4, Parte II, Serie A, Uff. 1);
-spese al definitivo;
-dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 dicembre 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi