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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 446/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso 23.12.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Zanaboni
pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 11 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio A. Matteuzzi
pec Email_2
convenuto opposto
e
in persona del presidente pro tempore e Controparte_2
in persona del dirigente pro tempore Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. avvocati Evelina Stefani, dall'avv. Maria Luisa Torresani
e dall'avv. Monica Manica
pec Email_3
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito:
in via principale:
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del Preavviso di fermo amministrativo
di beni mobili registrati n. 00000202452000007374 del 10.10.2024, emesso da
“ nei confronti della sig.ra , per mancata Controparte_4 Parte_1
regolare notifica dell'atto n. 01221890201600000228000 – anno 2016 – a cui lo stesso si riferisce e, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inesistente il diritto di di iscrivere fermo amministrativo Controparte_4
sulla autovettura targata FM924LZ di proprietà della sig.ra per il Parte_1
recupero coattivo dell'importo indicato nel Preavviso di fermo amministrativo di beni
mobili registrati n. 00000202452000007374 del 10.10.2024;
pagina 2 di 11 in subordine:
accertare e dichiarare la avvenuta prescrizione delle sanzioni amministrative portate dall'atto n. 01221890201600000228000 – anno 2016, così come dell'azione esecutiva che “ pretende di esercitare ai danni della sig.ra Controparte_4 Pt_1
e conseguentemente e per l'effetto dichiarare estinto il diritto “
[...] [...]
di iscrivere fermo amministrativo sulla autovettura targata Controparte_4
FM924LZ di proprietà della sig.ra per il recupero coattivo Parte_1
dell'importo indicato nel Preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.
00000202452000007374 del 10.10.2024;
Con vittoria di spese e compenso”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
Controparte_1
“In via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'interposta opposizione in quanto promossa oltre i termini di cui all'art. 6 d.lgs. 150/2011.
Nel merito, rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni
di cui in narrativa.
In ogni caso, spese e onorari di causa integralmente rifusi”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
Controparte_5
[...]
“In via preliminare: rilevare e dichiarare l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto.
Nel merito: pagina 3 di 11 respingere tutte le domande ex adverso avanzate, perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto, respinta ogni altra diversa istanza, confermare l'atto impugnato.
In ogni caso: con vittoria di spese, onorari e accessori di legge”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dall'opponente
L'opponente – Parte_1
premesso che:
✓ in data 4.11.2024 le è stato notificato, a cura della società
[...]
preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. Controparte_1
00000202452000007374 del 10.10.2024, portante l'invito al pagamento di complessivi € 3.111,71= nel termine di trenta giorni e l'avviso che, in mancanza, il predetto Ente avrebbe iscritto fermo amministrativo sul veicolo targato FM924LZ;
Cont [...
✓ dalla disamina dell'atto emerge l'indicazione quale ente creditore di in relazione all'atto numero Parte_2
01221890201600000228000, anno di riferimento 2016, asseritamente notificato in data 1.12.2016, mentre in realtà mai ricevuto –
propone:
A) in via principale domanda volta ad accertare la “nullità e/o illegittimità” – per mancata regolare notifica dell'atto n. 01221890201600000228000 - anno 2016 - a cui lo stesso si riferisce – del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 00000202452000007374 del 10.10.2024, emesso da nei confronti della Controparte_1
ricorrente , e, conseguentemente, a dichiarare “nullo e/o Parte_1
pagina 4 di 11 illegittimo e/o inesistente” il diritto di di iscrivere Controparte_1
fermo amministrativo sulla autovettura targata FM924LZ di proprietà della ricorrente per il recupero coattivo dell'importo indicato nel predetto preavviso;
B) in subordine:
domanda volta ad accertare l'avvenuta prescrizione delle sanzioni amministrative portate dall'atto n. 01221890201600000228000 – anno 2016, così come dell'azione esecutiva esercitata da nei confronti della ricorrente Controparte_1
e, conseguentemente, a dichiarare estinto il diritto di Parte_1 [...]
di iscrivere fermo amministrativo sulla menzionata autovettura per Controparte_1
il recupero coattivo dell'importo indicato nel predetto preavviso.
§2 le ragioni della decisione
1. premessa
Come già ricordato nel decreto depositato in data 22.1.2025, per consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 30.9.2022, n. 28509; Cass. 3.10.2018,
n. 24092;), l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, qualificabile come
“opposizione cd. recuperatoria” e, dunque, non come opposizione all'esecuzione, ma come opposizione (tardiva) all' ordinanza-ingiunzione.
2. l'inammissibilità del ricorso proposto da quale Parte_1
opposizione recuperatoria
La necessaria sussunzione del ricorso proposto da in una Parte_1
opposizione recuperatoria avverso l' ordinanza ingiunzione – con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa avente a oggetto la somma alla quale si riferisce il pagina 5 di 11 diritto di riscuotere azionato da in via cautelare Controparte_1
mediante il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.
00000202452000007374 notificato alla ricorrente in data 4.11.2024 – impone di poter ritenere ammissibile quell'opposizione recuperatoria solamente nel caso non sia stata validamente notificata l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ciò alla luce del principio generale (di cui è espressione l'art. 19 co 3 ult. co. d.lgs.
31.12.1992, n. 546 in materia tributaria) secondo cui l'omessa o nulla notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo e del correlativo principio generale secondo cui è impugnabile solo per vizi propri un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
In particolare, in tema di sanzioni amministrative è ormai consolidato l'orientamento
(Cass. S.U. 22.9.2017, n. 22080; Cass. 25.5.2021, n. 14266; Cass. 23.10.2018, n. 26483;)
secondo cui l'opposizione a cartella di pagamento o a ingiunzione di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione o della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione (o del processo verbale di accertamento della violazione di norme del codice della strada), deve essere proposta ai sensi dell'art. 6 co. 6 (o 7 co. 3 ) d.lgs. 1.9.2011, n.
150 entro il termine perentorio ivi previsto.
Quindi esclusivamente nell'ipotesi di omissione o di nullità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, con cui il Controparte_5
ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria, la
[...]
ricorrente sarebbe legittimata a far valere nei confronti del Parte_1
preavviso di fermo amministrativo vizi diversi da quelli propri di tale atto e in particolare, pagina 6 di 11 rappresentando il primo atto con cui la ricorrente è venuta a conoscenza della sanzione,
difese nel merito della pretesa sanzionatoria che non ha potuto proporre nei confronti dell'ordinanza ingiunzione a causa dell'omessa o nulla notificazione.
Orbene, emerge per tabulas che:
a)
➢ in data 9.7.2002 è stata notificata alla ricorrente l'ordinanza ingiunzione prot. N.
Cont 56487 del 21.6.2002 (doc. 9 fasc. conv. ;
➢ in data 15.7.2002 è stata notificata alla ricorrente l'ordinanza ingiunzione prot. N.
Cont 61065 del 10.7.2002 (doc. 4 fasc. conv. ;.
b)
il diritto di riscuotere le somme afferenti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con le ordinanze ingiunzioni sub a) è stato esercitato una prima volta da
[...]
in applicazione dell'art. 51 L.P. 14.9.1979, n. 7, con l'ingiunzione Controparte_1
Cont fiscale di pagamento n. 20160000228000 del 7.11.2016 (doc. 10 fasc. conv. ,
Cont notificata alla ricorrente in data 1.12.2016 (doc. 11 fasc. conv. ;
c)
il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 00000202452000007374 del 10.10.2024, oggetto dell'opposizione proposta da con il Parte_1
ricorso introduttivo del presente giudizio, si riferisce all'ingiunzione fiscale di pagamento
sub b), di cui viene riportato il numero identificativo (20160000228000) e la data della notificazione (1.12.2016).
Risulta così ictu oculi l'inammissibilità dell'opposizione recuperatoria proposta da con il ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto Parte_1
depositato in data 23.12.2024, vale a dire ben oltre la scadenza del termine ex art. 6 co. 6
d.lgs. 150/2011 di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione prot. N. pagina 7 di 11 56487, avvenuta il 9.7.2002 e dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione prot. N.
61065 del 10.7.2002, avvenuta il 15.7.2002.
3. l'eccezione , sollevata da , di prescrizione del diritto di Parte_1
riscuotere le somme afferenti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con le
ordinanze ingiunzioni opposte
La ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto di riscuotere le Parte_1
somme afferenti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con le ordinanze
Cont ingiunzioni prot. N. 56487 del 21.6.2002 (doc. 9 fasc. conv. e prot. N. 61065 del
10.7.2002 (doc. 4 fasc. conv. PAT).
L'eccezione non è fondata.
a)
L'art. 28 co L. 689/1981 dispone:
“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
b)
Emerge per tabulas che:
i) la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione prot. N. 56487 del 21.6.2002,
Cont notificata il 9.7.2002 (doc. 9 fasc. conv. , è stata commessa in data 24.9.2001 (doc.
Cont 5 e 9 fasc. conv. ; la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione prot. N. 61065 del 10.7.2002,
Cont notificata il 15.7.2002 (doc. 4 fasc. conv. , è stata commessa dal novembre 2000 al
Cont settembre 2001 (doc. 1 e 4 fasc. conv. ; pagina 8 di 11 pacifica è l'idoneità dell'ordinanza ingiunzione a interrompere la prescrizione ex art. 28
L. 689/1981 in quanto atto tipico del procedimento sanzionatorio (ex multis Cass.
13.9.2018, n. 22388; Cass. 20.7.2016, n. 14886);
ii)
con sentenza del 7.3.2015 il tribunale di Rovereto ha dichiarato il fallimento della società
e dei relativi soci, tra cui l'odierna ricorrente Controparte_7
Cont
(doc. 18 fasc. conv. ; Parte_1
in data 21.4.2005 la ha proposto domanda di Controparte_2
insinuazione allo stato passivo fallimentare dei crediti afferenti alle sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze ingiunzioni prot. N. 56487 del 21.6.2002 e prot.
N. 61065 del 10.7.2002;
tali crediti sono rimasti insoddisfatti nella procedura fallimentare;
in data 7.11.2013 è intervenuta la chiusura del fallimento;
secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 9.6.2023, n.
16415; Cass. 19.6.2020, n. 11983) la domanda di insinuazione allo stato passivo fallimentare produce l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale;
iii) con l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 20160000228000 del 7.11.2016, notificata alla ricorrente in data 1.12.2016 (doc. 1 fasc. conv. TR), in Controparte_1
applicazione dell'art. 51 L.P. 7/1979, ha esercitato, una prima volta, il diritto di riscuotere le somme afferenti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con le ordinanze ingiunzione prot. N. 56487 del 21.6.2002 e prot. N. 61065 del 10.7.2002;
iv)
pagina 9 di 11 lo stesso diritto è stato esercitato da con l'avviso n. Controparte_1
788320147576-9 di intimazione di pagamento ex art. 29.9.1973, n. 602 notificato alla ricorrente il 22.11.2021 (doc. 23 fasc.conv. TR);
v)
lo stesso diritto è stato esercitato, una seconda volta, da Controparte_1
con il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.
[...]
00000202452000007374, notificato alla ricorrente il 4.11.2024, come ammesso dalla stessa nel suo atto introduttivo.
Emerge così in tutta evidenza che la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 non si è mai perfezionata, derivandone così l'infondatezza della relativa eccezione sollevata dalla ricorrente.
4. conclusioni
Alla luce delle statuizioni che precedono le domande proposte dalla ricorrente devono essere rigettate. Parte_1
Le spese, come liquidate in dispositivo, alla luce non solo del valore della controversia,
ma anche del notevole impegno richiesto per la ricostruzione dei fatti procedimentali riguardanti ordinanze ingiunzione emesse nel 2002, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione recuperatoria proposta da Pt_1
con il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso l'ordinanza
[...]
pagina 10 di 11 ingiunzione prot. N. 56487 del 21.6.2002, notificata il 9.7.2002 e l'ordinanza ingiunzione prot. N. 61065 del 10.7.2002, notificata il 15.7.2002.
2. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla ricorrente, di prescrizione ex art. 28 L. 24.11.1981,
n. 689 dei crediti aventi a oggetto le somme relative alle sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze ingiunzioni sub 1..
3. Rigetta le domande proposte dalla ricorrente.
4. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei convenuti opposti
[...]
e Controparte_8
delle spese di giudizio, liquidate, in favore di Controparte_1
ciascuno dei due convenuti, nella somma di € 1.800,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 15 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione promossa con ricorso 23.12.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Zanaboni
pec Email_1
ricorrente in opposizione
c o n t r o
pagina 1 di 11 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio A. Matteuzzi
pec Email_2
convenuto opposto
e
in persona del presidente pro tempore e Controparte_2
in persona del dirigente pro tempore Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. avvocati Evelina Stefani, dall'avv. Maria Luisa Torresani
e dall'avv. Monica Manica
pec Email_3
convenuto opposto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito:
in via principale:
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del Preavviso di fermo amministrativo
di beni mobili registrati n. 00000202452000007374 del 10.10.2024, emesso da
“ nei confronti della sig.ra , per mancata Controparte_4 Parte_1
regolare notifica dell'atto n. 01221890201600000228000 – anno 2016 – a cui lo stesso si riferisce e, conseguentemente e per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inesistente il diritto di di iscrivere fermo amministrativo Controparte_4
sulla autovettura targata FM924LZ di proprietà della sig.ra per il Parte_1
recupero coattivo dell'importo indicato nel Preavviso di fermo amministrativo di beni
mobili registrati n. 00000202452000007374 del 10.10.2024;
pagina 2 di 11 in subordine:
accertare e dichiarare la avvenuta prescrizione delle sanzioni amministrative portate dall'atto n. 01221890201600000228000 – anno 2016, così come dell'azione esecutiva che “ pretende di esercitare ai danni della sig.ra Controparte_4 Pt_1
e conseguentemente e per l'effetto dichiarare estinto il diritto “
[...] [...]
di iscrivere fermo amministrativo sulla autovettura targata Controparte_4
FM924LZ di proprietà della sig.ra per il recupero coattivo Parte_1
dell'importo indicato nel Preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.
00000202452000007374 del 10.10.2024;
Con vittoria di spese e compenso”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
Controparte_1
“In via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità dell'interposta opposizione in quanto promossa oltre i termini di cui all'art. 6 d.lgs. 150/2011.
Nel merito, rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni
di cui in narrativa.
In ogni caso, spese e onorari di causa integralmente rifusi”
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
Controparte_5
[...]
“In via preliminare: rilevare e dichiarare l'inammissibilità per tardività del ricorso proposto.
Nel merito: pagina 3 di 11 respingere tutte le domande ex adverso avanzate, perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto, respinta ogni altra diversa istanza, confermare l'atto impugnato.
In ogni caso: con vittoria di spese, onorari e accessori di legge”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dall'opponente
L'opponente – Parte_1
premesso che:
✓ in data 4.11.2024 le è stato notificato, a cura della società
[...]
preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. Controparte_1
00000202452000007374 del 10.10.2024, portante l'invito al pagamento di complessivi € 3.111,71= nel termine di trenta giorni e l'avviso che, in mancanza, il predetto Ente avrebbe iscritto fermo amministrativo sul veicolo targato FM924LZ;
Cont [...
✓ dalla disamina dell'atto emerge l'indicazione quale ente creditore di in relazione all'atto numero Parte_2
01221890201600000228000, anno di riferimento 2016, asseritamente notificato in data 1.12.2016, mentre in realtà mai ricevuto –
propone:
A) in via principale domanda volta ad accertare la “nullità e/o illegittimità” – per mancata regolare notifica dell'atto n. 01221890201600000228000 - anno 2016 - a cui lo stesso si riferisce – del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 00000202452000007374 del 10.10.2024, emesso da nei confronti della Controparte_1
ricorrente , e, conseguentemente, a dichiarare “nullo e/o Parte_1
pagina 4 di 11 illegittimo e/o inesistente” il diritto di di iscrivere Controparte_1
fermo amministrativo sulla autovettura targata FM924LZ di proprietà della ricorrente per il recupero coattivo dell'importo indicato nel predetto preavviso;
B) in subordine:
domanda volta ad accertare l'avvenuta prescrizione delle sanzioni amministrative portate dall'atto n. 01221890201600000228000 – anno 2016, così come dell'azione esecutiva esercitata da nei confronti della ricorrente Controparte_1
e, conseguentemente, a dichiarare estinto il diritto di Parte_1 [...]
di iscrivere fermo amministrativo sulla menzionata autovettura per Controparte_1
il recupero coattivo dell'importo indicato nel predetto preavviso.
§2 le ragioni della decisione
1. premessa
Come già ricordato nel decreto depositato in data 22.1.2025, per consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 30.9.2022, n. 28509; Cass. 3.10.2018,
n. 24092;), l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo si sostanzia in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, qualificabile come
“opposizione cd. recuperatoria” e, dunque, non come opposizione all'esecuzione, ma come opposizione (tardiva) all' ordinanza-ingiunzione.
2. l'inammissibilità del ricorso proposto da quale Parte_1
opposizione recuperatoria
La necessaria sussunzione del ricorso proposto da in una Parte_1
opposizione recuperatoria avverso l' ordinanza ingiunzione – con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa avente a oggetto la somma alla quale si riferisce il pagina 5 di 11 diritto di riscuotere azionato da in via cautelare Controparte_1
mediante il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.
00000202452000007374 notificato alla ricorrente in data 4.11.2024 – impone di poter ritenere ammissibile quell'opposizione recuperatoria solamente nel caso non sia stata validamente notificata l'ordinanza ingiunzione opposta.
Ciò alla luce del principio generale (di cui è espressione l'art. 19 co 3 ult. co. d.lgs.
31.12.1992, n. 546 in materia tributaria) secondo cui l'omessa o nulla notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo e del correlativo principio generale secondo cui è impugnabile solo per vizi propri un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
In particolare, in tema di sanzioni amministrative è ormai consolidato l'orientamento
(Cass. S.U. 22.9.2017, n. 22080; Cass. 25.5.2021, n. 14266; Cass. 23.10.2018, n. 26483;)
secondo cui l'opposizione a cartella di pagamento o a ingiunzione di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione o della nullità o dell'omissione della notificazione dell'ordinanza ingiunzione (o del processo verbale di accertamento della violazione di norme del codice della strada), deve essere proposta ai sensi dell'art. 6 co. 6 (o 7 co. 3 ) d.lgs. 1.9.2011, n.
150 entro il termine perentorio ivi previsto.
Quindi esclusivamente nell'ipotesi di omissione o di nullità della notificazione dell'ordinanza ingiunzione, con cui il Controparte_5
ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria, la
[...]
ricorrente sarebbe legittimata a far valere nei confronti del Parte_1
preavviso di fermo amministrativo vizi diversi da quelli propri di tale atto e in particolare, pagina 6 di 11 rappresentando il primo atto con cui la ricorrente è venuta a conoscenza della sanzione,
difese nel merito della pretesa sanzionatoria che non ha potuto proporre nei confronti dell'ordinanza ingiunzione a causa dell'omessa o nulla notificazione.
Orbene, emerge per tabulas che:
a)
➢ in data 9.7.2002 è stata notificata alla ricorrente l'ordinanza ingiunzione prot. N.
Cont 56487 del 21.6.2002 (doc. 9 fasc. conv. ;
➢ in data 15.7.2002 è stata notificata alla ricorrente l'ordinanza ingiunzione prot. N.
Cont 61065 del 10.7.2002 (doc. 4 fasc. conv. ;.
b)
il diritto di riscuotere le somme afferenti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con le ordinanze ingiunzioni sub a) è stato esercitato una prima volta da
[...]
in applicazione dell'art. 51 L.P. 14.9.1979, n. 7, con l'ingiunzione Controparte_1
Cont fiscale di pagamento n. 20160000228000 del 7.11.2016 (doc. 10 fasc. conv. ,
Cont notificata alla ricorrente in data 1.12.2016 (doc. 11 fasc. conv. ;
c)
il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. 00000202452000007374 del 10.10.2024, oggetto dell'opposizione proposta da con il Parte_1
ricorso introduttivo del presente giudizio, si riferisce all'ingiunzione fiscale di pagamento
sub b), di cui viene riportato il numero identificativo (20160000228000) e la data della notificazione (1.12.2016).
Risulta così ictu oculi l'inammissibilità dell'opposizione recuperatoria proposta da con il ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto Parte_1
depositato in data 23.12.2024, vale a dire ben oltre la scadenza del termine ex art. 6 co. 6
d.lgs. 150/2011 di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione prot. N. pagina 7 di 11 56487, avvenuta il 9.7.2002 e dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione prot. N.
61065 del 10.7.2002, avvenuta il 15.7.2002.
3. l'eccezione , sollevata da , di prescrizione del diritto di Parte_1
riscuotere le somme afferenti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con le
ordinanze ingiunzioni opposte
La ricorrente eccepisce la prescrizione del diritto di riscuotere le Parte_1
somme afferenti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con le ordinanze
Cont ingiunzioni prot. N. 56487 del 21.6.2002 (doc. 9 fasc. conv. e prot. N. 61065 del
10.7.2002 (doc. 4 fasc. conv. PAT).
L'eccezione non è fondata.
a)
L'art. 28 co L. 689/1981 dispone:
“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si
prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
b)
Emerge per tabulas che:
i) la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione prot. N. 56487 del 21.6.2002,
Cont notificata il 9.7.2002 (doc. 9 fasc. conv. , è stata commessa in data 24.9.2001 (doc.
Cont 5 e 9 fasc. conv. ; la violazione sanzionata con l'ordinanza ingiunzione prot. N. 61065 del 10.7.2002,
Cont notificata il 15.7.2002 (doc. 4 fasc. conv. , è stata commessa dal novembre 2000 al
Cont settembre 2001 (doc. 1 e 4 fasc. conv. ; pagina 8 di 11 pacifica è l'idoneità dell'ordinanza ingiunzione a interrompere la prescrizione ex art. 28
L. 689/1981 in quanto atto tipico del procedimento sanzionatorio (ex multis Cass.
13.9.2018, n. 22388; Cass. 20.7.2016, n. 14886);
ii)
con sentenza del 7.3.2015 il tribunale di Rovereto ha dichiarato il fallimento della società
e dei relativi soci, tra cui l'odierna ricorrente Controparte_7
Cont
(doc. 18 fasc. conv. ; Parte_1
in data 21.4.2005 la ha proposto domanda di Controparte_2
insinuazione allo stato passivo fallimentare dei crediti afferenti alle sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze ingiunzioni prot. N. 56487 del 21.6.2002 e prot.
N. 61065 del 10.7.2002;
tali crediti sono rimasti insoddisfatti nella procedura fallimentare;
in data 7.11.2013 è intervenuta la chiusura del fallimento;
secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 9.6.2023, n.
16415; Cass. 19.6.2020, n. 11983) la domanda di insinuazione allo stato passivo fallimentare produce l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale;
iii) con l'ingiunzione fiscale di pagamento n. 20160000228000 del 7.11.2016, notificata alla ricorrente in data 1.12.2016 (doc. 1 fasc. conv. TR), in Controparte_1
applicazione dell'art. 51 L.P. 7/1979, ha esercitato, una prima volta, il diritto di riscuotere le somme afferenti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate con le ordinanze ingiunzione prot. N. 56487 del 21.6.2002 e prot. N. 61065 del 10.7.2002;
iv)
pagina 9 di 11 lo stesso diritto è stato esercitato da con l'avviso n. Controparte_1
788320147576-9 di intimazione di pagamento ex art. 29.9.1973, n. 602 notificato alla ricorrente il 22.11.2021 (doc. 23 fasc.conv. TR);
v)
lo stesso diritto è stato esercitato, una seconda volta, da Controparte_1
con il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n.
[...]
00000202452000007374, notificato alla ricorrente il 4.11.2024, come ammesso dalla stessa nel suo atto introduttivo.
Emerge così in tutta evidenza che la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/1981 non si è mai perfezionata, derivandone così l'infondatezza della relativa eccezione sollevata dalla ricorrente.
4. conclusioni
Alla luce delle statuizioni che precedono le domande proposte dalla ricorrente devono essere rigettate. Parte_1
Le spese, come liquidate in dispositivo, alla luce non solo del valore della controversia,
ma anche del notevole impegno richiesto per la ricostruzione dei fatti procedimentali riguardanti ordinanze ingiunzione emesse nel 2002, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione recuperatoria proposta da Pt_1
con il ricorso introduttivo del presente giudizio avverso l'ordinanza
[...]
pagina 10 di 11 ingiunzione prot. N. 56487 del 21.6.2002, notificata il 9.7.2002 e l'ordinanza ingiunzione prot. N. 61065 del 10.7.2002, notificata il 15.7.2002.
2. Rigetta l'eccezione, sollevata dalla ricorrente, di prescrizione ex art. 28 L. 24.11.1981,
n. 689 dei crediti aventi a oggetto le somme relative alle sanzioni amministrative irrogate con le ordinanze ingiunzioni sub 1..
3. Rigetta le domande proposte dalla ricorrente.
4. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei convenuti opposti
[...]
e Controparte_8
delle spese di giudizio, liquidate, in favore di Controparte_1
ciascuno dei due convenuti, nella somma di € 1.800,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.
Trento, 15 aprile 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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