Articolo 70 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 69Articolo 71
Versione
15 gennaio 1954
Art. 70. Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attivita' industriale o commerciale

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo precedente si applicano anche alla ricostruzione o riparazione dei beni destinati all'esercizio di una attivita' industriale o commerciale quando rientrino nelle categorie degli opifici o degli edifici ai medesimi assimilati, ai sensi dell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 121 .3 L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e relative corrisposte e' limitata da un decennio.
Qualora il reddito delle costruzioni predette sia assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile perche' appartenenti all'esercente attivita' industriale o commerciale, l'esenzione decennale si applica alla quota parte del reddito afferente agli immobili suscettibili della, imposta sui fabbricati.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954
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