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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 24/07/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 798/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
L L O F I O R E G I U D I C E Parte_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e entrambi rappresentati Parte_2 Parte_3
e difesi dall' Avv. MINUTELLA GIOACCHINO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20 giugno 2024, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell' 11 luglio 2025 contenenti l'espunzione della previsione negoziale di cui al punto n.2) del ricorso congiunto relativa all'assegnazione della casa coniugale, sottoscritte dalle parti;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale non sono nati i figli;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e Parte_2 Parte_3
i quali hanno contratto matrimonio in Mazara del Vallo il 12/12/2014 trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Campobello di Mazara al n.1, parte II , serie B , anno 2015, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell' 11/07/2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Campobello di Mazara;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 24/07/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale costituito dai dottori:
V I T O M A R C E L L O S A L A D I N O P R E S . E S T E N S O R E
A N T O N I N O C A M P A N E L L A G I U D I C E
L L O F I O R E G I U D I C E Parte_1
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale promosso con ricorso congiunto dei coniugi e entrambi rappresentati Parte_2 Parte_3
e difesi dall' Avv. MINUTELLA GIOACCHINO per mandato in atti.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E letta la domanda con cui le parti hanno chiesto congiuntamente, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni ivi previste;
ritualmente acquisito il parere del PM in sede;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20 giugno 2024, con le quali le parti hanno confermato la domanda, escludendo la volontà di riconciliarsi;
lette le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell' 11 luglio 2025 contenenti l'espunzione della previsione negoziale di cui al punto n.2) del ricorso congiunto relativa all'assegnazione della casa coniugale, sottoscritte dalle parti;
rilevato che il comportamento processuale di entrambe le parti attesta l'impossibilità di una riconciliazione ed è sintomatico della cessazione di qualsiasi comunione morale e materiale tra i coniugi, dovendosi sul punto valutare le deduzioni contenute nel ricorso congiunto;
considerato che
dall'unione coniugale non sono nati i figli;
ritenuto che
nulla osta alla conferma del regime concordato dai coniugi in sede di ricorso congiunto che appare conforme ai principi di diritto;
ritenuto di dover compensare le spese di lite in ragione della proposizione congiunta della domanda;
P E R T A L I M O T I V I
Il Tribunale, sulla domanda proposta, prende atto e omologa gli accordi intervenuti e, per l'effetto:
- dichiara la separazione dei coniugi e Parte_2 Parte_3
i quali hanno contratto matrimonio in Mazara del Vallo il 12/12/2014 trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Campobello di Mazara al n.1, parte II , serie B , anno 2015, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto così come modificato con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell' 11/07/2025;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello Stato Civile del comune di Campobello di Mazara;
-compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in Marsala in data 24/07/2025
I L P R E S I D E N T E E S T E N S O R E
V i t o M a r c e l l o S a l a d i n o