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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/12/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N.R.G.A.C. 1981/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE nella persona del dott. Giuseppe Greco, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di registro di cui in epigrafe, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
“ (p.i. Parte_1
), con sede in Comano Terme (TN) frazione Dasindo 1/A in P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti (cod.fisc. Parte_1
) e (cod.fisc. C.F._1 Parte_1
) nonché in proprio i sigg. (cod.fisc. C.F._2 Parte_1
) residente in 38121 Trento, strada Imperiale 1 e C.F._1
(cod.fisc. ) residente in 38070 Parte_1 C.F._2
Comano Termine (TN) frazione Vigo Lomaso, tutti elettivamente domiciliati in Genova alla via Macaggi 25/21 presso lo studio dell'avv. Almo Costa, rappresentati e difesi dall'avv. Almo Costa, (cod.fisc.
[...]
) che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Massimo Curti C.F._3
(cod.fisc. , sia congiuntamente che disgiuntamente C.F._4 giusta mandato in atti (i difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notifiche inerenti al presente procedimento, ad ogni effetto di legge alle rispettive pec Email_1
, Email_2
- opponenti, contro
Controparte_1
, con sede legale in Tione Trento, via 3
[...]
Novembre n. 20, cod.fisc. , aderente al Gruppo P.IVA_2 [...] iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Controparte_2 soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa
Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante avv. nato a [...] il 20 Controparte_3 maggio 1974, munito dei poteri in virtù di procura con atto a rogito del Notaio
dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto del 20 Persona_1 gennaio 2023 (rep. 12614 - racc. 9552) e registrata a Trento in data 20 gennaio
2023 al n. 1498, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano PI
(cod.fisc. ) del foro di Milano, giusta procura speciale C.F._5 in atti, con studio in Milano (MI), via Amedei n. 9, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Cristiano
PI al quale dichiara altresì di voler Email_3 ricevere ogni comunicazione e/o avviso e/o notificazione relativi al presente giudizio,
- opposta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per gli opponenti: «Voglia il Tribunale adito, in via preliminare dichiarare l'inesistenza del decreto ingiuntivo n. 432/2024 nei confronti della sig.ra in quanto deceduta prima del deposito del ricorso monitorio Persona_2
e dell'emissione del decreto ingiuntivo;
sempre in via preliminare si chiede che il Tribunale assegni termine all'opposta ex art. 5 bis D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 per l'espletamento, ove non già svolta, della procedura della mediazione obbligatoria, atteso che il presente giudizio inerisce i contratti bancari;
sempre in via preliminare alla luce delle argomentazioni in narrativa nonché le allegazioni scritte, si chiede che il Giudice disponga inaudita altera parte la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 649 cpc, o comunque fissi udienza ad hoc per la decisione in merito alla richiesta sospensiva;
nel merito revocare il D.I. opposto in quanto irrito, nullo, inefficace ed infondato per i motivi tutti indicati nel presente atto, conseguentemente;
A) accertare e dichiarare che l'inadempimento contrattuale con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 21730 è derivato per colpa o fatto del SE SP (Gestore dei servizi energetici) e quindi inadempimento incolpevole da parte della società opponente;
A 1) contestualmente accertare e dichiarare la violazione del principio di buona fede contrattuale da parte della e comunque accertare e CP_1 dichiarare la scarsa rilevanza dell'inadempimento dell'opponente e quindi l'infondatezza della eccepita risoluzione contrattuale di diritto con riguardo al contratto di mutuo chirografario n. 21730, con conseguente rimessione nel beneficio del termine ex art. 1186 cc della società opponente;
A 2) in via subordinata in caso di conferma della risoluzione contrattuale del mutuo n. 21730 ordinare alla Controparte_1
la restituzione dell'originale della
[...] convenzione n. Q02L233719107 nonché delle somme versate dal SE alla
Controparte_1
a far data dalla sospensione (23.11.2023) alla effettiva
[...] interruzione;
- B) accertare e dichiarare la nullità e/o la responsabilità precontrattuale e contrattuale e/o il grave inadempimento di
[...]
Controparte_1
, in merito al contratto di mutuo chirografario n. 21730 per
[...]
l'indeterminatezza nella pattuizione del regime di capitalizzazione, per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento, per applicazione di clausola vessatoria floor sbilanciata e per violazione degli artt. 1218-1223-
1418 e 1325 c.c., nonché per violazione delle norme di cui agli artt. 30 TUF
e degli artt. 6 e 21 D.Lgs 58/98 nonché degli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 29,
31 e 37 Reg. n. 11522/98 nonché artt. 39, 40, 41, 42 e 58 Reg. CP_4 CP_4
16190/2007 e sue successive modifiche e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta, al risarcimento del danno che risulterà in corso di causa e/o alla restituzione delle somme a qualsiasi titolo versate dagli attori in esecuzione del contratto, al rimborso di tutte le spese sostenute oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore anche in via d'equità che sarà accertata in corso di causa;
C) accertare e dichiarare la nullità e/o la responsabilità precontrattuale e contrattuale e/o il grave inadempimento di Controparte_1
, in merito al contratto di apertura
[...] del credito del 30 maggio 2019 appoggiato al c/c n. 33022069 per l'indeterminatezza nella pattuizione del regime di capitalizzazione, per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento, per applicazione di clausola vessatoria floor sbilanciata e per violazione degli artt. 1218-1223-
1418 e 1325 c.c., nonché per violazione delle norme di cui agli artt. 30 TUF
e degli artt. 6 e 21 D.Lgs 58/98 nonché degli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 29,
31 e 37 Reg. Consob n. 11522/98 nonché artt. 39, 40, 41, 42 e 58 Reg. Consob
16190/2007 e sue successive modifiche e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta, al risarcimento del danno che risulterà in corso di causa e/o alla restituzione delle somme a qualsiasi titolo versate dagli attori in esecuzione del contratto, al rimborso di tutte le spese sostenute oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore anche in via d'equità che sarà accertata in corso di causa;
D) accertare e dichiarare, anche in via di domanda o eccezione riconvenzionale, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 2 c.c., delle condizioni generali del conto corrente n. 33022069 e relativo conto di apertura credito circa la capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi per i rapporti in esame, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
E) accertare e dichiarare la nullità o inefficacia del contratto di apertura di credito ipotecaria del 27/3/2019 per difetto o carenza di causa ex art. 1418-1325/2° co c.c., per simulazione assoluta e/o per assoluto difetto di causa in concreto ex art. 1344 cc perché il credito scaturirebbe dal contratto pregresso n. 33022069 ed il collegato fido a credito e non a debito e comunque dichiarare l'illegittimo addebito e riscossione di ogni importo da parte della Banca convenuta, o quella meglio vista e ritenuta che risulterà in corso di causa, anche in via d'equità, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo a favore dell'attore; F) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1325,
1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi applicati nel corso dell'intero rapporto sul c/c n 33022069 sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta e la nullità ed inefficacia degli addebiti per spese (eccettuate imposte e tasse), nonché per mancanza di valida giustificazione causale, di determinatezza e/o di determinabilità e per mancanza integrale parziale degli estratti conto e delle pattuizioni economiche relative ai rapporti;
G) assolvere quindi la Controparte_5
, il sig.. e da ogni domanda
[...] Parte_1 Parte_1 nei di loro confronti proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
H) in via subordinata, nella denegata e creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della
[...]
accertare la minor Controparte_1 somma dovuta (ex art. 1815 c.c.) in base alle risultanze probatorie che emergeranno in corso di causa, tenuto conto delle somme versate dalla società opponente a favore della Banca opposta;
I) in via di compensazione e riconvenzionale, nella denegata e creduta ipotesi di accoglimento delle domande della Controparte_1 portare in compensazione gli
[...] importi riconosciuti e condannare quest'ultima al versamento a favore della
Controparte_5
e delle maggiori domande residue
[...] Parte_1 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto;
L) con integrale vittoria di esborsi, compensi oltre spese generali (15%), cpa ed IVA da distrarsi a favore degli avv.ti Almo Costa e Massimo Curti dichiaratisi antistatari ex art.93 cpc»;
- per la società opposta: «Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza, nel merito, respingere integralmente tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell'esponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 432/2024 del Tribunale di Trento;
in ogni caso, condannare Controparte_5
, il sig. e il sig.
[...] Parte_1 Parte_1
in proprio e in qualità di legali rappresentanti della società, al
[...] pagamento in favore di
[...]
dell'importo di Euro Parte_2
1.173.345,46, oltre agli interessi maturati dal 23 maggio 2024 e maturandi sino al saldo al tasso corrispettivo del 3,5% con riferimento all'apertura di credito e al tasso corrispettivo pari all'Euribor 360 3M arrotondato a 0,10 superiore maggiorato di 2,55 p.p. con riferimento al mutuo, oltre che alle spese di procedura liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 870,00 per spese, oltre accessori di legge;
condannare
[...]
, il sig. e il sig. Controparte_5 Parte_1
in proprio e in qualità di legali rappresentanti della Parte_1 società, alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese
[...] Controparte_1 di lite del presente giudizio di opposizione, nonché del sub-procedimento cautelare, per tutte le ragioni esposte in atti;
emettere qualunque pronuncia prodromica o dipendente o comunque connessa all'accoglimento anche solo di una delle domande che precedono».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato (ai sensi della legge n. 53 del 1994) in data
3.09.2024 la società attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n. 432/2024, munito di clausola di provvisoria esecuzione, emesso dal Tribunale di Trento, in data 13.06.2024, per l'importo di € 1.173.345,46 oltre interessi e spese (a titolo di saldo di conto corrente con apertura di credito e di capitale residuo ed interessi maturati in relazione ad una operazione di mutuo chirografario). La società agricola opponente e i soci fideiubenti della stessa hanno dedotto quanto segue: 1) la somma di € 11.700,00 non è dovuta a causa dell'indeterminatezza delle “commissioni di affidamento” (non verificabile, peraltro, a causa della mancata produzione degli estratti scalare); 2) la nullità del contratto di mutuo in quanto lo stesso non reca né la durata né le condizioni del contratto e difetta il piano di ammortamento;
3) la comunicazione in data
15.02.2024 riguarda la revoca dell'affidamento e non del contratto di conto corrente;
4) il credito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo non è provato per le carenze documentali su indicate;
5) è stata omessa la produzione di tutti gli estratti-conto di tal ché non è possibile la ricostruzione analitica del rapporto;
6) nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB non è sufficiente a provare il credito;
7)
l'inesistenza del decreto ingiuntivo nei confronti di , deceduta Persona_2 in data 15.04.2020 (ovvero in epoca antecedente alla emanazione del titolo opposto); 8) SE s.p.a. (Gestore Servizi Elettrici) nel novembre 2023 ha sospeso «illegittimamente» i pagamenti dei contributi incentivanti oggetto di cessione in favore alla banca che aveva erogato il credito e la banca cessionaria dei detti contributi non ha agito nei confronti del debitore ceduto;
9) l'asserito inadempimento della società debitrice risulta «del tutto incolpevole» in quanto causato dalla menzionata sospensione dei pagamenti da parte di SE s.pa.; 10) l'inadempimento è «di scarsa rilevanza» (€
60.000,00 a fronte di un capitale di € 1.300.000,00).
2. - La società ricorrente si è costituita in giudizio con comparsa di riposta per invocare la conferma integrale del decreto ingiuntivo.
3. - In corso di causa, con ordinanza, resa fuori udienza in data 25.11.2024, il
Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione della clausola di provvisoria esecuzione sulla scorta della seguente motivazione: «a scioglimento della riserva datata 23.10.2024;
ritenuto che
l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è suscettibile di accoglimento in quanto non sussistono i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc: invero, quanto al requisito del “fumus boni iuris”, affermano gli opponenti che gli stessi si erano trovati nell'impossibilità “di effettuare il versamento di qualsivoglia somma” in favore della “sia per il blocco CP_2 dei conti correnti sia per le misure interdittive alle persone fisiche” applicate dal G.I.P. del Tribunale dell'Aquila con provvedimento notificato in data 26.09.2023 a e e Parte_1 Parte_3 che, pertanto, “Le suddette questioni penali...sono state personalmente utilizzate da controparte per risolvere i contratti” (v. pag. 3 atto di citazione).
In realtà, pur prescindendo dal fatto che parte opponente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine all'asserita impossibilità dell' Controparte_5 di provvedere ai pagamenti, considerato altresì che i provvedimenti di natura penale, personali e reali, hanno interessato, non tanto l' , Controparte_5 quanto i soci, preme evidenziare che le misure in questione sono state applicate nei confronti del in data 24.09.2023, data di notifica dei Pt_1 provvedimenti adottati dal G.I.P., modificate quindi in data 13.12.2023, ed infine revocate, quanto a e , rispettivamente, Parte_1 Parte_1 in data 6.02.2024 e 22.02.2024 (v. docc. 5 - 6 parte opponente). Ciò posto, deve escludersi - contrariamente da quanto sostenuto da parte opponente - che l'inadempimento del debitore costituisca una diretta conseguenza dell'applicazione della misura cautelare, laddove si consideri che lo stesso si
è protratto anche dopo il sequestro, giacché le rate scadute e non rimborsate del mutuo riguardano il periodo 24.11.2023 - 24.04.2024. Ad ulteriore conferma dell'infondatezza della tesi di parte opponente, preme sottolineare che le missive inviate dalla agli opponenti, di cui la prima dd. CP_2
15.02.2024 per la messa in mora e la seconda in data 23.05.2024 per comunicare la risoluzione del mutuo, risalenti a ben 5 mesi dalla modifica delle misure restrittive e a 3 mesi dal decreto di dissequestro preventivo, sono rimaste prive di riscontro. Sotto diverso profilo sostengono gli opponenti che
“l'assenza di produzione del contratto di conto corrente e di tutti gli scalari dall'inizio del rapporto determina l'assoluta infondatezza della domanda avversaria” (v. pag. 8 atto di citazione). In realtà il contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti risulta prodotto dall'istituto bancario in allegato al ricorso monitorio (v. doc. 1), come peraltro ammesso dalla stessa parte opponente: “a giustificazione dell'asserito credito, controparte ha allegato la seguente documentazione contabile: a) copia contratto conto corrente n.
33022069 (all. 1)” (v. pag. 3 atto di citazione). Inoltre, fermo restando che non sussisteva alcun obbligo da parte della di allegare gli CP_1 estratti conto relativi al contratto di conto corrente, in quanto ai sensi dell'art. 50 T.U.B. “le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione... anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito
è vero e liquido” preme rilevare che la Cassa Rurale ha prodotto in sede monitoria gli estratti conto relativi al conto corrente dall'inizio del rapporto, fornendo quindi piena prova della fondatezza della relativa pretesa creditoria
(v. doc. 12) fasc. monitorio). Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di nullità del mutuo per violazione dell'art. 117 T.U.B., sollevata da parte opponente, in quanto nel contratto non sarebbero state precisate “la durata né le condizioni” del finanziamento ed il documento di sintesi non risulta allegato al contratto (v. pag. 5 atto di citazione). In realtà tale assunto risulta smentito all'evidenza dal documento di sintesi prodotto in allegato alla memoria difensiva dd. 22.10.2024 (v. doc. 19), sottoscritto dai in qualità Pt_1 di legali rappresentanti della società debitrice, della cui conoscenza non può dubitarsi, avendo l' nell'aprile 2020, ovvero nel corso del Controparte_5 rapporto, chiesto all'istituto di credito la concessione della c.d. moratoria
Covid ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 D. L. n. 18/2020, con conseguente modifica dell'originario piano di ammortamento (v. doc. 6 bis fasc. monitorio). Si noti inoltre che nelle “condizioni economiche” sub doc. 19) cit.
- corrispondenti a quelle indicate sul piano di ammortamento già prodotto nel procedimento monitorio (v. pag. 6, 6 bis e 6 ter) - sono riportati: A) il tasso di interesse iniziale annuo;
B) il tasso di mora pari al 3%; C) la periodicità di ammortamento mensile di n. 138 rate;
D) data inizio ammortamento al
25.12.2019; di talché deve escludersi che l'istituto di credito sia incorso nella violazione dell'art. 117 T.U.B., risultando il contratto di mutuo redatto per iscritto e contenente tutte le condizioni economiche, accettate e sottoscritte dai Quanto al contratto di credito afferma parte opponente che nel Pt_1 relativo documento di sintesi risulta indicata la periodicità della commissione omnicomprensiva per l'affidamento pari a 1,80%, con conseguente indeterminatezza della stessa, contestando gli importi addebitati in conto corrente, con riguardo all'apertura di credito, per “euro 17.656,19 per interessi debitori, euro 1.661,78 per commissioni generiche non riconducibili ai lavori pattuiti contrattualmente (cfr. primo trimestre 2019 e terzo trimestre
2020), ed euro 10.024,91 con la causale “interessi e/o competenze”' (v. pagg.
4 - 5 atto di citazione), assumendo che “la mancanza degli estratti scalare...impedisce di verificare da quali voci siano composti gli importi addebitati con tale ultima causale...” (v. pag. 5 atto di citazione). Ora, fermo restando che le asserzioni di parte opponente si lasciano apprezzare per la loro genericità e comunque risultano prive di riscontri documentali, preme evidenziare, per un verso, che la commissione omnicomprensiva, indicante una periodicità trimestrale, risulta pattuita e sottoscritta dalle parti (v. art. 3 Condizioni Particolari, di cui al contratto di apertura di credito sub doc. 2) fasc. monitorio). Per l'altro, premesso che gli estratti conto non sono mai stati oggetto di contestazioni in precedenza, ancorché inviati periodicamente dalla che la somma di € 61,20, addebitata a titolo di interesse e/o CP_2 competenze, è costituita da € 60,00 quale canone trimestrale di tenuta conto
(v. pag. 5 doc. 2) fasc. monitorio) e da € 1,20 relativo ad una operazione soggetta a spesa (v. doc. 20 - scalare dd. 31.03.2019), mentre la somma di €
520,86 è composta da € 60,00 a titolo di canone trimestrale di tenuta conto, da € 8,40 relativi a n. 7 operazioni soggette a spesa e da € 452, 96 (v. doc. 21
- scalare dd. 31.12.2020). Si dà atto, ad ogni buon conto, che l'istituto di credito ha prodotto gli estratti a scalare dall'inizio del rapporto (v. doc. 22), in cui sono indicati nello specifico gli importi addebitati all' , Controparte_5 tra cui quelli genericamente contestati dagli opponenti. A dispetto di quanto sostenuto da parte opponente, secondo cui “L'importo di euro 1.173.345,46 non è dovuto in quanto il contratto di mutuo è da ritenersi nullo per mancata allegazione del documento di sintesi e del piano di ammortamento, con conseguente mancata pattuizione delle condizioni di rimborso” (v. pag. 8 atto di citazione), la Cassa Rurale ha prodotto, a conferma della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria nei confronti dell' CP_5
e dei garanti: A) quanto all'apertura di credito, erogata in
[...] esecuzione del contratto sub doc. 1) fasc. monitorio e regolata sul conto corrente di cui al contratto sub doc 1) fasc. monitorio, gli estratti conto dall'inizio del rapporto, la certificazione ex art, 50 T.U.B. e gli estratti a scalare (v. docc. 12) - 13) fasc. monitorio e 22) parte opposta) attestanti il saldo debitore di € 89.765,46; B) quanto al mutuo, erogato in esecuzione del contratto sub docc. 6) e 6 bis) fasc. monitorio, l'accredito in conto di €
1.200.000,00 - riconosciuto anche da parte opponente (v. pag. 2 atto di citazione) - il piano di ammortamento originariamente pattuito (v. docc. 6 bis e 10) fasc. monitorio e 19) parte opposta) e la certificazione ex art. 50 T.U.B.
(v. doc, 14) fasc. monitorio), attestanti un'esposizione pari ad € 1.082.349,59.
Ne consegue che il debito complessivamente maturato dalla debitrice e dai garanti è pari complessivamente ad € 1.173.345,46. Sotto diverso profilo risulta documentalmente provato che a garanzia del mutuo, oltre alle fideiussioni, sono state prestate le seguenti garanzie: A) con atto del
25.06.2019 e , in qualità di garanti e soci Parte_1 Parte_1 della società, hanno costituito privilegio speciale ex art. 46 D. Lvo n.
385/1993 sull'impianto fotovoltaico per € 1.200.000,00 (v. doc. 7) fasc. monitorio); B) con atto in data 10.11.2020 l' ha ceduto alla Controparte_5 in garanzia i crediti derivanti dal riconoscimento di tariffe incentivanti CP_2 della produzione di energia elettrica derivanti dalla convenzione stipulata tra il Gestore dei Servizi Energetici (SE) e l' , in Controparte_5 forza della quale è stato attribuito alla Cassa Rurale il diritto di percepire le tariffe incentivanti sino al 18.07.2031 (v. doc. 8 fasc. monitorio). In forza del provvedimento del Commissariato del Governo di Trento dd. 13.12.2023 (v. doc. 4) parte opponente), con cui sono state applicate all' le Controparte_5 misure di collaborazione preventiva di cui all'art. 34 bis Antimafia, il G.S.E. ha interrotto i pagamenti delle tariffe incentivanti. Ciò posto, lamenta parte opponente che nonostante la mancata erogazione degli importi dovuti a far data dal novembre 2023, la Cassa Rurale “si è attivata per la risoluzione del mutuo piuttosto che agire nei confronti del terzo ceduto” (v. pag. 10 atto di citazione), affermando nel contempo che “allo stato l'eventuale versamento di qualsivoglia somma basata sul contratto di cessione del credito e del finanziamento è da ritenersi ingiustificata con restituzione degli importi nei Co confronti della ” (v. pag. 10 cit.). In realtà, a Controparte_5 smentita dell'assunto di parte opponente, preme evidenziare che la CP_1
a mezzo del proprio legale, ha intimato a SE con raccomandata A.R.
[...] dd. 31.05.2024, a valere quale effettiva costituzione in mora, (v. docc. 23) il pagamento delle tariffe incentivanti non corrisposte dal gennaio 2024, a cui seguiva il sollecito dd. 9.07.2024 (v. doc. 24). Con pec dd.
9.08.2024 il SE ha riscontrato le richieste di pagamento, confermando l'erroneità della sospensione dei pagamenti e comunicando il ripristino dell'erogazione delle tariffe incentivanti all' (v. doc. 25). Ciò posto, non è dato Controparte_5 comprendere, secondo quanto sostenuto da parte opponente, come, una volta cessato il piano di ammortamento, a seguito della missiva dd. 23.05.2024, con cui l'opposta ha risolto il contratto di mutuo, “l'eventuale versamento di qualsivoglia somma basata sul contratto di cessione del credito e del finanziamento è da ritenersi ingiustificata con restituzione degli importi nei Co confronti della ... Anzi a dire il vero sarà onere Controparte_5 dell'opposta comunicare le somme versate da SE SP sia come crediti derivati dal contratto di cessione del credito che come incentivi” (v. pagg. 10
- 11 atto di citazione). Tale tesi non appare in alcun modo condivisibile, laddove si consideri che i pagamenti eseguiti dal SE in favore dell'istituto di credito costituiscono una garanzia, in quanto tale funzionale a tutelare le ragioni del creditore, che altrimenti subirebbe le conseguenze dell'inadempimento del debitore principale nei cui confronti è stata erogata la somma di € 1.200.000,00, senza provvedere alla sua integrale restituzione.
Parimenti difetta l'ulteriore requisito del “periculum in mora”, essendosi limitati gli opponenti a sostenere che vi sarebbe “un grave pericolo di danno specie nei confronti dei fideiussori che può derivare dall'esecuzione del decreto” (v. pag. 8 atto di citazione), senza null'altro allegando, né dimostrando a giustificazione di detto requisito in relazione alla restituzione delle somme».
4. - Gli opponenti non hanno depositato alcuna delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter cod.proc.civ.
4. - Con ordinanza in data 26.11.2025 il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ.
4.1 - La parte opposta ha trasmesso, tempestivamente, note scritte per riportarsi alle conclusioni e deduzioni già rassegnate in atti.
5. - L'opposizione - salvo che per la dedotta inesistenza del titolo monitorio nei confronti di - è infondata. Persona_2
5.1. - Avuto riguardo alla asserita insufficienza dell'estratto-conto certificato al fine di provare la sussistenza del credito va rilevato che la giurisprudenza ha chiarito che «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte» (in termini: Cass.Civ,
Sez. 3, ordinanza n. 12818/2024).
La banca ricorrente in sede monitoria ha depositato tutti gli estratti-conto del rapporto conto n. 33022069 sin dall'origine (gennaio 2019) e il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza (sottoscritto in data 18.12.2018).
L'unica specifica e circostanziata contestazione in ordine all'andamento di tale rapporto riguarda la somma di € 11.700,00 non dovuta, a dire degli opponenti, in ragione dell'indeterminatezza delle “commissioni di affidamento”.
Orbene, il contratto di «apertura di credito in conto corrente» (sottoscritto in data 30.05.2019 e depositato in sede monitoria) e in particolare l'allegato
«documento di sintesi» (anch'esso sottoscritto da uno dei soci in pari data) indica alla pagina 2 che la «commissione onnicomprensiva» (sic) è pari all'1,8%.
5.1.1. - A quanto dedotto va aggiunto che la banca in questa sede ha depositato anche gli estratti-conto scalari (le cui appostazioni non sono state, in alcun modo, contestate).
Ne consegue che il rilievo difensivo è privo di fondamento.
5.2. - Gli opponenti hanno dedotto nell'atto di opposizione che il contratto di mutuo chirografario, dell'importo di € 1.200.000,00, sarebbe nullo in quanto difettava del piano di ammortamento (che la banca avrebbe sviluppato soltanto ex post); d'altra parte il contratto sarebbe privo di indicazione della durata e delle modalità dell'ammortamento.
A tale riguardo va rilevato che in sede monitoria la banca ricorrente ha depositato copia del contratto il quale all'art. 2 rimanda per le «modalità di rimborso del finanziamento» all'allegato «documento di sintesi»; il detto documento specifica le spese per la gestione del rapporto, il tipo di ammortamento (alla francese), la periodicità delle rate e i tassi d'interesse applicati (variabili); e la durata del finanziamento (10 anni).
E in diSPrate da quanto appena osservato si rileva che la Suprema Corte, anche di recente, ha statuito che la mancata indicazione delle modalità di ammortamento (che nel caso di specie sono state puntualmente indicate) non
è causa di nullità, sia pure parziale, del contratto di mutuo bancario (vedasi:
Cass. Civ, Sezioni Unite, sentenza n. 15130/2024).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
5.3. - L'eccezione secondo la quale la banca avrebbe dovuto, preventivamente, escutere il debitore ceduto (SE) prima di agire nei confronti del debitore e dei fideiussori è del tutto priva di pregio giuridico.
A tale riguardo, osserva il Tribunale, che nel caso in esame la cessione del credito aveva una esclusiva funzione di garanzia siccome si desume, senza ombra di dubbio, dall'art.
2.3 dell'atto di cessione ove le parti hanno, espressamente, convenuto che «la cessione…viene effettuata a garanzia di un finanziamento concluso tra la .e la Cassa Controparte_7
Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella…in data 25.06.2019». Peraltro, secondo un costante indirizzo interpretativo del Giudice di legittimità cui il
Tribunale ritiene di prestare piena adesione, la cessione del credito stipulata in occasione di un finanziamento riveste funzione di garanzia atipica (sul punto: Cass. Civ, Sez. 1, ordinanza n. 15080/2018). Ciò posto, la richiamata finalità di garanzia esclude che il cessionario prima di agire nei confronti del cedente dovesse, preventivamente, escutere il debitore ceduto;
in altre parole non avendo la cessione del credito funzione
“solutoria” ex art. 1198 cod.civ. non sussisteva l'onere di preventiva esclusione del debitore ceduto (operante riguardo alla cessione “solutoria” in forza del rinvio operato dall'art. 1198, comma 2, cod. civ. al capoverso dell'art. 1267 dello stesso codice).
E, pertanto, va ribadito in subiecta materia quanto statuito dal giudice della legittimità: «in ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto» (Cass. Civ, Sez. 1, ordinanza n.
10092/2020).
5.4. - Analogamente privo di rilevanza, alla luce della produzione in atti, risulta l'argomento secondo il quale la banca non avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa per risolvere il contratto di mutuo a fronte di inadempimento di “scarsa rilevanza” in quanto i ratei rimasti insoluti ammontavano a circa 60.000,00 euro.
A tale riguardo è sufficiente precisare che l'art. 5 del contratto di mutuo dispone nei seguenti termini: «decadenza dal beneficio del termine e risoluzione espressa del contratto.
1. In ogni caso la banca avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Cliente non adempia anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso…2. In caso di esercizio di scioglimento del contratto, il Cliente deve restituire l'intera somma, comprensiva del capitale ancora dovuto, degli interessi maturati e degli eventuali ulteriori oneri, oltre al pagamento degli interessi moratori.
3. Restano ferme, in ogni caso, tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite».
In virtù della menzionata disposizione contrattuale è del tutto evidente che la ha correttamente attivato la clausola se si considera che l'ammontare CP_2 di ciascun rateo mensile (comprensivo di quota parte di restituzione del capitale e degli interessi) ammontava a poco più di 12 mila euro e che quindi l'inadempimento (pari a circa 60.000 euro) eccedeva di gran lunga l'ammontare di un singolo rateo di ammortamento.
6. - Da quanto esposto consegue che l'opposizione è, palesemente, inconsistente di tal ché il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
7. - Le domande riconvenzionali sono, anch'esse, infondate.
7.1. - La clausola relativa al tasso di interesse annuo minimo (8%) è formulata in modo chiaro e facilmente comprensibile e comunque, diversamente da quanto opinato dagli opponenti, non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 1341 cod.civ.
7.2. - La mancata sottoscrizione del piano di ammortamento non ha comportato alcun pregiudizio per la società mutuataria.
7.3. - La capitalizzazione degli interessi maturati sul conto corrente è prevista sia per gli interessi debitori che per quelli creditori ed è pertanto lecita (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza n. 11014/2024).
7.4. - Del tutto generica, e comunque priva di alcun supporto probatorio, appare la domanda riconvenzione volta a far dichiarare la simulazione assoluta ovvero la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di causa.
7.5. - La contestazione relativa «alla nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi applicati nel corso dell'intero rapporto sul c/c n 33022069 sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta e la nullità ed inefficacia degli addebiti per spese (eccettuate imposte e tasse), nonché per mancanza di valida giustificazione causale, di determinatezza e/o di determinabilità e per mancanza integrale parziale degli estratti conto e delle pattuizioni economiche relative ai rapporti» anche in diSPrte dalla evidente genericità non tiene conto della circostanza che il contratto di apertura del c/c di corrispondenza e servizi di pagamento reca una dettagliata e analitica indicazione delle spese (variabili e dei servizi di pagamento), delle valute e disponibilità nonché della data di ricezione, giornate non operative e limite temporale giornaliero.
Ne consegue che l'argomento difensivo è infondato.
7.6. - Quanto alla pretesa di compensazione di ragioni creditorie spettanti al correntista e di pagamento di somme a debito della banca va evidenziato che gli opponenti non hanno provato la sussistenza di alcun credito né di aver effettuato alcun pagamento dopo la notifica del titolo monitorio.
La richiesta di compensazione e di pagamento è, pertanto, da rigettare. 8. - Il regime delle spese, in ragione della completa soccombenza, va regolato come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 432/2024 emesso dal Tribunale di Trento in data 12.06.2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di;
Persona_2
- rigetta l'opposizione e conferma integralmente, per il resto, il decreto ingiuntivo, già munito di clausola di provvisoria esecuzione;
- rigetta le domande riconvenzionali;
- condanna, in solido, la società agricola “ Controparte_5
” e al pagamento delle spese
[...] CP_5 Parte_1 di lite in favore della società opposta che si liquidano in complessivi €
37.951,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Cosenza il 13.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE nella persona del dott. Giuseppe Greco, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di registro di cui in epigrafe, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
“ (p.i. Parte_1
), con sede in Comano Terme (TN) frazione Dasindo 1/A in P.IVA_1 persona dei legali rappresentanti (cod.fisc. Parte_1
) e (cod.fisc. C.F._1 Parte_1
) nonché in proprio i sigg. (cod.fisc. C.F._2 Parte_1
) residente in 38121 Trento, strada Imperiale 1 e C.F._1
(cod.fisc. ) residente in 38070 Parte_1 C.F._2
Comano Termine (TN) frazione Vigo Lomaso, tutti elettivamente domiciliati in Genova alla via Macaggi 25/21 presso lo studio dell'avv. Almo Costa, rappresentati e difesi dall'avv. Almo Costa, (cod.fisc.
[...]
) che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Massimo Curti C.F._3
(cod.fisc. , sia congiuntamente che disgiuntamente C.F._4 giusta mandato in atti (i difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notifiche inerenti al presente procedimento, ad ogni effetto di legge alle rispettive pec Email_1
, Email_2
- opponenti, contro
Controparte_1
, con sede legale in Tione Trento, via 3
[...]
Novembre n. 20, cod.fisc. , aderente al Gruppo P.IVA_2 [...] iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Controparte_2 soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa
Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante avv. nato a [...] il 20 Controparte_3 maggio 1974, munito dei poteri in virtù di procura con atto a rogito del Notaio
dei Distretti Notarili Riuniti di Trento e Rovereto del 20 Persona_1 gennaio 2023 (rep. 12614 - racc. 9552) e registrata a Trento in data 20 gennaio
2023 al n. 1498, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano PI
(cod.fisc. ) del foro di Milano, giusta procura speciale C.F._5 in atti, con studio in Milano (MI), via Amedei n. 9, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Cristiano
PI al quale dichiara altresì di voler Email_3 ricevere ogni comunicazione e/o avviso e/o notificazione relativi al presente giudizio,
- opposta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per gli opponenti: «Voglia il Tribunale adito, in via preliminare dichiarare l'inesistenza del decreto ingiuntivo n. 432/2024 nei confronti della sig.ra in quanto deceduta prima del deposito del ricorso monitorio Persona_2
e dell'emissione del decreto ingiuntivo;
sempre in via preliminare si chiede che il Tribunale assegni termine all'opposta ex art. 5 bis D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 per l'espletamento, ove non già svolta, della procedura della mediazione obbligatoria, atteso che il presente giudizio inerisce i contratti bancari;
sempre in via preliminare alla luce delle argomentazioni in narrativa nonché le allegazioni scritte, si chiede che il Giudice disponga inaudita altera parte la sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ex art. 649 cpc, o comunque fissi udienza ad hoc per la decisione in merito alla richiesta sospensiva;
nel merito revocare il D.I. opposto in quanto irrito, nullo, inefficace ed infondato per i motivi tutti indicati nel presente atto, conseguentemente;
A) accertare e dichiarare che l'inadempimento contrattuale con riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 21730 è derivato per colpa o fatto del SE SP (Gestore dei servizi energetici) e quindi inadempimento incolpevole da parte della società opponente;
A 1) contestualmente accertare e dichiarare la violazione del principio di buona fede contrattuale da parte della e comunque accertare e CP_1 dichiarare la scarsa rilevanza dell'inadempimento dell'opponente e quindi l'infondatezza della eccepita risoluzione contrattuale di diritto con riguardo al contratto di mutuo chirografario n. 21730, con conseguente rimessione nel beneficio del termine ex art. 1186 cc della società opponente;
A 2) in via subordinata in caso di conferma della risoluzione contrattuale del mutuo n. 21730 ordinare alla Controparte_1
la restituzione dell'originale della
[...] convenzione n. Q02L233719107 nonché delle somme versate dal SE alla
Controparte_1
a far data dalla sospensione (23.11.2023) alla effettiva
[...] interruzione;
- B) accertare e dichiarare la nullità e/o la responsabilità precontrattuale e contrattuale e/o il grave inadempimento di
[...]
Controparte_1
, in merito al contratto di mutuo chirografario n. 21730 per
[...]
l'indeterminatezza nella pattuizione del regime di capitalizzazione, per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento, per applicazione di clausola vessatoria floor sbilanciata e per violazione degli artt. 1218-1223-
1418 e 1325 c.c., nonché per violazione delle norme di cui agli artt. 30 TUF
e degli artt. 6 e 21 D.Lgs 58/98 nonché degli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 29,
31 e 37 Reg. n. 11522/98 nonché artt. 39, 40, 41, 42 e 58 Reg. CP_4 CP_4
16190/2007 e sue successive modifiche e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta, al risarcimento del danno che risulterà in corso di causa e/o alla restituzione delle somme a qualsiasi titolo versate dagli attori in esecuzione del contratto, al rimborso di tutte le spese sostenute oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore anche in via d'equità che sarà accertata in corso di causa;
C) accertare e dichiarare la nullità e/o la responsabilità precontrattuale e contrattuale e/o il grave inadempimento di Controparte_1
, in merito al contratto di apertura
[...] del credito del 30 maggio 2019 appoggiato al c/c n. 33022069 per l'indeterminatezza nella pattuizione del regime di capitalizzazione, per mancata sottoscrizione del piano di ammortamento, per applicazione di clausola vessatoria floor sbilanciata e per violazione degli artt. 1218-1223-
1418 e 1325 c.c., nonché per violazione delle norme di cui agli artt. 30 TUF
e degli artt. 6 e 21 D.Lgs 58/98 nonché degli articoli 23, 24, 26, 27, 28, 29,
31 e 37 Reg. Consob n. 11522/98 nonché artt. 39, 40, 41, 42 e 58 Reg. Consob
16190/2007 e sue successive modifiche e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta, al risarcimento del danno che risulterà in corso di causa e/o alla restituzione delle somme a qualsiasi titolo versate dagli attori in esecuzione del contratto, al rimborso di tutte le spese sostenute oltre interessi e rivalutazione o alla somma maggiore o minore anche in via d'equità che sarà accertata in corso di causa;
D) accertare e dichiarare, anche in via di domanda o eccezione riconvenzionale, la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 2 c.c., delle condizioni generali del conto corrente n. 33022069 e relativo conto di apertura credito circa la capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi per i rapporti in esame, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi applicati nel corso degli interi rapporti e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;
E) accertare e dichiarare la nullità o inefficacia del contratto di apertura di credito ipotecaria del 27/3/2019 per difetto o carenza di causa ex art. 1418-1325/2° co c.c., per simulazione assoluta e/o per assoluto difetto di causa in concreto ex art. 1344 cc perché il credito scaturirebbe dal contratto pregresso n. 33022069 ed il collegato fido a credito e non a debito e comunque dichiarare l'illegittimo addebito e riscossione di ogni importo da parte della Banca convenuta, o quella meglio vista e ritenuta che risulterà in corso di causa, anche in via d'equità, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo effettivo a favore dell'attore; F) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1325,
1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi applicati nel corso dell'intero rapporto sul c/c n 33022069 sulla differenza in giorni – banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta e la nullità ed inefficacia degli addebiti per spese (eccettuate imposte e tasse), nonché per mancanza di valida giustificazione causale, di determinatezza e/o di determinabilità e per mancanza integrale parziale degli estratti conto e delle pattuizioni economiche relative ai rapporti;
G) assolvere quindi la Controparte_5
, il sig.. e da ogni domanda
[...] Parte_1 Parte_1 nei di loro confronti proposta in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
H) in via subordinata, nella denegata e creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della
[...]
accertare la minor Controparte_1 somma dovuta (ex art. 1815 c.c.) in base alle risultanze probatorie che emergeranno in corso di causa, tenuto conto delle somme versate dalla società opponente a favore della Banca opposta;
I) in via di compensazione e riconvenzionale, nella denegata e creduta ipotesi di accoglimento delle domande della Controparte_1 portare in compensazione gli
[...] importi riconosciuti e condannare quest'ultima al versamento a favore della
Controparte_5
e delle maggiori domande residue
[...] Parte_1 Parte_1 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto;
L) con integrale vittoria di esborsi, compensi oltre spese generali (15%), cpa ed IVA da distrarsi a favore degli avv.ti Almo Costa e Massimo Curti dichiaratisi antistatari ex art.93 cpc»;
- per la società opposta: «Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza, nel merito, respingere integralmente tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dell'esponente, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 432/2024 del Tribunale di Trento;
in ogni caso, condannare Controparte_5
, il sig. e il sig.
[...] Parte_1 Parte_1
in proprio e in qualità di legali rappresentanti della società, al
[...] pagamento in favore di
[...]
dell'importo di Euro Parte_2
1.173.345,46, oltre agli interessi maturati dal 23 maggio 2024 e maturandi sino al saldo al tasso corrispettivo del 3,5% con riferimento all'apertura di credito e al tasso corrispettivo pari all'Euribor 360 3M arrotondato a 0,10 superiore maggiorato di 2,55 p.p. con riferimento al mutuo, oltre che alle spese di procedura liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 870,00 per spese, oltre accessori di legge;
condannare
[...]
, il sig. e il sig. Controparte_5 Parte_1
in proprio e in qualità di legali rappresentanti della Parte_1 società, alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese
[...] Controparte_1 di lite del presente giudizio di opposizione, nonché del sub-procedimento cautelare, per tutte le ragioni esposte in atti;
emettere qualunque pronuncia prodromica o dipendente o comunque connessa all'accoglimento anche solo di una delle domande che precedono».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato (ai sensi della legge n. 53 del 1994) in data
3.09.2024 la società attrice ha opposto il decreto ingiuntivo n. 432/2024, munito di clausola di provvisoria esecuzione, emesso dal Tribunale di Trento, in data 13.06.2024, per l'importo di € 1.173.345,46 oltre interessi e spese (a titolo di saldo di conto corrente con apertura di credito e di capitale residuo ed interessi maturati in relazione ad una operazione di mutuo chirografario). La società agricola opponente e i soci fideiubenti della stessa hanno dedotto quanto segue: 1) la somma di € 11.700,00 non è dovuta a causa dell'indeterminatezza delle “commissioni di affidamento” (non verificabile, peraltro, a causa della mancata produzione degli estratti scalare); 2) la nullità del contratto di mutuo in quanto lo stesso non reca né la durata né le condizioni del contratto e difetta il piano di ammortamento;
3) la comunicazione in data
15.02.2024 riguarda la revoca dell'affidamento e non del contratto di conto corrente;
4) il credito derivante dalla risoluzione del contratto di mutuo non è provato per le carenze documentali su indicate;
5) è stata omessa la produzione di tutti gli estratti-conto di tal ché non è possibile la ricostruzione analitica del rapporto;
6) nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB non è sufficiente a provare il credito;
7)
l'inesistenza del decreto ingiuntivo nei confronti di , deceduta Persona_2 in data 15.04.2020 (ovvero in epoca antecedente alla emanazione del titolo opposto); 8) SE s.p.a. (Gestore Servizi Elettrici) nel novembre 2023 ha sospeso «illegittimamente» i pagamenti dei contributi incentivanti oggetto di cessione in favore alla banca che aveva erogato il credito e la banca cessionaria dei detti contributi non ha agito nei confronti del debitore ceduto;
9) l'asserito inadempimento della società debitrice risulta «del tutto incolpevole» in quanto causato dalla menzionata sospensione dei pagamenti da parte di SE s.pa.; 10) l'inadempimento è «di scarsa rilevanza» (€
60.000,00 a fronte di un capitale di € 1.300.000,00).
2. - La società ricorrente si è costituita in giudizio con comparsa di riposta per invocare la conferma integrale del decreto ingiuntivo.
3. - In corso di causa, con ordinanza, resa fuori udienza in data 25.11.2024, il
Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione della clausola di provvisoria esecuzione sulla scorta della seguente motivazione: «a scioglimento della riserva datata 23.10.2024;
ritenuto che
l'istanza di sospensione della concessa provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è suscettibile di accoglimento in quanto non sussistono i gravi motivi di cui all'art. 649 cpc: invero, quanto al requisito del “fumus boni iuris”, affermano gli opponenti che gli stessi si erano trovati nell'impossibilità “di effettuare il versamento di qualsivoglia somma” in favore della “sia per il blocco CP_2 dei conti correnti sia per le misure interdittive alle persone fisiche” applicate dal G.I.P. del Tribunale dell'Aquila con provvedimento notificato in data 26.09.2023 a e e Parte_1 Parte_3 che, pertanto, “Le suddette questioni penali...sono state personalmente utilizzate da controparte per risolvere i contratti” (v. pag. 3 atto di citazione).
In realtà, pur prescindendo dal fatto che parte opponente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine all'asserita impossibilità dell' Controparte_5 di provvedere ai pagamenti, considerato altresì che i provvedimenti di natura penale, personali e reali, hanno interessato, non tanto l' , Controparte_5 quanto i soci, preme evidenziare che le misure in questione sono state applicate nei confronti del in data 24.09.2023, data di notifica dei Pt_1 provvedimenti adottati dal G.I.P., modificate quindi in data 13.12.2023, ed infine revocate, quanto a e , rispettivamente, Parte_1 Parte_1 in data 6.02.2024 e 22.02.2024 (v. docc. 5 - 6 parte opponente). Ciò posto, deve escludersi - contrariamente da quanto sostenuto da parte opponente - che l'inadempimento del debitore costituisca una diretta conseguenza dell'applicazione della misura cautelare, laddove si consideri che lo stesso si
è protratto anche dopo il sequestro, giacché le rate scadute e non rimborsate del mutuo riguardano il periodo 24.11.2023 - 24.04.2024. Ad ulteriore conferma dell'infondatezza della tesi di parte opponente, preme sottolineare che le missive inviate dalla agli opponenti, di cui la prima dd. CP_2
15.02.2024 per la messa in mora e la seconda in data 23.05.2024 per comunicare la risoluzione del mutuo, risalenti a ben 5 mesi dalla modifica delle misure restrittive e a 3 mesi dal decreto di dissequestro preventivo, sono rimaste prive di riscontro. Sotto diverso profilo sostengono gli opponenti che
“l'assenza di produzione del contratto di conto corrente e di tutti gli scalari dall'inizio del rapporto determina l'assoluta infondatezza della domanda avversaria” (v. pag. 8 atto di citazione). In realtà il contratto di conto corrente sottoscritto dalle parti risulta prodotto dall'istituto bancario in allegato al ricorso monitorio (v. doc. 1), come peraltro ammesso dalla stessa parte opponente: “a giustificazione dell'asserito credito, controparte ha allegato la seguente documentazione contabile: a) copia contratto conto corrente n.
33022069 (all. 1)” (v. pag. 3 atto di citazione). Inoltre, fermo restando che non sussisteva alcun obbligo da parte della di allegare gli CP_1 estratti conto relativi al contratto di conto corrente, in quanto ai sensi dell'art. 50 T.U.B. “le banche possono chiedere il decreto di ingiunzione... anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito
è vero e liquido” preme rilevare che la Cassa Rurale ha prodotto in sede monitoria gli estratti conto relativi al conto corrente dall'inizio del rapporto, fornendo quindi piena prova della fondatezza della relativa pretesa creditoria
(v. doc. 12) fasc. monitorio). Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di nullità del mutuo per violazione dell'art. 117 T.U.B., sollevata da parte opponente, in quanto nel contratto non sarebbero state precisate “la durata né le condizioni” del finanziamento ed il documento di sintesi non risulta allegato al contratto (v. pag. 5 atto di citazione). In realtà tale assunto risulta smentito all'evidenza dal documento di sintesi prodotto in allegato alla memoria difensiva dd. 22.10.2024 (v. doc. 19), sottoscritto dai in qualità Pt_1 di legali rappresentanti della società debitrice, della cui conoscenza non può dubitarsi, avendo l' nell'aprile 2020, ovvero nel corso del Controparte_5 rapporto, chiesto all'istituto di credito la concessione della c.d. moratoria
Covid ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 D. L. n. 18/2020, con conseguente modifica dell'originario piano di ammortamento (v. doc. 6 bis fasc. monitorio). Si noti inoltre che nelle “condizioni economiche” sub doc. 19) cit.
- corrispondenti a quelle indicate sul piano di ammortamento già prodotto nel procedimento monitorio (v. pag. 6, 6 bis e 6 ter) - sono riportati: A) il tasso di interesse iniziale annuo;
B) il tasso di mora pari al 3%; C) la periodicità di ammortamento mensile di n. 138 rate;
D) data inizio ammortamento al
25.12.2019; di talché deve escludersi che l'istituto di credito sia incorso nella violazione dell'art. 117 T.U.B., risultando il contratto di mutuo redatto per iscritto e contenente tutte le condizioni economiche, accettate e sottoscritte dai Quanto al contratto di credito afferma parte opponente che nel Pt_1 relativo documento di sintesi risulta indicata la periodicità della commissione omnicomprensiva per l'affidamento pari a 1,80%, con conseguente indeterminatezza della stessa, contestando gli importi addebitati in conto corrente, con riguardo all'apertura di credito, per “euro 17.656,19 per interessi debitori, euro 1.661,78 per commissioni generiche non riconducibili ai lavori pattuiti contrattualmente (cfr. primo trimestre 2019 e terzo trimestre
2020), ed euro 10.024,91 con la causale “interessi e/o competenze”' (v. pagg.
4 - 5 atto di citazione), assumendo che “la mancanza degli estratti scalare...impedisce di verificare da quali voci siano composti gli importi addebitati con tale ultima causale...” (v. pag. 5 atto di citazione). Ora, fermo restando che le asserzioni di parte opponente si lasciano apprezzare per la loro genericità e comunque risultano prive di riscontri documentali, preme evidenziare, per un verso, che la commissione omnicomprensiva, indicante una periodicità trimestrale, risulta pattuita e sottoscritta dalle parti (v. art. 3 Condizioni Particolari, di cui al contratto di apertura di credito sub doc. 2) fasc. monitorio). Per l'altro, premesso che gli estratti conto non sono mai stati oggetto di contestazioni in precedenza, ancorché inviati periodicamente dalla che la somma di € 61,20, addebitata a titolo di interesse e/o CP_2 competenze, è costituita da € 60,00 quale canone trimestrale di tenuta conto
(v. pag. 5 doc. 2) fasc. monitorio) e da € 1,20 relativo ad una operazione soggetta a spesa (v. doc. 20 - scalare dd. 31.03.2019), mentre la somma di €
520,86 è composta da € 60,00 a titolo di canone trimestrale di tenuta conto, da € 8,40 relativi a n. 7 operazioni soggette a spesa e da € 452, 96 (v. doc. 21
- scalare dd. 31.12.2020). Si dà atto, ad ogni buon conto, che l'istituto di credito ha prodotto gli estratti a scalare dall'inizio del rapporto (v. doc. 22), in cui sono indicati nello specifico gli importi addebitati all' , Controparte_5 tra cui quelli genericamente contestati dagli opponenti. A dispetto di quanto sostenuto da parte opponente, secondo cui “L'importo di euro 1.173.345,46 non è dovuto in quanto il contratto di mutuo è da ritenersi nullo per mancata allegazione del documento di sintesi e del piano di ammortamento, con conseguente mancata pattuizione delle condizioni di rimborso” (v. pag. 8 atto di citazione), la Cassa Rurale ha prodotto, a conferma della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria nei confronti dell' CP_5
e dei garanti: A) quanto all'apertura di credito, erogata in
[...] esecuzione del contratto sub doc. 1) fasc. monitorio e regolata sul conto corrente di cui al contratto sub doc 1) fasc. monitorio, gli estratti conto dall'inizio del rapporto, la certificazione ex art, 50 T.U.B. e gli estratti a scalare (v. docc. 12) - 13) fasc. monitorio e 22) parte opposta) attestanti il saldo debitore di € 89.765,46; B) quanto al mutuo, erogato in esecuzione del contratto sub docc. 6) e 6 bis) fasc. monitorio, l'accredito in conto di €
1.200.000,00 - riconosciuto anche da parte opponente (v. pag. 2 atto di citazione) - il piano di ammortamento originariamente pattuito (v. docc. 6 bis e 10) fasc. monitorio e 19) parte opposta) e la certificazione ex art. 50 T.U.B.
(v. doc, 14) fasc. monitorio), attestanti un'esposizione pari ad € 1.082.349,59.
Ne consegue che il debito complessivamente maturato dalla debitrice e dai garanti è pari complessivamente ad € 1.173.345,46. Sotto diverso profilo risulta documentalmente provato che a garanzia del mutuo, oltre alle fideiussioni, sono state prestate le seguenti garanzie: A) con atto del
25.06.2019 e , in qualità di garanti e soci Parte_1 Parte_1 della società, hanno costituito privilegio speciale ex art. 46 D. Lvo n.
385/1993 sull'impianto fotovoltaico per € 1.200.000,00 (v. doc. 7) fasc. monitorio); B) con atto in data 10.11.2020 l' ha ceduto alla Controparte_5 in garanzia i crediti derivanti dal riconoscimento di tariffe incentivanti CP_2 della produzione di energia elettrica derivanti dalla convenzione stipulata tra il Gestore dei Servizi Energetici (SE) e l' , in Controparte_5 forza della quale è stato attribuito alla Cassa Rurale il diritto di percepire le tariffe incentivanti sino al 18.07.2031 (v. doc. 8 fasc. monitorio). In forza del provvedimento del Commissariato del Governo di Trento dd. 13.12.2023 (v. doc. 4) parte opponente), con cui sono state applicate all' le Controparte_5 misure di collaborazione preventiva di cui all'art. 34 bis Antimafia, il G.S.E. ha interrotto i pagamenti delle tariffe incentivanti. Ciò posto, lamenta parte opponente che nonostante la mancata erogazione degli importi dovuti a far data dal novembre 2023, la Cassa Rurale “si è attivata per la risoluzione del mutuo piuttosto che agire nei confronti del terzo ceduto” (v. pag. 10 atto di citazione), affermando nel contempo che “allo stato l'eventuale versamento di qualsivoglia somma basata sul contratto di cessione del credito e del finanziamento è da ritenersi ingiustificata con restituzione degli importi nei Co confronti della ” (v. pag. 10 cit.). In realtà, a Controparte_5 smentita dell'assunto di parte opponente, preme evidenziare che la CP_1
a mezzo del proprio legale, ha intimato a SE con raccomandata A.R.
[...] dd. 31.05.2024, a valere quale effettiva costituzione in mora, (v. docc. 23) il pagamento delle tariffe incentivanti non corrisposte dal gennaio 2024, a cui seguiva il sollecito dd. 9.07.2024 (v. doc. 24). Con pec dd.
9.08.2024 il SE ha riscontrato le richieste di pagamento, confermando l'erroneità della sospensione dei pagamenti e comunicando il ripristino dell'erogazione delle tariffe incentivanti all' (v. doc. 25). Ciò posto, non è dato Controparte_5 comprendere, secondo quanto sostenuto da parte opponente, come, una volta cessato il piano di ammortamento, a seguito della missiva dd. 23.05.2024, con cui l'opposta ha risolto il contratto di mutuo, “l'eventuale versamento di qualsivoglia somma basata sul contratto di cessione del credito e del finanziamento è da ritenersi ingiustificata con restituzione degli importi nei Co confronti della ... Anzi a dire il vero sarà onere Controparte_5 dell'opposta comunicare le somme versate da SE SP sia come crediti derivati dal contratto di cessione del credito che come incentivi” (v. pagg. 10
- 11 atto di citazione). Tale tesi non appare in alcun modo condivisibile, laddove si consideri che i pagamenti eseguiti dal SE in favore dell'istituto di credito costituiscono una garanzia, in quanto tale funzionale a tutelare le ragioni del creditore, che altrimenti subirebbe le conseguenze dell'inadempimento del debitore principale nei cui confronti è stata erogata la somma di € 1.200.000,00, senza provvedere alla sua integrale restituzione.
Parimenti difetta l'ulteriore requisito del “periculum in mora”, essendosi limitati gli opponenti a sostenere che vi sarebbe “un grave pericolo di danno specie nei confronti dei fideiussori che può derivare dall'esecuzione del decreto” (v. pag. 8 atto di citazione), senza null'altro allegando, né dimostrando a giustificazione di detto requisito in relazione alla restituzione delle somme».
4. - Gli opponenti non hanno depositato alcuna delle memorie integrative di cui all'art. 171-ter cod.proc.civ.
4. - Con ordinanza in data 26.11.2025 il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ.
4.1 - La parte opposta ha trasmesso, tempestivamente, note scritte per riportarsi alle conclusioni e deduzioni già rassegnate in atti.
5. - L'opposizione - salvo che per la dedotta inesistenza del titolo monitorio nei confronti di - è infondata. Persona_2
5.1. - Avuto riguardo alla asserita insufficienza dell'estratto-conto certificato al fine di provare la sussistenza del credito va rilevato che la giurisprudenza ha chiarito che «in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte» (in termini: Cass.Civ,
Sez. 3, ordinanza n. 12818/2024).
La banca ricorrente in sede monitoria ha depositato tutti gli estratti-conto del rapporto conto n. 33022069 sin dall'origine (gennaio 2019) e il contratto di apertura del conto corrente di corrispondenza (sottoscritto in data 18.12.2018).
L'unica specifica e circostanziata contestazione in ordine all'andamento di tale rapporto riguarda la somma di € 11.700,00 non dovuta, a dire degli opponenti, in ragione dell'indeterminatezza delle “commissioni di affidamento”.
Orbene, il contratto di «apertura di credito in conto corrente» (sottoscritto in data 30.05.2019 e depositato in sede monitoria) e in particolare l'allegato
«documento di sintesi» (anch'esso sottoscritto da uno dei soci in pari data) indica alla pagina 2 che la «commissione onnicomprensiva» (sic) è pari all'1,8%.
5.1.1. - A quanto dedotto va aggiunto che la banca in questa sede ha depositato anche gli estratti-conto scalari (le cui appostazioni non sono state, in alcun modo, contestate).
Ne consegue che il rilievo difensivo è privo di fondamento.
5.2. - Gli opponenti hanno dedotto nell'atto di opposizione che il contratto di mutuo chirografario, dell'importo di € 1.200.000,00, sarebbe nullo in quanto difettava del piano di ammortamento (che la banca avrebbe sviluppato soltanto ex post); d'altra parte il contratto sarebbe privo di indicazione della durata e delle modalità dell'ammortamento.
A tale riguardo va rilevato che in sede monitoria la banca ricorrente ha depositato copia del contratto il quale all'art. 2 rimanda per le «modalità di rimborso del finanziamento» all'allegato «documento di sintesi»; il detto documento specifica le spese per la gestione del rapporto, il tipo di ammortamento (alla francese), la periodicità delle rate e i tassi d'interesse applicati (variabili); e la durata del finanziamento (10 anni).
E in diSPrate da quanto appena osservato si rileva che la Suprema Corte, anche di recente, ha statuito che la mancata indicazione delle modalità di ammortamento (che nel caso di specie sono state puntualmente indicate) non
è causa di nullità, sia pure parziale, del contratto di mutuo bancario (vedasi:
Cass. Civ, Sezioni Unite, sentenza n. 15130/2024).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
5.3. - L'eccezione secondo la quale la banca avrebbe dovuto, preventivamente, escutere il debitore ceduto (SE) prima di agire nei confronti del debitore e dei fideiussori è del tutto priva di pregio giuridico.
A tale riguardo, osserva il Tribunale, che nel caso in esame la cessione del credito aveva una esclusiva funzione di garanzia siccome si desume, senza ombra di dubbio, dall'art.
2.3 dell'atto di cessione ove le parti hanno, espressamente, convenuto che «la cessione…viene effettuata a garanzia di un finanziamento concluso tra la .e la Cassa Controparte_7
Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella…in data 25.06.2019». Peraltro, secondo un costante indirizzo interpretativo del Giudice di legittimità cui il
Tribunale ritiene di prestare piena adesione, la cessione del credito stipulata in occasione di un finanziamento riveste funzione di garanzia atipica (sul punto: Cass. Civ, Sez. 1, ordinanza n. 15080/2018). Ciò posto, la richiamata finalità di garanzia esclude che il cessionario prima di agire nei confronti del cedente dovesse, preventivamente, escutere il debitore ceduto;
in altre parole non avendo la cessione del credito funzione
“solutoria” ex art. 1198 cod.civ. non sussisteva l'onere di preventiva esclusione del debitore ceduto (operante riguardo alla cessione “solutoria” in forza del rinvio operato dall'art. 1198, comma 2, cod. civ. al capoverso dell'art. 1267 dello stesso codice).
E, pertanto, va ribadito in subiecta materia quanto statuito dal giudice della legittimità: «in ipotesi di cessione del credito effettuata non in funzione solutoria, ex art. 1198 c.c., ma esclusivamente a scopo di garanzia di una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell'originario debitore cedente, senza essere gravato, in quest'ultimo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto» (Cass. Civ, Sez. 1, ordinanza n.
10092/2020).
5.4. - Analogamente privo di rilevanza, alla luce della produzione in atti, risulta l'argomento secondo il quale la banca non avrebbe potuto avvalersi della clausola risolutiva espressa per risolvere il contratto di mutuo a fronte di inadempimento di “scarsa rilevanza” in quanto i ratei rimasti insoluti ammontavano a circa 60.000,00 euro.
A tale riguardo è sufficiente precisare che l'art. 5 del contratto di mutuo dispone nei seguenti termini: «decadenza dal beneficio del termine e risoluzione espressa del contratto.
1. In ogni caso la banca avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Cliente non adempia anche ad uno solo degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso…2. In caso di esercizio di scioglimento del contratto, il Cliente deve restituire l'intera somma, comprensiva del capitale ancora dovuto, degli interessi maturati e degli eventuali ulteriori oneri, oltre al pagamento degli interessi moratori.
3. Restano ferme, in ogni caso, tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite contestualmente al presente atto, sia se successivamente acquisite».
In virtù della menzionata disposizione contrattuale è del tutto evidente che la ha correttamente attivato la clausola se si considera che l'ammontare CP_2 di ciascun rateo mensile (comprensivo di quota parte di restituzione del capitale e degli interessi) ammontava a poco più di 12 mila euro e che quindi l'inadempimento (pari a circa 60.000 euro) eccedeva di gran lunga l'ammontare di un singolo rateo di ammortamento.
6. - Da quanto esposto consegue che l'opposizione è, palesemente, inconsistente di tal ché il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
7. - Le domande riconvenzionali sono, anch'esse, infondate.
7.1. - La clausola relativa al tasso di interesse annuo minimo (8%) è formulata in modo chiaro e facilmente comprensibile e comunque, diversamente da quanto opinato dagli opponenti, non rientra tra le ipotesi di cui all'art. 1341 cod.civ.
7.2. - La mancata sottoscrizione del piano di ammortamento non ha comportato alcun pregiudizio per la società mutuataria.
7.3. - La capitalizzazione degli interessi maturati sul conto corrente è prevista sia per gli interessi debitori che per quelli creditori ed è pertanto lecita (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza n. 11014/2024).
7.4. - Del tutto generica, e comunque priva di alcun supporto probatorio, appare la domanda riconvenzione volta a far dichiarare la simulazione assoluta ovvero la nullità del contratto di apertura di credito per difetto di causa.
7.5. - La contestazione relativa «alla nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1325, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi applicati nel corso dell'intero rapporto sul c/c n 33022069 sulla differenza in giorni - banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta e la nullità ed inefficacia degli addebiti per spese (eccettuate imposte e tasse), nonché per mancanza di valida giustificazione causale, di determinatezza e/o di determinabilità e per mancanza integrale parziale degli estratti conto e delle pattuizioni economiche relative ai rapporti» anche in diSPrte dalla evidente genericità non tiene conto della circostanza che il contratto di apertura del c/c di corrispondenza e servizi di pagamento reca una dettagliata e analitica indicazione delle spese (variabili e dei servizi di pagamento), delle valute e disponibilità nonché della data di ricezione, giornate non operative e limite temporale giornaliero.
Ne consegue che l'argomento difensivo è infondato.
7.6. - Quanto alla pretesa di compensazione di ragioni creditorie spettanti al correntista e di pagamento di somme a debito della banca va evidenziato che gli opponenti non hanno provato la sussistenza di alcun credito né di aver effettuato alcun pagamento dopo la notifica del titolo monitorio.
La richiesta di compensazione e di pagamento è, pertanto, da rigettare. 8. - Il regime delle spese, in ragione della completa soccombenza, va regolato come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 432/2024 emesso dal Tribunale di Trento in data 12.06.2024, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti di;
Persona_2
- rigetta l'opposizione e conferma integralmente, per il resto, il decreto ingiuntivo, già munito di clausola di provvisoria esecuzione;
- rigetta le domande riconvenzionali;
- condanna, in solido, la società agricola “ Controparte_5
” e al pagamento delle spese
[...] CP_5 Parte_1 di lite in favore della società opposta che si liquidano in complessivi €
37.951,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Cosenza il 13.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Greco