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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 05/11/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1280/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT RI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1280/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.6.1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GAETANO
AN NN, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GAETANO AN NN, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 5.4.2014, in regime di separazione
1 dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Carbonate, anno 2014 Parte II,
Serie B n. 1, che dall'unione è nata una figlia, il 13.1.2018, chiedevano la Persona_1 pronuncia cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 421/2024 del 15.7.2024, il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21.5.2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza resa in data 6.8.2025, veniva infine rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e, considerato che neppure il
Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento le omologa.
Nulla deve essere previsto sulle spese, in considerazione dell'assenza di una parte che possa ritenersi soccombente rispetto alle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 5.4.2014 a Ragusa, trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Carbonate al n.1 Parte II Serie B dell'anno 2014;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.11.2025.
2 Il Giudice estensore Il Presidente
ET NE RT RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT RI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. ET NE Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1280/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.6.1986, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GAETANO
AN NN, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GAETANO AN NN, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 5.4.2014, in regime di separazione
1 dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Carbonate, anno 2014 Parte II,
Serie B n. 1, che dall'unione è nata una figlia, il 13.1.2018, chiedevano la Persona_1 pronuncia cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza non definitiva n. 421/2024 del 15.7.2024, il Tribunale di Gela ha pronunciato la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 21.5.2025, svolta in modalità cartolare, le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza resa in data 6.8.2025, veniva infine rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e, considerato che neppure il
Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento le omologa.
Nulla deve essere previsto sulle spese, in considerazione dell'assenza di una parte che possa ritenersi soccombente rispetto alle domande proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 5.4.2014 a Ragusa, trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Carbonate al n.1 Parte II Serie B dell'anno 2014;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 Controparte_1
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.11.2025.
2 Il Giudice estensore Il Presidente
ET NE RT RI
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