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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6261/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6261/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BARDUZZI ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 1 BOLOGNA presso il difensore avv. BARDUZZI ALESSANDRA
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZURLO RAFFAELE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il D.I. n. 4475/2023 del 2/11/2023 (R.G. n. 12813/2023) emesso in data 3 aprile 2024 dal Tribunale di Bologna, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore Controparte_1 quale cessionaria di a seguito di operazione di fusione per Controparte_2 incorporazione della società della somma di € 30.031,30 oltre interessi legali Controparte_3 maturandi sulla sola sorte capitale, e spese legali in virtù del contratto di finanziamento n. 4223365, concluso tra l'opponente e la società in data 31 ottobre 2011 nel quale risultava Controparte_3 intestatario e obbligato in solido. Parte_1 Parte_2 Gli attori eccepiscono la nullità e/o inefficacia del citato provvedimento monitorio, stante la tardività della notifica effettuata oltre il termine di 60 giorni previsto ex lege;
il disconoscimento di firma apposta sul contratto;
la decadenza ex art. 1957 c.c. , la prescrizione del credito nonchè la mancata erogazione della somma finanziata. Si costituiva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Concedere alla Controparte_1 il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, CP_1 rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in pagina 1 di 4 diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. e Parte_1 la sig.ra al pagamento in favore di della somma di € 30.031,30 oltre Parte_2 CP_1 interessi legali sulla sola sorte capitale. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. sig. e la sig.ra al pagamento in favore della società Parte_1 Parte_2 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività Controparte_1 istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si chiede la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma del Sig. sig.
e la sig.ra apposta sul contratto di finanziamento de quo Parte_1 Parte_2 (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio). Contestualmente, si chiede che il Giudice adito ordini all'opponente ex art. 210 C.p.c. l'esibizione di scritture di comparazione - passaporto, documento d'identità, patente di guida - risalenti al periodo in cui è stato sottoscritto il contratto in parola, quali mezzi di prova necessari per l'espletamento di un giudizio comparativo da parte del consulente tecnico. Si chiede, altresì, che l'opponente, Sig. sig. e la sig.ra renda saggio Parte_1 Parte_2 grafico, sotto dettatura del Giudice adito. Si chiede che venga nominato un CTU grafologico, al fine di confrontare le scritture di comparazione con la firma apposta in calce dall'opponente. Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
Alla prima udienza veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e disposto l'esperimento del procedimento di mediazione delegata ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, conclusosi con esito negativo;
veniva poi disposta la ctu grafologica all'esito della quale fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281 sexies cpc B Sulle questioni preliminari è rivelante quanto segue;
:
1.l'opponente contesta innanzitutto in rito la domanda di pagamento azionata in sede monitoria, in quanto la notifica dell'ingiunzione è stata posta in essere dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 644 c.p.c., ciò che travolgerebbe l'ingiunzione stessa e non consentirebbe a controparte di coltivare in questa sede la domanda di pagamento. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che la società effettuava un primo tentativo Controparte_1 di notifica a mezzo servizio postale ex art. 1 L. 21.1.1994, n. 53, nei confronti di entrambi gli odierni opponenti, in data 16 novembre 2023 a Bologna alla via Dell'Angelo Custode n. 12 con esito negativo, in quanto i nominativi risultavano “sconosciuto” Dalla dichiarazione di residenza depositata da parte opponente (vedi doc.2), si evince infatti, che dal 5 giugno 2020 e, dunque, già prima della notifica del decreto ingiuntivo de quo, e Parte_1 Parte_2 risiedevano in Bologna alla via dell'Angelo custode 12. Solo in data 5 marzo 2024 l'odierna opposta provvedeva a notificare nuovamente il decreto ingiuntivo all'indirizzo corretto che risulta notificato al in data 20 marzo 2024 e quindi oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c, decorrente dalla data Parte_1 di emanazione del provvedimento monitorio, risalente al 2 novembre 2023 mentre non risulta validamente notificato ad che ne è venuta a conoscenza a seguito della notifica effettuata al Parte_2 convivente Parte_1
Su tale eccezione è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche pagina 2 di 4 di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006). Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie con l'opposizione ad un decreto ingiuntivo tardivamente notificato, e pertanto questo giudice, adito in opposizione rispetto a tale ingiunzione monitoria, deve anche decidere sulla pretesa avanzata dal creditore ricorrente Controparte_1
2.Non è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opposito nella condivisione delle argomentazioni di medesimi giudici della sezione si osserva infatti che il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincide con quello vantato dal creditore originario verso il debitore e muta solo con riguardo al soggetto cui il credito è stato ceduto, sostituendosi la figura del cessionario a quella del cedente. Il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso e assumendo la sua stessa posizione e “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito” (per tutte, Cass. Civ. del 10.1.01 n. 575, richiamata da Cass. Civ. del 9.7.14 n. 15610). Conseguentemente la cessionaria del credito risulta essere certamente legittimata passiva a contraddire sulle eccezioni anche di nullità del rapporto che possono incidere e concorrere a rideterminare l'importo residuo ancora dovuto Tribunale di Bologna sent. n. 1652/2023) C. Nel merito il motivo prevalente dell'opposizione riguarda la mancanza di prova della pretesa creditoria sottesa al monitorio e da qui il disconoscimento rituale ai sensi dell'art. 214 cpc delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento de quo. La doglianza è fondata . Per costante giurisprudenza l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazioni alle condizioni stabilite dalla legge. Ne consegue che deve aversi a riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'opposto anche nella presente sede di opposizione, non potendo fermarsi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Pertanto in tema di prova “dell'adempimento di un'obbligazione il creditore deve solo provare la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.Sez.Un.sent. n1 3533/2001). La Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 3086/2022) ha statuito che l'art. 216 cpc subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio (oggetto del disconoscimento) alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende avvalersene dimostrandone in questo modo la provenienza. Conseguentemente la mancata proposizione del procedimento di verificazione , equivale per presunzione assoluta di legge , ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova ( Cass. sez. I sent. n.27506 /2017). Per una legittima instaurazione della procedura di verificazione della scrittura disconosciuta. fondamentale al riguardo è la produzione in giudizio, da parte del soggetto che intende avvalersi della scrittura, dell'originale del documento su cui verte l'istanza di verificazione, essendo irrilevante il fatto che il disconoscimento sia stato effettuato nei confronti di una semplice copia fotostatica (Corte di Cassazione sez. III Civ. sent. n. 9971/2014). All'esito della consulenza grafologica disposta nell'ambito del giudizio di verificazione delle sottoscrizioni, è emersa la non genuinità delle sottoscrizioni oggetto di contestazione, in quanto il consulente nominato dott.ssa a pag . 28 della relazione ha così concluso: “ le firme in verifica Per_1 a nome (Y1-Y6) sono apocrife, ossia non riconducibili alla mano di Parte_2 [...]
Il falso e' grossolano. • non si esclude la possibilita' che le firme in verifica a nome Parte_2
pagina 3 di 4 ” (X1-X8) siano riconducibili al medesimo meccanismo neuromuscolare Parte_1 attribuibile alla natura grafomotoria di pellizzeri massimiliano. • di fatto, le analogie rilevate, che consistono nelle forze espansive verso l'alto delle asole iniziali ed alcuni ganci iniziali, risultano da un punto di vista qualitativo e quantitativo, elementi grafici non sufficienti per l'attribuzione certa di mano” ( pag. 28 della perizia). Conclusioni ben argomentate e condivise da questo giudice , a cui non risultano osservazioni dalle parti e che, per quanto attengono al non possono ritenersi superate dalla documentazione prodotta CP_4 dall'opposto e relativa all'estratto conto MPS ( doc.6) in difetto di prova dell'erogazione del finanziamento e della riconducibilità del pagamento delle rate al piano di ammortamento de quo stante lo storico di altri finanziamenti conclusi tra e MPS Consum.it tra cui quello in data 27 Parte_1 gennaio 2010 con riferimento al quale l'opponente ha pagato molteplici rate mensili, prima di decadere dal beneficio del termine. Pertanto non è ravvisabile un comportamento concludente da parte del che riveli la consapevolezza della validità ed esistenza del contratto de quo. Parte_1
C. Quanto sopra determina l'assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni ed eccezioni sollevate D. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa ( da euro 26001,00 a 52.000,00) con applicazione valori medi prime due fasi e minimi per fase istruttoria limitata con riduzione per la fase decisionale , svolta in forma semplificata ai sensi degli artt. 281 sexies cpc, oltre rimborso spese di ctu documentate già interamente poste a carico dell'opposta in sede di liquidazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1)accoglie l'opposizione e per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4475/2023
2) NA l'opposto alla refusione, in favore degli opponenti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5261,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge oltre euro 286,00 per spese Bologna 3 novembre 2025 Dott.ssa Patrizia Bellettati
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies terzo comma c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6261/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. BARDUZZI ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 1 BOLOGNA presso il difensore avv. BARDUZZI ALESSANDRA
OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZURLO RAFFAELE elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ORNATI ANDREA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione A. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori proponevano opposizione avverso il D.I. n. 4475/2023 del 2/11/2023 (R.G. n. 12813/2023) emesso in data 3 aprile 2024 dal Tribunale di Bologna, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore Controparte_1 quale cessionaria di a seguito di operazione di fusione per Controparte_2 incorporazione della società della somma di € 30.031,30 oltre interessi legali Controparte_3 maturandi sulla sola sorte capitale, e spese legali in virtù del contratto di finanziamento n. 4223365, concluso tra l'opponente e la società in data 31 ottobre 2011 nel quale risultava Controparte_3 intestatario e obbligato in solido. Parte_1 Parte_2 Gli attori eccepiscono la nullità e/o inefficacia del citato provvedimento monitorio, stante la tardività della notifica effettuata oltre il termine di 60 giorni previsto ex lege;
il disconoscimento di firma apposta sul contratto;
la decadenza ex art. 1957 c.c. , la prescrizione del credito nonchè la mancata erogazione della somma finanziata. Si costituiva chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Concedere alla Controparte_1 il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, CP_1 rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in pagina 1 di 4 diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, condannare il sig. e Parte_1 la sig.ra al pagamento in favore di della somma di € 30.031,30 oltre Parte_2 CP_1 interessi legali sulla sola sorte capitale. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. sig. e la sig.ra al pagamento in favore della società Parte_1 Parte_2 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività Controparte_1 istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria Si chiede la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss. della firma del Sig. sig.
e la sig.ra apposta sul contratto di finanziamento de quo Parte_1 Parte_2 (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio). Contestualmente, si chiede che il Giudice adito ordini all'opponente ex art. 210 C.p.c. l'esibizione di scritture di comparazione - passaporto, documento d'identità, patente di guida - risalenti al periodo in cui è stato sottoscritto il contratto in parola, quali mezzi di prova necessari per l'espletamento di un giudizio comparativo da parte del consulente tecnico. Si chiede, altresì, che l'opponente, Sig. sig. e la sig.ra renda saggio Parte_1 Parte_2 grafico, sotto dettatura del Giudice adito. Si chiede che venga nominato un CTU grafologico, al fine di confrontare le scritture di comparazione con la firma apposta in calce dall'opponente. Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento”.
Alla prima udienza veniva concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e disposto l'esperimento del procedimento di mediazione delegata ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, conclusosi con esito negativo;
veniva poi disposta la ctu grafologica all'esito della quale fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281 sexies cpc B Sulle questioni preliminari è rivelante quanto segue;
:
1.l'opponente contesta innanzitutto in rito la domanda di pagamento azionata in sede monitoria, in quanto la notifica dell'ingiunzione è stata posta in essere dopo il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 644 c.p.c., ciò che travolgerebbe l'ingiunzione stessa e non consentirebbe a controparte di coltivare in questa sede la domanda di pagamento. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che la società effettuava un primo tentativo Controparte_1 di notifica a mezzo servizio postale ex art. 1 L. 21.1.1994, n. 53, nei confronti di entrambi gli odierni opponenti, in data 16 novembre 2023 a Bologna alla via Dell'Angelo Custode n. 12 con esito negativo, in quanto i nominativi risultavano “sconosciuto” Dalla dichiarazione di residenza depositata da parte opponente (vedi doc.2), si evince infatti, che dal 5 giugno 2020 e, dunque, già prima della notifica del decreto ingiuntivo de quo, e Parte_1 Parte_2 risiedevano in Bologna alla via dell'Angelo custode 12. Solo in data 5 marzo 2024 l'odierna opposta provvedeva a notificare nuovamente il decreto ingiuntivo all'indirizzo corretto che risulta notificato al in data 20 marzo 2024 e quindi oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c, decorrente dalla data Parte_1 di emanazione del provvedimento monitorio, risalente al 2 novembre 2023 mentre non risulta validamente notificato ad che ne è venuta a conoscenza a seguito della notifica effettuata al Parte_2 convivente Parte_1
Su tale eccezione è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, quello a tenore del quale la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta effettivamente l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche pagina 2 di 4 di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013, Cass. n. 21050/2006). Ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie con l'opposizione ad un decreto ingiuntivo tardivamente notificato, e pertanto questo giudice, adito in opposizione rispetto a tale ingiunzione monitoria, deve anche decidere sulla pretesa avanzata dal creditore ricorrente Controparte_1
2.Non è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opposito nella condivisione delle argomentazioni di medesimi giudici della sezione si osserva infatti che il credito fatto valere dal cessionario nei confronti del debitore ceduto coincide con quello vantato dal creditore originario verso il debitore e muta solo con riguardo al soggetto cui il credito è stato ceduto, sostituendosi la figura del cessionario a quella del cedente. Il cessionario subentra nel diritto di credito del cedente sostituendosi ad esso e assumendo la sua stessa posizione e “a seguito della cessione del credito il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui era tale nei confronti del suo creditore originario. Pertanto, potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito” (per tutte, Cass. Civ. del 10.1.01 n. 575, richiamata da Cass. Civ. del 9.7.14 n. 15610). Conseguentemente la cessionaria del credito risulta essere certamente legittimata passiva a contraddire sulle eccezioni anche di nullità del rapporto che possono incidere e concorrere a rideterminare l'importo residuo ancora dovuto Tribunale di Bologna sent. n. 1652/2023) C. Nel merito il motivo prevalente dell'opposizione riguarda la mancanza di prova della pretesa creditoria sottesa al monitorio e da qui il disconoscimento rituale ai sensi dell'art. 214 cpc delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento de quo. La doglianza è fondata . Per costante giurisprudenza l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazioni alle condizioni stabilite dalla legge. Ne consegue che deve aversi a riguardo all'intero materiale probatorio offerto dall'opposto anche nella presente sede di opposizione, non potendo fermarsi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Pertanto in tema di prova “dell'adempimento di un'obbligazione il creditore deve solo provare la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza, limitandosi all'allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass.Sez.Un.sent. n1 3533/2001). La Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 3086/2022) ha statuito che l'art. 216 cpc subordina l'efficacia probatoria della scrittura privata prodotta in giudizio (oggetto del disconoscimento) alla proposizione dell'istanza di verificazione da parte di colui che intende avvalersene dimostrandone in questo modo la provenienza. Conseguentemente la mancata proposizione del procedimento di verificazione , equivale per presunzione assoluta di legge , ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova ( Cass. sez. I sent. n.27506 /2017). Per una legittima instaurazione della procedura di verificazione della scrittura disconosciuta. fondamentale al riguardo è la produzione in giudizio, da parte del soggetto che intende avvalersi della scrittura, dell'originale del documento su cui verte l'istanza di verificazione, essendo irrilevante il fatto che il disconoscimento sia stato effettuato nei confronti di una semplice copia fotostatica (Corte di Cassazione sez. III Civ. sent. n. 9971/2014). All'esito della consulenza grafologica disposta nell'ambito del giudizio di verificazione delle sottoscrizioni, è emersa la non genuinità delle sottoscrizioni oggetto di contestazione, in quanto il consulente nominato dott.ssa a pag . 28 della relazione ha così concluso: “ le firme in verifica Per_1 a nome (Y1-Y6) sono apocrife, ossia non riconducibili alla mano di Parte_2 [...]
Il falso e' grossolano. • non si esclude la possibilita' che le firme in verifica a nome Parte_2
pagina 3 di 4 ” (X1-X8) siano riconducibili al medesimo meccanismo neuromuscolare Parte_1 attribuibile alla natura grafomotoria di pellizzeri massimiliano. • di fatto, le analogie rilevate, che consistono nelle forze espansive verso l'alto delle asole iniziali ed alcuni ganci iniziali, risultano da un punto di vista qualitativo e quantitativo, elementi grafici non sufficienti per l'attribuzione certa di mano” ( pag. 28 della perizia). Conclusioni ben argomentate e condivise da questo giudice , a cui non risultano osservazioni dalle parti e che, per quanto attengono al non possono ritenersi superate dalla documentazione prodotta CP_4 dall'opposto e relativa all'estratto conto MPS ( doc.6) in difetto di prova dell'erogazione del finanziamento e della riconducibilità del pagamento delle rate al piano di ammortamento de quo stante lo storico di altri finanziamenti conclusi tra e MPS Consum.it tra cui quello in data 27 Parte_1 gennaio 2010 con riferimento al quale l'opponente ha pagato molteplici rate mensili, prima di decadere dal beneficio del termine. Pertanto non è ravvisabile un comportamento concludente da parte del che riveli la consapevolezza della validità ed esistenza del contratto de quo. Parte_1
C. Quanto sopra determina l'assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni ed eccezioni sollevate D. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa ( da euro 26001,00 a 52.000,00) con applicazione valori medi prime due fasi e minimi per fase istruttoria limitata con riduzione per la fase decisionale , svolta in forma semplificata ai sensi degli artt. 281 sexies cpc, oltre rimborso spese di ctu documentate già interamente poste a carico dell'opposta in sede di liquidazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1)accoglie l'opposizione e per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4475/2023
2) NA l'opposto alla refusione, in favore degli opponenti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5261,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge oltre euro 286,00 per spese Bologna 3 novembre 2025 Dott.ssa Patrizia Bellettati
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