TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 19/12/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1340/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Umberto Giacomelli presidente dott.ssa Chiara Sandini giudice dott.ssa Gersa Gerbi giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1340/2025 promossa con ricorso depositato in data
22/07/2025 da nato l'[...] a [...] e residente Parte_1
a Domegge di Cadore in via Venezia n. 40;
e
, nata l'[...] a [...] e Controparte_1 residente a [...] entrambi con il ministero e l'assistenza dell'avv. De Michiel Francesca
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
ritenuta la propria giurisdizione e affermata l'applicabilità della legge nazionale italiana;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti;
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
considerato che
le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la causa deve pertanto essere rimessa in istruttoria perché si perfezionino i necessari requisiti temporali della pretesa visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
e alle condizioni formulate nel Parte_1 Controparte_1 ricorso, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
Riserva di rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 18/12/2025 .
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott. Umberto Giacomelli presidente dott.ssa Chiara Sandini giudice dott.ssa Gersa Gerbi giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1340/2025 promossa con ricorso depositato in data
22/07/2025 da nato l'[...] a [...] e residente Parte_1
a Domegge di Cadore in via Venezia n. 40;
e
, nata l'[...] a [...] e Controparte_1 residente a [...] entrambi con il ministero e l'assistenza dell'avv. De Michiel Francesca
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
vista la richiesta di omologazione della separazione;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
ritenuta la propria giurisdizione e affermata l'applicabilità della legge nazionale italiana;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti;
ritenuto che
nulla osta all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
considerato che
le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la causa deve pertanto essere rimessa in istruttoria perché si perfezionino i necessari requisiti temporali della pretesa visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede: omologa, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi
[...]
e alle condizioni formulate nel Parte_1 Controparte_1 ricorso, da intendersi qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto.
Riserva di rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza per il prosieguo.
Così deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 18/12/2025 .
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi