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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/09/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n.6549/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. CAMPESE ANNA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 23/09/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte opponente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza ingiunzione n.OI-001773084, notificata in data 08/08/2024, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 12.072,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del Decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, quale importo asseritamente dovuto a titolo di mancato versamento delle ritenute
1 previdenziali ed assistenziali riguardanti l'anno 2018 (incluse le sanzioni) [si veda anche quanto dedotto dall' nella sua memoria CP_1 di costituzione: “L'Istituto a seguito del ricorso proposto ex adverso, esaminata la visura camerale della società (All. I) come dalla stessa depositata, ha verificato che la Sig.ra ha Parte_1 ricoperto la carica di amministratore della società dal 15.5.2014 al 16.3.2017, allorquando con contestuale atto veniva nominato amministratore il Sig. rimasto in carica sino al Parte_2
15.9.2017, giorno in vcui è stata nominata la Sig.ra Persona_1 fino alla messa liquidazione della società in data 30.6.2020.
Pertanto l' in virtù di quanto attualmente rappresentato CP_2 dalla Sig.ra ha annullato l'ordinanza di ingiunzione Parte_1 in data 8.9.2025 (All. II), comunicandola alla ricorrente. Si deposita, altresì, la diffida acccertativa del 13.8.2019 (All.
III), trasmessa anche alla società (All. IV) e notificata alla ricorrente in data 29.8.2019 (All. V), avverso la quale nessuna movenza in ambito amministrativo è stata sollevata dalla Sig.ra
”]. Parte_1
Tuttavia, il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa è intervenuto in data
08/09/2025 ovverosia in data successiva alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio [“Gentile contribuente, si comunica l'annullamento dell'Ordinanza di Ingiunzione di cui all'oggetto, all'esito degli accertamenti effettuati in virtù del ricorso per opposizione ad Ordinanza-Ingiunzione presentato dinanzi al Tribunale di Trani n. 6549/2024 R.G., avendo rilevato che nel corso dell'anno 2018 non era legale rappresentante della società
C.F. Distinti saluti. Andria, Controparte_3 P.IVA_1
08 settembre 2025”].
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11/05/1992, n. 5597). In altri termini, secondo tale orientamento, che questo giudice ritiene
2 condivisibile, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione di udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n. 4525).
Nel caso di specie, risulta che l'annullamento in autotutela è stato eseguito dall' dopo la notificazione del ricorso CP_2 introduttivo del presente giudizio.
In ogni caso, occorre rimarcare che, al fine di non incorrere nella declaratoria d'inammissibilità della sua opposizione, la parte opponente è stata obbligata a promuovere tempestivamente il presente giudizio entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa.
Ne discende che il ritardo colpevole dell' convenuto nel CP_2 provvedere all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione comporta la sua condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Pertanto, l' deve essere condannato alla rifusione in CP_2 favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata con distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
3 - condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, oltre
Euro 118,50 per esborsi, da distrarsi nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Trani, 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. CAMPESE ANNA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 23/09/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte opponente ha aderito a quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto annullamento in CP_1 autotutela dell'ordinanza ingiunzione n.OI-001773084, notificata in data 08/08/2024, con la quale era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 12.072,00 per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del Decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, quale importo asseritamente dovuto a titolo di mancato versamento delle ritenute
1 previdenziali ed assistenziali riguardanti l'anno 2018 (incluse le sanzioni) [si veda anche quanto dedotto dall' nella sua memoria CP_1 di costituzione: “L'Istituto a seguito del ricorso proposto ex adverso, esaminata la visura camerale della società (All. I) come dalla stessa depositata, ha verificato che la Sig.ra ha Parte_1 ricoperto la carica di amministratore della società dal 15.5.2014 al 16.3.2017, allorquando con contestuale atto veniva nominato amministratore il Sig. rimasto in carica sino al Parte_2
15.9.2017, giorno in vcui è stata nominata la Sig.ra Persona_1 fino alla messa liquidazione della società in data 30.6.2020.
Pertanto l' in virtù di quanto attualmente rappresentato CP_2 dalla Sig.ra ha annullato l'ordinanza di ingiunzione Parte_1 in data 8.9.2025 (All. II), comunicandola alla ricorrente. Si deposita, altresì, la diffida acccertativa del 13.8.2019 (All.
III), trasmessa anche alla società (All. IV) e notificata alla ricorrente in data 29.8.2019 (All. V), avverso la quale nessuna movenza in ambito amministrativo è stata sollevata dalla Sig.ra
”]. Parte_1
Tuttavia, il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa è intervenuto in data
08/09/2025 ovverosia in data successiva alla notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio [“Gentile contribuente, si comunica l'annullamento dell'Ordinanza di Ingiunzione di cui all'oggetto, all'esito degli accertamenti effettuati in virtù del ricorso per opposizione ad Ordinanza-Ingiunzione presentato dinanzi al Tribunale di Trani n. 6549/2024 R.G., avendo rilevato che nel corso dell'anno 2018 non era legale rappresentante della società
C.F. Distinti saluti. Andria, Controparte_3 P.IVA_1
08 settembre 2025”].
Secondo la Cassazione “Nelle controversie di lavoro, la pendenza della lite si determina con il deposito del ricorso introduttivo nella cancelleria del giudice, instaurandosi in questo momento un rapporto tra due dei tre soggetti tra i quali si svolge il giudizio” (Cass., sez. un., 11/05/1992, n. 5597). In altri termini, secondo tale orientamento, che questo giudice ritiene
2 condivisibile, con il deposito del ricorso si instaura il rapporto processuale soltanto tra due dei tre soggetti tra i quali si deve svolgere il giudizio, cioè tra la parte ricorrente ed il giudice;
mentre esclusivamente dalla data di notificazione del ricorso e del correlato decreto di fissazione di udienza, si attua il contraddittorio nei confronti della parte resistente (Nelle controversie di lavoro “la pendenza della lite è determinata non dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, come nel rito ordinario, ma dal deposito di tale atto, la cui notifica, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza - art. 415, 4° comma, c.p.c. - assolve la funzione dell'instaurazione del contraddittorio” Cass., 28/10/1989, n. 4525).
Nel caso di specie, risulta che l'annullamento in autotutela è stato eseguito dall' dopo la notificazione del ricorso CP_2 introduttivo del presente giudizio.
In ogni caso, occorre rimarcare che, al fine di non incorrere nella declaratoria d'inammissibilità della sua opposizione, la parte opponente è stata obbligata a promuovere tempestivamente il presente giudizio entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa.
Ne discende che il ritardo colpevole dell' convenuto nel CP_2 provvedere all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione comporta la sua condanna alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.
Pertanto, l' deve essere condannato alla rifusione in CP_2 favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (fino ad Euro 26.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità della questione trattata con distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
3 - condanna l' a rifondere in favore della parte ricorrente le CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi Euro 1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura dal 15%, CAP e IVA come per legge, oltre
Euro 118,50 per esborsi, da distrarsi nei confronti dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Trani, 23/09/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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