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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, udito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3089 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra
TRA
(c.f. 1983 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via A. Turco, n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Paola Garofalo e Miche
Gualtieri che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Catanzaro, Controparte_1 C.F._2 alla Via Montecorvino, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Lorena De Luca che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHÈ
– in sede - Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: con note scritte ex art. 473 bis 28 c.p.c. precisava le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, dato atto che sussistono tutti i presupposti di legge, con sentenza anche parziale,
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
GI (CZ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di GI
(Atto n. 19, P. 2, serie A, anno 2011), ordinando all'Ufficio di Stato Civile di quel Comune, le conseguenti annotazioni ex lege e, di seguito,
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e Per_1 disporre il collocamento c.d. paritario/paritetico presso i due genitori a cadenza settimanale
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 1 di 18 ovvero alternativamente dal venerdì al termine dell'orario scolastico sino al venerdì successivo allorquando il genitore presso cui trascorre quella settimana la accompagnerà a scuola;
b) In occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire anche via e.mail o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, la minore trascorrerà ad anni alterni per il Natale dal giorno 24 alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore
10,00 e per il Capodanno dal giorno 30 dicembre alle ore 10,00 al giorno 5 gennaio alle ore
10,00.
c) Per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e-mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, la figlia starà ogni anno alternativamente con ciascun genitore, la domenica di Pasqu a o il Lunedì dell'Angelo;
d) Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi tra i genitori, per complessivi 30 giorni non consecutivi che potranno essere così suddivisi in considerazione delle dichiarazioni di
: 15 giorni consecutivi nel mese di luglio, 7 giorni consecutivi nel mese di agosto e 7 Per_1 giorni consecutivi nel mese di settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico, in periodi da concordarsi tra genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
e) In occasione delle altre festività infrasettimanali (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre) alternativamente.
f) Quanto al mantenimento della figlia in considerazione del collocamento paritario/paritetico della minore presso ciascun genitore, disporre che entrambi i genitori vi provvedano a mezzo del c.d. mantenimento diretto suddividendo al 50% l'importo erogato dall'Inps a titolo di Assegno Unico;
g) confermare che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore, da intendersi quelle espressamente richiamate dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale di
Catanzaro ed il COA di Catanzaro, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di collocamento paritetico della figlia minore presso ciascun genitore, nel confermare l'affidamento condiviso della minore
ad entrambi i genitori ed il collocamento presso la madre, A) quanto al diritto/dovere Per_1 di visita paterno ed in considerazione di quanto riferito dalla minore in sede di sua audizione al fine di evitare nocumento alla stessa prevedendo un giorno infrasettimanale presso
l'abitazione paterna, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne dal giovedì alle ore 15,00 sino al lunedì allorquando la riaccompagnerà a scuola;
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 2 di 18 B) In occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire anche via e-mail o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, la minore trascorrerà ad anni alterni per il Natale dal giorno 24 alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore
10,00 e per il Capodanno dal giorno 30 dicembre alle ore 10,00 al giorno 5 gennaio alle ore
10,00.
C) Per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e-mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, la figlia starà ogni anno alternativamente con ciascun genitore, la domenica di Pasqu a o il Lunedì dell'Angelo;
D) Durante le vacanze estive per complessivi 30 giorni non consecutivi che potranno essere così suddivisi in considerazione delle dichiarazioni di : 15 giorni consecutivi nel mese Per_1 di luglio, 7 giorni consecutivi nel mese di agosto e 7 giorni consecut ivi nel mese di settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico, in periodi da concordarsi tra genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
E) In occasione delle altre festività infrasettimanali (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre) alternativamente.
F) in considerazione delle mutate condizioni reddituali dei genitori successivamente alla data di sottoscrizione degli accordi di separazione, in melius per la sig.ra ed in peius per CP_1 il sig. , si chiede che il padre versi entro il giorno 5 di ciascun mese a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento ordinario per la figlia minore l'importo mensile pari ad € 200,00 autorizzando la madre a percepire l'intero importo a titolo di assegno unico.
G) confermare che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore, da intendersi quelle espressamente richiamate dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale di
Catanzaro ed il COA di Catanzaro, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Condannare parte resistente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. per aver resistito in giudizio con male fede e/o colpa grave;
Condannare parte resistente a tutte le spese e competenze del presente giudizio.”
Per la resistente: con note scritte ex art. 473 bis 28 c.p.c. precisava le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale di Catanzaro, considerata la presenza dei presupposti, con sentenza anche parziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in GI, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
GI (atto n. 19, p.2, Serie A, anno 2011) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di quel Comune le conseguenti annotazioni ex lege;
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 3 di 18 confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 della minore presso il domicilio materno;
disporre il diritto di affido e di visita in favore del , per quanto concerne i Parte_1 fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle re 15 sino alle ore 20 della domenica;
per le festività natalizie, ad anni alterni dalle ore 11:00 del 23 d icembre fino alle ore 19:00 del 30 dicembre, o dalle ore 11.00 del 31 dicembre fino alle ore 19.00 del 6 gennaio;
per il periodo estivo luglio e agosto, la figlia starà in via esclusiva con ciascun genitore per 15 giorni nel mese di luglio, per il mese di agosto disporre il diritto di affido e di visita in favore del per una settimana da concordare in virtù della volontà ed esigenze della Parte_1 minore;
per le festività di Pasqua, ad anni alterni per tre giorni consecutivi o non consecutivi, per le festività alternativamente.
In via subordinata, confermare le modalità stabilite nell'atto di separazione omologata, del diritto di affido e di visita in favore del;
Parte_1 in considerazione delle immutate condizioni economiche e reddituali, rispetto alla data di omologa della separazione e considerato, come emerso in corso di istruttoria, l'aumento delle spese in ragione dell'accresciuta età della minore, si chiede la confer ma dell'assegno di mantenimento della minore da parte del SI. , pari ad euro 500,00 mensili, Parte_1 da versare alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Controparte_1 straordinarie.
Con espressa rinuncia alla domanda di affido esclusivo e di diritto di visita in favore del
, con l'ausilio dell'assistente sociale di zona. Parte_1
Rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi ampiamente esposti e documentati in corso di giudizio, con condanna del SI. Parte_1
, ex art. 66, c.
3. c.p.c.
[...]
Condannare il SI. al pagamento delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 25 luglio 2023 adiva il Tribunale di Parte_1
Catanzaro al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in GI (CZ) in data 10 dicembre 2011, in costanza del Controparte_1 quale era nata il [...] la figlia deducendo che dalla intervenuta separazione Per_1
i coniugi non si erano riconciliati né avevano ripreso la coabitazione.
Esponeva, in particolare, che in seguito alla proposizione del ricorso per la separazione da parte della (la quale formulava domanda di addebito e chiedeva l'affidamento CP_1 esclusivo in suo favore della figlia e la regolamentazione dei rapporti padre /figlia “con
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 4 di 18 estreme limitazioni e solo alla sua presenza”), i coniugi raggiungevano un accordo che veniva omologato dall'intestato Tribunale con decreto del 22 giugno 2022.
Questo prevedeva l'affidamento condiviso della minore ed il suo prevalente collocamento presso la madre e la seguente regolamentazione dei tempi di permanenza e di visita da parte del padre, che all'epoca viveva per ragioni lavorative in Lombardia: “f.1) un fine settimana
o due al mese compatibilmente ai tempi di lavoro e di viaggio per raggiungere la figlia, dal venerdì pomeriggio alle ore 15 sino alle ore 20 della domenica, con la precisazione che fino al 7.7.2022 dormirà con il padre una no tte a scelta delle parti tra il venerdì o il Per_1 sabato, successivamente sarà presso il padre nei fine settimana di sua competenza Per_1 per tre giorni e due notti;
f.2) il padre, inoltre, nell'ipotesi in cui si troverà a Catanzaro nei giorni infrasettimanali, compatibilmente ai tempi di lavoro e di viaggio per raggiungere la figlia, avrà con sé Per_1 con le seguenti modalità: due pomeriggi consecutivi dalle ore 15 a lle ore 20, con facoltà di pernotto sull'accordo delle parti;
f.3) durante le festività natalizie sarà con il padre o con la madre ad anni alterni dalle ore
11.00 del 23 dicembre fino alle ore 19.00 del 30 dicembre o dalle ore 11.00 del 30 dicembre fino alle ore 19.00 del 6 gennaio, in ogni caso nel periodo 23 dicemb re 6 gennaio di ogni anno sarà con ciascun genitore per un totale di gg 8 consecutivi o non consecutivi in Per_1 relazione alle necessità lavorative del padre;
f.4) nel periodo estivo (luglio e agosto) la figlia sarà in via esclusiva con ciascun genitore per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, consecutivi o non consecutivi da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 15 giugno di cias cun anno.
f.5) nel periodo Pasquale poiché le scuole resteranno chiuse dal mercoledì al successivo mercoledì, e dunque i giorni di festa saranno 6 definiti tra il giovedì ed il successivo martedì,
sarà con ciascun genitore ad anni alterni per tre giorni conse cutivi o non consecutivi, Per_1 avendo attenzione che almeno un giorno tra Pasqua e Pasquetta, la figlia lo trascorra con uno dei due genitori;
in ogni caso i genitori almeno 15 gg prima della festività potranno concordare tempi diversi rispettando comunque una gestione paritaria del tempo di chiusura delle scuole o
l'alternanza dell'intero periodo, così regolamentata negli anni dispari con il pad re e negli anni pari con la madre;
f.6) il giorno del compleanno della figlia potrà essere festeggiato alla presenza di entrambi
i genitori. In caso di contrasto, la figlia starà ad anni alterni a pranzo con la madre e a cena con il PÀ e viceversa l'anno successivo.
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 5 di 18 f.7) il giorno del compleanno della madre, la figlia lo trascorrerà con la stessa, così come il giorno della Festa della Mamma, e trascorrerà con il padre, il giorno del suo compleanno e ed il giorno della Festa del Papà;
f.8) la figlia trascorrerà le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 16 luglio, 1 novembre e 8 dicembre) alternativamente con l'uno e con l'altro genitore a prescindere dal regime di visita ordinario, l'alternanza inizierà dal 16.7.2022 con il pad re”.
Prevedeva, altresì, l'obbligo per il di contribuire al mantenimento della minore Parte_1 mediante versamento di un assegno mensile di € 450,00, aumentato ad euro 50,00 per i soli mesi in cui quest'ultima frequentava la scuola di danza, oltre il 50% delle spese straordinarie e l'intera percezione da parte della Spinelli dell'assegno unico.
Orbene, pur chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso della figlia ad entrambi Per_1
i genitori, il ricorrente con la domanda di divorzio chiedeva il collocamento prevalente della minore presso di sé (e, conseguentemente, la regolamentazione dell'e sercizio del diritto/dovere di visita della madre e l'obbligo per quest'ultima di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento di un assegno mensile di € 200,00 e il 50% delle spese straordinarie), in ragione delle “condotte contrarie all'interesse ed al benessere della figlia” assunte dalla resistente all'indomani della separazione.
Rappresentava, nel dettaglio, che la – contravvenendo alle regole dell'affidamento CP_1 bigenitoriale – assumeva comportamenti e “decisioni come se fosse l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale”, volte – a suo dire – ad estromettere progressivamente la figura paterna dalla vita della figlia.
Descriveva, a tal fine, l'episodio in cui egli - dopo il rifiuto immotivatamente opposto dalla resistente alla sottoscrizione della delega per il prelievo della figlia all'uscita da Per_1 scuola anche da parte dei nonni paterni e del di lui fratello – in data 19 ottobre 2022, recatosi presso la segreteria della scuola, veniva a conoscenza che il precedente 10 ottobre la CP_1 aveva autorizzato, a sua insaputa, a tale attività il proprio compagno, tale , Persona_2 col quale la conviveva presso l'abitazione di quest'ultimo dal mese di sett embre CP_1
2022, per come appreso circostanza dal dall'ex coniuge del , sig.ra Parte_1 Per_2
e riscontrato grazie all'attivazione di geo -localizzazione del telefono della Persona_3 figlia e visione di alcune foto e video ivi presenti, nonché all'attiv ità investigativa all'uopo conferita ad un investigatore privato, stante la ferma negazione della CP_1
Esponeva, ancora, che – nonostante il avesse acconsentito a firmare la delega per il Parte_1 prelievo da scuola della figlia da parte dei nonni materni – la resistente ancora una volta rifiutava immotivatamente di fare altrettanto per gli ascendenti pate rni e riferiva di essere stato dalla di eventi importanti, quale quella del sacramento della comunione che la CP_1
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 6 di 18 figlia avrebbe ricevuto il 7 maggio 2023, a decisioni già da questa assunte e all'ultimo momento.
Rappresentava, altresì, che la resistente, non solo ostacolava l'esercizio del diritto di visita paterno - giacché in diverse occasioni comunicava al l'impossibilità di incontrarsi Parte_1 con la figlia asserendo che era volontà della minore non trascorr ere del tempo con il padre, nonostante manifestasse il desiderio di incontrarlo - quanto impediva ogni contatto Per_1 telefonico, poiché “dalla metà del mese di maggio la sig.ra la sera è solita far CP_1 spegnere il telefono in uso alla figlia proprio tra le 19,30 e le 21,00 cioè proprio nell'orario in cui il padre ed si sentono telefonicamente per raccontarsi quanto avvenuto nel Per_1 corso della giornata e darsi la buonanotte”; ciò al sol fine di non consentire la geo - localizzazione del telefono, per come riferito al padre dalla stessa minore.
Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva disporsi il collocamento presso di sé della figlia. In via istruttoria, avanzava richiesta di prova testimoniale e chiedeva procedersi con l'audizione della minore.
1.1. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10 novembre 2023, - pur associandosi alla pronuncia di divorzio - impugnava Controparte_1
e contestava in fatto ed in diritto l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, formulando domanda di affidamento esclusivo in suo favore della minore o, in subordine, quello condiviso, con obbligo a carico del di concorrere al mantenimento della piccola Parte_1 mediante versamento di un assegno mensile di € 500,00, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Esponeva, in particolare, che il ricorrente continuava a risiedere in Lombardia, ove svolgeva ad GI AS attività lavorativa presso l'Autoscuola Catelli con mansioni di istruttore di guida, per come era dato evincere dalla relazione investigativa a llegata alla comparsa costitutiva;
di talché l'asserita mancanza di partecipazione del dalla vita della figlia Parte_1 era dovuta non già al comportamento ostruzionistico della madre (che, al contrario, aveva sempre cercato di coinvolgere il ), quanto alla notevole distanza esistente tra le Parte_1 abitazioni.
Esponeva, inoltre, che la figlia respingeva la figura paterna e che la ragione di tale rifiuto era da rinvenirsi nel comportamento aggressivo che il , dedito all'uso smodato di Parte_1 sostanze alcoliche, aveva assunto in costanza di matrimonio nei confro nti della moglie;
comportamento che, oltre ad aver cagionato la crisi del rapporto coniugale, aveva turbato profondamente la minore.
Asseriva, pertanto, l'assenza dei presupposti giuridici per l'accoglimento della richiesta di collocamento prevalente presso di sé della figlia avanzata dal ricorrente, basata su fatti non
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 7 di 18 veritieri e finalizzata esclusivamente ad ottenere la riduzione dell'importo stabilito dalle parti per il mantenimento della minore.
Sulla scorta di ciò chiedeva l'affidamento esclusivo della minore, asserendo l'incapacità e l'inidoneità del di attendere ai doveri di cura e di occuparsi della crescita della figlia Parte_1
e l'esercizio del diritto/dovere di visita mediante incontri pr otetti.
1.2. Depositate le rispettive memorie ex art. 473 bis. 17 e sentite le parti all'udienza del 13 dicembre 2023, con separata ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. del 15 dicembre
2023 il Giudice delegato confermava le vigenti condizioni della separazione e rigettava le richieste istruttorie delle parti, ad eccezione dell'ordine di esibizione rivolto alla resistente
“delle fatture di pagamento delle forniture di luce e gas relative all'immobile ubicato in via
Fares n. 66 dal mese di settembre 2021 al mese di novembre 2023, nonché quello inerente al contratto di lavoro della con il Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro” CP_1
(quest'ultima disposta con ordinanza del 18 dicembre 2023 emessa a correzione della precedente).
1.3. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 febbraio
2024, a modifica del provvedimento del 15 dicembre 2024, il Giudice delegato disponeva procedersi con l'audizione della minore, riservando all'esito ogni determinazione sulle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti, le quali venivano, altresì, invit ate a
“riepilogare in maniera chiara e sintetica le rispettive istanze istruttorie mediante deposito telematico di brevi note scritte”, stante la formulazione di diverse richieste nei vari atti e memorie.
1.4. Sentita la minore all'udienza dell'11 aprile 2024, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note autorizzate, il Giudice delegato invitava le parti alla puntuale osservanza del calendario d'incontri e rinviava la causa all'udienza del 21 maggio 2024.
Nel corso del giudizio, inoltre, il ricorrente rinunciava alla domanda di collocamento prevalente presso di sé della figlia in favore di quello paritario, mentre la resistente rinunciava alla richiesta di affidamento esclusivo, optando definitivamente per quello condiviso.
1.5. Con ordinanza del 28 maggio 2024 emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, rigettate le richieste istruttorie e ordinato alle parti il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c., la causa venia rinviata per la produzione suddetta e la rimessione della causa in decisione all'udienza cartolare del 12 novembre 2024, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito, con provvedimento del 12 dicembre 2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 8 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Nel merito, il Collegio il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle deduzioni, dalle allegazioni delle parti e dagli atti di causa può agevolmente desumersi la ricorrenza di tutti i presupposti di legge e, in particolare, la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione pr otratta ininterrottamente sin da quando i coniugi, sottoscritto l'accordo per la separazione consensuale, sono comparsi dinnanzi al Presidente Delegato del Tribunale di Catanzaro all'udienza del 14 giugno 2022 e, previa trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, la separazione medesima è stata omologata con decreto n. 4283/2022 del 22 giugno 2022.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà delle parti di ottenere la pronuncia di divorzio ed il fallimento del tentativo di conciliazione, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione dell'unione matrimoniale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimon io contratto da Parte_1
e .
[...] Controparte_1
3. Quanto alle ulteriori statuizioni, il Collegio – preliminarmente – ritiene di dover confermare integralmente le ordinanze del 15/18 dicembre 2023 e del 28 maggio 2024 con le quali venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti.
4. Per quel che concerne, in particolare, l'affidamento della figlia minore il Tribunale – preso atto della rinuncia della resistente alla domanda di affidamento esclusivo manifestata con le note scritte depositate il 12 settembre 2024 e confermata negli scri tti difensivi successivi, ivi compresi quelli conclusionali - ritiene di dover confermare l'affidamento condiviso della figlia nata il [...], ad [...] i genitori, non ravvisandosi elementi che Per_1 possano far ritenere l'affidamento bigenitoriale contrario agli interessi della prole.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre con provvedimento motivato l'affidamento monogenitoriale allorché sia evidente che il regime della bigenitorialità – che costituisce regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza - è oggettivamente contrario all'interesse dello stesso,
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 9 di 18 in quanto uno dei due genitori risulta del tutto incapace o inidoneo ad assolvere ai compiti e ai doveri di cura ed educazione.
Ed invero, la Suprema Corte afferma che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenz a dell'altro genitore,
e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”(Cass. Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 16593 del 18/06/2008).
Ciò viene disposto, ad esempio, allorquando ci si trova in presenza di un genitore che interrompe totalmente i rapporti col figlio, si disinteressa completamente dello stesso e dismette l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale che, di consegu enza, viene a concentrarsi unicamente in capo all'altra figura, cui viene conseguentemente attribuito, nell'interesse e a tutela del minore, ogni potere decisionale.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il Tribunale ritiene di dover disporre l'affidamento bigenitoriale, non essendo emersi elementi dai quali desumere la sussistenza di gravi carenze o evidenti inidoneità dell'uno o dell'altro genitore nell'assolvimento dei compiti di cura, educazione ed istruzione della figlia.
4.1. Quanto al collocamento e alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda avanzata dal ricorrente, atteso che il regime di frequentazione paritario dei due genitori, con trasferimento della figlia di settimana in settimana presso le rispettive abitazioni, rappresenta la modalità più idonea a tutelare il superiore interesse della minore ad avere saldi rapporti affettivi con ciascuno di essi e a garantirle una crescita sana ed equilibrata.
Giova rammentare che con la riforma del 2013, il Legislatore ha introdotto nel Libro I del
Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione
e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma,
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 10 di 18 nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i gen itori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [….]”.
Appare evidente come la norma citata sia stata formulata dal Legislatore in maniera volutamente elastica, in modo da consentire all'Autorità Giudiziaria di adottare i provvedimenti maggiormente confacenti in relazione al contesto familiare.
Preme precisare, altresì, che l'affidamento condiviso non postula necessariamente una matematica suddivisione dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore, di talché – anche se il figlio minore ha diritto di trascorrere tempi di durata sosta nzialmente analoga con ciascun genitore – l'obiettivo che deve essere perseguito è la qualità del tempo trascorso piuttosto che la sua quantità.
La Suprema Corte ribadisce, invero, che “in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e , tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena CP_3 relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. Sez. I, Ordinanza
n. 3652 del 13/02/2020);
In altri termini, il giudice - cui è legislativamente demandato il compito di adottare “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa” - deve, pertanto, valutare e tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali l'età del minore, l'occupazione lavorativa dei genitori, i rapporti tra questi esistenti e l'eventuale distanza delle rispettive abitazioni.
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la collocazione abitativa paritaria della minore presso ciascun genitore rappresenti la soluzione che meglio soddisfa e garantisce il superiore interesse della stessa a mantenere saldi rapporti continuati vi, non solo con entrambe le figure genitoriali, ma anche con i rispettivi ascendenti, posto che sia la madre che il padre attualmente abitano con i propri genitori, con evidente beneficio per sua crescita sana ed equilibrata.
Milita, dunque, in favore di siffatta decisione l'età della minore (prossima al compimento degli anni dodici), l'estrema vicinanza delle abitazioni (distanti solamente 2 KM) ed il
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 11 di 18 rapporto sereno e di profondo affetto che la stessa intrattiene non solo con le odierne parti in causa, quanto anche con i nonni materni (con i quali convive, atteso che la madre si è trasferita presso la loro abitazione) e con quelli paterni, che ella fre quenta e vede ogni qual volta si reca dal padre, posto che anche quest'ultimo dimora presso l'abitazione dei propri genitori.
Sebbene, dunque, i rapporti tra le parti – per quanto migliorati – non siano ancora del tutto sereni, il Tribunale ritiene che ciò non costituisca impedimento al regime del collocamento paritario, non essendo emerse serie e gravi problematiche ostative all 'adozione di tale soluzione.
Ed invero, tutte le generiche argomentazioni offerte in senso contrario dalla sia negli CP_1 scritti ed atti difensivi che all'udienza di comparizione dei coniugi, oltre che infondate, sono smentite dagli atti di causa e dalle stesse dichiarazioni dell a minore.
In particolare, estremamente generiche, non supportate da alcun elemento probatorio e sconfessate dalle risultanze istruttorie sono le circostanze relative all'uso smodato da parte del di sostanze alcoliche, sia durante il matrimonio che dopo la separazione dalla Parte_1 moglie, e a presunti comportamenti aggressivi, non meglio specificati, che avrebbero turbato la minore al punto da farle rifiutare la figura paterna;
frequentata solo perché “costretta” e a costo di evidenti disagi e stati di malessere sf ocianti in disturbi psicosomatici (pianti e mal di pancia).
Sebbene, infatti, la resistente esponga che «la piccola è traumatizzata dal ricordo di Per_1 episodi accaduti in passato principalmente durante il periodo della pandemia, periodo in cui abbiamo vissuto a Como ed in cui il padre era aggressivo e poco lucido a causa dell'abuso quotidiano di sostanze alcoliche» (cfr. verbale di udienza del 13 dicembre 2023), non descrive con specificità alcun accadimento, potenzialmente traumatico per la psiche della minore, passato o presente, in cui si sarebbe manifestata l'aggressività del , né tali episodi Parte_1 sono mai stati denunciati. Quest'ultima, infatti, all'udienza precisa che «Il non ha Parte_1 mai picchiato né me né la bambina ma, tuttavia, ha avuto atteggiamenti comunque violenti che non so descrivere e per i quali non ho mai sporto denuncia ».
Ed anche quando afferma che «Prima della pandemia si è verificato un episodio in cui, sempre
a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, ha cercato di mettermi le mani al collo ma mi sono sottratta» non indica, neppure in maniera approssimativa, quando ed in quali circostanze tale avvenimento si sarebbe verificato, di talché anche tale episodio rimane generico e privo di qualsivoglia riferimento spazio-temporale.
Parimenti, prive di riscontro probatorio e smentite dalle risultanze istruttorie sono le ulteriori dichiarazioni rese dalla all'udienza indicata, allorché la stessa riferisce che «La CP_1 minore, adesso, non vuole andare dal padre ed ogni qualvolta è costretta a farlo manifesta
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 12 di 18 situazione di disagio in quanto piange e riferisce di avere mal di pancia. Tant'è che stavo valutando di intraprendere un percorso psicologico. La bambina, in ogni caso, vede il padre poiché lui la costringe e l'ultima volta l'ha minacciata. Alla luce di queste situazioni, una volta rientrata, io le ho chiesto come si era trovata e lei mi ha risposto di essere stata principalmente con i nonni poiché il padre era assente».
Ed invero, tali circostanze – meramente e genericamente dedotte anche negli scritti difensivi
–non solo difettano di qualunque prova, quanto sono smentite dall'ascolto della minore:
infatti, non è apparsa una bambina traumatizzata, non accenna ad a lcun episodio - Per_1 anche poco opportuno o sconveniente - che le avrebbe causato, o che le causa tutt'ora, disagio o malessere nell'incontrare il padre né, nell'esposizione, riferisce anche solo approssimativamente circostanze dalle quali evincere la fondatezz a delle argomentazioni della vale a dire la sussistenza di un rapporto conflittuale, tale da provocare nella CP_1 minore il rifiuto della figura paterna.
In altri e più chiari termini, le dichiarazioni della minore smentiscono quanto dedotto dalla resistente, poiché dalle stesse – nonché dal comportamento assunto da in sede di Per_1 udienza, di evidente tranquillità e serenità - non si evince alcuna volontà di non incontrare e vedere il padre;
all'opposto emerge che tra quest'ultima ed il vi è un rapporto sereno Parte_1 ed equilibrato, tant'è che manifesta il desiderio di avere una relazione più salda e costante con la figura paterna, mediante contatti – anche telefonici – più frequenti.
Al riguardo, deve precisarsi che la minore, benché di anni undici al momento dell'ascolto, è risultata capace di discernimento: ella, infatti, non solo è “una bambina molto serena, aperta, simpatica. Ci tiene molto sia alla sua persona che ai propri genitori e ai parenti dei rispettivi rami genitoriali. Dalle sue parole, infatti, nonché dal suo comportamento si evince che nutre un profondo e sincero sentimento per tutti, nonché la volontà di vedere e frequentare la figura paterna” (cfr. verbale di udienza dell'11 aprile 2024), quanto è in grado di descrivere in maniera puntuale e minuziosa il rapporto che intrattiene con entrambi i genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali (nonni, zii e cugini), dimostrando di avere l e giuste capacità di giudizio, ovviamente rapportate all'età della medesima.
La minore dichiara, infatti, di voler molto bene al padre e di andare d'accordo sia con lui, che con lo zio ed i nonni, con i quali trascorre importanti momenti di condivisione per la sua crescita. Ella, infatti, così, espone: “Quando vado a casa da lui, nonno mi dà il bacetto e mi regala venti euro (quando si sbaglia me ne dà 50), mi piace molto e ci vado d'accordo. Con
i nonni paterni esco, vado al Centro Commerciale dove mi compro i trucchi, anche se nonna non vuole, con loro mi diverto molto. Quando vado da loro, per la verità non sto molto con PÀ, a volte perché preferisco io stare di più con i nonni, che mi fanno uscire e mi portano
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 13 di 18 a mangiare il gelato e a volte perché lui esce. Le cose mi vanno bene così come sono adesso.
Solo vorrei sentire di più PÀ durante la settimana, perché se lo chiamo o gli mando un messaggio non risponde e non richiama. Io invece vorrei sentirlo più spess o, anche con le videochiamate perché gli voglio molto bene, forse più a mamma”.
Parimenti smentita dalle risultanze documentali è la circostanza relativa alla stabile ed attuale dimora del nella Regione Lombardia per ragioni lavorative: dalla documentazione Parte_1 riversata in atti dal ricorrente e, in particolare, dalla “dichiarazione di assunzione e nota informativa del rapporto di lavoro” del 30 maggio 2023 con la quale il datore di lavoro, la
(presso la quale il è assunto con contratto a tempo Controparte_4 Parte_1 indeterminato) informa quest'ultimo che a far data dal 1 settembre 2023 il luogo di lavoro è
“Catanzaro, Via F.sco Crispi 88” (cfr. all. 26 al ricorso), si evince che il ricorrente è rientrato in Calabria, ove lavora ed abita presso la casa dei genitori.
Nessun rilievo dirimente circa il suo stabile collocamento fuori regione assume, invece,
l'attività di collaborazione che egli svolge presso varie aziende, atteso che dai contratti riversati in atti (all. 27 del ricorso) emerge che tale attività di consule nza che egli offre per il trasporto di merci pericolose è “senza alcun vincolo di subordinazione”.
Peraltro, tali circostanze, non smentite dalla documentazione prodotta dalla sono CP_1 confermate dal all'udienza del 13 dicembre 2023: “sono residente in [...] ed abito in una porzione della villa unifamiliare nella quale ci sono anche i miei genitori e mio fratello. Sono legale rappresentante della società “easy driver con sede in Como nonché consulente per aziende trasporti merci di natura pericolosa.
Non ho pertanto una sede di lavoro fissa ed obbligatoria potendo essere il mio lavoro svolto, tranquillamente, a distanza. Fino al mese di novembre del 2023 sono stato ad GI
AS (CO). Da questo momento in poi prevalentemente sto a Catanzaro”.
Considerata, dunque, l'assenza di elementi ostativi o fonte di pregiudizio per la minore, l'età di quest'ultima (quasi di anni 12) e la brevissima distanza (circa 2 Km) esistente tra le abitazioni dei genitori, il Tribunale ritiene che il collocamento pari tario, da attuarsi mediante alternanza settimanale, costituisca la soluzione più congeniale e maggiormente idonea a soddisfare e conciliare le esigenze di stabilità di vita e di crescita equilibrata della minore e di mantenimento di solidi rapporti signifi cativi con entrambi i genitori, con il diritto/dovere del padre di partecipare in maniera efficace, proattiva e significativa alla crescita della figlia.
Inoltre, a parere di questo Tribunale, il collocamento paritario nel caso di specie appare proficuo anche per le stesse parti, il cui rapporto è ancora contraddistinto da evidenti conflittualità: stabilire, infatti, una regolamentazione ampia, a settimane alterne, eviterà ai genitori di doversi confrontare con rigide modalità prestabilite di visite che, stando a quanto
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 14 di 18 emerso in corso di causa, hanno finora rappresentato motivo di attrito, di ostilità e di difficoltà per il padre di esercitare il proprio diritto/dovere di visita.
Né funge da impedimento il fatto che la minore in sede di ascolto ha espresso la preferenza per il domicilio materno, affermando: “Papà lo vedo quando voglio io, perché preferisco stare con mamma e, quindi, quando voglio andare a trovarlo come sto facendo adesso. Da lui vado
o perché mi viene a prendere da PÀ o perché mi accompagna mamma”, perché il fatto che
“Le cose mi vanno bene così come sono adesso” non equivale alla soluzione più ottimale.
Giova rammentare che, come condivisibilmente affermato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 2947 del 2025, “l'ascolto del minore (nel caso in esame, infradodicenne) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali”.
Nel ribadire tale principio di diritto, la Corte di Cassazione richiama a tal fine la pronuncia resa dalla Corte Edu nella Causa A.S. e c. Italia n.48618/22, § 147, in cui «A questo Pt_2 proposito, la Corte rammenta che il parere di un minore non è necessariamente immutabile,
e che le obiezioni che quest'ultimo formula, anche se devono essere debitamente prese in considerazione, non sono necessariamente sufficienti per prevalere sull'interesse dei genitori, in particolare sul loro interesse ad avere dei contatti regolari con il loro figlio. Il diritto di un minore di esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esam e per determinare il loro interesse superiore. Inoltre, se un tribunale basasse una decisione sull'opinione di minori che sono evidentemente incapaci di formarsi ed esprimere un'opinione sui loro desideri – ad esempio a causa di un conflitto di lealtà – una tale decisione potrebbe essere contraria all'articolo 8 della Convenzione ( e altri, sopra citata, § 143, e I.S. c. Grecia, n. Pt_3
19165/20, § 94, 23 maggio 2023)».
Sulla scorta degli invocati principi di diritto, è evidente che il Collegio non può limitarsi a recepire sic et simpliciter le dichiarazioni della minore, ponendole a fondamento della decisione, ma deve necessariamente sottoporle ad un vaglio critico, valutandole alla luce della situazione complessiva e delle circostanze del caso concreto in modo da tutelare e far prevalere l'interesse della minore su qualsiasi altra considerazione.
Il fatto, dunque, che la minore affermi che l'attuale collocazione prevalente presso la madre le sia congeniale (“Le cose mi vanno bene così come sono adesso”) non comporta per il
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 15 di 18 Tribunale l'obbligo di dover seguito al desiderio di dovendosi rapportare la volontà Per_1 di quest'ultima, per quanto espressa consapevolmente, al diritto alla bigenitorialità.
Nel caso di specie, il collocamento paritario offre il duplice vantaggio di consentire alla minore di avere con il padre un rapporto affettivo più intenso, senza interferenze materne, ed una maggiore stabilità, atteso che la brevissima distanza tra le abit azioni – di circa 2 Km – le consente di risiedere con il senza doversi allontanare dall'ambiente familiare e Parte_1 sociale a lei conosciuto e senza dover modificare radicalmente le sue abitudini di vita.
4.2. Conclusivamente, salvo diversi e miglior accordi delle parti, il Collegio dispone il collocamento paritario della minore la quale pertanto starà con il padre e con la madre Per_1
a settimane alterne, dall'uscita da scuola del lunedì (o, in mancanza dalle ore 10:00), sino alle
20 della domenica.
Per il periodo natalizio, onde consentire alla minore di trascorrere le festività con entrambi i genitori, starà alternativamente, con il padre o con la madre, dal 24 dicembre al 30 Per_1 gennaio e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Allo stesso modo, per le ricorrenze Pasquali, trascorrerà a cadenza alternata il giorno di
Pasqua e del Lunedi dell'Angelo e le ulteriori festività del 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1 maggio e 2 giugno.
Trascorrerà, inoltre, con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno e della Festa della
Mamma e del Papà. Mentre il giorno del suo compleanno, salvo diversi accordi, la minore starà alternativamente a pranzo e a cena con l'uno o con l'altro genit ore. Questi dovranno concordare detta modalità almeno venti giorni prima del compleanno.
Per quel che concerne le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre e con la madre un periodo di quindici giorni nel mese di luglio e di altrettanti quindici nel mese di agosto;
periodo che le parti dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni an no. In difetto di accordo, la minore starà con il padre, secondo il criterio dell'alternanza, il periodo compreso dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto.
4.3. Quanto al mantenimento, il Collegio dispone che i genitori vi provvederanno in maniera diretta, senza corresponsione da parte dell'uno o dell'altro di alcun assegno di mantenimento che, pertanto, deve essere revocato con decorrenza dalla pubblicazione della presenta sentenza.
Sorregge siffatta decisione, non solo il collocamento paritario della minore presso ciascun genitore, quanto anche la valutazione e la comparazione delle rispettive condizioni reddituali ed economiche delle parti, atteso che dalla documentazione prodotta n on emerge alcun divario significativo che necessita di essere colmato.
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 16 di 18 Ed invero, dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni riversate in atti, emerge che percepisce un reddito medio mensile di circa € 1.500,00, per come dallo Parte_1 stesso dichiarato all'udienza di prima comparizione. Egli, inoltr e, non risulta essere proprietario di alcun bene immobile o titolare di quote sociali (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso).
percepisce un reddito da lavoro dipendente, in quanto assunta presso il centro Controparte_1 clinico San Vitaliano in qualità di educatrice e assistente sociale, di circa € 1.000,00 (cfr. buste paga depositate in data 25 ottobre 2024), è percettrice, alt resì, dell'Assegno Unico di circa € 200,00 ed è proprietaria dell'immobile sito in GI AS (come da dichiarazione sostitutiva di certificazione).
Non assume, invece, rilievo dirimente il canone di locazione di euro 370,00 mensili che la stessa corrisponde per l'abitazione sita in Catanzaro, atteso che le risultanze istruttorie hanno dimostrato che la stessa dimora stabilmente presso la propria famig lia di origine;
circostanza, peraltro, confermata dalla minore nel momento in cui ha affermato: “Abito a Santa Maria con mamma e i nonni materni”.
Per le stesse motivazioni, le spese straordinarie devono essere poste in pari misura (al 50%) in capo ad entrambi i genitori;
spese che devono essere previamente concordate e comunicate.
5. Considerato, inoltre, che l'immobile che i coniugi avevano adibito a residenza familiare è stato abbandonato da entrambe le parti, nulla deve disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale.
6. In ragione del collocamento paritario della minore, deve, altresì, trovare accoglimento la domanda del ricorrente relativa all'assegno unico che dovrà, dunque, essere percepito in misura paritaria da entrambi i genitori.
7. Deve, invece, rigettarsi la domanda avanzata da ai sensi dell'art. 96, comma Parte_1
3, c.p.c. di condanna della resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, non avendo il ricorrente allegato e dimo strato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno.
In ogni caso, il Collegio non ravvisa i presupposti per la suddetta condanna, i quali richiedono non già la mera soccombenza rispetto alle domande proposte, ma l'accertamento della sussistenza della mala fede o della colpa grave.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 (cause dal valore indeterminato) e con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 17 di 18 Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1
e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...], il [...], in Controparte_1
GI (CZ) in data 10 dicembre 2011 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 19, Parte II, Serie A, Anno 2011;
2. accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dispone il collocamento paritario, presso ciascun genitore, della figlia minore , secondo le modalità stabilite in parte Persona_4 motiva;
3. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
4. dispone che ciascun genitore contribuisca al pagamento delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno;
5. nulla sull'assegnazione della casa coniugale;
6. in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, dispone che l'assegno unico venga percepito paritariamente dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
7. rigetta la domanda avanzata dal ricorrente di condanna della resistente per lite temeraria;
8. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
9. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 98,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 20 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, udito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3089 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra
TRA
(c.f. 1983 (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via A. Turco, n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Paola Garofalo e Miche
Gualtieri che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. , elettivamente domiciliata in Catanzaro, Controparte_1 C.F._2 alla Via Montecorvino, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Lorena De Luca che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHÈ
– in sede - Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: con note scritte ex art. 473 bis 28 c.p.c. precisava le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, dato atto che sussistono tutti i presupposti di legge, con sentenza anche parziale,
a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
GI (CZ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di GI
(Atto n. 19, P. 2, serie A, anno 2011), ordinando all'Ufficio di Stato Civile di quel Comune, le conseguenti annotazioni ex lege e, di seguito,
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e Per_1 disporre il collocamento c.d. paritario/paritetico presso i due genitori a cadenza settimanale
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 1 di 18 ovvero alternativamente dal venerdì al termine dell'orario scolastico sino al venerdì successivo allorquando il genitore presso cui trascorre quella settimana la accompagnerà a scuola;
b) In occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire anche via e.mail o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, la minore trascorrerà ad anni alterni per il Natale dal giorno 24 alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore
10,00 e per il Capodanno dal giorno 30 dicembre alle ore 10,00 al giorno 5 gennaio alle ore
10,00.
c) Per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e-mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, la figlia starà ogni anno alternativamente con ciascun genitore, la domenica di Pasqu a o il Lunedì dell'Angelo;
d) Durante le vacanze estive, salvo diversi accordi tra i genitori, per complessivi 30 giorni non consecutivi che potranno essere così suddivisi in considerazione delle dichiarazioni di
: 15 giorni consecutivi nel mese di luglio, 7 giorni consecutivi nel mese di agosto e 7 Per_1 giorni consecutivi nel mese di settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico, in periodi da concordarsi tra genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
e) In occasione delle altre festività infrasettimanali (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre) alternativamente.
f) Quanto al mantenimento della figlia in considerazione del collocamento paritario/paritetico della minore presso ciascun genitore, disporre che entrambi i genitori vi provvedano a mezzo del c.d. mantenimento diretto suddividendo al 50% l'importo erogato dall'Inps a titolo di Assegno Unico;
g) confermare che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore, da intendersi quelle espressamente richiamate dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale di
Catanzaro ed il COA di Catanzaro, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di collocamento paritetico della figlia minore presso ciascun genitore, nel confermare l'affidamento condiviso della minore
ad entrambi i genitori ed il collocamento presso la madre, A) quanto al diritto/dovere Per_1 di visita paterno ed in considerazione di quanto riferito dalla minore in sede di sua audizione al fine di evitare nocumento alla stessa prevedendo un giorno infrasettimanale presso
l'abitazione paterna, disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia a settimane alterne dal giovedì alle ore 15,00 sino al lunedì allorquando la riaccompagnerà a scuola;
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 2 di 18 B) In occasione delle festività natalizie, salvo diverso accordo fra i genitori, che dovrà intervenire anche via e-mail o sms entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, la minore trascorrerà ad anni alterni per il Natale dal giorno 24 alle ore 10,00 al 30 dicembre alle ore
10,00 e per il Capodanno dal giorno 30 dicembre alle ore 10,00 al giorno 5 gennaio alle ore
10,00.
C) Per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori che dovrà intervenire tra loro anche via e-mail o sms entro e non oltre il 20 febbraio di ciascun anno, la figlia starà ogni anno alternativamente con ciascun genitore, la domenica di Pasqu a o il Lunedì dell'Angelo;
D) Durante le vacanze estive per complessivi 30 giorni non consecutivi che potranno essere così suddivisi in considerazione delle dichiarazioni di : 15 giorni consecutivi nel mese Per_1 di luglio, 7 giorni consecutivi nel mese di agosto e 7 giorni consecut ivi nel mese di settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico, in periodi da concordarsi tra genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
E) In occasione delle altre festività infrasettimanali (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 2 novembre, 8 dicembre) alternativamente.
F) in considerazione delle mutate condizioni reddituali dei genitori successivamente alla data di sottoscrizione degli accordi di separazione, in melius per la sig.ra ed in peius per CP_1 il sig. , si chiede che il padre versi entro il giorno 5 di ciascun mese a titolo di Parte_1 assegno di mantenimento ordinario per la figlia minore l'importo mensile pari ad € 200,00 autorizzando la madre a percepire l'intero importo a titolo di assegno unico.
G) confermare che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore, da intendersi quelle espressamente richiamate dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale di
Catanzaro ed il COA di Catanzaro, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Condannare parte resistente ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. per aver resistito in giudizio con male fede e/o colpa grave;
Condannare parte resistente a tutte le spese e competenze del presente giudizio.”
Per la resistente: con note scritte ex art. 473 bis 28 c.p.c. precisava le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale di Catanzaro, considerata la presenza dei presupposti, con sentenza anche parziale, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in GI, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
GI (atto n. 19, p.2, Serie A, anno 2011) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di quel Comune le conseguenti annotazioni ex lege;
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 3 di 18 confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 della minore presso il domicilio materno;
disporre il diritto di affido e di visita in favore del , per quanto concerne i Parte_1 fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alle re 15 sino alle ore 20 della domenica;
per le festività natalizie, ad anni alterni dalle ore 11:00 del 23 d icembre fino alle ore 19:00 del 30 dicembre, o dalle ore 11.00 del 31 dicembre fino alle ore 19.00 del 6 gennaio;
per il periodo estivo luglio e agosto, la figlia starà in via esclusiva con ciascun genitore per 15 giorni nel mese di luglio, per il mese di agosto disporre il diritto di affido e di visita in favore del per una settimana da concordare in virtù della volontà ed esigenze della Parte_1 minore;
per le festività di Pasqua, ad anni alterni per tre giorni consecutivi o non consecutivi, per le festività alternativamente.
In via subordinata, confermare le modalità stabilite nell'atto di separazione omologata, del diritto di affido e di visita in favore del;
Parte_1 in considerazione delle immutate condizioni economiche e reddituali, rispetto alla data di omologa della separazione e considerato, come emerso in corso di istruttoria, l'aumento delle spese in ragione dell'accresciuta età della minore, si chiede la confer ma dell'assegno di mantenimento della minore da parte del SI. , pari ad euro 500,00 mensili, Parte_1 da versare alla SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Controparte_1 straordinarie.
Con espressa rinuncia alla domanda di affido esclusivo e di diritto di visita in favore del
, con l'ausilio dell'assistente sociale di zona. Parte_1
Rigettare la domanda del ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi ampiamente esposti e documentati in corso di giudizio, con condanna del SI. Parte_1
, ex art. 66, c.
3. c.p.c.
[...]
Condannare il SI. al pagamento delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 25 luglio 2023 adiva il Tribunale di Parte_1
Catanzaro al fine di sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in GI (CZ) in data 10 dicembre 2011, in costanza del Controparte_1 quale era nata il [...] la figlia deducendo che dalla intervenuta separazione Per_1
i coniugi non si erano riconciliati né avevano ripreso la coabitazione.
Esponeva, in particolare, che in seguito alla proposizione del ricorso per la separazione da parte della (la quale formulava domanda di addebito e chiedeva l'affidamento CP_1 esclusivo in suo favore della figlia e la regolamentazione dei rapporti padre /figlia “con
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 4 di 18 estreme limitazioni e solo alla sua presenza”), i coniugi raggiungevano un accordo che veniva omologato dall'intestato Tribunale con decreto del 22 giugno 2022.
Questo prevedeva l'affidamento condiviso della minore ed il suo prevalente collocamento presso la madre e la seguente regolamentazione dei tempi di permanenza e di visita da parte del padre, che all'epoca viveva per ragioni lavorative in Lombardia: “f.1) un fine settimana
o due al mese compatibilmente ai tempi di lavoro e di viaggio per raggiungere la figlia, dal venerdì pomeriggio alle ore 15 sino alle ore 20 della domenica, con la precisazione che fino al 7.7.2022 dormirà con il padre una no tte a scelta delle parti tra il venerdì o il Per_1 sabato, successivamente sarà presso il padre nei fine settimana di sua competenza Per_1 per tre giorni e due notti;
f.2) il padre, inoltre, nell'ipotesi in cui si troverà a Catanzaro nei giorni infrasettimanali, compatibilmente ai tempi di lavoro e di viaggio per raggiungere la figlia, avrà con sé Per_1 con le seguenti modalità: due pomeriggi consecutivi dalle ore 15 a lle ore 20, con facoltà di pernotto sull'accordo delle parti;
f.3) durante le festività natalizie sarà con il padre o con la madre ad anni alterni dalle ore
11.00 del 23 dicembre fino alle ore 19.00 del 30 dicembre o dalle ore 11.00 del 30 dicembre fino alle ore 19.00 del 6 gennaio, in ogni caso nel periodo 23 dicemb re 6 gennaio di ogni anno sarà con ciascun genitore per un totale di gg 8 consecutivi o non consecutivi in Per_1 relazione alle necessità lavorative del padre;
f.4) nel periodo estivo (luglio e agosto) la figlia sarà in via esclusiva con ciascun genitore per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, consecutivi o non consecutivi da concordarsi tra le parti entro e non oltre il 15 giugno di cias cun anno.
f.5) nel periodo Pasquale poiché le scuole resteranno chiuse dal mercoledì al successivo mercoledì, e dunque i giorni di festa saranno 6 definiti tra il giovedì ed il successivo martedì,
sarà con ciascun genitore ad anni alterni per tre giorni conse cutivi o non consecutivi, Per_1 avendo attenzione che almeno un giorno tra Pasqua e Pasquetta, la figlia lo trascorra con uno dei due genitori;
in ogni caso i genitori almeno 15 gg prima della festività potranno concordare tempi diversi rispettando comunque una gestione paritaria del tempo di chiusura delle scuole o
l'alternanza dell'intero periodo, così regolamentata negli anni dispari con il pad re e negli anni pari con la madre;
f.6) il giorno del compleanno della figlia potrà essere festeggiato alla presenza di entrambi
i genitori. In caso di contrasto, la figlia starà ad anni alterni a pranzo con la madre e a cena con il PÀ e viceversa l'anno successivo.
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 5 di 18 f.7) il giorno del compleanno della madre, la figlia lo trascorrerà con la stessa, così come il giorno della Festa della Mamma, e trascorrerà con il padre, il giorno del suo compleanno e ed il giorno della Festa del Papà;
f.8) la figlia trascorrerà le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 16 luglio, 1 novembre e 8 dicembre) alternativamente con l'uno e con l'altro genitore a prescindere dal regime di visita ordinario, l'alternanza inizierà dal 16.7.2022 con il pad re”.
Prevedeva, altresì, l'obbligo per il di contribuire al mantenimento della minore Parte_1 mediante versamento di un assegno mensile di € 450,00, aumentato ad euro 50,00 per i soli mesi in cui quest'ultima frequentava la scuola di danza, oltre il 50% delle spese straordinarie e l'intera percezione da parte della Spinelli dell'assegno unico.
Orbene, pur chiedendo la conferma dell'affidamento condiviso della figlia ad entrambi Per_1
i genitori, il ricorrente con la domanda di divorzio chiedeva il collocamento prevalente della minore presso di sé (e, conseguentemente, la regolamentazione dell'e sercizio del diritto/dovere di visita della madre e l'obbligo per quest'ultima di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento di un assegno mensile di € 200,00 e il 50% delle spese straordinarie), in ragione delle “condotte contrarie all'interesse ed al benessere della figlia” assunte dalla resistente all'indomani della separazione.
Rappresentava, nel dettaglio, che la – contravvenendo alle regole dell'affidamento CP_1 bigenitoriale – assumeva comportamenti e “decisioni come se fosse l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale”, volte – a suo dire – ad estromettere progressivamente la figura paterna dalla vita della figlia.
Descriveva, a tal fine, l'episodio in cui egli - dopo il rifiuto immotivatamente opposto dalla resistente alla sottoscrizione della delega per il prelievo della figlia all'uscita da Per_1 scuola anche da parte dei nonni paterni e del di lui fratello – in data 19 ottobre 2022, recatosi presso la segreteria della scuola, veniva a conoscenza che il precedente 10 ottobre la CP_1 aveva autorizzato, a sua insaputa, a tale attività il proprio compagno, tale , Persona_2 col quale la conviveva presso l'abitazione di quest'ultimo dal mese di sett embre CP_1
2022, per come appreso circostanza dal dall'ex coniuge del , sig.ra Parte_1 Per_2
e riscontrato grazie all'attivazione di geo -localizzazione del telefono della Persona_3 figlia e visione di alcune foto e video ivi presenti, nonché all'attiv ità investigativa all'uopo conferita ad un investigatore privato, stante la ferma negazione della CP_1
Esponeva, ancora, che – nonostante il avesse acconsentito a firmare la delega per il Parte_1 prelievo da scuola della figlia da parte dei nonni materni – la resistente ancora una volta rifiutava immotivatamente di fare altrettanto per gli ascendenti pate rni e riferiva di essere stato dalla di eventi importanti, quale quella del sacramento della comunione che la CP_1
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 6 di 18 figlia avrebbe ricevuto il 7 maggio 2023, a decisioni già da questa assunte e all'ultimo momento.
Rappresentava, altresì, che la resistente, non solo ostacolava l'esercizio del diritto di visita paterno - giacché in diverse occasioni comunicava al l'impossibilità di incontrarsi Parte_1 con la figlia asserendo che era volontà della minore non trascorr ere del tempo con il padre, nonostante manifestasse il desiderio di incontrarlo - quanto impediva ogni contatto Per_1 telefonico, poiché “dalla metà del mese di maggio la sig.ra la sera è solita far CP_1 spegnere il telefono in uso alla figlia proprio tra le 19,30 e le 21,00 cioè proprio nell'orario in cui il padre ed si sentono telefonicamente per raccontarsi quanto avvenuto nel Per_1 corso della giornata e darsi la buonanotte”; ciò al sol fine di non consentire la geo - localizzazione del telefono, per come riferito al padre dalla stessa minore.
Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente chiedeva disporsi il collocamento presso di sé della figlia. In via istruttoria, avanzava richiesta di prova testimoniale e chiedeva procedersi con l'audizione della minore.
1.1. Costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10 novembre 2023, - pur associandosi alla pronuncia di divorzio - impugnava Controparte_1
e contestava in fatto ed in diritto l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, formulando domanda di affidamento esclusivo in suo favore della minore o, in subordine, quello condiviso, con obbligo a carico del di concorrere al mantenimento della piccola Parte_1 mediante versamento di un assegno mensile di € 500,00, oltre il 50% delle spese Per_1 straordinarie.
Esponeva, in particolare, che il ricorrente continuava a risiedere in Lombardia, ove svolgeva ad GI AS attività lavorativa presso l'Autoscuola Catelli con mansioni di istruttore di guida, per come era dato evincere dalla relazione investigativa a llegata alla comparsa costitutiva;
di talché l'asserita mancanza di partecipazione del dalla vita della figlia Parte_1 era dovuta non già al comportamento ostruzionistico della madre (che, al contrario, aveva sempre cercato di coinvolgere il ), quanto alla notevole distanza esistente tra le Parte_1 abitazioni.
Esponeva, inoltre, che la figlia respingeva la figura paterna e che la ragione di tale rifiuto era da rinvenirsi nel comportamento aggressivo che il , dedito all'uso smodato di Parte_1 sostanze alcoliche, aveva assunto in costanza di matrimonio nei confro nti della moglie;
comportamento che, oltre ad aver cagionato la crisi del rapporto coniugale, aveva turbato profondamente la minore.
Asseriva, pertanto, l'assenza dei presupposti giuridici per l'accoglimento della richiesta di collocamento prevalente presso di sé della figlia avanzata dal ricorrente, basata su fatti non
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 7 di 18 veritieri e finalizzata esclusivamente ad ottenere la riduzione dell'importo stabilito dalle parti per il mantenimento della minore.
Sulla scorta di ciò chiedeva l'affidamento esclusivo della minore, asserendo l'incapacità e l'inidoneità del di attendere ai doveri di cura e di occuparsi della crescita della figlia Parte_1
e l'esercizio del diritto/dovere di visita mediante incontri pr otetti.
1.2. Depositate le rispettive memorie ex art. 473 bis. 17 e sentite le parti all'udienza del 13 dicembre 2023, con separata ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. del 15 dicembre
2023 il Giudice delegato confermava le vigenti condizioni della separazione e rigettava le richieste istruttorie delle parti, ad eccezione dell'ordine di esibizione rivolto alla resistente
“delle fatture di pagamento delle forniture di luce e gas relative all'immobile ubicato in via
Fares n. 66 dal mese di settembre 2021 al mese di novembre 2023, nonché quello inerente al contratto di lavoro della con il Centro Clinico San Vitaliano di Catanzaro” CP_1
(quest'ultima disposta con ordinanza del 18 dicembre 2023 emessa a correzione della precedente).
1.3. Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 febbraio
2024, a modifica del provvedimento del 15 dicembre 2024, il Giudice delegato disponeva procedersi con l'audizione della minore, riservando all'esito ogni determinazione sulle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti, le quali venivano, altresì, invit ate a
“riepilogare in maniera chiara e sintetica le rispettive istanze istruttorie mediante deposito telematico di brevi note scritte”, stante la formulazione di diverse richieste nei vari atti e memorie.
1.4. Sentita la minore all'udienza dell'11 aprile 2024, previa concessione alle parti di termine per il deposito di note autorizzate, il Giudice delegato invitava le parti alla puntuale osservanza del calendario d'incontri e rinviava la causa all'udienza del 21 maggio 2024.
Nel corso del giudizio, inoltre, il ricorrente rinunciava alla domanda di collocamento prevalente presso di sé della figlia in favore di quello paritario, mentre la resistente rinunciava alla richiesta di affidamento esclusivo, optando definitivamente per quello condiviso.
1.5. Con ordinanza del 28 maggio 2024 emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, rigettate le richieste istruttorie e ordinato alle parti il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c., la causa venia rinviata per la produzione suddetta e la rimessione della causa in decisione all'udienza cartolare del 12 novembre 2024, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
All'esito, con provvedimento del 12 dicembre 2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 8 di 18 MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Nel merito, il Collegio il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle deduzioni, dalle allegazioni delle parti e dagli atti di causa può agevolmente desumersi la ricorrenza di tutti i presupposti di legge e, in particolare, la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione pr otratta ininterrottamente sin da quando i coniugi, sottoscritto l'accordo per la separazione consensuale, sono comparsi dinnanzi al Presidente Delegato del Tribunale di Catanzaro all'udienza del 14 giugno 2022 e, previa trasformazione del rito da giudiziale a consensuale, la separazione medesima è stata omologata con decreto n. 4283/2022 del 22 giugno 2022.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che sia la durata della separazione che la ferma volontà delle parti di ottenere la pronuncia di divorzio ed il fallimento del tentativo di conciliazione, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis che impedisce qualsivoglia ricostituzione dell'unione matrimoniale.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e non è possibile, secondo ogni ragionevole previsione, ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il
Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimon io contratto da Parte_1
e .
[...] Controparte_1
3. Quanto alle ulteriori statuizioni, il Collegio – preliminarmente – ritiene di dover confermare integralmente le ordinanze del 15/18 dicembre 2023 e del 28 maggio 2024 con le quali venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti.
4. Per quel che concerne, in particolare, l'affidamento della figlia minore il Tribunale – preso atto della rinuncia della resistente alla domanda di affidamento esclusivo manifestata con le note scritte depositate il 12 settembre 2024 e confermata negli scri tti difensivi successivi, ivi compresi quelli conclusionali - ritiene di dover confermare l'affidamento condiviso della figlia nata il [...], ad [...] i genitori, non ravvisandosi elementi che Per_1 possano far ritenere l'affidamento bigenitoriale contrario agli interessi della prole.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre con provvedimento motivato l'affidamento monogenitoriale allorché sia evidente che il regime della bigenitorialità – che costituisce regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza - è oggettivamente contrario all'interesse dello stesso,
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 9 di 18 in quanto uno dei due genitori risulta del tutto incapace o inidoneo ad assolvere ai compiti e ai doveri di cura ed educazione.
Ed invero, la Suprema Corte afferma che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenz a dell'altro genitore,
e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”(Cass. Sez.
Sez. 1, Sentenza n. 16593 del 18/06/2008).
Ciò viene disposto, ad esempio, allorquando ci si trova in presenza di un genitore che interrompe totalmente i rapporti col figlio, si disinteressa completamente dello stesso e dismette l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale che, di consegu enza, viene a concentrarsi unicamente in capo all'altra figura, cui viene conseguentemente attribuito, nell'interesse e a tutela del minore, ogni potere decisionale.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il Tribunale ritiene di dover disporre l'affidamento bigenitoriale, non essendo emersi elementi dai quali desumere la sussistenza di gravi carenze o evidenti inidoneità dell'uno o dell'altro genitore nell'assolvimento dei compiti di cura, educazione ed istruzione della figlia.
4.1. Quanto al collocamento e alla regolamentazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda avanzata dal ricorrente, atteso che il regime di frequentazione paritario dei due genitori, con trasferimento della figlia di settimana in settimana presso le rispettive abitazioni, rappresenta la modalità più idonea a tutelare il superiore interesse della minore ad avere saldi rapporti affettivi con ciascuno di essi e a garantirle una crescita sana ed equilibrata.
Giova rammentare che con la riforma del 2013, il Legislatore ha introdotto nel Libro I del
Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli in caso di separazione, divorzio e crisi del rapporto tra genitori non coniugati.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione
e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma,
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 10 di 18 nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i gen itori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [….]”.
Appare evidente come la norma citata sia stata formulata dal Legislatore in maniera volutamente elastica, in modo da consentire all'Autorità Giudiziaria di adottare i provvedimenti maggiormente confacenti in relazione al contesto familiare.
Preme precisare, altresì, che l'affidamento condiviso non postula necessariamente una matematica suddivisione dei tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore, di talché – anche se il figlio minore ha diritto di trascorrere tempi di durata sosta nzialmente analoga con ciascun genitore – l'obiettivo che deve essere perseguito è la qualità del tempo trascorso piuttosto che la sua quantità.
La Suprema Corte ribadisce, invero, che “in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e , tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena CP_3 relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo” (Cass. Sez. I, Ordinanza
n. 3652 del 13/02/2020);
In altri termini, il giudice - cui è legislativamente demandato il compito di adottare “i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa” - deve, pertanto, valutare e tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, quali l'età del minore, l'occupazione lavorativa dei genitori, i rapporti tra questi esistenti e l'eventuale distanza delle rispettive abitazioni.
Orbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che la collocazione abitativa paritaria della minore presso ciascun genitore rappresenti la soluzione che meglio soddisfa e garantisce il superiore interesse della stessa a mantenere saldi rapporti continuati vi, non solo con entrambe le figure genitoriali, ma anche con i rispettivi ascendenti, posto che sia la madre che il padre attualmente abitano con i propri genitori, con evidente beneficio per sua crescita sana ed equilibrata.
Milita, dunque, in favore di siffatta decisione l'età della minore (prossima al compimento degli anni dodici), l'estrema vicinanza delle abitazioni (distanti solamente 2 KM) ed il
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 11 di 18 rapporto sereno e di profondo affetto che la stessa intrattiene non solo con le odierne parti in causa, quanto anche con i nonni materni (con i quali convive, atteso che la madre si è trasferita presso la loro abitazione) e con quelli paterni, che ella fre quenta e vede ogni qual volta si reca dal padre, posto che anche quest'ultimo dimora presso l'abitazione dei propri genitori.
Sebbene, dunque, i rapporti tra le parti – per quanto migliorati – non siano ancora del tutto sereni, il Tribunale ritiene che ciò non costituisca impedimento al regime del collocamento paritario, non essendo emerse serie e gravi problematiche ostative all 'adozione di tale soluzione.
Ed invero, tutte le generiche argomentazioni offerte in senso contrario dalla sia negli CP_1 scritti ed atti difensivi che all'udienza di comparizione dei coniugi, oltre che infondate, sono smentite dagli atti di causa e dalle stesse dichiarazioni dell a minore.
In particolare, estremamente generiche, non supportate da alcun elemento probatorio e sconfessate dalle risultanze istruttorie sono le circostanze relative all'uso smodato da parte del di sostanze alcoliche, sia durante il matrimonio che dopo la separazione dalla Parte_1 moglie, e a presunti comportamenti aggressivi, non meglio specificati, che avrebbero turbato la minore al punto da farle rifiutare la figura paterna;
frequentata solo perché “costretta” e a costo di evidenti disagi e stati di malessere sf ocianti in disturbi psicosomatici (pianti e mal di pancia).
Sebbene, infatti, la resistente esponga che «la piccola è traumatizzata dal ricordo di Per_1 episodi accaduti in passato principalmente durante il periodo della pandemia, periodo in cui abbiamo vissuto a Como ed in cui il padre era aggressivo e poco lucido a causa dell'abuso quotidiano di sostanze alcoliche» (cfr. verbale di udienza del 13 dicembre 2023), non descrive con specificità alcun accadimento, potenzialmente traumatico per la psiche della minore, passato o presente, in cui si sarebbe manifestata l'aggressività del , né tali episodi Parte_1 sono mai stati denunciati. Quest'ultima, infatti, all'udienza precisa che «Il non ha Parte_1 mai picchiato né me né la bambina ma, tuttavia, ha avuto atteggiamenti comunque violenti che non so descrivere e per i quali non ho mai sporto denuncia ».
Ed anche quando afferma che «Prima della pandemia si è verificato un episodio in cui, sempre
a causa dell'abuso di sostanze alcoliche, ha cercato di mettermi le mani al collo ma mi sono sottratta» non indica, neppure in maniera approssimativa, quando ed in quali circostanze tale avvenimento si sarebbe verificato, di talché anche tale episodio rimane generico e privo di qualsivoglia riferimento spazio-temporale.
Parimenti, prive di riscontro probatorio e smentite dalle risultanze istruttorie sono le ulteriori dichiarazioni rese dalla all'udienza indicata, allorché la stessa riferisce che «La CP_1 minore, adesso, non vuole andare dal padre ed ogni qualvolta è costretta a farlo manifesta
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 12 di 18 situazione di disagio in quanto piange e riferisce di avere mal di pancia. Tant'è che stavo valutando di intraprendere un percorso psicologico. La bambina, in ogni caso, vede il padre poiché lui la costringe e l'ultima volta l'ha minacciata. Alla luce di queste situazioni, una volta rientrata, io le ho chiesto come si era trovata e lei mi ha risposto di essere stata principalmente con i nonni poiché il padre era assente».
Ed invero, tali circostanze – meramente e genericamente dedotte anche negli scritti difensivi
–non solo difettano di qualunque prova, quanto sono smentite dall'ascolto della minore:
infatti, non è apparsa una bambina traumatizzata, non accenna ad a lcun episodio - Per_1 anche poco opportuno o sconveniente - che le avrebbe causato, o che le causa tutt'ora, disagio o malessere nell'incontrare il padre né, nell'esposizione, riferisce anche solo approssimativamente circostanze dalle quali evincere la fondatezz a delle argomentazioni della vale a dire la sussistenza di un rapporto conflittuale, tale da provocare nella CP_1 minore il rifiuto della figura paterna.
In altri e più chiari termini, le dichiarazioni della minore smentiscono quanto dedotto dalla resistente, poiché dalle stesse – nonché dal comportamento assunto da in sede di Per_1 udienza, di evidente tranquillità e serenità - non si evince alcuna volontà di non incontrare e vedere il padre;
all'opposto emerge che tra quest'ultima ed il vi è un rapporto sereno Parte_1 ed equilibrato, tant'è che manifesta il desiderio di avere una relazione più salda e costante con la figura paterna, mediante contatti – anche telefonici – più frequenti.
Al riguardo, deve precisarsi che la minore, benché di anni undici al momento dell'ascolto, è risultata capace di discernimento: ella, infatti, non solo è “una bambina molto serena, aperta, simpatica. Ci tiene molto sia alla sua persona che ai propri genitori e ai parenti dei rispettivi rami genitoriali. Dalle sue parole, infatti, nonché dal suo comportamento si evince che nutre un profondo e sincero sentimento per tutti, nonché la volontà di vedere e frequentare la figura paterna” (cfr. verbale di udienza dell'11 aprile 2024), quanto è in grado di descrivere in maniera puntuale e minuziosa il rapporto che intrattiene con entrambi i genitori e con i parenti dei rispettivi rami genitoriali (nonni, zii e cugini), dimostrando di avere l e giuste capacità di giudizio, ovviamente rapportate all'età della medesima.
La minore dichiara, infatti, di voler molto bene al padre e di andare d'accordo sia con lui, che con lo zio ed i nonni, con i quali trascorre importanti momenti di condivisione per la sua crescita. Ella, infatti, così, espone: “Quando vado a casa da lui, nonno mi dà il bacetto e mi regala venti euro (quando si sbaglia me ne dà 50), mi piace molto e ci vado d'accordo. Con
i nonni paterni esco, vado al Centro Commerciale dove mi compro i trucchi, anche se nonna non vuole, con loro mi diverto molto. Quando vado da loro, per la verità non sto molto con PÀ, a volte perché preferisco io stare di più con i nonni, che mi fanno uscire e mi portano
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 13 di 18 a mangiare il gelato e a volte perché lui esce. Le cose mi vanno bene così come sono adesso.
Solo vorrei sentire di più PÀ durante la settimana, perché se lo chiamo o gli mando un messaggio non risponde e non richiama. Io invece vorrei sentirlo più spess o, anche con le videochiamate perché gli voglio molto bene, forse più a mamma”.
Parimenti smentita dalle risultanze documentali è la circostanza relativa alla stabile ed attuale dimora del nella Regione Lombardia per ragioni lavorative: dalla documentazione Parte_1 riversata in atti dal ricorrente e, in particolare, dalla “dichiarazione di assunzione e nota informativa del rapporto di lavoro” del 30 maggio 2023 con la quale il datore di lavoro, la
(presso la quale il è assunto con contratto a tempo Controparte_4 Parte_1 indeterminato) informa quest'ultimo che a far data dal 1 settembre 2023 il luogo di lavoro è
“Catanzaro, Via F.sco Crispi 88” (cfr. all. 26 al ricorso), si evince che il ricorrente è rientrato in Calabria, ove lavora ed abita presso la casa dei genitori.
Nessun rilievo dirimente circa il suo stabile collocamento fuori regione assume, invece,
l'attività di collaborazione che egli svolge presso varie aziende, atteso che dai contratti riversati in atti (all. 27 del ricorso) emerge che tale attività di consule nza che egli offre per il trasporto di merci pericolose è “senza alcun vincolo di subordinazione”.
Peraltro, tali circostanze, non smentite dalla documentazione prodotta dalla sono CP_1 confermate dal all'udienza del 13 dicembre 2023: “sono residente in [...] ed abito in una porzione della villa unifamiliare nella quale ci sono anche i miei genitori e mio fratello. Sono legale rappresentante della società “easy driver con sede in Como nonché consulente per aziende trasporti merci di natura pericolosa.
Non ho pertanto una sede di lavoro fissa ed obbligatoria potendo essere il mio lavoro svolto, tranquillamente, a distanza. Fino al mese di novembre del 2023 sono stato ad GI
AS (CO). Da questo momento in poi prevalentemente sto a Catanzaro”.
Considerata, dunque, l'assenza di elementi ostativi o fonte di pregiudizio per la minore, l'età di quest'ultima (quasi di anni 12) e la brevissima distanza (circa 2 Km) esistente tra le abitazioni dei genitori, il Tribunale ritiene che il collocamento pari tario, da attuarsi mediante alternanza settimanale, costituisca la soluzione più congeniale e maggiormente idonea a soddisfare e conciliare le esigenze di stabilità di vita e di crescita equilibrata della minore e di mantenimento di solidi rapporti signifi cativi con entrambi i genitori, con il diritto/dovere del padre di partecipare in maniera efficace, proattiva e significativa alla crescita della figlia.
Inoltre, a parere di questo Tribunale, il collocamento paritario nel caso di specie appare proficuo anche per le stesse parti, il cui rapporto è ancora contraddistinto da evidenti conflittualità: stabilire, infatti, una regolamentazione ampia, a settimane alterne, eviterà ai genitori di doversi confrontare con rigide modalità prestabilite di visite che, stando a quanto
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 14 di 18 emerso in corso di causa, hanno finora rappresentato motivo di attrito, di ostilità e di difficoltà per il padre di esercitare il proprio diritto/dovere di visita.
Né funge da impedimento il fatto che la minore in sede di ascolto ha espresso la preferenza per il domicilio materno, affermando: “Papà lo vedo quando voglio io, perché preferisco stare con mamma e, quindi, quando voglio andare a trovarlo come sto facendo adesso. Da lui vado
o perché mi viene a prendere da PÀ o perché mi accompagna mamma”, perché il fatto che
“Le cose mi vanno bene così come sono adesso” non equivale alla soluzione più ottimale.
Giova rammentare che, come condivisibilmente affermato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 2947 del 2025, “l'ascolto del minore (nel caso in esame, infradodicenne) e le dichiarazioni rese dallo stesso, anche quando ricorrano elementi tali da ritenere che siano espresse con maturità e consapevolezza, non possono costituire l'esclusivo elemento in base al quale valutare il superiore interesse del minore e assumere la decisione richiesta, in un quadro di rapporti familiari altamente conflittuali”.
Nel ribadire tale principio di diritto, la Corte di Cassazione richiama a tal fine la pronuncia resa dalla Corte Edu nella Causa A.S. e c. Italia n.48618/22, § 147, in cui «A questo Pt_2 proposito, la Corte rammenta che il parere di un minore non è necessariamente immutabile,
e che le obiezioni che quest'ultimo formula, anche se devono essere debitamente prese in considerazione, non sono necessariamente sufficienti per prevalere sull'interesse dei genitori, in particolare sul loro interesse ad avere dei contatti regolari con il loro figlio. Il diritto di un minore di esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esam e per determinare il loro interesse superiore. Inoltre, se un tribunale basasse una decisione sull'opinione di minori che sono evidentemente incapaci di formarsi ed esprimere un'opinione sui loro desideri – ad esempio a causa di un conflitto di lealtà – una tale decisione potrebbe essere contraria all'articolo 8 della Convenzione ( e altri, sopra citata, § 143, e I.S. c. Grecia, n. Pt_3
19165/20, § 94, 23 maggio 2023)».
Sulla scorta degli invocati principi di diritto, è evidente che il Collegio non può limitarsi a recepire sic et simpliciter le dichiarazioni della minore, ponendole a fondamento della decisione, ma deve necessariamente sottoporle ad un vaglio critico, valutandole alla luce della situazione complessiva e delle circostanze del caso concreto in modo da tutelare e far prevalere l'interesse della minore su qualsiasi altra considerazione.
Il fatto, dunque, che la minore affermi che l'attuale collocazione prevalente presso la madre le sia congeniale (“Le cose mi vanno bene così come sono adesso”) non comporta per il
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 15 di 18 Tribunale l'obbligo di dover seguito al desiderio di dovendosi rapportare la volontà Per_1 di quest'ultima, per quanto espressa consapevolmente, al diritto alla bigenitorialità.
Nel caso di specie, il collocamento paritario offre il duplice vantaggio di consentire alla minore di avere con il padre un rapporto affettivo più intenso, senza interferenze materne, ed una maggiore stabilità, atteso che la brevissima distanza tra le abit azioni – di circa 2 Km – le consente di risiedere con il senza doversi allontanare dall'ambiente familiare e Parte_1 sociale a lei conosciuto e senza dover modificare radicalmente le sue abitudini di vita.
4.2. Conclusivamente, salvo diversi e miglior accordi delle parti, il Collegio dispone il collocamento paritario della minore la quale pertanto starà con il padre e con la madre Per_1
a settimane alterne, dall'uscita da scuola del lunedì (o, in mancanza dalle ore 10:00), sino alle
20 della domenica.
Per il periodo natalizio, onde consentire alla minore di trascorrere le festività con entrambi i genitori, starà alternativamente, con il padre o con la madre, dal 24 dicembre al 30 Per_1 gennaio e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Allo stesso modo, per le ricorrenze Pasquali, trascorrerà a cadenza alternata il giorno di
Pasqua e del Lunedi dell'Angelo e le ulteriori festività del 1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1 maggio e 2 giugno.
Trascorrerà, inoltre, con i rispettivi genitori il giorno del loro compleanno e della Festa della
Mamma e del Papà. Mentre il giorno del suo compleanno, salvo diversi accordi, la minore starà alternativamente a pranzo e a cena con l'uno o con l'altro genit ore. Questi dovranno concordare detta modalità almeno venti giorni prima del compleanno.
Per quel che concerne le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre e con la madre un periodo di quindici giorni nel mese di luglio e di altrettanti quindici nel mese di agosto;
periodo che le parti dovranno concordare entro il 30 maggio di ogni an no. In difetto di accordo, la minore starà con il padre, secondo il criterio dell'alternanza, il periodo compreso dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto.
4.3. Quanto al mantenimento, il Collegio dispone che i genitori vi provvederanno in maniera diretta, senza corresponsione da parte dell'uno o dell'altro di alcun assegno di mantenimento che, pertanto, deve essere revocato con decorrenza dalla pubblicazione della presenta sentenza.
Sorregge siffatta decisione, non solo il collocamento paritario della minore presso ciascun genitore, quanto anche la valutazione e la comparazione delle rispettive condizioni reddituali ed economiche delle parti, atteso che dalla documentazione prodotta n on emerge alcun divario significativo che necessita di essere colmato.
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 16 di 18 Ed invero, dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni riversate in atti, emerge che percepisce un reddito medio mensile di circa € 1.500,00, per come dallo Parte_1 stesso dichiarato all'udienza di prima comparizione. Egli, inoltr e, non risulta essere proprietario di alcun bene immobile o titolare di quote sociali (cfr. dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata al ricorso).
percepisce un reddito da lavoro dipendente, in quanto assunta presso il centro Controparte_1 clinico San Vitaliano in qualità di educatrice e assistente sociale, di circa € 1.000,00 (cfr. buste paga depositate in data 25 ottobre 2024), è percettrice, alt resì, dell'Assegno Unico di circa € 200,00 ed è proprietaria dell'immobile sito in GI AS (come da dichiarazione sostitutiva di certificazione).
Non assume, invece, rilievo dirimente il canone di locazione di euro 370,00 mensili che la stessa corrisponde per l'abitazione sita in Catanzaro, atteso che le risultanze istruttorie hanno dimostrato che la stessa dimora stabilmente presso la propria famig lia di origine;
circostanza, peraltro, confermata dalla minore nel momento in cui ha affermato: “Abito a Santa Maria con mamma e i nonni materni”.
Per le stesse motivazioni, le spese straordinarie devono essere poste in pari misura (al 50%) in capo ad entrambi i genitori;
spese che devono essere previamente concordate e comunicate.
5. Considerato, inoltre, che l'immobile che i coniugi avevano adibito a residenza familiare è stato abbandonato da entrambe le parti, nulla deve disporsi in merito all'assegnazione della casa coniugale.
6. In ragione del collocamento paritario della minore, deve, altresì, trovare accoglimento la domanda del ricorrente relativa all'assegno unico che dovrà, dunque, essere percepito in misura paritaria da entrambi i genitori.
7. Deve, invece, rigettarsi la domanda avanzata da ai sensi dell'art. 96, comma Parte_1
3, c.p.c. di condanna della resistente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, non avendo il ricorrente allegato e dimo strato gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno.
In ogni caso, il Collegio non ravvisa i presupposti per la suddetta condanna, i quali richiedono non già la mera soccombenza rispetto alle domande proposte, ma l'accertamento della sussistenza della mala fede o della colpa grave.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 (cause dal valore indeterminato) e con applicazione dei valori minimi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
RGAC n. 3089/2023 - Pagina 17 di 18 Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1
e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , Parte_1 nato a [...] il [...], e , nata a [...], il [...], in Controparte_1
GI (CZ) in data 10 dicembre 2011 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Atto n. 19, Parte II, Serie A, Anno 2011;
2. accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dispone il collocamento paritario, presso ciascun genitore, della figlia minore , secondo le modalità stabilite in parte Persona_4 motiva;
3. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della minore e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
4. dispone che ciascun genitore contribuisca al pagamento delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno;
5. nulla sull'assegnazione della casa coniugale;
6. in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, dispone che l'assegno unico venga percepito paritariamente dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
7. rigetta la domanda avanzata dal ricorrente di condanna della resistente per lite temeraria;
8. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GI (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
9. condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 si liquidano in € 98,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA
e spese generali come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 20 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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