TRIB
Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/03/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2448/2024
TRA
– in persona del suo amministratore Parte_1
pro tempore – rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Antonio Mariconda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via Pt_1
Gen. Armando Diaz, n. 35
– attore – opponente –
CONTRO
(già individuale – Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 dall'Avv. Domenico Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera
Superiore (SA) alla Via Giacomo Matteotti, n. 16
– convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 320/2024 emesso dal Tribunale di
Salerno il 21 Febbraio 2024 e notificato in data 23 Febbraio 2024.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 Marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie. Con atto di citazione notificato in data
28 Marzo 2024, il 1/A – in persona Parte_1 Pt_1
del suo amministratore pro tempore – proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 320/2024 emesso dal Tribunale di Salerno il 21 Febbraio 2024 e notificato in data 23
Febbraio 2024 con il quale, ad istanza della gli era Controparte_3
ingiunto il pagamento della somma di € 22.497,89 oltre interessi dalla domanda e spese di procedura per omesso pagamento dei servizi di pulizia espletati nel fabbricato condominiale di cui alle fatture n. 84 del 23.11.2023 dell'importo complessivo di €
1.550,48 (Iva incl.), relativa alla pulizia condominiale effettuata nell'anno 2017; n. 85 del
23.11.2023 dell'importo complessivo di € 4.245,60 (Iva incl.), relativa alla pulizia condominiale effettuata nell' intero anno 2018; n. 86 del 23.11.2023 dell'importo complessivo di € 4.245,60 (Iva incl.), relativa alla pulizia condominiale effettuata nell'
intero anno 2019; n. 87 del 23.11.2023 dell'importo complessivo di € 4.245,60 (Iva incl.),
relativa alla pulizia condominiale effettuata nell' intero anno 2020; n. 88 del 23.11.2023
dell'importo complessivo di € 4.270,03 (Iva incl.), relativa alla pulizia condominiale
2 effettuata nell' intero anno 2021; n. 89 del 23.11.2023 dell'importo complessivo di €
3.940,58 (Iva incl.), relativa alla pulizia condominiale effettuata nell'anno 2022 .
Deduceva l'opponente l'infondatezza della domanda, stante la mancanza di alcun contratto per la pulizia scale con l'impresa , l'assenza di corrispondenza degli importi Parte_2
riportati nelle fatture ai prezzi di mercato applicati per le prestazioni in questione e la contestuale emissione, in data 23 Novembre 2023, di fatture concernenti prestazioni rese a far data dal 2017. Instava conseguentemente per l'accoglimento dell'impugnazione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi il Sig. CP_1
contrastando sia in fatto che in diritto le avverse deduzioni ed instando
[...]
preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Depositate le memorie di cui all'art. 171ter cod. proc. civ., all'udienza di comparizione delle parti, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648
cod. proc. civ., del decreto ingiuntivo opposto, era rigettata con contestuale assegnazione all'opposto di termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione.
Indi la causa era rinviata per la decisione in merito all'eccezione di improcedibilità
sollevata d'ufficio con concessione di termine alle parti per prendere posizione, con apposite e sintetiche memorie, in ordine alla questione preliminare ed all'udienza del 12
Marzo 2025, sulle conclusioni delle parti (richiesta di nuovo termine per l'espletamento della mediazione, da parte dell'opposto, declaratoria di improcedibilità da parte
3 dell'opponente), era decisa dandosi pubblicamente lettura, alla presenza dei procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
L'eccezione formulata da parte opponente concernente l'improcedibilità della domanda proposta da parte opposta merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, con la nota sentenza n. 8473 del 27 Marzo 2019, ha definitivamente chiarito che la parte può validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, conferendogli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Dunque,
il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può
essere conferito con una procura speciale sostanziale. “La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è
conferito allo stesso professionista” (cfr. Cass. Civ., Sez. Terza, 27 Marzo 2019, n. 8473).
Ciò posto, nella fattispecie, come si evince dalla documentazione depositata telematicamente dall'opposto in data 13 Gennaio 2025, all'incontro di mediazione del 6
Novembre 2024, conclusosi con esito negativo era presente, in collegamento telematico,
per parte opposta il solo procuratore costituito nel presente giudizio, Avv. Domenico
Mauro (cfr. verbale negativo di mediazione nel procedimento protocollo n. 1265/2024 del
17 Ottobre 2024). Deve in proposito rimarcarsi che detto verbale non fa riferimento ad alcuna procura speciale sostanziale conferita dal Sig. in favore Controparte_1
dell'Avv. Domenico Mauro, il che, di per sé, comporta l'improcedibilità della domanda,
non rilevando la documentazione successivamente depositata dal procuratore dell'opposto attestante la sussistenza di una procura speciale sostanziale, data 6 Novembre 2024, di cui
4 l'organismo di mediazione avrebbe avuto l'obbligo di dare contezza nel verbale negativo di mediazione. Cionondimeno, deve rilevarsi che la procura speciale sostanziale datata 6
Novembre 2024, depositata telematicamente dall'Avv. Domenico Mauro in data 5 Marzo
2025, a seguito del rilievo d'ufficio della questione di procedibilità formulato da questo
Giudice con ordinanza del 27 Febbraio 2025, risulta autenticata dallo stesso difensore e,
dunque, in ogni caso, in contrasto con quanto statuito dalla Suprema Corte con la citata sentenza n. 8473/2019, non disponendo il procuratore costituto di poteri di autentica. La
domanda di parte attrice deve essere dichiarata conseguentemente improcedibile. Il che comporta la revoca del decreto ingiuntivo impugnato. Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità
dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18
Settembre 2020, n. 19596). La condanna di parte opposta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte opponente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, avviene nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022
scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00 – parametri medi – riduzione del
50% trattandosi di pronuncia in rito – Fase di studio: € 919,00; Fase introduttiva: € 777,00;
Fase istruttoria: € 1.680,00; Fase decisionale: € 1.701,00= € 5.077,00 : 2= € 2.538,50).
P.Q.M.
5 il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2448/2024 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità della domanda introdotta dalla
[...]
- in persona dell'amministratore pro tempore -; 2) Controparte_4 Controparte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 320/2024 emesso dal Tribunale di Salerno il 21 Febbraio
2024 e notificato in data 23 Febbraio 2024;
3) CONDANNA l'opposto al pagamento – in ragione della soccombenza – delle spese processuali e delle competenze, liquidate d'ufficio, in mancanza di notula,
complessivamente in € 2.684,00, di cui € 145,50 per esborsi ed € 2.538,50 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e Cassa nella misura e come per legge, con attribuzione, per espressa dichiarazione di anticipo, al procuratore costituito di parte attrice/opponente Avv. Antonio Mariconda.
Riserva gg. 30 per il deposito della sentenza.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 12 Marzo 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice Unico Avv. Ornella Mannino, al termine della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2448/2024
TRA
– in persona del suo amministratore Parte_1
pro tempore – rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv.
Antonio Mariconda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla Via Pt_1
Gen. Armando Diaz, n. 35
– attore – opponente –
CONTRO
(già individuale – Controparte_1 CP_2 Controparte_3
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 dall'Avv. Domenico Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Nocera
Superiore (SA) alla Via Giacomo Matteotti, n. 16
– convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 320/2024 emesso dal Tribunale di
Salerno il 21 Febbraio 2024 e notificato in data 23 Febbraio 2024.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12 Marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie. Con atto di citazione notificato in data
28 Marzo 2024, il 1/A – in persona Parte_1 Pt_1
del suo amministratore pro tempore – proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 320/2024 emesso dal Tribunale di Salerno il 21 Febbraio 2024 e notificato in data 23
Febbraio 2024 con il quale, ad istanza della gli era Controparte_3
ingiunto il pagamento della somma di € 22.497,89 oltre interessi dalla domanda e spese di procedura per omesso pagamento dei servizi di pulizia espletati nel fabbricato condominiale di cui alle fatture n. 84 del 23.11.2023 dell'importo complessivo di €
1.550,48 (Iva incl.), relativa alla pulizia condominiale effettuata nell'anno 2017; n. 85 del
23.11.2023 dell'importo complessivo di € 4.245,60 (Iva incl.), relativa alla pulizia condominiale effettuata nell' intero anno 2018; n. 86 del 23.11.2023 dell'importo complessivo di € 4.245,60 (Iva incl.), relativa alla pulizia condominiale effettuata nell'
intero anno 2019; n. 87 del 23.11.2023 dell'importo complessivo di € 4.245,60 (Iva incl.),
relativa alla pulizia condominiale effettuata nell' intero anno 2020; n. 88 del 23.11.2023
dell'importo complessivo di € 4.270,03 (Iva incl.), relativa alla pulizia condominiale
2 effettuata nell' intero anno 2021; n. 89 del 23.11.2023 dell'importo complessivo di €
3.940,58 (Iva incl.), relativa alla pulizia condominiale effettuata nell'anno 2022 .
Deduceva l'opponente l'infondatezza della domanda, stante la mancanza di alcun contratto per la pulizia scale con l'impresa , l'assenza di corrispondenza degli importi Parte_2
riportati nelle fatture ai prezzi di mercato applicati per le prestazioni in questione e la contestuale emissione, in data 23 Novembre 2023, di fatture concernenti prestazioni rese a far data dal 2017. Instava conseguentemente per l'accoglimento dell'impugnazione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi il Sig. CP_1
contrastando sia in fatto che in diritto le avverse deduzioni ed instando
[...]
preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Depositate le memorie di cui all'art. 171ter cod. proc. civ., all'udienza di comparizione delle parti, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648
cod. proc. civ., del decreto ingiuntivo opposto, era rigettata con contestuale assegnazione all'opposto di termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione.
Indi la causa era rinviata per la decisione in merito all'eccezione di improcedibilità
sollevata d'ufficio con concessione di termine alle parti per prendere posizione, con apposite e sintetiche memorie, in ordine alla questione preliminare ed all'udienza del 12
Marzo 2025, sulle conclusioni delle parti (richiesta di nuovo termine per l'espletamento della mediazione, da parte dell'opposto, declaratoria di improcedibilità da parte
3 dell'opponente), era decisa dandosi pubblicamente lettura, alla presenza dei procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
L'eccezione formulata da parte opponente concernente l'improcedibilità della domanda proposta da parte opposta merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità, con la nota sentenza n. 8473 del 27 Marzo 2019, ha definitivamente chiarito che la parte può validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, conferendogli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione ed il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Dunque,
il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può
essere conferito con una procura speciale sostanziale. “La parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è
conferito allo stesso professionista” (cfr. Cass. Civ., Sez. Terza, 27 Marzo 2019, n. 8473).
Ciò posto, nella fattispecie, come si evince dalla documentazione depositata telematicamente dall'opposto in data 13 Gennaio 2025, all'incontro di mediazione del 6
Novembre 2024, conclusosi con esito negativo era presente, in collegamento telematico,
per parte opposta il solo procuratore costituito nel presente giudizio, Avv. Domenico
Mauro (cfr. verbale negativo di mediazione nel procedimento protocollo n. 1265/2024 del
17 Ottobre 2024). Deve in proposito rimarcarsi che detto verbale non fa riferimento ad alcuna procura speciale sostanziale conferita dal Sig. in favore Controparte_1
dell'Avv. Domenico Mauro, il che, di per sé, comporta l'improcedibilità della domanda,
non rilevando la documentazione successivamente depositata dal procuratore dell'opposto attestante la sussistenza di una procura speciale sostanziale, data 6 Novembre 2024, di cui
4 l'organismo di mediazione avrebbe avuto l'obbligo di dare contezza nel verbale negativo di mediazione. Cionondimeno, deve rilevarsi che la procura speciale sostanziale datata 6
Novembre 2024, depositata telematicamente dall'Avv. Domenico Mauro in data 5 Marzo
2025, a seguito del rilievo d'ufficio della questione di procedibilità formulato da questo
Giudice con ordinanza del 27 Febbraio 2025, risulta autenticata dallo stesso difensore e,
dunque, in ogni caso, in contrasto con quanto statuito dalla Suprema Corte con la citata sentenza n. 8473/2019, non disponendo il procuratore costituto di poteri di autentica. La
domanda di parte attrice deve essere dichiarata conseguentemente improcedibile. Il che comporta la revoca del decreto ingiuntivo impugnato. Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità
dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18
Settembre 2020, n. 19596). La condanna di parte opposta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore del procuratore costituito di parte opponente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, avviene nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in mancanza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività
difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022
scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00 – parametri medi – riduzione del
50% trattandosi di pronuncia in rito – Fase di studio: € 919,00; Fase introduttiva: € 777,00;
Fase istruttoria: € 1.680,00; Fase decisionale: € 1.701,00= € 5.077,00 : 2= € 2.538,50).
P.Q.M.
5 il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 2448/2024 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità della domanda introdotta dalla
[...]
- in persona dell'amministratore pro tempore -; 2) Controparte_4 Controparte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 320/2024 emesso dal Tribunale di Salerno il 21 Febbraio
2024 e notificato in data 23 Febbraio 2024;
3) CONDANNA l'opposto al pagamento – in ragione della soccombenza – delle spese processuali e delle competenze, liquidate d'ufficio, in mancanza di notula,
complessivamente in € 2.684,00, di cui € 145,50 per esborsi ed € 2.538,50 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e Cassa nella misura e come per legge, con attribuzione, per espressa dichiarazione di anticipo, al procuratore costituito di parte attrice/opponente Avv. Antonio Mariconda.
Riserva gg. 30 per il deposito della sentenza.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Salerno, lì 12 Marzo 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
6 7