Articolo 3 della Legge 17 maggio 2022, n. 61
Articolo 2Articolo 4
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26 giugno 2022
Art. 3. Misure per favorire l'incontro tra produttori
e gestori della ristorazione collettiva 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori di prodotti di cui all'articolo 2 e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 26 giugno 2022