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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConSIliere dott. Roberto Pascarelli ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 277/2024 RGA avverso la sentenza n. 403/2024 R.S. del Tribunale di RI, Sezione Lavoro emessa e pubblicata in data 4 aprile 2024 nel giudizio iscritto al n. 2047/2023 R.G., notificata in data 11 aprile 2024; avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 25/09/2025; promossa da: (C.F. Parte_1
, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 è ex lege domiciliato;
appellante; contro
(cod. fisc. ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._1 socio accomandatario e legale rappresentante della cessata
[...] con sede in RI, Via Catalani 3 (cod. fisc. e part. Controparte_2
I.V.A. ), allo stato cancellata dal Registro delle Imprese, P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela pag. 1 di 18 Magnani e Stefano Mariani, elettivamente domiciliata presso della prima sito in
Viale Della Repubblica 90; Pt_1 appellata;
udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di RI P_
, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della
[...] cessata società ha spiegato opposizione CP_2 Controparte_2 Con avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 9356/01 emessa dal Dirigente dell' di in data 26\05\2023 (notificata in data 03\06\2023) del valore di € 5.055,05. Pt_1
Così come si ha modo di leggere nella gravata sentenza: “(…) I fatti presi a riferimento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 9356/01 sono quelli accertati dall' di a seguito dell'accesso ispettivo Parte_1 Pt_1 effettuato in data 21\06\2018 e contestati con verbale unico di accertamento e notificazione n. 25785 in data 26\10\2018 a in proprio e Controparte_1 nella sua qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della ditta
“ allo stato cancellata e poi riferiti, Controparte_2 ai sensi degli artt. 17 e 35 della L.689/81, con rapporto n. 190/2020, prot. n. 19070 del 17/09/2020. In particolare viene contestato a la violazione dell'art. 29 Controparte_1 comma 1 D.Lvo n. 276/2003 come modificato dall'art. 1 comma 1 D.Lgs n. 8/2016 (Interposizione illecita da pseudo-appalto-appaltante) per aver stipulato ed eseguito un contratto di appalto in veste di appaltante/committente con la società
“Punto Lavoro 2006 Società Cooperativa” privo dei requisiti di legge in ordine all'impiego come portieri di albergo dei lavoratori KOKA EG per n. 14 giorni dal 15/08/2017 al 31/08/2017, per n. 15 giorni Parte_2 dall'01/08/2017 al 28/08/2017 ed per n. 14 giorni Parte_3 dall'01/07/2017 al 31/07/2017. (…)”. Con L' di ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha Pt_1 eccepito l'inammissibilità, per asserita tardività, dell'avversa opposizione e, nel pag. 2 di 18 merito, ne ha comunque contestato la fondatezza, asseverando la legittimità e la correttezza della propria attività accertativa. Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante l'escussione del solo teste OK EG, il Tribunale di RI ha definito la vertenza con la sentenza n. 403/2024 R.S, così statuendo: “(…) 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 9356/01 emessa dal Dirigente Con dell' di RI in data 26\05\2023 . 2) Condanna l di alla rifusione in Parte_1 Pt_1 favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 1.248,00 ( di cui euro 163,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad
€ 98,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, riepilogata la vicenda giudiziaria sottoposta al suo giudizio, valutata la tempestività dell'opposizione spiegata dalla SI.ra ed esaminato il compendio probatorio in atti, ha ritenuto Parte_4
“in conclusione” che “gli accertamenti condotti dall Parte_1
risultano del tutto insufficienti a fondare le ragioni dell'Ente resistente ,
[...] motivo per il quale si impone l'annullamento della Ordinanza Ingiunzione n. Con 9356/01 emessa dal Dirigente dell di in data 26\05\2023”. Pt_1 Con L' di RI, con ricorso ex art. 434 c.p.c., depositato in data 10/05/2024, ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, previa fissazione della udienza di discussione, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di RI n. 403/2024 pubblicata in data 4 aprile 2024, notificata in data 11 aprile 2024, e per l'effetto respingere l'opposizione originariamente proposta da in proprio e quale Controparte_1 socio accomandatario e legale rappresentante della cessata società
[...]
già avente sede in RI, Via Catalani n. 3, avverso Controparte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 9356/01 del 26/05/2023 emessa dall'
[...]
di RI e confermarsi la le gittimità della medesima Parte_1 ordinanza-ingiunzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”. Nello spiegato atto di gravame, l appellante ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, reiterativi delle pag. 3 di 18 prospettazioni già svolte dalla Pubblica Amministrazione nel giudizio a quo e rubricati rispettivamente: “1) Omessa valutazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c. acquisite nel giudizio di primo grado ed in specie del contratto di appalto concluso tra la società “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa” e la società “ , del difetto di Parte_5 requisiti essenziali del medesimo contratto e della presenza in esso di articolato probante il carattere non genuino dell'appalto. Irragionevolezza della motivazione della sentenza appellata. Violazione dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 in relazione all'art. 1655 c.c.”; 2) Omessa valutazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c. rilevanti in punto accertamento delle prestazioni dei lavoratori ed e della loro direzione ad Controparte_4 Parte_3 opera della committente odierna appellata e non dalla società appaltatrice “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa”, ed in specie dell'Allegato 3 al contratto di appalto stipulato tra tale società e la società Parte_5
e delle fatture emesse dalla società appaltatrice per i servi prestati alla società
dalle quali tali prestazioni lavorative risultano provate, in Parte_5 correlazione al compendio probatorio rappresentato dalle pattuizioni concluse nel medesimo contratto di appalto, dalla dichiarazione confessoria stragiudiziale della SI.ra e dalla dichiarazione del lavoratore OK EG. Omessa P_ valutazione della dichiarazione resa in sede ispettiva dal SI. che Parte_6 conferma il ruolo meramente intermediario e non eterodirettivo di prestazioni lavorative svolto dalla società “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa”. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza appellata anche in quanto con tale sentenza il primo Giudice non ha alfine ammesso la prova Con testimoniale, chiesta da di del SI. , che aveva in Pt_1 Parte_3 primo tempo ammesso e poi escluso in quanto sarebbe stato escusso come teste in altro distinto giudizio di opposizione a cartella contributiva Conseguente CP_5 violazione, anche per tali ragioni, dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 in relazione all'art. 1655 c.c.”; “3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 c.c. Illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale di RI appellata che, dopo avere escluso che la dichiarazione resa dal datore di lavoro in sede ispettiva configuri confessione stragiudiziale, ha tuttavia al contempo omesso di compierne libera valutazione, come possibile e doveroso, unitamente alle altre risultanze pag. 4 di 18 istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado convergenti nel senso della commissione della violazione dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003”; “4) Erronea ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio di primo grado ex artt. 115 e 116 c.p.c. quanto alla dichiarazione resa in sede di accerta mento ispettivo dal lavoratore OK EG, dallo stesso confermata nel giudizio di primo grado in qualità di teste, ed alle fatture emesse dalla “Punto Lavoro 2006 Società Cooperativa”. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Violazione, anche per tali ragioni e profilo, dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003”. La SI.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Controparte_1 contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte
“(…) contrariis reiectis, voglia: A ) nel merito: confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'opposizione proposta da , giudicando Controparte_1 Con
“inconsistente” la “eccezione di tardività del ricorso dedotta dall , risultando dagli atti come il ricorso originario sia stato depositato in data 30\06\2023 nell'ambito della causa n. 507\23 RGL iscritta erroneamente sul ruolo LAVORO e che in forza di decreto in data 5\07\2023 è stata poi iscritta sul ruolo
[...]
; trattandosi di autonoma statuizione che non è stata Controparte_6 oggetto di impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, questa Corte ritiene che Con l'appello proposto dall' di RI - i cui motivi di impugnazione (tutti attinenti alle valutazioni del compendio probatorio compiute dal Giudice a quo), in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, possono essere trattati congiuntamente – risulti meritevole di accoglimento per le ragioni appresso specificate. Per quanto concerne la distinzione fra appalto di servizi e somministrazione illecita di manodopera, si rammenta che, a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto pag. 5 di 18 con cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionata da un'altra parte - committente
-, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale. Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, nel distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato. Nel contratto di somministrazione di manodopera - cui sarebbe, nella sostanza, riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi -, per contro, l'impresa datrice di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi. Pertanto, nel contratto di appalto, i lavoratori debbono rimanere nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne deve curare la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è, invece, l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma, in realtà, dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dei dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del pag. 6 di 18 committente dell'attività. Se, pertanto, va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore. Si ha, invece, un fittizio contratto di appalto che maschera un'interposizione illecita di manodopera nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali. L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nei c.d. “appalti leggeri”, intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (Cass. n. 14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che, in capo all'appaltatore, sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari eSIenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694/2018). Si è ritenuto, pertanto, che, se, da un lato, l'appaltatore, in relazione alla particolarità dell'opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione del committente la propria professionalità, intesa quale capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall'altro, è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale. Viceversa, si è configurata una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. n. 7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018). pag. 7 di 18 Si è ritenuto, infine, che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, posto che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo deve escludersi l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (Cass. n. 11720/2009). Va, poi, richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass. Sez. L. n. 9963 del 9\07\2002 rv. 555623; conformi stessa sezione n. 12357 del 22/08/2003 Rv. 566172, n. 13927 del 19/09/2003 Rv. 567026 e n. 19833 del 30/12/2003 Rv. 569220) che è ferma nel ritenere come i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti. Sul punto Cass. Sez. L. n. 11946 dell'8\06\2005 Rv. 581768-1, con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, ha ulteriormente chiarito che le circostanze apprese da terzi e in essi contenute - anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante - costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri. In sostanza, i verbali ispettivi – che costituiscono atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. – hanno effettivamente una efficacia probatoria privilegiata, contemplata dall'art. 2700 c.c.: l'atto accertativo tuttavia fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. SSUU. n. 12545/1992, cit. C. 7162/2003; C. 3525/2005; C. 14158/2002). Per la precisione, per “fatti dotati di efficacia probatoria privilegiata” “devono intendersi unicamente quelli oggetto di conoscenza diretta da parte dell'organo accertatore. Tali sono i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quelli relativi alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese”. pag. 8 di 18 Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti durante l'espletamento delle verifiche e, in particolare, la loro veridicità, la giurisprudenza dominante conferisce rilevanza fondamentale al principio del libero convincimento del giudice, stabilito dall'art. 116 c.p.c.. Conseguentemente le stesse sono liberamente apprezzate dal giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto e pertanto mai quali fonti esclusive del proprio convincimento (Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; id. 25 giugno 2003, n. 10128 e 10 dicembre 2002, n. 17555). Ciò posto in punto di diritto, ad avviso di questa Corte, il Tribunale di RI non ha valutato correttamente il compendio probatorio in atti che, senza necessità di integrazioni, palesa in maniera chiara ed inequivocabile la fondatezza delle ragioni dell' appellante. Pt_7
Sul punto si evidenzia la chiara irragionevolezza della motivazione della pronuncia in oggetto, che non ha tenuto in debito conto, omettendone la valutazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., di uno degli elementi principali (insieme ad altri di cui si darà conto nel proseguo) riscontrati dall'Amministrazione appellante al fine di escludere la genuinità del contratto di appalto intercorso tra l'odierna appellata e la Società Punto Lavoro 2006 Società Cooperativa. Si tratta, sotto il profilo formale, della tipologia del contratto di appalto stipulato e delle clausole ivi inserite. Con Tale contratto (v. all. 7 fascicolo di primo grado ) è innanzitutto privo di data certa e risulta essere stato sottoscritto dalla società appaltatrice (Punto Lavoro 2006 Soc. Coop.) mediante una semplice SIla illeggibile apposta sul timbro della società stessa. Il contratto de quo è carente anche di numerosi elementi essenziali, quali l'indicazione del prezzo del servizio (nell'all. 3 sono state indicate solo cifre prive di qualsivoglia parametro di quantificazione), l'indicazione del nominativo degli incaricati dall'appaltatore alla gestione dei rapporti con la struttura del committente, dell'organizzazione delle risorse inviate e le generalità specifiche dei dipendenti oggetto del servizio appaltato. Inoltre, nello specifico, è stato riscontrato un vizio genetico del contratto in oggetto che, al punto 2) – in ordine all'oggetto del contratto – prevede testualmente che:
“Il committente si riserva l'esercizio del potere organizzativo e del potere direttivo pag. 9 di 18 nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” e, nella descrizione dei servizi oggetto dell'appalto, ovvero nell'Allegato 1 ( cui rinvia il citato punto 2), fa riferimento a singole figure di lavoratori – quali tuttofare, portieri e addetti alle pulizie generali - anziché alla gestione di servizi aziendali da attuare da parte dell'appaltatore. Per di più c'è da evidenziare che il primo Giudice ha omesso di rilevare anche che nell'Allegato 1 al contratto di appalto era espressamente convenuto che: “Il committente affida all'appaltatore, che accetta nel rigoroso rispetto dell'esercizio del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, i seguenti servizi: tuttofare portiere, pulizie generali”; che nell'Allegato 2 era pure convenuto che: “Il committente specifica che i servizi forniti dall'appaltatore, il quale accetta nel rigoroso rispetto dell'esercizio del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, dovranno essere eseguiti presso i seguenti indirizzi: Parte_5
Via Catalani n. 3 5 – RI” e che nell'Allegato 3 al contratto di
[...] appalto era altresì convenuto che: “Il committente specifica che, per i servizi forniti dall'appaltatore, il corrispettivo viene determinato come segue: Parte_3
€ 500 giugno € 1.200 luglio € 1.200 agosto + alloggio”.
[...]
Da tali pattuizioni negoziali si evince con chiarezza che la società appaltatrice
“ ” si era impegnata nei confronti della Parte_8 odierna appellata a rispettare rigorosamente l'esercizio, da parte della stessa committente, del potere direttivo ed organizzativo sui lavoratori che contestualmente l'appaltatrice metteva a sua disposizione;
e per altro verso, da cui emergeva l'assenza di rischio di impresa in capo alla medesima “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa”, stante il carattere predeterminato del corrispettivo spettante per i servizi forniti dall'appaltatrice, e non risultando comunque dalla integrale lettura del contratto di appalto alcun elemento dal quale desumere la assunzione di un rischio di impresa da parte della appaltatrice. Già sotto il profilo documentale e formale, pertanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, è possibile desumere chiaramente come l'operazione commerciale messa in piedi dalle ditte appaltante ed appaltatrice sia stata inequivocabilmente finalizzata ad eludere la normativa lavoristica e previdenziale visto che in un contratto di appalto genuino, come prevede la pag. 10 di 18 normativa in materia, non è ipotizzabile che il potere organizzativo e direttivo nei con fronti dei dipendenti operanti presso la ditta committente sia ad appannaggio di quest'ultima e non della ditta appaltatrice così come non è ipotizzabile che ad essere appaltato non sia un “servizio” bensì la mera fornitura di lavoratori impiegati unitamente e con le medesime mansioni dei lavoratori alle dirette dipendenze della società appaltante. Difettano, quindi, nel caso di specie gli elementi caratterizzanti un genuino contratto di appello di servizi, ossia, secondo quanto già evidenziato nelle premesse in punto di diritto: l'organizzazione di mezzi, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio di impresa. Il rischio d'impresa, in particolare, che, secondo l'accezione consolidata, è da intendersi in senso di rischio economico deriva dall'impossibilità di predeterminare con esattezza i costi connessi al compimento dell'opera o alla fornitura del servizio. Tale rischio, normalmente, in un appalto genuino grava sull'appaltatore, circostanza da escludere invece nel caso dell'accertamento in oggetto, stante, come anticipato, la prevedibilità dell'operazione economica desumibile dal corrispettivo indicato nel contratto di appalto (v. All. 3 del Con contratto, all. 7 fascicolo di primi grado ) e dal compenso dovuto in relazione alla quantità delle ore di lavoro effettuate dai dipendenti come risultante dalle Con fatture (v. all 8 fascicolo di primo grado ). Con Nell'All. 8 fascicolo di primo grado , nello specifico, sono riportate le fatture emesse dalla società “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa” n. 304/2017, n. 403/2017, n. 441/2017, n. 503/2017 e n. 247/2017, nelle quali la “quantità” delle prestazioni viene rapportata a giorni o al mese per un “prezzo” unitario giornaliero o mensile che, moltiplicato per il numero di giorni, fornisce l'“importo”. Ad esempio, nella fattura n. 403/2017 per il mese di luglio 2017 il “lavoro eseguito” di “portiere” è indicato, per il lavoratore , in 15 giorni nel mese Controparte_4 al prezzo di € 38,71 al giorno per l'importo di € 580,65; per il lavoratore Parte_3
, in 14 giorni, sempre al prezzo di € 38,71 al giorno per l'importo di €
[...]
541,94; nella fattura n. 304/2017 è riportato un lavoro eseguito di “tuttofare” per 6 giorni al prezzo unitario giornaliero di € 7,69, per l'importo complessivo di € 46,14 pag. 11 di 18 e quella di “cameriera ai piani” per 3 giorni sempre al prezzo unitario giornaliero di € 7,69, per l'importo complessivo di € 23.07, e così via. Il Giudice a quo ha del tutto omesso di valutare la rilevanza di tale documentazione, che, ad avviso di questa Corte, si appalesa per contro decisiva per qualificare in termini di illegittimità (non genuinità) il contratto di appalto sul cui presupposto si sono innestate le prestazioni lavorative di tutti e tre i lavoratori sopraindicati OK EG, ed ed in relazione Parte_2 Parte_3 alle quali sussiste pertanto violazione dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 finanche a prescindere dalla acquisizione di convergenti dichiarazioni dei predetti lavoratori, atteso che era addirittura espressamente pattuito tra le parti che l'appaltatrice si sarebbe astenuta dall'esercitare il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei medesimi lavoratori messi a disposizione della committente per rispettare l'esercizio che di tali poteri avrebbe fatto la committente e dovendosi a tal punto ritenere coerentemente che i rapporti di lavoro per tutti e tre i suddetti lavoratori si siano caratterizzati in tal senso ovvero mediante esercizio del potere direttivo ed organizzativo sui lavoratori da parte della committente e non da parte dell'appaltatrice. Quanto, poi, alla sussistenza di un D.U.R.C. regolare relativamente alla ditta appaltatrice ciò è evidentemente del tutto irrilevante (v. all. 15 fascicolo di primo Con grado ) contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado visto che tale documento, rilasciato dall' , attesta il versamento regolare dei contributi CP_5 da parte della società richiedente in relazione ai lavoratori che risultano regolarmente assunti dalla stessa ditta per il periodo oggetto della richiesta. La sussistenza di un D.U.R.C. regolare rilasciato alla società appaltatrice al momento della stipula del contratto di appalto non prova infatti in alcun modo la liceità e genuinità dello stesso, sconfessate poi in modo inequivocabile dagli accertamenti Con effettuati in congiunta dall' , dall e dall'INAIL di nel periodo CP_5 Pt_1 oggetto di contestazione. Peraltro, successivamente alla data sopra indicata tale attestazione di D.U.R.C. regolare non è stata neppure più emessa e l' , ha CP_5 iscritto a ruolo due cartelle di pagamento per l'importo rispettivamente di € 169.913,00 e di € 1.873,00 come si legge a pag. 10 del fascicolo P.A.V. prodotto Con Con nel giudizio di primo grado da (v. all. 16 fascicolo fasc. di primo grado ). La rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione della causa è chiara, pag. 12 di 18 discendendo dalla loro considerazione che il rapporto negoziale di appalto presupposto alla costituzione dei rapporti di lavoro oggetto di accertamento non era genuino, con la conseguente riconoscibilità della commissione dell'illecito previsto dall'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 relativamente a tutti e tre i rapporti di lavoro di OK EG, ed già per Parte_2 Parte_3 tale sola ragione, risultando così confermata la legittimità della ordinanza- ingiunzione n. 9356/01 del 26/05/2023 emessa dall' Parte_1
di
[...] Pt_1
I suesposti dirimenti dati documentali, per di più, sono suffragati da svariati ulteriori elementi probatori, non valutati adeguatamente dal Tribunale di RI nella gravata sentenza. In tale prospettiva assume, innanzitutto, rilevanza il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in data 21\06\2018 dalla legale rappresentante della società pseudo- committente SI.ra , odierna appellante, la quale sentita dagli Controparte_1 ispettori ha affermato testualmente : “ … la scorsa stagione ho stipulato un appalto con la Cooperative Punto Lavoro 2006, per l'assunzione di alcuni lavoratori, tra cui un portiere di notte e alcune donne per le pulizie ma al massimo per una decina di ore complessive ed erano sempre diverse. Anche i portieri di notte sono stati due o tre nel corso della stagione…Avevo contatti con il SI. e non Parte_6 ho mai conosciuto la SInora ”. Parte_9
Dalle predette dichiarazioni, ad avviso di questa Corte, è possibile desumere inequivocabilmente la non “genuinità” del rapporto di appalto instaurato con la Cooperativa “Punto Lavoro”. La SI.ra ha ammesso, infatti, di essersi P_ rivolta alla predetta cooperativa per la mera fornitura di lavoratori da impiegare presso il in qualità di portieri di notte o addetti alle pulizie Parte_5 Parte_5
e non per l'organizzazione di un vero e proprio servizio a carico e sotto la supervisione della ditta appaltatrice quanto a gestione di turni e orari dei dipendenti, direttive sull'esecuzione del lavoro, pagamento delle retribuzioni. Peraltro, l'allora ricorrente ha anche ammesso di non aver mai avuto contatti con la legale rappresentante della predetta cooperativa ma solo con “un certo” SI. che, almeno formalmente, non è mai stato delegato alla direzione od Parte_6 organizzazione del personale inviato presso le ditte committenti. Il SI. in questa come in quasi tutte le occasioni che nell'anno 2017 Parte_6
pag. 13 di 18 hanno visto la cooperativa “Punto Lavoro” mettere in campo un vero e proprio
“sistema” di appalti illeciti che ha coinvolto una ventina di ditte committenti per la mera fornitura di personale, ha ricoperto, sebbene senza alcun incarico formale avente data certa e risultante da pubblici registri, il ruolo di intermediario tra la cooperativa stessa e le società appaltanti. Per tale funzione di intermediazione non autorizzata lo stesso al pari della legale rappresentante della cooperativa Pt_6
“Punto Lavoro” SI.ra è stato destinatario di sanzioni in separato Parte_10 Con verbale d'illecito (v. docc. 10 e 11, fascicolo di primo grado ) , a riprova della sussistenza di una pratica illecita in cui l' dietro mandato occulto della Pt_6
“Punto Lavoro”, faceva da tramite tra le ditte committenti ed i lavoratori per aggirare la normativa sugli appalti e l'intermediazione di personale. Tutto ciò con l'avallo delle stesse società committenti che usufruivano di evidenti vantaggi in materia di reperimento dei lavoratori e formalità legate alla loro assunzione, nonché in termini di risparmio retributivo e contributivo. Peraltro, la dichiarazione resa dall'allora ricorrente assume un valore probatorio ancora più eloquente se valutata alla luce del sistema di appalti e somministrazioni illeciti messi in campo dalla cooperativa “Punto Lavoro” nell'anno 2017, come emerge chiaramente dai sopra richiamati verbali (v. docc. 10 e 11, fascicolo di Con primo grado ) e degli altri elementi probatori descritti in precedenza. Sotto tale profilo si osserva, inoltre, che il primo Giudice non ha rettamente inteso il senso della pronuncia di legittimità Cass., Sez. Lav., 7/09/2015, n. 17702, menzionata nella motivazione della sentenza appellata, in quanto la circostanza che la dichiarazione del datore di lavoro all'ispettore del lavoro non sia qualificabile come confessione stragiudiziale, non impedisce però di valutare anche tale risultanza, unitamente ad altre che rilevino in modo convergente nel senso della sussistenza dell'illecito amministrativo contestato. Si veda, al riguardo, la motivazione della citata sentenza di legittimità, che, dopo aver ritenuto che: “…la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli che l'imprenditore renda all'ispettore del lavoro, nell'esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativo giudiziaria, non costituisce confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, sia perché detto ispettore agisce quale organo della pubblica amministrazione ma non è il soggetto che rappresenta l'ente in senso sostanziale né, quindi, è il destinatario degli effetti favorevoli della pag. 14 di 18 dichiarazione, sia perché lo specifico scopo della dichiarazione, finalizzata all'inchiesta che svolge il funzionario, esclude la configurabilità all'animus confitendi in capo al dichiarante” ha però di seguito osservato: “…Tale dichiarazione fornisce tuttavia una prova liberamente apprezzabile (Cass., 24 marzo 1977, n. 1146; Cass., 11 aprile 1984, n. 2335; Cass., 17 aprile 1997, n. 3309; Cass., 25 agosto 2003, n. 12463; Cass., 15 dicembre 2008, n. 29316). 10. Nondimeno, la sentenza resiste alle censure mosse nel ricorso, dal momento che la Corte ha espressamente esaminato la dichiarazione resa dalla datrice di lavoro e l'ha valutata non quale prova legale bensì nel contesto delle altre risultanze probatorie, ivi compresa la dichiarazione testimoniale resa dall'ispettore in sede giudiziale ed il verbale ispettivo, in cui sono state riportate la dichiarazioni della lavoratrice ed indicati i riscontri documentali, come la sottoscrizione da parte della stessa di bolle di accompagnamento delle merci. Ha altresì spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dalla lavoratrice e dalla stessa C. ai verbalizzanti, in quanto supportate dai documenti rinvenuti in azienda e più genuine in quanto rese nell'immediatezza dei fatti. Emerge dunque evidente che il giudizio si è formato correttamente e congruamente ed in questo quadro non può assumere valore decisivo l'affermazione - errata in diritto - del valore di confessione stragiudiziale resa alla parte attribuita alle dichiarazioni della C.” (si veda, in parte motiva, Cass., Sez. Lav., 7/09/2015, n. 17702). Pertanto, anche se non quale prova legale, la dichiarazione del datore di lavoro resa in sede stragiudiziale agli ispettori del lavoro è liberamente valutabile dal Giudice quale prova atipica e può essere posta a fondamento, unitamente ad altre, della motivazione di rigetto della proposta opposizione, come infatti avvenuto proprio anche nella fattispecie decisa dalla sentenza Cass., Sez. Lav., 7/09/2015, n. 17702. A conforto delle suesposte valutazioni va, poi, attribuita rilevanza alla dichiarazione resa in sede di accertamento ispettivo dal SI. Parte_6 all'epoca dei fatti di causa, come già detto, referente aziendale della società “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa”, che ha appunto confermato il proprio ruolo di mero intermediario finalizzato alla messa a disposizione delle energie dei lavoratori avviati presso le imprese che stipulavano appalti di servizi con la medesima “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa”, riferendo il proprio ruolo nei pag. 15 di 18 confronti dei lavoratori assunti in termini di mera gestione dei rapporti di lavoro e non di direzione o di organizzazione delle loro prestazioni lavorative mediante l'espressione di direttive: “…Due anni fa ho collaborato con la Punto lavoro 2006 cooperativa…nell'occasione mi è stata conferita una delega al reperimento del lavoro e alla gestione dei rapporti di lavoro in appalto…” (doc. n. 11 fasc. di Con primo grado ). Nello stesso senso, poi, vanno lette anche le dichiarazioni rilasciate prima in sede ispettiva e, poi, in sede di escussione testimoniale dal SI. OK EG. Il predetto lavoratore, in particolare, sentito in sede ispettiva in data 29/11/2017 ha dichiarato: << Ho lavorato per la Cooperativa Punto Lavoro 2006 dal 14.08.2017 fino al 09.09.2017 con la qualifica di portiere di notte e tuttofare dalle ore 19:00 fino alle ore 7:00 presso l'hotel “Nocchiero” in via Catalani 3 a RI…Ho preso contatti con il SI. che mi ha indirizzato all' Parte_6
Hotel “Nocchiero” in via Catalani n. 3 a RI…non ho percepito alcuno stipendio neanche acconti >>. In sede di escussione testimoniale, il SI. OK EG ha confermato le predette dichiarazioni ed ha altresì chiarito: “(…) Mi ricordo che ho lavorato per un mese presso un residence di cui non ricordo il nome e che non sono stato pagato. Io facevo il portiere notturno tuttofare e ho lavorato in estate …Io ricevevo le direttive dalla padrona …Quando io facevo il notturno ero da solo. Non so se era presente il referente della ditta “Punto Lavoro 2006 Società Cooperativa”… Mi ricordo di avere lavorato al residence tramite un agenzia. Non mi ricordo il nome. Ho lavorato solo un mese come portiere di notte e non sono stato pagato e non ho preso la busta paga .Ho firmato un contratto di lavoro . Ero solo io non ricordo se c'erano colleghi di lavoro . Facevo il portiere notturno e c'ero solo io. Mi ricordo che la persona con cui io ho preso contatti era napoletano con uffici da qualche parte a . ADR: Non conosco e ”. Pt_1 Parte_2 Tes_1
Dalle dichiarazioni rilasciate dal SI. OK EG nel corso dell'accertamento ispettivo è possibile desumere il carattere non genuino dell'appalto in esame atteso che il predetto lavoratore ha descritto le mansioni svolte presso il
[...] di RI (quelle di portiere notturno) senza fare il benché minimo Parte_5 riferimento ad un'organizzazione del lavoro predisposta dalla cooperativa appaltatrice in relazione ad orari svolti, direttive impartite e percezione del pag. 16 di 18 compenso (compenso che, peraltro, fa presente di non aver mai ricevuto). Ma non solo: il lavoratore, nella sopra trascritta dichiarazione, ha inoltre precisato quale sia stato il ruolo del Sig. che si è limitato ed è consistito Parte_6 unicamente nell'“indirizzarlo” presso l'Hotel “Nocchiero” in via Catalani n. 3 a RI, ovvero nella mera messa a disposizione di energie lavorative, di manodopera, in favore della allora ditta di cui l'odierna appellata era Parte_5 titolare e legale rappresentante, così risultando provato dalla dichiarazione, confermata dal teste in udienza, che la Cooperativa Punto Lavoro 2006 non ha esercitato nei suoi confronti il potere direttivo proprio del datore di lavoro e che dunque l'appalto non era genuino, e che piuttosto tale potere direttivo era esercitato dalla odierna appellata. Per di più il SI. OK EG ha confermato in giudizio le dichiarazioni rilasciate in prima battuta agli ispettori allorché è stato ascoltato come testimone all'udienza del 24/01/2024 in tal modo dando prova della propria attendibilità. In tale occasione il SI. OK EG ha anche precisato: di aver ricevuto le direttive sull'esecuzione del lavoro dall'allora ricorrente (“…dalla padrona…”), ovvero proprio dalla SI.ra odierna appellata;
di non aver visto referenti della P_ cooperativa “Punto Lavoro” presso il residence ” e che era da solo a Parte_5 svolgere le mansioni di portiere di notte. Stante poi l'identità di mansioni, la dichiarazione rilasciata in sede ispettiva e confermata in udienza dal teste SI. OK EG corrobora altresì la conclusione di piena verosimiglianza in ordine alla conclusione - confermata anche dal complesso degli ulteriori elementi istruttori dianzi ricordati e non tenuti in considerazione dal primo Giudice (a partire dal già menzionato vizio genetico del contratto di appalto prevedente, al punto 2) relativo all'oggetto del contratto che “Il committente si riserva l'esercizio del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” e dagli altri elementi che si sono sopra illustrati)
- che anche relativamente agli altri lavoratori ed Parte_2 Parte_3
il potere direttivo e quello organizzativo fossero esercitati non già da
[...] parte della Cooperativa Punto Lavoro 2006, ma, appunto, dalla odierna appellata, con conseguente illegittimità dell'appalto anche relativamente a tali posizioni lavorative. A ciò aggiungasi che l'odierna appellata non ha offerto alcun SInificato elemento pag. 17 di 18 di prova idoneo a scalfire il complessivo quadro probatorio innanzi diffusamente descritto, ove correttamente inteso e valorizzato.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello Con proposto dall' di va accolto con statuizioni come da dispositivo. Pt_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'eSIuità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'Amministrazione appellante).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: Con
- in accoglimento dell'appello proposto dall' di in parziale riforma Pt_1 della sentenza gravata, rigetta il ricorso di prime cure proposto dalla SI.ra e tutte le domande ivi contenute;
Controparte_1
- condanna la SI.ra , al pagamento delle spese di entrambi i Controparte_1 gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 1.350,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge e, per questo grado, in € 1.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge. Così deciso a Bologna, nella camera di conSIlio del giorno 25.09.2025 Il ConSIliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli ConSIliere dott. Roberto Pascarelli ConSIliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 277/2024 RGA avverso la sentenza n. 403/2024 R.S. del Tribunale di RI, Sezione Lavoro emessa e pubblicata in data 4 aprile 2024 nel giudizio iscritto al n. 2047/2023 R.G., notificata in data 11 aprile 2024; avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 25/09/2025; promossa da: (C.F. Parte_1
, in persona del Dirigente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici in Bologna, via A. Testoni n. 6 è ex lege domiciliato;
appellante; contro
(cod. fisc. ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._1 socio accomandatario e legale rappresentante della cessata
[...] con sede in RI, Via Catalani 3 (cod. fisc. e part. Controparte_2
I.V.A. ), allo stato cancellata dal Registro delle Imprese, P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela pag. 1 di 18 Magnani e Stefano Mariani, elettivamente domiciliata presso della prima sito in
Viale Della Repubblica 90; Pt_1 appellata;
udita la relazione della causa fatta dal ConSIliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di RI P_
, in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della
[...] cessata società ha spiegato opposizione CP_2 Controparte_2 Con avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 9356/01 emessa dal Dirigente dell' di in data 26\05\2023 (notificata in data 03\06\2023) del valore di € 5.055,05. Pt_1
Così come si ha modo di leggere nella gravata sentenza: “(…) I fatti presi a riferimento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 9356/01 sono quelli accertati dall' di a seguito dell'accesso ispettivo Parte_1 Pt_1 effettuato in data 21\06\2018 e contestati con verbale unico di accertamento e notificazione n. 25785 in data 26\10\2018 a in proprio e Controparte_1 nella sua qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della ditta
“ allo stato cancellata e poi riferiti, Controparte_2 ai sensi degli artt. 17 e 35 della L.689/81, con rapporto n. 190/2020, prot. n. 19070 del 17/09/2020. In particolare viene contestato a la violazione dell'art. 29 Controparte_1 comma 1 D.Lvo n. 276/2003 come modificato dall'art. 1 comma 1 D.Lgs n. 8/2016 (Interposizione illecita da pseudo-appalto-appaltante) per aver stipulato ed eseguito un contratto di appalto in veste di appaltante/committente con la società
“Punto Lavoro 2006 Società Cooperativa” privo dei requisiti di legge in ordine all'impiego come portieri di albergo dei lavoratori KOKA EG per n. 14 giorni dal 15/08/2017 al 31/08/2017, per n. 15 giorni Parte_2 dall'01/08/2017 al 28/08/2017 ed per n. 14 giorni Parte_3 dall'01/07/2017 al 31/07/2017. (…)”. Con L' di ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha Pt_1 eccepito l'inammissibilità, per asserita tardività, dell'avversa opposizione e, nel pag. 2 di 18 merito, ne ha comunque contestato la fondatezza, asseverando la legittimità e la correttezza della propria attività accertativa. Istruita la causa sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e mediante l'escussione del solo teste OK EG, il Tribunale di RI ha definito la vertenza con la sentenza n. 403/2024 R.S, così statuendo: “(…) 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'Ordinanza Ingiunzione n. 9356/01 emessa dal Dirigente Con dell' di RI in data 26\05\2023 . 2) Condanna l di alla rifusione in Parte_1 Pt_1 favore della parte ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 1.248,00 ( di cui euro 163,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre ad
€ 98,00 per esborsi e I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, riepilogata la vicenda giudiziaria sottoposta al suo giudizio, valutata la tempestività dell'opposizione spiegata dalla SI.ra ed esaminato il compendio probatorio in atti, ha ritenuto Parte_4
“in conclusione” che “gli accertamenti condotti dall Parte_1
risultano del tutto insufficienti a fondare le ragioni dell'Ente resistente ,
[...] motivo per il quale si impone l'annullamento della Ordinanza Ingiunzione n. Con 9356/01 emessa dal Dirigente dell di in data 26\05\2023”. Pt_1 Con L' di RI, con ricorso ex art. 434 c.p.c., depositato in data 10/05/2024, ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, previa fissazione della udienza di discussione, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di RI n. 403/2024 pubblicata in data 4 aprile 2024, notificata in data 11 aprile 2024, e per l'effetto respingere l'opposizione originariamente proposta da in proprio e quale Controparte_1 socio accomandatario e legale rappresentante della cessata società
[...]
già avente sede in RI, Via Catalani n. 3, avverso Controparte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 9356/01 del 26/05/2023 emessa dall'
[...]
di RI e confermarsi la le gittimità della medesima Parte_1 ordinanza-ingiunzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”. Nello spiegato atto di gravame, l appellante ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, reiterativi delle pag. 3 di 18 prospettazioni già svolte dalla Pubblica Amministrazione nel giudizio a quo e rubricati rispettivamente: “1) Omessa valutazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c. acquisite nel giudizio di primo grado ed in specie del contratto di appalto concluso tra la società “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa” e la società “ , del difetto di Parte_5 requisiti essenziali del medesimo contratto e della presenza in esso di articolato probante il carattere non genuino dell'appalto. Irragionevolezza della motivazione della sentenza appellata. Violazione dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 in relazione all'art. 1655 c.c.”; 2) Omessa valutazione delle risultanze istruttorie ex artt. 115 e 116 c.p.c. rilevanti in punto accertamento delle prestazioni dei lavoratori ed e della loro direzione ad Controparte_4 Parte_3 opera della committente odierna appellata e non dalla società appaltatrice “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa”, ed in specie dell'Allegato 3 al contratto di appalto stipulato tra tale società e la società Parte_5
e delle fatture emesse dalla società appaltatrice per i servi prestati alla società
dalle quali tali prestazioni lavorative risultano provate, in Parte_5 correlazione al compendio probatorio rappresentato dalle pattuizioni concluse nel medesimo contratto di appalto, dalla dichiarazione confessoria stragiudiziale della SI.ra e dalla dichiarazione del lavoratore OK EG. Omessa P_ valutazione della dichiarazione resa in sede ispettiva dal SI. che Parte_6 conferma il ruolo meramente intermediario e non eterodirettivo di prestazioni lavorative svolto dalla società “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa”. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza appellata anche in quanto con tale sentenza il primo Giudice non ha alfine ammesso la prova Con testimoniale, chiesta da di del SI. , che aveva in Pt_1 Parte_3 primo tempo ammesso e poi escluso in quanto sarebbe stato escusso come teste in altro distinto giudizio di opposizione a cartella contributiva Conseguente CP_5 violazione, anche per tali ragioni, dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 in relazione all'art. 1655 c.c.”; “3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 c.c. Illogicità della motivazione della sentenza del Tribunale di RI appellata che, dopo avere escluso che la dichiarazione resa dal datore di lavoro in sede ispettiva configuri confessione stragiudiziale, ha tuttavia al contempo omesso di compierne libera valutazione, come possibile e doveroso, unitamente alle altre risultanze pag. 4 di 18 istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado convergenti nel senso della commissione della violazione dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003”; “4) Erronea ed omessa valutazione delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio di primo grado ex artt. 115 e 116 c.p.c. quanto alla dichiarazione resa in sede di accerta mento ispettivo dal lavoratore OK EG, dallo stesso confermata nel giudizio di primo grado in qualità di teste, ed alle fatture emesse dalla “Punto Lavoro 2006 Società Cooperativa”. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Violazione, anche per tali ragioni e profilo, dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003”. La SI.ra , ritualmente costituitasi in giudizio, ha diffusamente Controparte_1 contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte
“(…) contrariis reiectis, voglia: A ) nel merito: confermare la sentenza di primo grado;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, va preliminarmente osservato che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha ritenuto tempestiva l'opposizione proposta da , giudicando Controparte_1 Con
“inconsistente” la “eccezione di tardività del ricorso dedotta dall , risultando dagli atti come il ricorso originario sia stato depositato in data 30\06\2023 nell'ambito della causa n. 507\23 RGL iscritta erroneamente sul ruolo LAVORO e che in forza di decreto in data 5\07\2023 è stata poi iscritta sul ruolo
[...]
; trattandosi di autonoma statuizione che non è stata Controparte_6 oggetto di impugnazione. Quanto alla residua materia oggetto del contendere, questa Corte ritiene che Con l'appello proposto dall' di RI - i cui motivi di impugnazione (tutti attinenti alle valutazioni del compendio probatorio compiute dal Giudice a quo), in ragione della loro stretta interconnessione logico-giuridica, possono essere trattati congiuntamente – risulti meritevole di accoglimento per le ragioni appresso specificate. Per quanto concerne la distinzione fra appalto di servizi e somministrazione illecita di manodopera, si rammenta che, a mente dell'art. 1655 c.c., l'appalto è il contratto pag. 5 di 18 con cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionata da un'altra parte - committente
-, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale. Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, nel distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato. Nel contratto di somministrazione di manodopera - cui sarebbe, nella sostanza, riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi -, per contro, l'impresa datrice di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi. Pertanto, nel contratto di appalto, i lavoratori debbono rimanere nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne deve curare la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è, invece, l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta a dettagliare in modo adeguatamente specifico gli indici sintomatici della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma, in realtà, dissimulante una somministrazione di personale, ravvisandoli nei seguenti elementi: la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto a quella svolta dei dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del pag. 6 di 18 committente dell'attività. Se, pertanto, va esclusa la liceità dell'appalto di solo lavoro, può accadere che l'oggetto dell'appalto si sostanzi nell'esecuzione di un servizio, in tutto o in parte, dematerializzato, nel quale, in concreto, l'apporto umano, ossia la prestazione di manodopera, risulta essere predominante rispetto all'impiego dei mezzi da parte dall'appaltatore. Si ha, invece, un fittizio contratto di appalto che maschera un'interposizione illecita di manodopera nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali. L'orientamento ormai costante e consolidato della giurisprudenza è nel senso che, nei c.d. “appalti leggeri”, intendendosi per tali quelli “in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro” (Cass. n. 14371/2020), è sufficiente, ai fini della liceità, che, in capo all'appaltatore, sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti (Cass. n. 21413/2019), e che il requisito della
“organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore”, previsto dal citato articolo 29, possa individuarsi, in presenza di particolari eSIenze dell'opera o del servizio, anche nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel contratto (Cass. n. 30694/2018). Si è ritenuto, pertanto, che, se, da un lato, l'appaltatore, in relazione alla particolarità dell'opera o del servizio, può limitarsi a mettere a disposizione del committente la propria professionalità, intesa quale capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, dall'altro, è requisito imprescindibile per la configurabilità di un appalto lecito che sia l'appaltatore medesimo a organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria ed esercitando sui propri lavoratori un potere direttivo effettivo e non meramente formale. Viceversa, si è configurata una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. n. 7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018). pag. 7 di 18 Si è ritenuto, infine, che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore alla organizzazione e direzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, non rileva che l'impresa appaltatrice sia effettivamente operante sul mercato, posto che, se la prestazione risulta diretta ed organizzata dal committente, per ciò solo deve escludersi l'organizzazione del servizio ad opera dell'appaltatore (Cass. n. 11720/2009). Va, poi, richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass. Sez. L. n. 9963 del 9\07\2002 rv. 555623; conformi stessa sezione n. 12357 del 22/08/2003 Rv. 566172, n. 13927 del 19/09/2003 Rv. 567026 e n. 19833 del 30/12/2003 Rv. 569220) che è ferma nel ritenere come i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli obblighi contributivi, mentre fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, non hanno alcun valore probatorio precostituito - neanche di presunzione semplice - riguardo alle altre circostanze in esse contenuti. Sul punto Cass. Sez. L. n. 11946 dell'8\06\2005 Rv. 581768-1, con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali, ha ulteriormente chiarito che le circostanze apprese da terzi e in essi contenute - anche quando non siano allegati i verbali delle informazioni assunte che costituiscono la fonte della conoscenza del verbalizzante - costituiscono elementi probatori che il giudice può valutare in concorso con altri. In sostanza, i verbali ispettivi – che costituiscono atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. – hanno effettivamente una efficacia probatoria privilegiata, contemplata dall'art. 2700 c.c.: l'atto accertativo tuttavia fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. SSUU. n. 12545/1992, cit. C. 7162/2003; C. 3525/2005; C. 14158/2002). Per la precisione, per “fatti dotati di efficacia probatoria privilegiata” “devono intendersi unicamente quelli oggetto di conoscenza diretta da parte dell'organo accertatore. Tali sono i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quelli relativi alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese”. pag. 8 di 18 Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti durante l'espletamento delle verifiche e, in particolare, la loro veridicità, la giurisprudenza dominante conferisce rilevanza fondamentale al principio del libero convincimento del giudice, stabilito dall'art. 116 c.p.c.. Conseguentemente le stesse sono liberamente apprezzate dal giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto e pertanto mai quali fonti esclusive del proprio convincimento (Cass. 23 giugno 2008, n. 17049; id. 25 giugno 2003, n. 10128 e 10 dicembre 2002, n. 17555). Ciò posto in punto di diritto, ad avviso di questa Corte, il Tribunale di RI non ha valutato correttamente il compendio probatorio in atti che, senza necessità di integrazioni, palesa in maniera chiara ed inequivocabile la fondatezza delle ragioni dell' appellante. Pt_7
Sul punto si evidenzia la chiara irragionevolezza della motivazione della pronuncia in oggetto, che non ha tenuto in debito conto, omettendone la valutazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., di uno degli elementi principali (insieme ad altri di cui si darà conto nel proseguo) riscontrati dall'Amministrazione appellante al fine di escludere la genuinità del contratto di appalto intercorso tra l'odierna appellata e la Società Punto Lavoro 2006 Società Cooperativa. Si tratta, sotto il profilo formale, della tipologia del contratto di appalto stipulato e delle clausole ivi inserite. Con Tale contratto (v. all. 7 fascicolo di primo grado ) è innanzitutto privo di data certa e risulta essere stato sottoscritto dalla società appaltatrice (Punto Lavoro 2006 Soc. Coop.) mediante una semplice SIla illeggibile apposta sul timbro della società stessa. Il contratto de quo è carente anche di numerosi elementi essenziali, quali l'indicazione del prezzo del servizio (nell'all. 3 sono state indicate solo cifre prive di qualsivoglia parametro di quantificazione), l'indicazione del nominativo degli incaricati dall'appaltatore alla gestione dei rapporti con la struttura del committente, dell'organizzazione delle risorse inviate e le generalità specifiche dei dipendenti oggetto del servizio appaltato. Inoltre, nello specifico, è stato riscontrato un vizio genetico del contratto in oggetto che, al punto 2) – in ordine all'oggetto del contratto – prevede testualmente che:
“Il committente si riserva l'esercizio del potere organizzativo e del potere direttivo pag. 9 di 18 nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” e, nella descrizione dei servizi oggetto dell'appalto, ovvero nell'Allegato 1 ( cui rinvia il citato punto 2), fa riferimento a singole figure di lavoratori – quali tuttofare, portieri e addetti alle pulizie generali - anziché alla gestione di servizi aziendali da attuare da parte dell'appaltatore. Per di più c'è da evidenziare che il primo Giudice ha omesso di rilevare anche che nell'Allegato 1 al contratto di appalto era espressamente convenuto che: “Il committente affida all'appaltatore, che accetta nel rigoroso rispetto dell'esercizio del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, i seguenti servizi: tuttofare portiere, pulizie generali”; che nell'Allegato 2 era pure convenuto che: “Il committente specifica che i servizi forniti dall'appaltatore, il quale accetta nel rigoroso rispetto dell'esercizio del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, dovranno essere eseguiti presso i seguenti indirizzi: Parte_5
Via Catalani n. 3 5 – RI” e che nell'Allegato 3 al contratto di
[...] appalto era altresì convenuto che: “Il committente specifica che, per i servizi forniti dall'appaltatore, il corrispettivo viene determinato come segue: Parte_3
€ 500 giugno € 1.200 luglio € 1.200 agosto + alloggio”.
[...]
Da tali pattuizioni negoziali si evince con chiarezza che la società appaltatrice
“ ” si era impegnata nei confronti della Parte_8 odierna appellata a rispettare rigorosamente l'esercizio, da parte della stessa committente, del potere direttivo ed organizzativo sui lavoratori che contestualmente l'appaltatrice metteva a sua disposizione;
e per altro verso, da cui emergeva l'assenza di rischio di impresa in capo alla medesima “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa”, stante il carattere predeterminato del corrispettivo spettante per i servizi forniti dall'appaltatrice, e non risultando comunque dalla integrale lettura del contratto di appalto alcun elemento dal quale desumere la assunzione di un rischio di impresa da parte della appaltatrice. Già sotto il profilo documentale e formale, pertanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, è possibile desumere chiaramente come l'operazione commerciale messa in piedi dalle ditte appaltante ed appaltatrice sia stata inequivocabilmente finalizzata ad eludere la normativa lavoristica e previdenziale visto che in un contratto di appalto genuino, come prevede la pag. 10 di 18 normativa in materia, non è ipotizzabile che il potere organizzativo e direttivo nei con fronti dei dipendenti operanti presso la ditta committente sia ad appannaggio di quest'ultima e non della ditta appaltatrice così come non è ipotizzabile che ad essere appaltato non sia un “servizio” bensì la mera fornitura di lavoratori impiegati unitamente e con le medesime mansioni dei lavoratori alle dirette dipendenze della società appaltante. Difettano, quindi, nel caso di specie gli elementi caratterizzanti un genuino contratto di appello di servizi, ossia, secondo quanto già evidenziato nelle premesse in punto di diritto: l'organizzazione di mezzi, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto;
l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio di impresa. Il rischio d'impresa, in particolare, che, secondo l'accezione consolidata, è da intendersi in senso di rischio economico deriva dall'impossibilità di predeterminare con esattezza i costi connessi al compimento dell'opera o alla fornitura del servizio. Tale rischio, normalmente, in un appalto genuino grava sull'appaltatore, circostanza da escludere invece nel caso dell'accertamento in oggetto, stante, come anticipato, la prevedibilità dell'operazione economica desumibile dal corrispettivo indicato nel contratto di appalto (v. All. 3 del Con contratto, all. 7 fascicolo di primi grado ) e dal compenso dovuto in relazione alla quantità delle ore di lavoro effettuate dai dipendenti come risultante dalle Con fatture (v. all 8 fascicolo di primo grado ). Con Nell'All. 8 fascicolo di primo grado , nello specifico, sono riportate le fatture emesse dalla società “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa” n. 304/2017, n. 403/2017, n. 441/2017, n. 503/2017 e n. 247/2017, nelle quali la “quantità” delle prestazioni viene rapportata a giorni o al mese per un “prezzo” unitario giornaliero o mensile che, moltiplicato per il numero di giorni, fornisce l'“importo”. Ad esempio, nella fattura n. 403/2017 per il mese di luglio 2017 il “lavoro eseguito” di “portiere” è indicato, per il lavoratore , in 15 giorni nel mese Controparte_4 al prezzo di € 38,71 al giorno per l'importo di € 580,65; per il lavoratore Parte_3
, in 14 giorni, sempre al prezzo di € 38,71 al giorno per l'importo di €
[...]
541,94; nella fattura n. 304/2017 è riportato un lavoro eseguito di “tuttofare” per 6 giorni al prezzo unitario giornaliero di € 7,69, per l'importo complessivo di € 46,14 pag. 11 di 18 e quella di “cameriera ai piani” per 3 giorni sempre al prezzo unitario giornaliero di € 7,69, per l'importo complessivo di € 23.07, e così via. Il Giudice a quo ha del tutto omesso di valutare la rilevanza di tale documentazione, che, ad avviso di questa Corte, si appalesa per contro decisiva per qualificare in termini di illegittimità (non genuinità) il contratto di appalto sul cui presupposto si sono innestate le prestazioni lavorative di tutti e tre i lavoratori sopraindicati OK EG, ed ed in relazione Parte_2 Parte_3 alle quali sussiste pertanto violazione dell'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 finanche a prescindere dalla acquisizione di convergenti dichiarazioni dei predetti lavoratori, atteso che era addirittura espressamente pattuito tra le parti che l'appaltatrice si sarebbe astenuta dall'esercitare il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei medesimi lavoratori messi a disposizione della committente per rispettare l'esercizio che di tali poteri avrebbe fatto la committente e dovendosi a tal punto ritenere coerentemente che i rapporti di lavoro per tutti e tre i suddetti lavoratori si siano caratterizzati in tal senso ovvero mediante esercizio del potere direttivo ed organizzativo sui lavoratori da parte della committente e non da parte dell'appaltatrice. Quanto, poi, alla sussistenza di un D.U.R.C. regolare relativamente alla ditta appaltatrice ciò è evidentemente del tutto irrilevante (v. all. 15 fascicolo di primo Con grado ) contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado visto che tale documento, rilasciato dall' , attesta il versamento regolare dei contributi CP_5 da parte della società richiedente in relazione ai lavoratori che risultano regolarmente assunti dalla stessa ditta per il periodo oggetto della richiesta. La sussistenza di un D.U.R.C. regolare rilasciato alla società appaltatrice al momento della stipula del contratto di appalto non prova infatti in alcun modo la liceità e genuinità dello stesso, sconfessate poi in modo inequivocabile dagli accertamenti Con effettuati in congiunta dall' , dall e dall'INAIL di nel periodo CP_5 Pt_1 oggetto di contestazione. Peraltro, successivamente alla data sopra indicata tale attestazione di D.U.R.C. regolare non è stata neppure più emessa e l' , ha CP_5 iscritto a ruolo due cartelle di pagamento per l'importo rispettivamente di € 169.913,00 e di € 1.873,00 come si legge a pag. 10 del fascicolo P.A.V. prodotto Con Con nel giudizio di primo grado da (v. all. 16 fascicolo fasc. di primo grado ). La rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione della causa è chiara, pag. 12 di 18 discendendo dalla loro considerazione che il rapporto negoziale di appalto presupposto alla costituzione dei rapporti di lavoro oggetto di accertamento non era genuino, con la conseguente riconoscibilità della commissione dell'illecito previsto dall'art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 276/2003 relativamente a tutti e tre i rapporti di lavoro di OK EG, ed già per Parte_2 Parte_3 tale sola ragione, risultando così confermata la legittimità della ordinanza- ingiunzione n. 9356/01 del 26/05/2023 emessa dall' Parte_1
di
[...] Pt_1
I suesposti dirimenti dati documentali, per di più, sono suffragati da svariati ulteriori elementi probatori, non valutati adeguatamente dal Tribunale di RI nella gravata sentenza. In tale prospettiva assume, innanzitutto, rilevanza il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in data 21\06\2018 dalla legale rappresentante della società pseudo- committente SI.ra , odierna appellante, la quale sentita dagli Controparte_1 ispettori ha affermato testualmente : “ … la scorsa stagione ho stipulato un appalto con la Cooperative Punto Lavoro 2006, per l'assunzione di alcuni lavoratori, tra cui un portiere di notte e alcune donne per le pulizie ma al massimo per una decina di ore complessive ed erano sempre diverse. Anche i portieri di notte sono stati due o tre nel corso della stagione…Avevo contatti con il SI. e non Parte_6 ho mai conosciuto la SInora ”. Parte_9
Dalle predette dichiarazioni, ad avviso di questa Corte, è possibile desumere inequivocabilmente la non “genuinità” del rapporto di appalto instaurato con la Cooperativa “Punto Lavoro”. La SI.ra ha ammesso, infatti, di essersi P_ rivolta alla predetta cooperativa per la mera fornitura di lavoratori da impiegare presso il in qualità di portieri di notte o addetti alle pulizie Parte_5 Parte_5
e non per l'organizzazione di un vero e proprio servizio a carico e sotto la supervisione della ditta appaltatrice quanto a gestione di turni e orari dei dipendenti, direttive sull'esecuzione del lavoro, pagamento delle retribuzioni. Peraltro, l'allora ricorrente ha anche ammesso di non aver mai avuto contatti con la legale rappresentante della predetta cooperativa ma solo con “un certo” SI. che, almeno formalmente, non è mai stato delegato alla direzione od Parte_6 organizzazione del personale inviato presso le ditte committenti. Il SI. in questa come in quasi tutte le occasioni che nell'anno 2017 Parte_6
pag. 13 di 18 hanno visto la cooperativa “Punto Lavoro” mettere in campo un vero e proprio
“sistema” di appalti illeciti che ha coinvolto una ventina di ditte committenti per la mera fornitura di personale, ha ricoperto, sebbene senza alcun incarico formale avente data certa e risultante da pubblici registri, il ruolo di intermediario tra la cooperativa stessa e le società appaltanti. Per tale funzione di intermediazione non autorizzata lo stesso al pari della legale rappresentante della cooperativa Pt_6
“Punto Lavoro” SI.ra è stato destinatario di sanzioni in separato Parte_10 Con verbale d'illecito (v. docc. 10 e 11, fascicolo di primo grado ) , a riprova della sussistenza di una pratica illecita in cui l' dietro mandato occulto della Pt_6
“Punto Lavoro”, faceva da tramite tra le ditte committenti ed i lavoratori per aggirare la normativa sugli appalti e l'intermediazione di personale. Tutto ciò con l'avallo delle stesse società committenti che usufruivano di evidenti vantaggi in materia di reperimento dei lavoratori e formalità legate alla loro assunzione, nonché in termini di risparmio retributivo e contributivo. Peraltro, la dichiarazione resa dall'allora ricorrente assume un valore probatorio ancora più eloquente se valutata alla luce del sistema di appalti e somministrazioni illeciti messi in campo dalla cooperativa “Punto Lavoro” nell'anno 2017, come emerge chiaramente dai sopra richiamati verbali (v. docc. 10 e 11, fascicolo di Con primo grado ) e degli altri elementi probatori descritti in precedenza. Sotto tale profilo si osserva, inoltre, che il primo Giudice non ha rettamente inteso il senso della pronuncia di legittimità Cass., Sez. Lav., 7/09/2015, n. 17702, menzionata nella motivazione della sentenza appellata, in quanto la circostanza che la dichiarazione del datore di lavoro all'ispettore del lavoro non sia qualificabile come confessione stragiudiziale, non impedisce però di valutare anche tale risultanza, unitamente ad altre che rilevino in modo convergente nel senso della sussistenza dell'illecito amministrativo contestato. Si veda, al riguardo, la motivazione della citata sentenza di legittimità, che, dopo aver ritenuto che: “…la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli che l'imprenditore renda all'ispettore del lavoro, nell'esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativo giudiziaria, non costituisce confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, sia perché detto ispettore agisce quale organo della pubblica amministrazione ma non è il soggetto che rappresenta l'ente in senso sostanziale né, quindi, è il destinatario degli effetti favorevoli della pag. 14 di 18 dichiarazione, sia perché lo specifico scopo della dichiarazione, finalizzata all'inchiesta che svolge il funzionario, esclude la configurabilità all'animus confitendi in capo al dichiarante” ha però di seguito osservato: “…Tale dichiarazione fornisce tuttavia una prova liberamente apprezzabile (Cass., 24 marzo 1977, n. 1146; Cass., 11 aprile 1984, n. 2335; Cass., 17 aprile 1997, n. 3309; Cass., 25 agosto 2003, n. 12463; Cass., 15 dicembre 2008, n. 29316). 10. Nondimeno, la sentenza resiste alle censure mosse nel ricorso, dal momento che la Corte ha espressamente esaminato la dichiarazione resa dalla datrice di lavoro e l'ha valutata non quale prova legale bensì nel contesto delle altre risultanze probatorie, ivi compresa la dichiarazione testimoniale resa dall'ispettore in sede giudiziale ed il verbale ispettivo, in cui sono state riportate la dichiarazioni della lavoratrice ed indicati i riscontri documentali, come la sottoscrizione da parte della stessa di bolle di accompagnamento delle merci. Ha altresì spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dalla lavoratrice e dalla stessa C. ai verbalizzanti, in quanto supportate dai documenti rinvenuti in azienda e più genuine in quanto rese nell'immediatezza dei fatti. Emerge dunque evidente che il giudizio si è formato correttamente e congruamente ed in questo quadro non può assumere valore decisivo l'affermazione - errata in diritto - del valore di confessione stragiudiziale resa alla parte attribuita alle dichiarazioni della C.” (si veda, in parte motiva, Cass., Sez. Lav., 7/09/2015, n. 17702). Pertanto, anche se non quale prova legale, la dichiarazione del datore di lavoro resa in sede stragiudiziale agli ispettori del lavoro è liberamente valutabile dal Giudice quale prova atipica e può essere posta a fondamento, unitamente ad altre, della motivazione di rigetto della proposta opposizione, come infatti avvenuto proprio anche nella fattispecie decisa dalla sentenza Cass., Sez. Lav., 7/09/2015, n. 17702. A conforto delle suesposte valutazioni va, poi, attribuita rilevanza alla dichiarazione resa in sede di accertamento ispettivo dal SI. Parte_6 all'epoca dei fatti di causa, come già detto, referente aziendale della società “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa”, che ha appunto confermato il proprio ruolo di mero intermediario finalizzato alla messa a disposizione delle energie dei lavoratori avviati presso le imprese che stipulavano appalti di servizi con la medesima “Punto Lavoro 2006 Società cooperativa”, riferendo il proprio ruolo nei pag. 15 di 18 confronti dei lavoratori assunti in termini di mera gestione dei rapporti di lavoro e non di direzione o di organizzazione delle loro prestazioni lavorative mediante l'espressione di direttive: “…Due anni fa ho collaborato con la Punto lavoro 2006 cooperativa…nell'occasione mi è stata conferita una delega al reperimento del lavoro e alla gestione dei rapporti di lavoro in appalto…” (doc. n. 11 fasc. di Con primo grado ). Nello stesso senso, poi, vanno lette anche le dichiarazioni rilasciate prima in sede ispettiva e, poi, in sede di escussione testimoniale dal SI. OK EG. Il predetto lavoratore, in particolare, sentito in sede ispettiva in data 29/11/2017 ha dichiarato: << Ho lavorato per la Cooperativa Punto Lavoro 2006 dal 14.08.2017 fino al 09.09.2017 con la qualifica di portiere di notte e tuttofare dalle ore 19:00 fino alle ore 7:00 presso l'hotel “Nocchiero” in via Catalani 3 a RI…Ho preso contatti con il SI. che mi ha indirizzato all' Parte_6
Hotel “Nocchiero” in via Catalani n. 3 a RI…non ho percepito alcuno stipendio neanche acconti >>. In sede di escussione testimoniale, il SI. OK EG ha confermato le predette dichiarazioni ed ha altresì chiarito: “(…) Mi ricordo che ho lavorato per un mese presso un residence di cui non ricordo il nome e che non sono stato pagato. Io facevo il portiere notturno tuttofare e ho lavorato in estate …Io ricevevo le direttive dalla padrona …Quando io facevo il notturno ero da solo. Non so se era presente il referente della ditta “Punto Lavoro 2006 Società Cooperativa”… Mi ricordo di avere lavorato al residence tramite un agenzia. Non mi ricordo il nome. Ho lavorato solo un mese come portiere di notte e non sono stato pagato e non ho preso la busta paga .Ho firmato un contratto di lavoro . Ero solo io non ricordo se c'erano colleghi di lavoro . Facevo il portiere notturno e c'ero solo io. Mi ricordo che la persona con cui io ho preso contatti era napoletano con uffici da qualche parte a . ADR: Non conosco e ”. Pt_1 Parte_2 Tes_1
Dalle dichiarazioni rilasciate dal SI. OK EG nel corso dell'accertamento ispettivo è possibile desumere il carattere non genuino dell'appalto in esame atteso che il predetto lavoratore ha descritto le mansioni svolte presso il
[...] di RI (quelle di portiere notturno) senza fare il benché minimo Parte_5 riferimento ad un'organizzazione del lavoro predisposta dalla cooperativa appaltatrice in relazione ad orari svolti, direttive impartite e percezione del pag. 16 di 18 compenso (compenso che, peraltro, fa presente di non aver mai ricevuto). Ma non solo: il lavoratore, nella sopra trascritta dichiarazione, ha inoltre precisato quale sia stato il ruolo del Sig. che si è limitato ed è consistito Parte_6 unicamente nell'“indirizzarlo” presso l'Hotel “Nocchiero” in via Catalani n. 3 a RI, ovvero nella mera messa a disposizione di energie lavorative, di manodopera, in favore della allora ditta di cui l'odierna appellata era Parte_5 titolare e legale rappresentante, così risultando provato dalla dichiarazione, confermata dal teste in udienza, che la Cooperativa Punto Lavoro 2006 non ha esercitato nei suoi confronti il potere direttivo proprio del datore di lavoro e che dunque l'appalto non era genuino, e che piuttosto tale potere direttivo era esercitato dalla odierna appellata. Per di più il SI. OK EG ha confermato in giudizio le dichiarazioni rilasciate in prima battuta agli ispettori allorché è stato ascoltato come testimone all'udienza del 24/01/2024 in tal modo dando prova della propria attendibilità. In tale occasione il SI. OK EG ha anche precisato: di aver ricevuto le direttive sull'esecuzione del lavoro dall'allora ricorrente (“…dalla padrona…”), ovvero proprio dalla SI.ra odierna appellata;
di non aver visto referenti della P_ cooperativa “Punto Lavoro” presso il residence ” e che era da solo a Parte_5 svolgere le mansioni di portiere di notte. Stante poi l'identità di mansioni, la dichiarazione rilasciata in sede ispettiva e confermata in udienza dal teste SI. OK EG corrobora altresì la conclusione di piena verosimiglianza in ordine alla conclusione - confermata anche dal complesso degli ulteriori elementi istruttori dianzi ricordati e non tenuti in considerazione dal primo Giudice (a partire dal già menzionato vizio genetico del contratto di appalto prevedente, al punto 2) relativo all'oggetto del contratto che “Il committente si riserva l'esercizio del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto” e dagli altri elementi che si sono sopra illustrati)
- che anche relativamente agli altri lavoratori ed Parte_2 Parte_3
il potere direttivo e quello organizzativo fossero esercitati non già da
[...] parte della Cooperativa Punto Lavoro 2006, ma, appunto, dalla odierna appellata, con conseguente illegittimità dell'appalto anche relativamente a tali posizioni lavorative. A ciò aggiungasi che l'odierna appellata non ha offerto alcun SInificato elemento pag. 17 di 18 di prova idoneo a scalfire il complessivo quadro probatorio innanzi diffusamente descritto, ove correttamente inteso e valorizzato.
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello Con proposto dall' di va accolto con statuizioni come da dispositivo. Pt_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'eSIuità degli incombenti difensivi posti in essere in favore dell'Amministrazione appellante).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo: Con
- in accoglimento dell'appello proposto dall' di in parziale riforma Pt_1 della sentenza gravata, rigetta il ricorso di prime cure proposto dalla SI.ra e tutte le domande ivi contenute;
Controparte_1
- condanna la SI.ra , al pagamento delle spese di entrambi i Controparte_1 gradi del giudizio che si liquidano, per il primo grado, in € 1.350,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge e, per questo grado, in € 1.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge. Così deciso a Bologna, nella camera di conSIlio del giorno 25.09.2025 Il ConSIliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 18 di 18