Sentenza 10 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01864/2025REG.PROV.COLL.
N. 05569/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5569 del 2024, proposto da
La Perla Nera S.a.s. di OR OS & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Pomezia, Agenzia del Demanio, non costituiti in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 19654/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il Cons. Marco Valentini e udito per la parte appellante l’avvocato Marco Serra;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto:
- l’accertamento che i canoni demaniali dovuti per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, per la concessione nella quale la predetta società è stata autorizzata a subentrare, vanno calcolati in base ai valori di cui alla legge n. 296/06 con l’applicazione dei valori O.M.I. per il terziario, tenuto altresì conto della inesistenza di pertinenze;
- l’accertamento che nulla è dovuto a titolo di saldo per i canoni demaniali marittimi relativi agli anni 2007/2010, per come erroneamente determinati;
- la condanna dell’Agenzia del Demanio e del Comune di Pomezia, anche in solido tra loro, al rimborso di tutte le somme indebitamente corrisposte dalla ricorrente a titolo di canone demaniale, erroneamente determinato.
Il primo giudice ha respinto il ricorso.
Secondo il TAR, appare correttamente determinato il canone demaniale per attività turistico - alberghiere dovuto dalla società ricorrente, tenuto conto del riconoscimento formale operato dal precedente concessionario contenuto a pag. 2 della concessione demaniale n. 35/2002, circa la natura demaniale delle pertinenze oggetto della stessa concessione, per come risultanti dalla planimetria allegata, su cui sono stati applicati i valori O.M.I. per le attività commerciali alle sole metrature immobiliari destinate stabilmente a ristorazione e bar, senza altresì accordare alcuna riduzione del canone non essendo pervenuta alcuna richiesta in tal senso.
Evidenzia inoltre il TAR che proprio in ordine alla natura chiaramente commerciale dell’attività imprenditoriale di ristorazione e bar oggetto di concessione, sovviene in aiuto l’art. 27, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 114/98, il quale stabilisce che “ si intende per commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte ”.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso è stato rigettato, restando priva di rilevanza l’eccezione sul difetto di legittimazione passiva del Comune di Pomezia in ordine alla domanda di restituzione degli importi versati a titolo di canone demaniale da parte della società ricorrente.
Avverso la sentenza impugnata in data 9 luglio 2024 è stato depositato ricorso in appello.
In data 30 dicembre 2024 ha depositato memoria la parte appellante.
Nell’udienza pubblica del 4 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
- error in procedendo e in iudicando dei primi giudici per travisamento tabulare omessa e/o erronea motivazione. erronea interpretazione dei fatti di cui è causa e omessa valutazione documentale assoluto difetto di istruttoria
Con il primo motivo, assume l’appellante che l’impugnata sentenza dovrebbe ritenersi erronea nella parte in cui i giudici di prime cure hanno ritenuto che le opere inamovibili insistenti sull’area assentita in concessione, sarebbero state incamerate al patrimonio dello Stato, tenuto conto che la primigenia concessione n. 35/2002 del 21 febbraio 2002 – originariamente rilasciata al Sig. FO D’ON e successivamente volturata in favore dell’odierna appellante– prevedeva che “ tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell’Autorità concedente e non facilmente asportabili restano parimenti acquisite allo Stato senza compenso alcuno o rimborso, salva la facoltà dell’Amministrazione di ordinare la demolizione delle predette opere e la rimessa in pristino ”.
Evidenzia l’appellante al riguardo di aver prodotto nel giudizio di primo grado missiva del 19 febbraio 2003 con la quale la Capitaneria di Porto di Roma comunicava all’odierna appellante che “ da un esame della documentazione agli atti di questo Ufficio lo stabilimento balneare in argomento non risulta inserito nell’elenco generale dei beni incamerati dallo Stato, censiti sul Registro Inventario Bendi del Demanio Pubblico Mod. 23/D ”.
Detta circostanza non sarebbe stata contestata dalla controparte nella memoria di replica, né confutata dai giudici di prime cure che, in ordine alla contraddittorietà tra quanto dichiarato nella concessione n. 35/2002 e quanto invece accertato dalla Capitaneria di Porto, avrebbero omesso ogni motivazione.
Ne discende, per l’appellante, che l’impugnata sentenza dovrebbe ritenersi viziata per omessa e/o insufficiente motivazione.
Né, per altro verso, potrebbe per l’appellante assumere rilevanza la circostanza a mente della quale, a parere del giudice di prime cure, “ la pretesa assenza di pertinenze demaniali viene sconfessata dagli stessi atti concessori, nella parte in cui il concessionario ha dichiarato di accettare che le opere di difficile rimozione insistenti sull’area concessa fossero di proprietà dello Stato, riconoscendo così l’intervenuta acquisizione al patrimonio demaniale dei manufatti in questione ”, trattandosi di mera clausola di stile inserita, di fatto, nel corpo di ogni concessione e priva, conseguentemente, di effettivo valore giuridico.
Pertanto, ritiene l’appellante che non sarebbe corretta l’applicazione alla fattispecie all’esame dei valori O.M.I. relativi “alle pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario direzionali e di produzione di beni e di servizi di cui all’articolo 1, comma 251, punto 2.1), della Legge n. 296/2006”, Soggiunge l’appellante che il dante causa della odierna appellante, Sig. FO D’ON, ha ininterrottamente goduto dei beni di che trattasi sin dal 1987 fino al subingresso occorso nel 2005 e, che, dunque, la primigenia concessione non sarebbe, e non potrebbe essere, come erroneamente ritenuto dai giudici di prime cure, quella del 21 febbraio 2002.
Nel 2005 al Sig. FO D’ON è subentrata la Perla Nera s.a.s. di OR OS & C. che dunque ha continuato ad esercitare il possesso del compendio assentito senza soluzione di continuità ed il relativo primigenio titolo, all’epoca, dunque non era e non poteva considerarsi definitivamente scaduto.
L’impugnata sentenza sarebbe da considerarsi erronea, per le medesime motivazioni, là dove i giudici di prime cure non hanno tenuto in considerazione che parte dell’area assentita in concessione - sulla quale i canoni demaniali sono stati determinati - risulterebbe di proprietà esclusiva di soggetti privati nei cui confronti la ricorrente ha proposto domanda di usucapione stante il possesso ininterrotto ventennale.
- omessa e/o erronea motivazione. Errata valutazione dell’onere della prova ex art. 64 c.p.a
Con il secondo motivo argomenta l’appellante che mentre ritiene di avere documentalmente provato che l’immobile insistente sull’area assentita in concessione non è mai entrato a far parte del patrimonio dello Stato, il Comune di Pomezia ha omesso, al riguardo, ogni contestazione e/o prodotto documentazione a conforto della avversa tesi.
Secondo l’appellante, sarebbe stato preciso onere dell’Amministrazione Comunale e dell’Agenzia del Demanio fornire la prova dell’avvenuta acquisizione al patrimonio dello Stato dell’immobile di cui è causa attraverso la produzione del verbale di incameramento nonché del Testimoniale di Stato.
Nulla sarebbe stato invece prodotto in giudizio dall’amministrazione locale appellata, con il corollario che l’impugnata sentenza sarebbe stata pronunziata in violazione del combinato disposto di cui agli art.li 64 c.p.a. e 2697 cod. civ.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, avuto riguardo agli argomenti sviluppati nel primo motivo di appello, che l’esame degli atti di causa depone per un corretto calcolo e una corretta applicazione del canone di concessione demaniale marittima da parte del Comune appellato per gli anni 2008-2013, tenendo conto dei criteri previsti dalla legge n. 296/2006.
Non pare revocabile in dubbio, e in tal senso il Comune appellato risulta aver correttamente operato, che il bar e il ristorante, realizzati dai precedenti titolari della concessione, fossero stati incamerati all’Erario sin dal momento del subingresso .
Da ciò discende la legittima applicazione dei criteri O.M.I. per attività imprenditoriale di ristorazione e bar in luogo dei più bassi valori O.M.I. per attività terziaria.
Va peraltro rilevato che l’incameramento dei beni del concessionario uscente alla mano pubblica al momento della cessazione della concessione e, nondimeno, anche al momento del subingresso, è un effetto naturale espressamente previsto ex lege dall’art. 49 del Cod. Nav..
Oltretutto, tale incameramento era espressamente richiamato anche dal titolo concessorio.
Non sembra deporre in senso diverso la nota della Capitaneria di Porto di Roma del 19 febbraio 2003, richiamata dall’appellante.
Se è vero, infatti, che detta nota affermava che “ lo stabilimento balneare in argomento non risulta inserito nell’elenco generale dei beni incamerati dallo Stato ”, assume portata dirimente la circostanza
che l’incameramento dei beni al termine della concessione è un effetto che, come detto, si produce ex lege e che prescinde dai tempi del procedimento con cui l’Autorità marittima inserisce i beni in questione nell’elenco dei beni demaniali;
Ai sensi del richiamato art. 49 del Cod. Nav. solo lo Stato può dichiarare di non volere l’incameramento, con atto espresso che nel caso in esame non risulta.
Tale considerazioni assorbono altresì quanto dedotto nel secondo motivo di appello.
L’appello, pertanto, va respinto.
Nulla per le spese, non essendo le parti appellate costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO