Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4938/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta n. 4938/2024 V.G., avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 06.06.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.02.1982, ivi residente, Via Tommaso Fazzello n. 115,
e
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Salvatrice Sarcià, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 02.01.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data
10.12.2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia pagina 1 di 5
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 28.04.2006 nel Comune di Noto (atto trascritto al n.
18, Parte I, Anno 2006);
- che dalla loro unione nasceva il figlio (il 22.10.2009); Per_1
- di essersi separati giusto decreto di omologa n. 124/2023 reso dal Tribunale di Siracusa il
23.03.2023, con efficacia acquisita il 05.04.2023 (allegato in atti).
All'udienza del 05.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) I coniugi confermano il reciproco consenso con la sottoscrizione del presente atto al rilascio di passaporto valido per l'espatrio per ognuno dei coniugi, senza ulteriori formalità.
2) Il figlio OR resterà affidato in via condivisa ad entrambi i Persona_2 genitori e collocato presso l'abitazione della madre, a Belvedere, Vicolo del Mirto n. 31.
Le parti si attiveranno affinché il figlio OR possa mantenere un'immagine Per_1 positiva di ciascuno di loro e facilitando il rapporto con l'altro genitore per consentirgli di continuare a godere pienamente di una effettiva bigenitorialità.
Il padre, residente a [...], potrà vedere e tenere con sé il OR nei fine settimana, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica (in estate fino alle ore 22.00).
I giorni e gli orari di visita paterni sopra stabiliti potranno essere diversamente concordati tra le parti per adattarli alle eventuali sopravvenienze e contingenze che di volta in volta potranno presentarsi, ma in ogni caso gli orari comunque concordati dovranno essere osservati con puntualità e con tolleranza di ritardo di mezz'ora al massimo, salvo impedimento oggettivo al rispetto dell'orario, di cui dovrà essere data tempestiva comunicazione e giustificazione.
Il SI. dovrà prelevare il figlio presso il domicilio della SI.ra , dove avrà Parte_1 Pt_2
cura di ricondurlo, ovvero, in caso di richiesta preventiva e tempestiva della stessa SI.ra
, presso altra sede. Pt_2
Entrambi i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico di eventuali luoghi di villeggiatura.
3) La SI.ra , con la quale il figlio OR abita a Belvedere dal lunedì al Pt_2 Per_1
pagina 2 di 5 sabato mattina, si occuperà degli incombenti scolastici del OR, accompagnandolo la mattina a scuola, riprendendolo all'uscita da scuola;
ancora lo accompagnerà e riprenderà al doposcuola e si occuperà affinché il OR segua almeno uno sport.
Nei fine settimana, sarà il padre, residente a [...], ad occuparsi del tempo libero dagli impegni scolastici del OR e di ogni eSIenza di svago e di socializzazione Per_1
dello stesso.
4) Durante le vacanze estive, il OR trascorrerà con il padre 15 giorni Per_1
consecutivi nel mese di luglio e altri 15 nel mese di agosto, da concordarsi tra le parti entro il 15 giugno di ogni anno;
in uno dei suddetti periodi estivi assegnati, ciascun genitore potrà, altresì, condurre il figlio con sé in vacanza nell'ambito del territorio nazionale per una settimana, da indicarsi da ciascuna parte all'altra entro lo stesso termine del 15 giugno di ogni anno. Le parti dovranno comunque adottare, nella scelta dei periodi di vacanza sopra indicati, il criterio di alternanza annuale.
Il OR trascorrerà con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, le festività di Natale (dal 24 al 27 Dicembre) o di Capodanno (dal 31 Dicembre al 02 Gennaio), nonché il giorno di
Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; lo stesso criterio di alternanza dovrà essere adottato dalle parti per le altre festività del Calendario.
I genitori si impegnano, altresì a collaborare al fine di garantire al figlio la partecipazione alle ricorrenze familiari di ciascun ramo genitoriale, da comunicare con adeguato preavviso.
Il OR festeggerà, laddove possibile, il giorno del suo compleanno con la presenza di entrambi i genitori;
ove ciò non sia possibile, trascorrerà mezza giornata con ognuno dei genitori, di mattina comprendente il pranzo o di pomeriggio comprendente la cena, con alternanza annuale tra i due genitori.
5) Le parti si impegnano a tenere il cellulare sempre attivo affinché ciascun genitore possa comunicare prontamente per qualsiasi incombente o questione riguardante il figlio
. Per_1
Resta poi inteso che ciascun genitore potrà effettuare non più di quattro telefonate al giorno al figlio, sempre se non ricorra un'evenienza di necessità o urgente.
6) Entrambe le parti dovranno provvedere al mantenimento del figlio , ciascuno Per_1
in proporzione alle proprie capacità economiche.
Il padre si obbliga a corrispondere alla SI.ra la somma mensile di Parte_2
pagina 3 di 5 Euro175,00 (euro centosettantacinque,00) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , entro il giorno 5 di ogni mese, con bonifico su carta postepay intestata Per_1
alla predetta SI.ra , somma da aggiornarsi annualmente sulla base della variazione Pt_2 dell'Indice Istat.
7) Entrambi i genitori dovranno contribuire alle spese straordinarie occorrenti al figlio OR , in misura del 50% per ciascuno di essi. Onde evitare contrasti di Per_1
interpretazione insorgenti per la individuazione delle spese straordinarie, le parti si conformeranno al Protocollo adottato in materia dal Tribunale di Siracusa, da intendersi espressamente richiamato nel presente atto.
8) L'assegno unico relativo al figlio OR continuerà ad essere Persona_2
percepito interamente dalla madre SI.ra , alla quale dovrà, pertanto, essere Pt_2 corrisposto integralmente e in via diretta dall'INPS o da eventuale altro Ente competente e preposto a tal fine;
qualora si rendesse necessario, il SI. dovrà sottoscrivere gli Parte_1
atti formali occorrenti ai fini della corresponsione del suddetto assegno unico in favore della SI.ra . Pt_2
9) La casa familiare, di proprietà comune, posta in Noto, Via Tommaso Fazzello n.115, continuerà ad essere abitata in via esclusiva dal SI. ed allo stesso Parte_1
resteranno in uso gli arredi ivi contenuti, così come stabilito dalle parti in sede separativa.
10) Le parti riconoscono di non avere richieste di assegno di mantenimento e/o pretese di natura economica in genere da avanzare l'una nei confronti dell'altra.
11) Le parti dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto economico, riconoscendo di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, rilasciandosene ampia e liberatoria quietanza, salvo il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dalle stesse nel presente atto.
12) Le spese e i compensi professionali del presente giudizio, resteranno integralmente compensati tra le parti”.
Con provvedimento del 06.06.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), della
Legge n. 898/1970, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
pagina 4 di 5 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio OR, siccome compiutamente salvaguardate dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre, dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al suo mantenimento, cura ed istruzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, contrariis rejectis: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il giorno 28.04.2006 nel Comune di Noto, trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio dello Stato Civile dello stesso Comune nell'anno 2006, (Atto n. 18, Parte I), omologando le condizioni inerenti al figlio OR ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle stesse qui da intendersi trascritte;
dà atto delle ulteriori condizioni intercorse tra le parti e contenute nell'accordo; ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile, atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa il 06.06.2025, nella camera di conSIlio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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