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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/09/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di PE di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 441/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di PE, posta in decisione il 6 febbraio 2025, promossa in questo grado
DA
nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. Maria Costantino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, via Goethe n. 71, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
( C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Criscuoli giusta procura generali alle liti in notar del 31.5.2001, ed elettivamente domiciliato presso la sede Persona_1
dell'Avvocatura Comunale sita in questa piazza Marina n. 39
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 16 settembre 2019, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da nei confronti del e condannava l'attrice a rifondere al convenuto Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquidava in €. 808,00, oltre ad oneri e accessori di legge.
Esponeva il primo giudice che la domanda proposta dall'attrice nei confronti del , Controparte_1
al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione pubblica al risarcimento, quantificato nella somma di €. 11.092,44, per tutti i danni subiti al proprio immobile derivanti dalla “rovina” della limitrofa “antica torre” di proprietà comunale, andava rigettata stante che la stessa avrebbe dovuto dimostrare, a seguito della specifica contestazione sul punto da parte del convenuto ente territoriale, la proprietà in capo al convenuto della predetta “vecchia torre” che, secondo la CP
prospettazione offerta in citazione, avrebbe cagionato il danno all'immobile dell'attrice di cui era stato richiesto il risarcimento ex art. 2053 cc, tanto al fine di dimostrare uno dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Tale prova non poteva essere tratta, anzitutto, dalla nota prot. 1713999 del 2.11.17 con la quale il convenuto, aveva contestato radicalmente l'appartenenza al patrimonio comunale di tale CP
torre (“La sopracitata torre, da ricerche effettuate alla banca dati del sistema Sispi, non risulta inventariata come bene di proprietà del e tantomeno è citata nella scheda tecnica Controparte_1
“49/A URNE”, presente agli atti del Servizio Inventario”, in cui sono elencate le URNE utilizzate dall' sino al 1950 e riconsegnate allo stesso comune di Palermo intorno al 1960”). CP_2
Né, in difetto di ulteriori elementi di riscontro, assumeva rilievo decisivo nel senso voluto dalla attrice la diversa missiva prot. n. 6940/5153 del 20.11.2017 - con cui il Servizio Soprintendenza Beni culturali ed Ambientali di Palermo qualificava “la torre d'acqua” come “di proprietà del comune di
Palermo” nonché quale “bene culturale vincolato, ope legis, ai sensi del primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/04”- non essendo stati specificati gli elementi impiegati dalla
Sovraintendenza nella formazione del proprio coinvolgimento e considerato che la situazione proprietaria richiesta ai fini della individuazione del titolare passivo dell'azione di risarcimento dei danni ex art. 2053 cc non poteva certamente trarsi, ex se, dalla eventuale natura di bene culturale della ridetta torre, risultando il vincolo culturale regolato dal già citato art. 10 compatibile con la natura privatistica del bene.
Quanto al documento intestato “manifestazione d'interesse all'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla geologia ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 40.000, i.v.a. 4
esclusa”, prodotto dall'attrice unitamente all'atto di citazione, evidenziava come lo stesso non faceva alcuno specifico riferimento ad interventi di ristrutturazione comunale da effettuarsi sul manufatto per cui è causa, né tantomeno venivano indicate la data di redazione documento e il soggetto che lo avrebbe formato. Neppure da tale documento, quindi, era ricavabile la prova della proprietà dell'ente sul manufatto.
Andava anche esclusa la responsabilità dell'ente territoriale, a norma dell'art. 2043 c.c.. che l'attrice traeva - a prescindere dalla appartenenza della torre al Comune - dall'idoneità del manufatto a costituire “pericolo per la collettività”, non sussistendo al riguardo una generalizzata posizione di garanzia del convenuto relativamente a tutti pericoli che potevano sorgere in ragione del carattere pericolante del bene paesaggistico.
Invero la responsabilità del in relazione a danni cagionati all'utenza dalla difettosa CP
manutenzione di una strada, ancorché privata, soggetta al pubblico transito, in coerenza con gli obblighi gravanti sull'amministrazione comunale, era inapplicabile al caso in esame in cui i danni all'immobile attoreo erano stati cagionati non già da una strada, privata o pubblica , soggetta al pubblico transito, ma da una torre, e non risultavano affatto connessi alla circolazione veicolare o pedonale.
Avvero la predetta sentenza proponeva appello e preliminarmente insisteva Parte_1
sull'ammissione dei mezzi istruttori, come formulati nell'atto di citazione e nelle memorie ex art.183 co. 6 n.1 e n.2 c.p.c..
In particolare insisteva sull'ammissione della prova testimoniale di sul seguente Testimone_1
capitolato, già articolato in atto di citazione :
1. “Vero è che adiacente all'edificio in cui risiedo si trova una antica torre dell'acqua”;
2. “Vero è che da detta torre si distaccano frequentemente calcinacci anche di grandi dimensioni”;
3. “Vero è che i pezzi distaccati cadono prevalentemente sull'immobile di proprietà della sig.ra
[...]
e sulla strada trafficata antistante”; Pt_1
4. “Vero è che addetti del sono venuti a rimuovere alcuni calcinacci pericolanti solo CP
in data 14.03.2018”;
5. “Vero è che né prima né dopo tale data il ha mai effettuato alcuna Controparte_1
manutenzione del bene”;
6. “Vero è che in occasione del funerale di mio marito dalla Torre si è staccato un pezzo grande di ferro che per poco non è caduto addosso ad un mio parente e che per fortuna lo ha solo sfiorato”. 5
Esponeva che da detta prova si evinceva in maniera incontrovertibile l'assoluta fondatezza delle sue pretese, considerato che la teste, vivendo nelle immediate vicinanze dell'immobile di proprietà della sig.ra conosceva perfettamente lo stato dei luoghi e le problematiche arrecate dalla torre Pt_1
dell'acqua per cui è causa.
Insisteva sull'ammissione della C.T.U., così come richiesta nella memoria n.1 ex art. 183, com.6,
c.p.c., “volta ad accertare i danni causati dalla torre piezometrica all'immobile di sua proprietà quantificando il danno patrimoniale subito dalla stessa con riferimento alle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e della salubrità degli stessi”.
Esponeva che, contrariamente a quanto implicitamente sostenuto dal Giudice di prime Cure, nelle azioni risarcitorie (e, in particolare, in quelle per danni derivanti da cose, di cui agli artt. 2051 e 2053
c.c.) il presupposto della proprietà del bene che aveva provocato il danno andava accertato in via incidentale e non secondo i rigorosi criteri applicabili nelle azioni reali dirette all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore.
Si trattava di un accertamento di fatto ai fini del quale, anche in caso di beni immobili, non era necessaria la produzione del titolo di proprietà o una prova scritta documentale, essendo sufficiente che l'attore dimostrasse con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, che il convenuto era titolare della proprietà o quanto meno di un diritto reale di godimento sulla cosa che aveva arrecato il danno tale da comportarne l'obbligo di custodia o di manutenzione.
Nella specie, quello relativo alla proprietà pubblica comunale della torre piezometrica sita in Palermo nella via Francesco Testa, che aveva causato danni all'immobile di proprietà dell'attrice, costituiva un accertamento di fatto che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere condotto alla luce delle prove richieste e fornite in seno al procedimento dall'istante.
Il primo giudice non aveva effettuato una valutazione complessiva di tutte le prove acquisite, considerando gli elementi indiziari e presuntivi da queste desumibili, ivi compreso l'interesse storico,
e si era limitato a richiedere la produzione del titolo di proprietà o una prova scritta documentale.
Invero dalla comunicazione del 02.11.2017 prot. n. 1713999, si rilevava che l'inventario delle urne in essa contenuto da solo non poteva escludere la proprietà della torre da parte del CP
.
[...]
Detto elenco riguardava un periodo di tempo lontano negli anni rispetto alla situazione attuale ed aveva ad oggetto esclusivamente la manutenzione delle urne affidate all' e non tutte le Urne di CP_2
proprietà del CP 6
Di contro era stata fornito, documentalmente, la prova che il Comune era proprietario delle urne così come si evinceva sia dal tenore della missiva prot. n. 6940/5153 del 20.11.2017 del Servizio
Soprintendenza Beni culturali ed Ambientali di Palermo che dal documento di “Manifestazione
d'interesse all'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla geologia ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 40.000, I.V.A. esclusa”.
Invero, non poteva non contestarsi quanto sostenuto dal Decidente laddove aveva ritenuto che lo stesso era privo di valenza considerato che “(…) è sufficiente evidenziare come lo stesso non faccia alcuno specifico riferimento ad interventi ristrutturazione comunale da effettuarsi sul manufatto per cui è causa;
né tantomeno vengono indicate la data di redazione documento e il soggetto che lo avrebbe formato. Neppure da tale documento, quindi, è ricavabile la prova della proprietà dell'ente sul manufatto.”
A tal proposito, rilevava che tale manifestazione di interesse era inserita all'interno della
Determinazione Dirigenziale n.21 del 31/01/2018 emanata proprio dal e che era Controparte_1
stata poi recepita dalla successiva Deliberazione n. 165 del 22/11/2018 emanata dalla Giunta
Comunale di Palermo, nella quale si faceva riferimento proprio alla torre dell'acqua in Via Testa di cui chiedeva autorizzarsi la produzione nel presente giudizio ( primo motivo ).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di primo grado, si configurava in capo al la CP
fattispecie di cui all'art. 2053 c.c., la c.d. responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla sua rovina, totale o parziale.
Per “rovina” la giurisprudenza intendeva una fattispecie ben più ampia della definizione letterale, estendendola anche al distacco e/o alla caduta di un singolo elemento della costruzione (come una tegola da un tetto o un vetro dalla finestra).
Con sentenza del 4 aprile 2017, n. 8673, la Corte di Cassazione aveva deciso un caso di risarcimento del danno dovuto al cedimento di un parapetto che aveva provocato la caduta dal balcone di proprietà del danneggiato.
La Cassazione Corte, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, aveva chiarito che la fattispecie descritta dall'art. 2053 c.c. era in astratto configurabile quando vi era la disgregazione, anche limitata, degli elementi strutturali di una costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, a titolo di responsabilità oggettiva. 7
Conseguentemente il proprietario e/o colui che aveva la custodia del bene poteva essere esonerato dalla propria responsabilità, con prova a carico dello stesso, solo laddove si configurava il caso fortuito o la non riconducibilità della rovina ad un difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Detta responsabilità sussisteva anche quando il difetto di manutenzione non era dovuto per colpa del proprietario ma di colui che lo deteneva in custodia.
Era evidente che il primo giudice aveva errato nel ritenere non applicabile nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 2053 c.c., considerato che avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione passiva del essendo stata provata la titolarità di un diritto sulla torre, anche se per via CP
presuntiva, con la conseguenza che sussisteva la responsabilità del per i danni Controparte_1
subiti dal suo immobile, in quanto gli stessi erano riconducibili esclusivamente alla condotta negligente ed omissiva del convenuto, il quale non aveva ottemperato ai propri obblighi di manutenzione e conservazione della torre dell'acqua per cui è causa, con tutte le conseguenze che ne derivavano (secondo motivo )
In ogni caso il primo giudice aveva errato nel ritenere non configurabile la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., in quanto se avesse correttamente valutato non solo la documentazione prodotta, costituita da un ragguardevole corredo fotografico da cui si evinceva la pericolosità dei pezzi distaccatisi dal manufatto sulla strada pubblica, abitualmente frequentata dai passanti, non avrebbe potuto sostenere la non pericolosità del “bene paesaggistico”.
Del pari errata era l'analisi volta a sostenere l'inapplicabilità della fattispecie prevista dall'art. 2051
c.c., rubricato danno cagionato da cosa in custodia, secondo cui “ciascuno è responsabile dal danno cagionato delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Invero era troncante la pronuncia della Cassazione n. 3216 del 07.02.2017 secondo cui “È in colpa la Pubblica Amministrazione, la quale né provvede alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da essa possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provvede ad inibirne l'uso generalizzato ”.
Ne conseguiva che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non era di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione.
La manifesta potenzialità del danno della torre era evidente sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, in quanto presente sulla pubblica via, tanto che aveva prodotto dei danni sul suo 8
immobile a causa delle dimensioni delle pietre distaccatesi dal bene e stante la frequenza con cui tali episodi si erano verificati.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l'art. 2051 c.c. avrebbe potuto e dovuto trovare applicazione nel caso di specie essendo imputabili all'Ente tutti i rischi di cui era tenuto a rispondere in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione, razionalmente esigibili in base ai criteri di corretta e gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.
Di qui, l'attuale e costante principio giurisprudenziale che individuava la responsabilità dell'
[...]
del bene in tutte quelle cause del danno che erano intrinseche alla struttura del bene, Controparte_3
sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, quale era per l'appunto l'usura e/o il dissesto.
Detti principi erano applicabili nel caso di specie in quanto il bene per cui è causa era un bene storico e di interesse pubblico, a prescindere dal soggetto proprietario, ed in quanto tale rientrava nell'alveo delle competenze di cura, tutela e sorveglianza del CP
Era evidente che la torre in oggetto era prospiciente ad una strada pubblica con grave pericolo dei numerosi passanti e degli abitanti dell'immobile per cui è causa.
Nel caso in esame il era sempre stato perfettamente a conoscenza delle condizioni grave CP
fatiscenza della torre per cui e causa, anche grazie alle reiterate richieste di intervento dalla stessa formulate ( terzo motivo ).
In ordine ai danni prodotti emergeva lo stretto nesso di causalità tra le condizioni di fatiscenza della torre dell'acqua da cui provenivano le infiltrazioni ed il continuo distacco di calcinacci e l'ammaloramento ed i danni riportati dall'immobile di proprietà dell'attrice.
Dalla relazione prodotta, a firma dell'Arch. , risultava che il continuo scorrere delle piogge Per_2
lungo la parte adiacente la torre aveva causato la grave ossidazione delle parti strutturali in acciaio della copertura e la conseguente fessurazione dei vetri, che pur essendo retinati non avevano resistito alle gravi sollecitazioni cui venivano sottoposti, e delle parti di architrave al di sopra della finestra.
Detta relazione si soffermava diffusamente sui danni visibili riportati dalle pareti adiacenti la torre dell'acqua, da quelle adiacenti le finestre e dai vetri di copertura, che risultavano notevolmente interessati dai fenomeni di infiltrazione.
Dal computo metrico estimativo da parte della allegato alla relazione tecnica Controparte_4
descrittiva, si evinceva che l'importo complessivo di tali lavori ammontava a € 6.766,44 (IVA esclusa). 9
Nella specie risultava coinvolto un ulteriore valore costituzionale ovvero quello della inviolabilità del domicilio e della tutela della privata dimora.
Dalla perizia prodotta, invero, si evinceva che le opere per il ripristino dei luoghi implicavano una interdizione completa dell'abitazione dovuta a colpa altrui, stante la necessità di sgombero dell'immobile, con conseguente lesione di un nucleo di diritti della persona di rilievo costituzionale, ed in particolare degli artt. 2, 14, 47 Cost..
La lesione dei suddetti diritti costituzionali faceva sorgere, in capo all'odierna parte attrice, il diritto ad ottenere anche un risarcimento del danno morale patito.
Danno che poteva essere equitativamente e congruamente quantificato in complessivi € 4.326,00, oltre oneri di legge laddove dovuti, di cui:
- € 639,00 quale indennità congrua a consentire all'odierna attrice di trovare un alloggio adeguato e dignitoso, considerata una durata media di giorni 60 per l'esecuzione dei lavori ed un valore medio della locazione (€/mq x mese) pari a 3,55, alla luce degli indici pubblicati dall'Agenzia delle Entrate
(allegato 40 dell'atto di citazione);
- € 3.687,00, oltre oneri di legge se dovuti, per l'asporto ed il deposito temporaneo dei beni interni all'appartamento (allegati 41 e 42 dell'atto di citazione).
Infatti, laddove non si riconoscesse il diritto della sig.ra ad ottenere il ristoro delle spese che Pt_1
la stessa dovrebbe sostenere per trasferirsi durate l'esecuzione dei lavori, la stessa finirebbe col subire un ulteriore ed ingiusto pregiudizio addebitabile esclusivamente al mancato tempestivo intervento da parte del . Controparte_1
Il si costituiva in giudizio esponendo di essere priva di legittimazione Controparte_1
processuale passiva, atteso che la torre per cui è causa non risultava inventariata come bene di proprietà del e tanto meno era citata nella scheda tecnica “49/A URNE”, presente Controparte_1
agli atti del Servizio Inventario in cui erano elencate le URNE utilizzate dall' sino al 1950 e CP_2
riconsegnate al intorno al 1960 (doc. 1 depositato nel giudizio di primo grado Controparte_1
del Servizio Inventario n. 1713999 del 02/11/2017 con allegata scheda tecnica “49/A URNE”).
Peraltro, con successiva nota n.240866 del 10 aprile 2020 che produceva in questo giudizio di
PE , l' aveva insistito nel ribadire che non risultavano Controparte_5
titoli comprovanti la proprietà in capo al del manufatto in questione ed allegava visura CP
catastale da cui si evinceva che la di cui trattasi risultava intestata in catasto alla S.A.E.P.I. Pt_2
Società Acquedotti potabili Industriali. 10
Conseguentemente l'Amministrazione convenuta non era tenuta a rispondere del diritto oggi rivendicato in giudizio da parte attrice.
Spettava all'attore allegare e provare la titolarità della proprietà in capo al convenuto CP
. Nella fattispecie in oggetto, controparte si era limitata a produrre in primo grado una missiva
[...]
del 20.11.2017 del Servizio soprintendenza beni Culturali ed Ambientali di Palermo che non poteva assumere giuridicamente la prova del fatto che l'Amministrazione convenuta fosse proprietaria della torre de quo. Al contrario, disconosceva e documentava che la torre d'acqua oggetto del giudizio non le apparteneva e, conseguentemente, difettava della legittimazione a contraddire. Venendo poi al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolveva nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al
[... rigetto della pretesa azionata, non poteva che acclararsi la totale non responsabilità del CP
per l'ammaloramento di un bene non di sua proprietà. CP
Da ultimo, disconosceva il fatto che in data 14.03.2018 alcuni addetti del avevano effettuato CP
un intervento volto a rimuovere alcuni calcinacci pericolanti dalla torre in questione come invece apoditticamente sostenuto da controparte.
Eccepiva infine la inammissibilità delle richieste dell'appellante in ordine alle istanze istruttorie formulate in primo grado e la produzione in giudizio dei documenti nuovi che avrebbero eventualmente essere prodotti in primo grado.
Il 6 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione alle pari dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente si osserva che l'appellante ha chiesto l'ammissione della produzione della deliberazione n.165 del 22.11.2018, emessa dalla giunta del , avente ad oggetto Controparte_1
l'accordo quadro per i lavori di manutenzione e di pronto intervento e per i servizi annessi, negli immobili di competenza del , in cui si fa espresso riferimento ai lavori di Controparte_1
manutenzione della torre dell'acqua in Via Testa.
Rileva che trattasi di un documento essenziale per la ricerca della verità e per dirimere la vicenda che ci occupa sotto molteplici e rilevanti profili in quanto dalla sua ammissione e corretta disamina emergerebbe incontestabilmente non solo la titolarità in capo al di diritti di proprietà e/o CP
reali sulla torre in oggetto, con conseguente riconoscimento della legittimazione passiva nel presente giudizio, ma anche la prova delle condizioni precarie e pericolose del bene storico e della responsabilità del convenuto nei suoi confronti, con tutte le conseguenze che ne derivano. 11
Il ha rilevato l'inammissibilità della documentazione nuova prodotta in questo Controparte_1
grado del giudizio.
L'accordo ha per oggetto il successivo affidamento dei lavori, somministrazioni e forniture complementari occorrenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione e di pronto intervento su immobili comunali fra cui al n. 70 è indicata anche la Torre Piezometrica di via Testa.
Considerato che il giudizio di primo grado si è concluso il 10 settembre 2019 in data successiva alla deliberazione in oggetto che risulta pubblicata nell'Albo Pretorio del il 23 novembre 2018, CP
appare evidente che detta deliberazione poteva essere prodotta nel giudizio di primo grado.
Il , con nota n. 240966 del 10 aprile 2020 dell'U.O Gestione Inventario dell'area Controparte_1
settore immobiliare del Comune ha esposto che l'immobile in oggetto risulta intestato al catasto al fl 51 p.lla 948 alla S.E.A.P.I , Società acquedotti immobili Industriali ed ha prodotto, allegato a detta nota, certificato catastale con variazione di classamento del 16.8.2000.
E' pacifico, in diritto, che nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n.
134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass. n. 26522 del 09/11/2017;Cass. n. 12574 del 10/05/2019; Cass.
n. 16289 del 12/06/2024 ).
Da quanto suesposto appare evidente che sia la produzione della documentazione prodotta dalla che quella prodotta dal è inammissibile in quanto trattasi di atti preesistenti al Pt_1 CP
giudizio di appello.
Stante la connessione i proposti motivi di appello vanno trattati congiuntamente.
Assume l'appellante che la prova che il era proprietario delle torre si evinceva sia dal tenore CP
della missiva prot. n. 6940/5153 del 20.11.2017 del Servizio Soprintendenza Beni culturali ed
Ambientali di Palermo che dal documento del di “Manifestazione d'interesse Controparte_1
all'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla geologia ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 40.000, I.V.A. esclusa”. 12
Nella missiva della sovraintendenza in data 20 novembre 2017 si afferma che il bene in oggetto è di proprietà del , ma, tuttavia, non si rileva in alcun modo da quali elementi fattuali Controparte_1
l' abbia tratto la predetta conclusione, con conseguente sua irrilevanza probatoria. CP_5
Al n. 42 del dal documento del documento del di “Manifestazione d'interesse Controparte_1
all'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla geologia ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 40.000, I.V.A. esclusa” si fa riferimento alla “ Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi strutturali nell'ambito dell' Accordo Quadro per la manutenzione e pronto intervento negli immobili e nei beni vincolati di competenza della Città Storica" – con particolare riferimento alla messa in sicurezza delle torri d'acqua. Appare tuttavia evidente che il predetto documento non contiene alcun specifico riferimento alla torre per cui è causa .
Infine è da rilevare che dalla nota del , servizio inventario, dell'8 novembre 2017 Controparte_1
si rileva che dalla banca dati del sistema SISPI la torre in oggetto non risulta di proprietà del
[...]
e tanto meno è citata nella scheda tecnica 49 A in cui sono indicate le urne utilizzate CP Pt_3
dall' e riconsegnate al intorno al 1960. CP_2 Controparte_1
Da quanto suesposto appare evidente che gli elementi probatori in atto non sono idonei, neppure in via presuntiva, a provare l'appartenenza al della torre in oggetto, con conseguente Controparte_1
assenza della configurabilità in capo allo stesso della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Va poi rilevato che non è configurabile nella fattispecie la responsabilità del ai sensi dell'art. CP
2043 c.c., in assenza di alcuna omissione da parte del all' obbligo di provvedere alla sua CP
manutenzione.
Invero non appare attinente alla fattispecie la pronuncia della
Cassazione n. 3216 del 07/02/2017 con la quale è stato affermato che “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione “.
E' evidente, infatti, che, nella specie, la torre in oggetto non costituiva un pericolo per gli utenti della strada, ma costituiva un pericolo per l'immobile dell'appellante, con conseguente mancanza di 13
alcun obbligo del di provvedere alla sua manutenzione al fine di impedire che potesse CP
cagionare a detto immobile dei danni.
Dalle suesposte considerazione ne consegue l'irrilevanza dei mezzi istruttori chiesti dall'appellante.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni tratte e dell'insussistenza di specifici precedenti giudiziari, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza resa in data 16 settembre 2019 dal Tribunale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 10 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di PE di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 441/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di PE, posta in decisione il 6 febbraio 2025, promossa in questo grado
DA
nata a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' avv. Maria Costantino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Palermo, via Goethe n. 71, per procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
( C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Criscuoli giusta procura generali alle liti in notar del 31.5.2001, ed elettivamente domiciliato presso la sede Persona_1
dell'Avvocatura Comunale sita in questa piazza Marina n. 39
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l'appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 16 settembre 2019, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da nei confronti del e condannava l'attrice a rifondere al convenuto Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquidava in €. 808,00, oltre ad oneri e accessori di legge.
Esponeva il primo giudice che la domanda proposta dall'attrice nei confronti del , Controparte_1
al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione pubblica al risarcimento, quantificato nella somma di €. 11.092,44, per tutti i danni subiti al proprio immobile derivanti dalla “rovina” della limitrofa “antica torre” di proprietà comunale, andava rigettata stante che la stessa avrebbe dovuto dimostrare, a seguito della specifica contestazione sul punto da parte del convenuto ente territoriale, la proprietà in capo al convenuto della predetta “vecchia torre” che, secondo la CP
prospettazione offerta in citazione, avrebbe cagionato il danno all'immobile dell'attrice di cui era stato richiesto il risarcimento ex art. 2053 cc, tanto al fine di dimostrare uno dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.
Tale prova non poteva essere tratta, anzitutto, dalla nota prot. 1713999 del 2.11.17 con la quale il convenuto, aveva contestato radicalmente l'appartenenza al patrimonio comunale di tale CP
torre (“La sopracitata torre, da ricerche effettuate alla banca dati del sistema Sispi, non risulta inventariata come bene di proprietà del e tantomeno è citata nella scheda tecnica Controparte_1
“49/A URNE”, presente agli atti del Servizio Inventario”, in cui sono elencate le URNE utilizzate dall' sino al 1950 e riconsegnate allo stesso comune di Palermo intorno al 1960”). CP_2
Né, in difetto di ulteriori elementi di riscontro, assumeva rilievo decisivo nel senso voluto dalla attrice la diversa missiva prot. n. 6940/5153 del 20.11.2017 - con cui il Servizio Soprintendenza Beni culturali ed Ambientali di Palermo qualificava “la torre d'acqua” come “di proprietà del comune di
Palermo” nonché quale “bene culturale vincolato, ope legis, ai sensi del primo comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 42/04”- non essendo stati specificati gli elementi impiegati dalla
Sovraintendenza nella formazione del proprio coinvolgimento e considerato che la situazione proprietaria richiesta ai fini della individuazione del titolare passivo dell'azione di risarcimento dei danni ex art. 2053 cc non poteva certamente trarsi, ex se, dalla eventuale natura di bene culturale della ridetta torre, risultando il vincolo culturale regolato dal già citato art. 10 compatibile con la natura privatistica del bene.
Quanto al documento intestato “manifestazione d'interesse all'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla geologia ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 40.000, i.v.a. 4
esclusa”, prodotto dall'attrice unitamente all'atto di citazione, evidenziava come lo stesso non faceva alcuno specifico riferimento ad interventi di ristrutturazione comunale da effettuarsi sul manufatto per cui è causa, né tantomeno venivano indicate la data di redazione documento e il soggetto che lo avrebbe formato. Neppure da tale documento, quindi, era ricavabile la prova della proprietà dell'ente sul manufatto.
Andava anche esclusa la responsabilità dell'ente territoriale, a norma dell'art. 2043 c.c.. che l'attrice traeva - a prescindere dalla appartenenza della torre al Comune - dall'idoneità del manufatto a costituire “pericolo per la collettività”, non sussistendo al riguardo una generalizzata posizione di garanzia del convenuto relativamente a tutti pericoli che potevano sorgere in ragione del carattere pericolante del bene paesaggistico.
Invero la responsabilità del in relazione a danni cagionati all'utenza dalla difettosa CP
manutenzione di una strada, ancorché privata, soggetta al pubblico transito, in coerenza con gli obblighi gravanti sull'amministrazione comunale, era inapplicabile al caso in esame in cui i danni all'immobile attoreo erano stati cagionati non già da una strada, privata o pubblica , soggetta al pubblico transito, ma da una torre, e non risultavano affatto connessi alla circolazione veicolare o pedonale.
Avvero la predetta sentenza proponeva appello e preliminarmente insisteva Parte_1
sull'ammissione dei mezzi istruttori, come formulati nell'atto di citazione e nelle memorie ex art.183 co. 6 n.1 e n.2 c.p.c..
In particolare insisteva sull'ammissione della prova testimoniale di sul seguente Testimone_1
capitolato, già articolato in atto di citazione :
1. “Vero è che adiacente all'edificio in cui risiedo si trova una antica torre dell'acqua”;
2. “Vero è che da detta torre si distaccano frequentemente calcinacci anche di grandi dimensioni”;
3. “Vero è che i pezzi distaccati cadono prevalentemente sull'immobile di proprietà della sig.ra
[...]
e sulla strada trafficata antistante”; Pt_1
4. “Vero è che addetti del sono venuti a rimuovere alcuni calcinacci pericolanti solo CP
in data 14.03.2018”;
5. “Vero è che né prima né dopo tale data il ha mai effettuato alcuna Controparte_1
manutenzione del bene”;
6. “Vero è che in occasione del funerale di mio marito dalla Torre si è staccato un pezzo grande di ferro che per poco non è caduto addosso ad un mio parente e che per fortuna lo ha solo sfiorato”. 5
Esponeva che da detta prova si evinceva in maniera incontrovertibile l'assoluta fondatezza delle sue pretese, considerato che la teste, vivendo nelle immediate vicinanze dell'immobile di proprietà della sig.ra conosceva perfettamente lo stato dei luoghi e le problematiche arrecate dalla torre Pt_1
dell'acqua per cui è causa.
Insisteva sull'ammissione della C.T.U., così come richiesta nella memoria n.1 ex art. 183, com.6,
c.p.c., “volta ad accertare i danni causati dalla torre piezometrica all'immobile di sua proprietà quantificando il danno patrimoniale subito dalla stessa con riferimento alle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e della salubrità degli stessi”.
Esponeva che, contrariamente a quanto implicitamente sostenuto dal Giudice di prime Cure, nelle azioni risarcitorie (e, in particolare, in quelle per danni derivanti da cose, di cui agli artt. 2051 e 2053
c.c.) il presupposto della proprietà del bene che aveva provocato il danno andava accertato in via incidentale e non secondo i rigorosi criteri applicabili nelle azioni reali dirette all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore.
Si trattava di un accertamento di fatto ai fini del quale, anche in caso di beni immobili, non era necessaria la produzione del titolo di proprietà o una prova scritta documentale, essendo sufficiente che l'attore dimostrasse con qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni, che il convenuto era titolare della proprietà o quanto meno di un diritto reale di godimento sulla cosa che aveva arrecato il danno tale da comportarne l'obbligo di custodia o di manutenzione.
Nella specie, quello relativo alla proprietà pubblica comunale della torre piezometrica sita in Palermo nella via Francesco Testa, che aveva causato danni all'immobile di proprietà dell'attrice, costituiva un accertamento di fatto che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere condotto alla luce delle prove richieste e fornite in seno al procedimento dall'istante.
Il primo giudice non aveva effettuato una valutazione complessiva di tutte le prove acquisite, considerando gli elementi indiziari e presuntivi da queste desumibili, ivi compreso l'interesse storico,
e si era limitato a richiedere la produzione del titolo di proprietà o una prova scritta documentale.
Invero dalla comunicazione del 02.11.2017 prot. n. 1713999, si rilevava che l'inventario delle urne in essa contenuto da solo non poteva escludere la proprietà della torre da parte del CP
.
[...]
Detto elenco riguardava un periodo di tempo lontano negli anni rispetto alla situazione attuale ed aveva ad oggetto esclusivamente la manutenzione delle urne affidate all' e non tutte le Urne di CP_2
proprietà del CP 6
Di contro era stata fornito, documentalmente, la prova che il Comune era proprietario delle urne così come si evinceva sia dal tenore della missiva prot. n. 6940/5153 del 20.11.2017 del Servizio
Soprintendenza Beni culturali ed Ambientali di Palermo che dal documento di “Manifestazione
d'interesse all'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla geologia ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 40.000, I.V.A. esclusa”.
Invero, non poteva non contestarsi quanto sostenuto dal Decidente laddove aveva ritenuto che lo stesso era privo di valenza considerato che “(…) è sufficiente evidenziare come lo stesso non faccia alcuno specifico riferimento ad interventi ristrutturazione comunale da effettuarsi sul manufatto per cui è causa;
né tantomeno vengono indicate la data di redazione documento e il soggetto che lo avrebbe formato. Neppure da tale documento, quindi, è ricavabile la prova della proprietà dell'ente sul manufatto.”
A tal proposito, rilevava che tale manifestazione di interesse era inserita all'interno della
Determinazione Dirigenziale n.21 del 31/01/2018 emanata proprio dal e che era Controparte_1
stata poi recepita dalla successiva Deliberazione n. 165 del 22/11/2018 emanata dalla Giunta
Comunale di Palermo, nella quale si faceva riferimento proprio alla torre dell'acqua in Via Testa di cui chiedeva autorizzarsi la produzione nel presente giudizio ( primo motivo ).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di primo grado, si configurava in capo al la CP
fattispecie di cui all'art. 2053 c.c., la c.d. responsabilità del proprietario di un edificio o di altra costruzione per i danni cagionati dalla sua rovina, totale o parziale.
Per “rovina” la giurisprudenza intendeva una fattispecie ben più ampia della definizione letterale, estendendola anche al distacco e/o alla caduta di un singolo elemento della costruzione (come una tegola da un tetto o un vetro dalla finestra).
Con sentenza del 4 aprile 2017, n. 8673, la Corte di Cassazione aveva deciso un caso di risarcimento del danno dovuto al cedimento di un parapetto che aveva provocato la caduta dal balcone di proprietà del danneggiato.
La Cassazione Corte, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, aveva chiarito che la fattispecie descritta dall'art. 2053 c.c. era in astratto configurabile quando vi era la disgregazione, anche limitata, degli elementi strutturali di una costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, a titolo di responsabilità oggettiva. 7
Conseguentemente il proprietario e/o colui che aveva la custodia del bene poteva essere esonerato dalla propria responsabilità, con prova a carico dello stesso, solo laddove si configurava il caso fortuito o la non riconducibilità della rovina ad un difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Detta responsabilità sussisteva anche quando il difetto di manutenzione non era dovuto per colpa del proprietario ma di colui che lo deteneva in custodia.
Era evidente che il primo giudice aveva errato nel ritenere non applicabile nel caso di specie la fattispecie di cui all'art. 2053 c.c., considerato che avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione passiva del essendo stata provata la titolarità di un diritto sulla torre, anche se per via CP
presuntiva, con la conseguenza che sussisteva la responsabilità del per i danni Controparte_1
subiti dal suo immobile, in quanto gli stessi erano riconducibili esclusivamente alla condotta negligente ed omissiva del convenuto, il quale non aveva ottemperato ai propri obblighi di manutenzione e conservazione della torre dell'acqua per cui è causa, con tutte le conseguenze che ne derivavano (secondo motivo )
In ogni caso il primo giudice aveva errato nel ritenere non configurabile la fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., in quanto se avesse correttamente valutato non solo la documentazione prodotta, costituita da un ragguardevole corredo fotografico da cui si evinceva la pericolosità dei pezzi distaccatisi dal manufatto sulla strada pubblica, abitualmente frequentata dai passanti, non avrebbe potuto sostenere la non pericolosità del “bene paesaggistico”.
Del pari errata era l'analisi volta a sostenere l'inapplicabilità della fattispecie prevista dall'art. 2051
c.c., rubricato danno cagionato da cosa in custodia, secondo cui “ciascuno è responsabile dal danno cagionato delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Invero era troncante la pronuncia della Cassazione n. 3216 del 07.02.2017 secondo cui “È in colpa la Pubblica Amministrazione, la quale né provvede alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da essa possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provvede ad inibirne l'uso generalizzato ”.
Ne conseguiva che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non era di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Amministrazione Comunale, se per la destinazione dell'area o per le sue condizioni oggettive l'amministrazione era tenuta alla sua manutenzione.
La manifesta potenzialità del danno della torre era evidente sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, in quanto presente sulla pubblica via, tanto che aveva prodotto dei danni sul suo 8
immobile a causa delle dimensioni delle pietre distaccatesi dal bene e stante la frequenza con cui tali episodi si erano verificati.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, l'art. 2051 c.c. avrebbe potuto e dovuto trovare applicazione nel caso di specie essendo imputabili all'Ente tutti i rischi di cui era tenuto a rispondere in relazione ai doveri di sorveglianza e di manutenzione, razionalmente esigibili in base ai criteri di corretta e gestione, tenuto conto della natura del bene e della causa del danno.
Di qui, l'attuale e costante principio giurisprudenziale che individuava la responsabilità dell'
[...]
del bene in tutte quelle cause del danno che erano intrinseche alla struttura del bene, Controparte_3
sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, quale era per l'appunto l'usura e/o il dissesto.
Detti principi erano applicabili nel caso di specie in quanto il bene per cui è causa era un bene storico e di interesse pubblico, a prescindere dal soggetto proprietario, ed in quanto tale rientrava nell'alveo delle competenze di cura, tutela e sorveglianza del CP
Era evidente che la torre in oggetto era prospiciente ad una strada pubblica con grave pericolo dei numerosi passanti e degli abitanti dell'immobile per cui è causa.
Nel caso in esame il era sempre stato perfettamente a conoscenza delle condizioni grave CP
fatiscenza della torre per cui e causa, anche grazie alle reiterate richieste di intervento dalla stessa formulate ( terzo motivo ).
In ordine ai danni prodotti emergeva lo stretto nesso di causalità tra le condizioni di fatiscenza della torre dell'acqua da cui provenivano le infiltrazioni ed il continuo distacco di calcinacci e l'ammaloramento ed i danni riportati dall'immobile di proprietà dell'attrice.
Dalla relazione prodotta, a firma dell'Arch. , risultava che il continuo scorrere delle piogge Per_2
lungo la parte adiacente la torre aveva causato la grave ossidazione delle parti strutturali in acciaio della copertura e la conseguente fessurazione dei vetri, che pur essendo retinati non avevano resistito alle gravi sollecitazioni cui venivano sottoposti, e delle parti di architrave al di sopra della finestra.
Detta relazione si soffermava diffusamente sui danni visibili riportati dalle pareti adiacenti la torre dell'acqua, da quelle adiacenti le finestre e dai vetri di copertura, che risultavano notevolmente interessati dai fenomeni di infiltrazione.
Dal computo metrico estimativo da parte della allegato alla relazione tecnica Controparte_4
descrittiva, si evinceva che l'importo complessivo di tali lavori ammontava a € 6.766,44 (IVA esclusa). 9
Nella specie risultava coinvolto un ulteriore valore costituzionale ovvero quello della inviolabilità del domicilio e della tutela della privata dimora.
Dalla perizia prodotta, invero, si evinceva che le opere per il ripristino dei luoghi implicavano una interdizione completa dell'abitazione dovuta a colpa altrui, stante la necessità di sgombero dell'immobile, con conseguente lesione di un nucleo di diritti della persona di rilievo costituzionale, ed in particolare degli artt. 2, 14, 47 Cost..
La lesione dei suddetti diritti costituzionali faceva sorgere, in capo all'odierna parte attrice, il diritto ad ottenere anche un risarcimento del danno morale patito.
Danno che poteva essere equitativamente e congruamente quantificato in complessivi € 4.326,00, oltre oneri di legge laddove dovuti, di cui:
- € 639,00 quale indennità congrua a consentire all'odierna attrice di trovare un alloggio adeguato e dignitoso, considerata una durata media di giorni 60 per l'esecuzione dei lavori ed un valore medio della locazione (€/mq x mese) pari a 3,55, alla luce degli indici pubblicati dall'Agenzia delle Entrate
(allegato 40 dell'atto di citazione);
- € 3.687,00, oltre oneri di legge se dovuti, per l'asporto ed il deposito temporaneo dei beni interni all'appartamento (allegati 41 e 42 dell'atto di citazione).
Infatti, laddove non si riconoscesse il diritto della sig.ra ad ottenere il ristoro delle spese che Pt_1
la stessa dovrebbe sostenere per trasferirsi durate l'esecuzione dei lavori, la stessa finirebbe col subire un ulteriore ed ingiusto pregiudizio addebitabile esclusivamente al mancato tempestivo intervento da parte del . Controparte_1
Il si costituiva in giudizio esponendo di essere priva di legittimazione Controparte_1
processuale passiva, atteso che la torre per cui è causa non risultava inventariata come bene di proprietà del e tanto meno era citata nella scheda tecnica “49/A URNE”, presente Controparte_1
agli atti del Servizio Inventario in cui erano elencate le URNE utilizzate dall' sino al 1950 e CP_2
riconsegnate al intorno al 1960 (doc. 1 depositato nel giudizio di primo grado Controparte_1
del Servizio Inventario n. 1713999 del 02/11/2017 con allegata scheda tecnica “49/A URNE”).
Peraltro, con successiva nota n.240866 del 10 aprile 2020 che produceva in questo giudizio di
PE , l' aveva insistito nel ribadire che non risultavano Controparte_5
titoli comprovanti la proprietà in capo al del manufatto in questione ed allegava visura CP
catastale da cui si evinceva che la di cui trattasi risultava intestata in catasto alla S.A.E.P.I. Pt_2
Società Acquedotti potabili Industriali. 10
Conseguentemente l'Amministrazione convenuta non era tenuta a rispondere del diritto oggi rivendicato in giudizio da parte attrice.
Spettava all'attore allegare e provare la titolarità della proprietà in capo al convenuto CP
. Nella fattispecie in oggetto, controparte si era limitata a produrre in primo grado una missiva
[...]
del 20.11.2017 del Servizio soprintendenza beni Culturali ed Ambientali di Palermo che non poteva assumere giuridicamente la prova del fatto che l'Amministrazione convenuta fosse proprietaria della torre de quo. Al contrario, disconosceva e documentava che la torre d'acqua oggetto del giudizio non le apparteneva e, conseguentemente, difettava della legittimazione a contraddire. Venendo poi al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolveva nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al
[... rigetto della pretesa azionata, non poteva che acclararsi la totale non responsabilità del CP
per l'ammaloramento di un bene non di sua proprietà. CP
Da ultimo, disconosceva il fatto che in data 14.03.2018 alcuni addetti del avevano effettuato CP
un intervento volto a rimuovere alcuni calcinacci pericolanti dalla torre in questione come invece apoditticamente sostenuto da controparte.
Eccepiva infine la inammissibilità delle richieste dell'appellante in ordine alle istanze istruttorie formulate in primo grado e la produzione in giudizio dei documenti nuovi che avrebbero eventualmente essere prodotti in primo grado.
Il 6 febbraio 2025 la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione alle pari dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente si osserva che l'appellante ha chiesto l'ammissione della produzione della deliberazione n.165 del 22.11.2018, emessa dalla giunta del , avente ad oggetto Controparte_1
l'accordo quadro per i lavori di manutenzione e di pronto intervento e per i servizi annessi, negli immobili di competenza del , in cui si fa espresso riferimento ai lavori di Controparte_1
manutenzione della torre dell'acqua in Via Testa.
Rileva che trattasi di un documento essenziale per la ricerca della verità e per dirimere la vicenda che ci occupa sotto molteplici e rilevanti profili in quanto dalla sua ammissione e corretta disamina emergerebbe incontestabilmente non solo la titolarità in capo al di diritti di proprietà e/o CP
reali sulla torre in oggetto, con conseguente riconoscimento della legittimazione passiva nel presente giudizio, ma anche la prova delle condizioni precarie e pericolose del bene storico e della responsabilità del convenuto nei suoi confronti, con tutte le conseguenze che ne derivano. 11
Il ha rilevato l'inammissibilità della documentazione nuova prodotta in questo Controparte_1
grado del giudizio.
L'accordo ha per oggetto il successivo affidamento dei lavori, somministrazioni e forniture complementari occorrenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione e di pronto intervento su immobili comunali fra cui al n. 70 è indicata anche la Torre Piezometrica di via Testa.
Considerato che il giudizio di primo grado si è concluso il 10 settembre 2019 in data successiva alla deliberazione in oggetto che risulta pubblicata nell'Albo Pretorio del il 23 novembre 2018, CP
appare evidente che detta deliberazione poteva essere prodotta nel giudizio di primo grado.
Il , con nota n. 240966 del 10 aprile 2020 dell'U.O Gestione Inventario dell'area Controparte_1
settore immobiliare del Comune ha esposto che l'immobile in oggetto risulta intestato al catasto al fl 51 p.lla 948 alla S.E.A.P.I , Società acquedotti immobili Industriali ed ha prodotto, allegato a detta nota, certificato catastale con variazione di classamento del 16.8.2000.
E' pacifico, in diritto, che nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3,
c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n.
134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (Cass. n. 26522 del 09/11/2017;Cass. n. 12574 del 10/05/2019; Cass.
n. 16289 del 12/06/2024 ).
Da quanto suesposto appare evidente che sia la produzione della documentazione prodotta dalla che quella prodotta dal è inammissibile in quanto trattasi di atti preesistenti al Pt_1 CP
giudizio di appello.
Stante la connessione i proposti motivi di appello vanno trattati congiuntamente.
Assume l'appellante che la prova che il era proprietario delle torre si evinceva sia dal tenore CP
della missiva prot. n. 6940/5153 del 20.11.2017 del Servizio Soprintendenza Beni culturali ed
Ambientali di Palermo che dal documento del di “Manifestazione d'interesse Controparte_1
all'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla geologia ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 40.000, I.V.A. esclusa”. 12
Nella missiva della sovraintendenza in data 20 novembre 2017 si afferma che il bene in oggetto è di proprietà del , ma, tuttavia, non si rileva in alcun modo da quali elementi fattuali Controparte_1
l' abbia tratto la predetta conclusione, con conseguente sua irrilevanza probatoria. CP_5
Al n. 42 del dal documento del documento del di “Manifestazione d'interesse Controparte_1
all'affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla geologia ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 40.000, I.V.A. esclusa” si fa riferimento alla “ Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi strutturali nell'ambito dell' Accordo Quadro per la manutenzione e pronto intervento negli immobili e nei beni vincolati di competenza della Città Storica" – con particolare riferimento alla messa in sicurezza delle torri d'acqua. Appare tuttavia evidente che il predetto documento non contiene alcun specifico riferimento alla torre per cui è causa .
Infine è da rilevare che dalla nota del , servizio inventario, dell'8 novembre 2017 Controparte_1
si rileva che dalla banca dati del sistema SISPI la torre in oggetto non risulta di proprietà del
[...]
e tanto meno è citata nella scheda tecnica 49 A in cui sono indicate le urne utilizzate CP Pt_3
dall' e riconsegnate al intorno al 1960. CP_2 Controparte_1
Da quanto suesposto appare evidente che gli elementi probatori in atto non sono idonei, neppure in via presuntiva, a provare l'appartenenza al della torre in oggetto, con conseguente Controparte_1
assenza della configurabilità in capo allo stesso della responsabilità ex art. 2051 c.c..
Va poi rilevato che non è configurabile nella fattispecie la responsabilità del ai sensi dell'art. CP
2043 c.c., in assenza di alcuna omissione da parte del all' obbligo di provvedere alla sua CP
manutenzione.
Invero non appare attinente alla fattispecie la pronuncia della
Cassazione n. 3216 del 07/02/2017 con la quale è stato affermato che “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione “.
E' evidente, infatti, che, nella specie, la torre in oggetto non costituiva un pericolo per gli utenti della strada, ma costituiva un pericolo per l'immobile dell'appellante, con conseguente mancanza di 13
alcun obbligo del di provvedere alla sua manutenzione al fine di impedire che potesse CP
cagionare a detto immobile dei danni.
Dalle suesposte considerazione ne consegue l'irrilevanza dei mezzi istruttori chiesti dall'appellante.
Tenuto conto della peculiarità delle questioni tratte e dell'insussistenza di specifici precedenti giudiziari, appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello proposto da nei confronti del , avverso Parte_1 Controparte_1
la sentenza resa in data 16 settembre 2019 dal Tribunale di Palermo.
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1° quater primo periodo del D.P.R.
115/2002 a carico dell' appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 10 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE