CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 444/2024 V.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 444/2024 V.G.
in sede di appello a seguito di giudizio di legittimità (Ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione decisa in data 07/11/2024, numero di registro generale 22865/2023, numero di raccolta generale 29684/2024, data pubblicazione 19/11/2024), avente ad oggetto: adozione maggiorenne promossa da
Parte_1 nata ad [...] il [...], e da
, Parte_2 nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliati in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 71, presso lo studio dell'Avv. Sergio Monticone e dell'Avv. Simona Canola del Foro di Torino che li rappresentano e difendono per delega in atti,
Appellanti in riassunzione ( Controparte_1
avverso
la Sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Civile, n. 3/2023 pubbl. il 09/03/2023, Repert. n. 457/2023 del 09/03/2023, resa con decisione del 22/02/2023 nel procedimento N. R.G. 2608/2022,
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, in atto di citazione per riassunzione ex art. 392 c.p.c.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di Giudice di rinvio in appello ed in diversa composizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'Ordinanza di rinvio n. gen. 29684/2024 della Suprema Corte di Cassazione: previo esperimento delle formalità di rito e previa disposizione dell'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio (primo grado Tribunale di Asti R.G. 2608/2022; secondo grado Corte d'Appello di Torino R.G. 207/2023 V.G.), compreso quello innanzi alla Suprema Corte (R.G. 22865/23), preso atto del consenso manifestato dall'adottante e dall'adottando in data 27.10.22 e dell'assenso espresso dai genitori di quest'ultimo, sentito il Pubblico Ministero, dichiarare l'adozione da parte della NOa del NO , con tutti gli effetti di legge, Parte_1 Parte_2 autorizzando e consentendo la posposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando. Con ordine all'ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento. Con vittoria delle spese di lite in ogni grado di giudizio.”.
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi nell'atto del 05/03/2025:
“La Procura Generale è favorevole a che sia pronunciata l'adozione di maggiorenne, con posposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 22/02/2023, il Tribunale di Asti rigettava il ricorso per adozione di maggiorenne depositato dalla NOa (vedova Parte_1 dell'avv. , nata ad [...] il [...]), la quale Persona_1 chiedeva di adottare il dott. (nato ad [...] il [...]), Parte_2 figlio di amici, il quale aveva espresso il proprio consenso all'adozione, così come i genitori dell'adottando. Il Tribunale, preliminarmente, ricordava che, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, l'istituto dell'adozione di maggiorenni “aveva perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria nonché di una storia personale , di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppure maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli” (ex multis, Cass. n. 7667 del 2020); dava atto, nel caso di specie, che tra le parti era emerso un rapporto di disponibilità e di ausilio dell'adottando rispetto alle esigenze di vita quotidiana e certamente pure rispetto alle esigenze di compagnia dell'anziana reclamante (classe 1930), rapporto che, a quanto constava, non risultava “autodeterminato” quanto piuttosto scaturito per derivazione dal legame di amicizia che un tempo coinvolgeva il marito della reclamante, Avv. (già defunto), e il padre dell'adottando (avv. Persona_1
Maurilio Fratino). Le due famiglie avevano maturato una frequentazione, anche durante le vacanze, risalente ai tempi della giovinezza del padre (avv. Maurilio Fratino) dell'adottando; riconosceva il Tribunale il legame di amicizia e di sostegno tra le parti ed in particolare la disponibilità dell'adottando (dott. Pt_2
) a fornire aiuto, presenza e supporto a favore dell'anziana NOa;
dava
[...] tuttavia atto che le parti non avevano mai convissuto e non convivevano e che, inoltre, ai fini dell'adozione di maggiorenne occorreva qualcosa in più e cioè l'inserimento di fatto, in proprio, dell'adottando in un consorzio parafamiliare o quantomeno in una rete abituale e consolidata di frequentazioni elettive (non motivato unicamente dal bisogno), realtà tale da sostenere l'aspirazione al riconoscimento di nuclei familiari o parafamiliari connotati da stabilità. Il Tribunale rilevava, inoltre, come la domanda di adozione fosse condizionata e inscindibile rispetto alla richiesta di posposizione del cognome dell'adottante al cognome;
evidenziava sul punto come ciò non fosse conforme al disposto Pt_2 dell' 299 primo comma c.c., che prevede l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato; ricordava ancora sul punto che la norma era stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 268 del 2002, laddove la stessa aveva rigettato la questione di legittimità, astenendosi dall'adottare qualsivoglia pronuncia integrativa/manipolativa.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale, con ricorso per reclamo depositato in data 06/04/2023, proponevano tempestiva impugnazione la NOa
[...]
il NO , lamentando, con riferimento al requisito Pt_1 Parte_2 del legame tra le parti, l'erronea valutazione circa l'insussistenza del legame tra le stesse, posto che l'adozione del maggiorenne non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza tra adottante e adottato;
i reclamanti lamentavano altresì la mancata considerazione degli elementi di fatto emersi sia in sede di ricorso introduttivo sia all'udienza di comparizione e di audizione delle parti del 27 ottobre 2022, e cioè i profondi legami affettivi da sempre intercorsi tra la NOa e il marito, Avv. , e la famiglia dell'adottando (in Pt_1 Per_1 particolare l'amicizia tra l'Avv. e il padre dell'Avv. Maurilio Fratino, le Per_1 vacanze in montagna o al mare trascorse insieme quando l'avv. Maurilio era ragazzino), l'esistenza di un rapporto di tipo madre-figlio o nonna-nipote con l'adottando (figlio dell'avv. Maurilio Fratino), il fatto che il marito dell'adottante ebbe anche ad assumere il ruolo di padrino di . Controparte_2
Si ricordava altresì che oramai da anni il dott. accudiva e curava la Pt_2 NOa andando a casa sua almeno cinque volte a settimana, cenando o Pt_1 pranzando con lei con frequenza settimanale e che il dott. era infatti Pt_2 divenuto l'unico referente del dott. medico della NOa Persona_2
che il dott. aveva anche la delega sul conto corrente Pt_1 Pt_2 dell'adottante; che il dott. insieme alla sua famiglia di origine in passato Pt_2 avevano trascorso le vacanze con l'Avv. e la NOa e Per_1 Pt_1 avevano fatto anche molteplici viaggi in Germania (specie per andare ai festival di musica wagneriana) o in montagna a Cervinia;
che tutti questi elementi comprovavano, secondo i reclamanti, la sussistenza tra le parti di una relazione sociale, affettiva e identitaria, tale da configurare una storia personale e familiare comune. I reclamanti evidenziavano altresì la sussistenza anche di tutti gli altri requisiti richiesti dagli artt. 291 e ss. c.c., in particolare: la NOa non Pt_1 aveva discendenti legittimi, aveva un'età superiore ai 90 anni, ben superando di oltre 18 anni l'età dell'adottando; nel corso del giudizio di prime cure i reclamanti manifestavano personalmente il loro consenso per l'adozione, in quanto entrambi capaci;
i genitori dell'adottando, all'udienza del 27/10/22, esprimevano il loro assenso all'adozione; l'adozione conveniva all'adottando in quanto sussisteva l'interesse del dott. a veder giuridicamente riconosciuto quell'autentico Pt_2 rapporto continuativo, affettivo ed accuditivo, che lo legava dalla nascita alla NOa e l'adozione avrebbe permesso a quest'ultima la maggiore libertà Pt_1 di garantire all'adottando, in via successoria, una parte del proprio patrimonio. Con il terzo motivo, riguardante le ragioni che giustificavano la deroga dell'art. 299 comma I c.c., i reclamanti deducevano: che la giurisprudenza aveva avuto modo di affermare che la disposizione di cui all'art. 299 c.c. (per cui: “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”) non era inderogabile;
che il Dott. aveva 38 anni ed era socialmente conosciuto da tutti Parte_2 con il cognome del padre biologico;
che il Dott. , completati gli studi di Pt_2 giurisprudenza, risultava in procinto di ottenere l'abilitazione per la professione forense ed era già da tempo parte attiva sia nello studio legale paterno, che giungeva così alla terza generazione, sia in diversi consigli di amministrazione di società ove la sua famiglia aveva interessi;
che tuttavia la domanda di adozione non era condizionata dalla richiesta di posposizione del cognome in Pt_1 quanto la richiesta di derogare alla norma di cui all'art. 299 comma I c.c., non era altro che un'istanza ulteriore, logicamente conseguente e distinta rispetto alla domanda principale di adozione del Dott. , il cui rigetto non poteva Pt_2 compromettere o vanificare la richiesta di adozione.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, con sentenza n. 34/2023 pubblicata il 06/10/2023, resa con decisione del 28/09/2023 nel procedimento n. R.G. 207/2023 V.G., rigettava l'appello proposto dalla NOa e dal dott. nei confronti della sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Asti pubblicata il 9 marzo 2023, che confermava osservando, tra l'altro, che “nel caso in esame, invece, al di là di un legame affettivo e di amicizia tra nuclei familiari allargati, non emerge l'esistenza nel tempo di un legame affettivo particolare né di un vincolo personale stretto e comunque caratterizzato da costanti e assidue frequentazioni nel tempo, fin dal passato, tra la NOa
[...]
e il dott. , il quale, peraltro, aveva il suo inserimento s Pt_1 Parte_2 nella propria famiglia di origine”. Riteneva quindi assorbita la questione del cognome che avrebbe dovuto assumere l'adottando.
Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Torino proponevano ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, la sig.ra e il dott. Parte_1
. Il P.G. depositava memoria, chiedendo l'accoglimento del Parte_2 ricorso. I ricorrenti depositavano memoria.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza decisa il 07/11/2024, pubblicata in data 19/11/2024 (N.R.G. 22865/2023), trattando dell'evoluzione dell'istituto dell'adozione di maggiorenne nell'ordinamento, anche attraverso richiami giurisprudenziali della Corte medesima nonché della Corte Costituzionale, tra l'altro, osservava:che, effettivamente, l'istituto dell'adozione di maggiorenne, oltre alla funzione tradizionale ereditaria (per assicurare una discendenza, c.d. adoptio in hereditatem), può assolvere oggi anche ad una funzione solidaristica, essendo divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società (cfr. Cass. 3577/2024), ma restando comunque ferme le condizioni previste ai fini dell'autorizzazione all'adozione; che, nella specie, tutti i requisiti di legge risultano soddisfatti (ex artt.291, comma 1, c.c., 296 e 311 c.c., 297 c.c.) e che comunque sussiste un autentico rapporto, ultratrentennale e quindi consolidatosi nel tempo, affettivo ed accuditivo, con una storia quotidiana di frequentazione (entrambi, adottante e adottando, vivono in Alba), esistono profondi legami affettivi intercorsi tra la famiglia dell'adottante e quella dell'adottando, come confermato dalle parti e dai genitori dell'adottando, il quale, pur non convivendo, si reca a casa della almeno cinque volte a Parte_3 settimana e ad ogni occorrenza è presente, provvedendo a tenere i rapporti con il medico curante. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, inerente alla questione della posposizione del cognome dell'adottante, osservava la Suprema Corte, che, sebbene la predetta questione risultasse assorbita nel grado d'appello, tuttavia appariva necessario richiamare quanto di recente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 135 del 2023: «È costituzionalmente illegittimo l'art. 299, comma 1, c.c. , nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». Osservava, sul punto, che la Corte Costituzionale si era interrogata sull'opportunità di mantenere il rigido automatismo nell'anteposizione del cognome dell'adottante a fronte del sacrificio del diritto dell'adottando all'identità personale. Pertanto, evidenziava la Suprema Corte come la necessità eventuale di invertire l'ordine dei cognomi possa essere collegata all'evoluzione dell'istituto dell'adozione nell'ordinamento, ricordando quindi che “La Corte Costituzionale ha osservato che la rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli. E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l'identità del maggiore d'età”. Concludeva, pertanto, la Suprema Corte: “ne consegue che la domanda di posposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando, domanda respinta in primo grado e ritenuta assorbita dalla Corte d'appello, che, riproposta anche in questa sede di legittimità, va rimessa al giudice del rinvio, risulta comunque fondata in diritto, alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale”. Quindi la Corte di Cassazione così statuiva: “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione”.
Con atto di citazione per riassunzione ex articolo 392 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello di Torino, ritualmente notificato alla della Repubblica Parte_4 presso la Corte d'Appello di Torino, alla presso il Parte_5
Tribunale di Asti e alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, depositato il 10/12/2024, hanno proposto tempestiva riassunzione la NOa e il NO , richiamando i motivi già Parte_1 Parte_2 propri del ricorso per Cassazione ed esponendo la conseguente pronuncia della Suprema Corte, delle cui motivazioni e principii di diritto chiedono l'applicazione.
***
Il ricorso è fondato e merita pieno accoglimento. Questa Corte di merito, condividendo ed aderendo agli assunti della Suprema Corte, osserva che l'istituto in oggetto risulta assolvere, nel caso di specie, in primo luogo, alla originaria funzione di trasmissione del cognome e del patrimonio (c.d. adoptio in hereditatem), in presenza peraltro di tutti gli indici fattuali, mai contestati, richiesti dalle norme (differenza di età, consenso di entrambi, consenso dei genitori dell'adottando, ecc.). Sul punto, deve ricordarsi come la stessa Suprema Corte abbia sottolineato che la nuova funzione solidaristica dell'istituto si accompagna alla tradizionale funzione ereditaria, con ciò intendendo che non vi è stato alcun venir meno di tale originaria funzione, ma un aggiungersi di ulteriori funzioni, consone alla complessiva evoluzione sociale (si parla, infatti, di una “eterogenea casistica” ricompresa nell'attuale funzione dell'istituto de quo; cfr. pag. 9 dell'ordinanza di rinvio) e la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 5/2024, aveva rilevato che l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella originaria: “l'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto (n.d.e), per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio (…) ma è divenuto strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali”. Nulla impedisce, pertanto, che nel caso di specie l'originaria funzione dell'istituto assolva ancora il proprio ruolo. Non difettano, peraltro, ed in secondo luogo, neppure profili attinenti alla nuova funzione personalistica e solidaristica dell'istituto, alla luce degli indici fattuali inerenti le trentennali relazioni tra le due famiglie, le vacanze trascorse insieme, gli attuali legami di sostegno e aiuto dell'adottando nei confronti dell'anziana adottante (fra i quali vi è un rapporto ed un sentimento materno-filiale); su tali elementi fattuali appare sufficiente richiamarsi sia alle dichiarazioni delle parti e dei genitori dell'adottando, rese all'udienza del 27.10.2022 nel primo grado del presente giudizio di merito (in atti), sia a quanto analiticamente esposto, in fatto, nei due stessi precedenti provvedimenti, di primo e secondo grado, sia, infine, agli stessi richiami effettuati dalla Suprema Corte (cfr. pagg.
7-8 dell'ordinanza di rinvio). Risultano, pertanto, sussistenti tutti gli elementi sia di fatto sia di diritto per l'accoglimento della domanda azionata dalle parti (domanda condivisa anche dal Procuratore Generale nel proprio parere datato 5.3.2025). Quanto alla questione della posposizione del cognome dell'adottante, richiesta da entrambe le parti, motivo espressamente analizzato dalla Suprema Corte (dichiarato assorbito invece nella parte motivazionale del provvedimento del precedente grado di appello), non può che ricordarsi quanto indicato nell'ordinanza di rinvio in merito alla recente pronuncia della Corte Costituzionale del 10.5.2023 (n. 135/2023), che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c. , nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». Orbene, ha ritenuto la Corte Costituzionale “irragionevole e lesivo dell'identità personale” e dunque in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, non consentire al giudice, con la sentenza che fa luogo all'adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambe le parti si sono espresse a favore di tale effetto nel manifestare il consenso all'adozione, ciò alla luce, appunto, dell'esigenza di tutelare, in concreto, l'identità personale dell'adottando, in particolare laddove lo stesso abbia sviluppato una identità fortemente correlata al cognome originario, ad esempio quale sua identificabilità nel mondo professionale o nei rapporti sociali. Nel caso di specie, l'adottando è persona attualmente di 40 anni, che svolge da tempo attività professionale nello studio legale paterno e in diversi consigli di amministrazione di società dove la famiglia biologica ha interessi e, pertanto, è identificato, già da tempo, nell'ambito professionale con il cognome del proprio padre biologico ossia “ ”, cosicché una anteposizione attuale del cognome Pt_2 dell'adottante, “ , verrebbe inevitabilmente a ledere la sua identità Pt_1 personale, quantomeno sotto il profilo della sua identificazione professionale. Alla luce di ciò, del tutto irragionevole e contrario alle norme costituzionali citate sarebbe, - in ottemperanza alla pronuncia della Corte Costituzionale de qua - non consentire la posposizione del cognome dell'adottante, pacificamente richiesta da entrambe le parti in sede di manifestazione del consenso all'adozione. Anche sotto tale ulteriore profilo (vi è parere favorevole del Procuratore Generale anche su tale aspetto) il ricorso deve essere quindi accolto. Spese irripetibili anche in ordine al grado di Cassazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 392 e ss. c.p.c. e 291 e ss. c.c., la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, dichiara l'adozione, da parte della NOa nata ad [...] il Parte_1
17.11.1930, del NO , nato ad [...] il [...], con tutti Parte_2 gli effetti di legge;
autorizza la posposizione del cognome “ dell'adottante a quello Pt_1
“ ” dell'adottando. Pt_2
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento di legge.
Spese irripetibili anche in ordine al grado di Cassazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 11.4.2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Anna Giulia Melilli
Il Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Presidente Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 444/2024 V.G.
in sede di appello a seguito di giudizio di legittimità (Ordinanza della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione decisa in data 07/11/2024, numero di registro generale 22865/2023, numero di raccolta generale 29684/2024, data pubblicazione 19/11/2024), avente ad oggetto: adozione maggiorenne promossa da
Parte_1 nata ad [...] il [...], e da
, Parte_2 nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliati in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 71, presso lo studio dell'Avv. Sergio Monticone e dell'Avv. Simona Canola del Foro di Torino che li rappresentano e difendono per delega in atti,
Appellanti in riassunzione ( Controparte_1
avverso
la Sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Civile, n. 3/2023 pubbl. il 09/03/2023, Repert. n. 457/2023 del 09/03/2023, resa con decisione del 22/02/2023 nel procedimento N. R.G. 2608/2022,
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, in atto di citazione per riassunzione ex art. 392 c.p.c.:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, in funzione di Giudice di rinvio in appello ed in diversa composizione, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dall'Ordinanza di rinvio n. gen. 29684/2024 della Suprema Corte di Cassazione: previo esperimento delle formalità di rito e previa disposizione dell'acquisizione dei fascicoli d'ufficio di tutti i precedenti gradi di giudizio (primo grado Tribunale di Asti R.G. 2608/2022; secondo grado Corte d'Appello di Torino R.G. 207/2023 V.G.), compreso quello innanzi alla Suprema Corte (R.G. 22865/23), preso atto del consenso manifestato dall'adottante e dall'adottando in data 27.10.22 e dell'assenso espresso dai genitori di quest'ultimo, sentito il Pubblico Ministero, dichiarare l'adozione da parte della NOa del NO , con tutti gli effetti di legge, Parte_1 Parte_2 autorizzando e consentendo la posposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando. Con ordine all'ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento. Con vittoria delle spese di lite in ogni grado di giudizio.”.
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott.ssa Marta Lombardi nell'atto del 05/03/2025:
“La Procura Generale è favorevole a che sia pronunciata l'adozione di maggiorenne, con posposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato.”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 22/02/2023, il Tribunale di Asti rigettava il ricorso per adozione di maggiorenne depositato dalla NOa (vedova Parte_1 dell'avv. , nata ad [...] il [...]), la quale Persona_1 chiedeva di adottare il dott. (nato ad [...] il [...]), Parte_2 figlio di amici, il quale aveva espresso il proprio consenso all'adozione, così come i genitori dell'adottando. Il Tribunale, preliminarmente, ricordava che, secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, l'istituto dell'adozione di maggiorenni “aveva perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva e identitaria nonché di una storia personale , di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppure maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli” (ex multis, Cass. n. 7667 del 2020); dava atto, nel caso di specie, che tra le parti era emerso un rapporto di disponibilità e di ausilio dell'adottando rispetto alle esigenze di vita quotidiana e certamente pure rispetto alle esigenze di compagnia dell'anziana reclamante (classe 1930), rapporto che, a quanto constava, non risultava “autodeterminato” quanto piuttosto scaturito per derivazione dal legame di amicizia che un tempo coinvolgeva il marito della reclamante, Avv. (già defunto), e il padre dell'adottando (avv. Persona_1
Maurilio Fratino). Le due famiglie avevano maturato una frequentazione, anche durante le vacanze, risalente ai tempi della giovinezza del padre (avv. Maurilio Fratino) dell'adottando; riconosceva il Tribunale il legame di amicizia e di sostegno tra le parti ed in particolare la disponibilità dell'adottando (dott. Pt_2
) a fornire aiuto, presenza e supporto a favore dell'anziana NOa;
dava
[...] tuttavia atto che le parti non avevano mai convissuto e non convivevano e che, inoltre, ai fini dell'adozione di maggiorenne occorreva qualcosa in più e cioè l'inserimento di fatto, in proprio, dell'adottando in un consorzio parafamiliare o quantomeno in una rete abituale e consolidata di frequentazioni elettive (non motivato unicamente dal bisogno), realtà tale da sostenere l'aspirazione al riconoscimento di nuclei familiari o parafamiliari connotati da stabilità. Il Tribunale rilevava, inoltre, come la domanda di adozione fosse condizionata e inscindibile rispetto alla richiesta di posposizione del cognome dell'adottante al cognome;
evidenziava sul punto come ciò non fosse conforme al disposto Pt_2 dell' 299 primo comma c.c., che prevede l'anteposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato; ricordava ancora sul punto che la norma era stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 268 del 2002, laddove la stessa aveva rigettato la questione di legittimità, astenendosi dall'adottare qualsivoglia pronuncia integrativa/manipolativa.
Avverso la suddetta sentenza del Tribunale, con ricorso per reclamo depositato in data 06/04/2023, proponevano tempestiva impugnazione la NOa
[...]
il NO , lamentando, con riferimento al requisito Pt_1 Parte_2 del legame tra le parti, l'erronea valutazione circa l'insussistenza del legame tra le stesse, posto che l'adozione del maggiorenne non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza tra adottante e adottato;
i reclamanti lamentavano altresì la mancata considerazione degli elementi di fatto emersi sia in sede di ricorso introduttivo sia all'udienza di comparizione e di audizione delle parti del 27 ottobre 2022, e cioè i profondi legami affettivi da sempre intercorsi tra la NOa e il marito, Avv. , e la famiglia dell'adottando (in Pt_1 Per_1 particolare l'amicizia tra l'Avv. e il padre dell'Avv. Maurilio Fratino, le Per_1 vacanze in montagna o al mare trascorse insieme quando l'avv. Maurilio era ragazzino), l'esistenza di un rapporto di tipo madre-figlio o nonna-nipote con l'adottando (figlio dell'avv. Maurilio Fratino), il fatto che il marito dell'adottante ebbe anche ad assumere il ruolo di padrino di . Controparte_2
Si ricordava altresì che oramai da anni il dott. accudiva e curava la Pt_2 NOa andando a casa sua almeno cinque volte a settimana, cenando o Pt_1 pranzando con lei con frequenza settimanale e che il dott. era infatti Pt_2 divenuto l'unico referente del dott. medico della NOa Persona_2
che il dott. aveva anche la delega sul conto corrente Pt_1 Pt_2 dell'adottante; che il dott. insieme alla sua famiglia di origine in passato Pt_2 avevano trascorso le vacanze con l'Avv. e la NOa e Per_1 Pt_1 avevano fatto anche molteplici viaggi in Germania (specie per andare ai festival di musica wagneriana) o in montagna a Cervinia;
che tutti questi elementi comprovavano, secondo i reclamanti, la sussistenza tra le parti di una relazione sociale, affettiva e identitaria, tale da configurare una storia personale e familiare comune. I reclamanti evidenziavano altresì la sussistenza anche di tutti gli altri requisiti richiesti dagli artt. 291 e ss. c.c., in particolare: la NOa non Pt_1 aveva discendenti legittimi, aveva un'età superiore ai 90 anni, ben superando di oltre 18 anni l'età dell'adottando; nel corso del giudizio di prime cure i reclamanti manifestavano personalmente il loro consenso per l'adozione, in quanto entrambi capaci;
i genitori dell'adottando, all'udienza del 27/10/22, esprimevano il loro assenso all'adozione; l'adozione conveniva all'adottando in quanto sussisteva l'interesse del dott. a veder giuridicamente riconosciuto quell'autentico Pt_2 rapporto continuativo, affettivo ed accuditivo, che lo legava dalla nascita alla NOa e l'adozione avrebbe permesso a quest'ultima la maggiore libertà Pt_1 di garantire all'adottando, in via successoria, una parte del proprio patrimonio. Con il terzo motivo, riguardante le ragioni che giustificavano la deroga dell'art. 299 comma I c.c., i reclamanti deducevano: che la giurisprudenza aveva avuto modo di affermare che la disposizione di cui all'art. 299 c.c. (per cui: “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”) non era inderogabile;
che il Dott. aveva 38 anni ed era socialmente conosciuto da tutti Parte_2 con il cognome del padre biologico;
che il Dott. , completati gli studi di Pt_2 giurisprudenza, risultava in procinto di ottenere l'abilitazione per la professione forense ed era già da tempo parte attiva sia nello studio legale paterno, che giungeva così alla terza generazione, sia in diversi consigli di amministrazione di società ove la sua famiglia aveva interessi;
che tuttavia la domanda di adozione non era condizionata dalla richiesta di posposizione del cognome in Pt_1 quanto la richiesta di derogare alla norma di cui all'art. 299 comma I c.c., non era altro che un'istanza ulteriore, logicamente conseguente e distinta rispetto alla domanda principale di adozione del Dott. , il cui rigetto non poteva Pt_2 compromettere o vanificare la richiesta di adozione.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, con sentenza n. 34/2023 pubblicata il 06/10/2023, resa con decisione del 28/09/2023 nel procedimento n. R.G. 207/2023 V.G., rigettava l'appello proposto dalla NOa e dal dott. nei confronti della sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Asti pubblicata il 9 marzo 2023, che confermava osservando, tra l'altro, che “nel caso in esame, invece, al di là di un legame affettivo e di amicizia tra nuclei familiari allargati, non emerge l'esistenza nel tempo di un legame affettivo particolare né di un vincolo personale stretto e comunque caratterizzato da costanti e assidue frequentazioni nel tempo, fin dal passato, tra la NOa
[...]
e il dott. , il quale, peraltro, aveva il suo inserimento s Pt_1 Parte_2 nella propria famiglia di origine”. Riteneva quindi assorbita la questione del cognome che avrebbe dovuto assumere l'adottando.
Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di Torino proponevano ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, la sig.ra e il dott. Parte_1
. Il P.G. depositava memoria, chiedendo l'accoglimento del Parte_2 ricorso. I ricorrenti depositavano memoria.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza decisa il 07/11/2024, pubblicata in data 19/11/2024 (N.R.G. 22865/2023), trattando dell'evoluzione dell'istituto dell'adozione di maggiorenne nell'ordinamento, anche attraverso richiami giurisprudenziali della Corte medesima nonché della Corte Costituzionale, tra l'altro, osservava:che, effettivamente, l'istituto dell'adozione di maggiorenne, oltre alla funzione tradizionale ereditaria (per assicurare una discendenza, c.d. adoptio in hereditatem), può assolvere oggi anche ad una funzione solidaristica, essendo divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società (cfr. Cass. 3577/2024), ma restando comunque ferme le condizioni previste ai fini dell'autorizzazione all'adozione; che, nella specie, tutti i requisiti di legge risultano soddisfatti (ex artt.291, comma 1, c.c., 296 e 311 c.c., 297 c.c.) e che comunque sussiste un autentico rapporto, ultratrentennale e quindi consolidatosi nel tempo, affettivo ed accuditivo, con una storia quotidiana di frequentazione (entrambi, adottante e adottando, vivono in Alba), esistono profondi legami affettivi intercorsi tra la famiglia dell'adottante e quella dell'adottando, come confermato dalle parti e dai genitori dell'adottando, il quale, pur non convivendo, si reca a casa della almeno cinque volte a Parte_3 settimana e ad ogni occorrenza è presente, provvedendo a tenere i rapporti con il medico curante. Quanto all'ultimo motivo di ricorso, inerente alla questione della posposizione del cognome dell'adottante, osservava la Suprema Corte, che, sebbene la predetta questione risultasse assorbita nel grado d'appello, tuttavia appariva necessario richiamare quanto di recente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 135 del 2023: «È costituzionalmente illegittimo l'art. 299, comma 1, c.c. , nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». Osservava, sul punto, che la Corte Costituzionale si era interrogata sull'opportunità di mantenere il rigido automatismo nell'anteposizione del cognome dell'adottante a fronte del sacrificio del diritto dell'adottando all'identità personale. Pertanto, evidenziava la Suprema Corte come la necessità eventuale di invertire l'ordine dei cognomi possa essere collegata all'evoluzione dell'istituto dell'adozione nell'ordinamento, ricordando quindi che “La Corte Costituzionale ha osservato che la rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario. Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli. E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l'identità del maggiore d'età”. Concludeva, pertanto, la Suprema Corte: “ne consegue che la domanda di posposizione del cognome dell'adottante a quello dell'adottando, domanda respinta in primo grado e ritenuta assorbita dalla Corte d'appello, che, riproposta anche in questa sede di legittimità, va rimessa al giudice del rinvio, risulta comunque fondata in diritto, alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale”. Quindi la Corte di Cassazione così statuiva: “accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione”.
Con atto di citazione per riassunzione ex articolo 392 c.p.c. innanzi alla Corte d'Appello di Torino, ritualmente notificato alla della Repubblica Parte_4 presso la Corte d'Appello di Torino, alla presso il Parte_5
Tribunale di Asti e alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, depositato il 10/12/2024, hanno proposto tempestiva riassunzione la NOa e il NO , richiamando i motivi già Parte_1 Parte_2 propri del ricorso per Cassazione ed esponendo la conseguente pronuncia della Suprema Corte, delle cui motivazioni e principii di diritto chiedono l'applicazione.
***
Il ricorso è fondato e merita pieno accoglimento. Questa Corte di merito, condividendo ed aderendo agli assunti della Suprema Corte, osserva che l'istituto in oggetto risulta assolvere, nel caso di specie, in primo luogo, alla originaria funzione di trasmissione del cognome e del patrimonio (c.d. adoptio in hereditatem), in presenza peraltro di tutti gli indici fattuali, mai contestati, richiesti dalle norme (differenza di età, consenso di entrambi, consenso dei genitori dell'adottando, ecc.). Sul punto, deve ricordarsi come la stessa Suprema Corte abbia sottolineato che la nuova funzione solidaristica dell'istituto si accompagna alla tradizionale funzione ereditaria, con ciò intendendo che non vi è stato alcun venir meno di tale originaria funzione, ma un aggiungersi di ulteriori funzioni, consone alla complessiva evoluzione sociale (si parla, infatti, di una “eterogenea casistica” ricompresa nell'attuale funzione dell'istituto de quo; cfr. pag. 9 dell'ordinanza di rinvio) e la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 5/2024, aveva rilevato che l'istituto si è aperto a funzioni diverse da quella originaria: “l'adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto (n.d.e), per come vive attualmente nell'ordinamento, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio (…) ma è divenuto strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali”. Nulla impedisce, pertanto, che nel caso di specie l'originaria funzione dell'istituto assolva ancora il proprio ruolo. Non difettano, peraltro, ed in secondo luogo, neppure profili attinenti alla nuova funzione personalistica e solidaristica dell'istituto, alla luce degli indici fattuali inerenti le trentennali relazioni tra le due famiglie, le vacanze trascorse insieme, gli attuali legami di sostegno e aiuto dell'adottando nei confronti dell'anziana adottante (fra i quali vi è un rapporto ed un sentimento materno-filiale); su tali elementi fattuali appare sufficiente richiamarsi sia alle dichiarazioni delle parti e dei genitori dell'adottando, rese all'udienza del 27.10.2022 nel primo grado del presente giudizio di merito (in atti), sia a quanto analiticamente esposto, in fatto, nei due stessi precedenti provvedimenti, di primo e secondo grado, sia, infine, agli stessi richiami effettuati dalla Suprema Corte (cfr. pagg.
7-8 dell'ordinanza di rinvio). Risultano, pertanto, sussistenti tutti gli elementi sia di fatto sia di diritto per l'accoglimento della domanda azionata dalle parti (domanda condivisa anche dal Procuratore Generale nel proprio parere datato 5.3.2025). Quanto alla questione della posposizione del cognome dell'adottante, richiesta da entrambe le parti, motivo espressamente analizzato dalla Suprema Corte (dichiarato assorbito invece nella parte motivazionale del provvedimento del precedente grado di appello), non può che ricordarsi quanto indicato nell'ordinanza di rinvio in merito alla recente pronuncia della Corte Costituzionale del 10.5.2023 (n. 135/2023), che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c. , nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto». Orbene, ha ritenuto la Corte Costituzionale “irragionevole e lesivo dell'identità personale” e dunque in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, non consentire al giudice, con la sentenza che fa luogo all'adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambe le parti si sono espresse a favore di tale effetto nel manifestare il consenso all'adozione, ciò alla luce, appunto, dell'esigenza di tutelare, in concreto, l'identità personale dell'adottando, in particolare laddove lo stesso abbia sviluppato una identità fortemente correlata al cognome originario, ad esempio quale sua identificabilità nel mondo professionale o nei rapporti sociali. Nel caso di specie, l'adottando è persona attualmente di 40 anni, che svolge da tempo attività professionale nello studio legale paterno e in diversi consigli di amministrazione di società dove la famiglia biologica ha interessi e, pertanto, è identificato, già da tempo, nell'ambito professionale con il cognome del proprio padre biologico ossia “ ”, cosicché una anteposizione attuale del cognome Pt_2 dell'adottante, “ , verrebbe inevitabilmente a ledere la sua identità Pt_1 personale, quantomeno sotto il profilo della sua identificazione professionale. Alla luce di ciò, del tutto irragionevole e contrario alle norme costituzionali citate sarebbe, - in ottemperanza alla pronuncia della Corte Costituzionale de qua - non consentire la posposizione del cognome dell'adottante, pacificamente richiesta da entrambe le parti in sede di manifestazione del consenso all'adozione. Anche sotto tale ulteriore profilo (vi è parere favorevole del Procuratore Generale anche su tale aspetto) il ricorso deve essere quindi accolto. Spese irripetibili anche in ordine al grado di Cassazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 392 e ss. c.p.c. e 291 e ss. c.c., la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, dichiara l'adozione, da parte della NOa nata ad [...] il Parte_1
17.11.1930, del NO , nato ad [...] il [...], con tutti Parte_2 gli effetti di legge;
autorizza la posposizione del cognome “ dell'adottante a quello Pt_1
“ ” dell'adottando. Pt_2
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento di legge.
Spese irripetibili anche in ordine al grado di Cassazione.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 11.4.2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Anna Giulia Melilli
Il Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere