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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6069/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Fratini;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: riliquidazione di pensione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.6.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione cat. So n.
20051756, in godimento dall'1.8.2006, previo accredito del periodo di servizio militare prestato dal defunto coniuge , con Persona_1
decorrenza dall'1.5.2018 invece che dall'1.3.2019 come già riliquidata dall e per l'effetto condannarsi l' a corrispondere i relativi ratei CP_1 CP_1
1 differenziali maturati nel periodo intermedio in misura di complessivi euro
937,75.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall di CP_1
inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 co. 6 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come introdotto dall'art. 38 co. 1 lett. d)
n. 1) d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111.
L'eccezione è infondata.
La norma invocata dispone che “le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre da
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte”.
Nel caso in esame, poiché la domanda giudiziale è diretta a conseguire la riliquidazione del trattamento pensionistico previo computo del servizio militare in misura superiore a quella riconosciuta dall proprio in sede CP_1
di riliquidazione, con provvedimento del 20.5.2024, appunto da quest'ultima data (e non invece, come opinato dall' da quella di CP_1
2 liquidazione originaria della pensione, risalente all'1.8.2006) decorre il termine triennale di decadenza, così che tempestiva si rivela la proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta mediante deposito in cancelleria in data 12.6.2024.
Nel merito, la domanda è infondata.
L ha riliquidato la pensione entro il limite della prescrizione CP_1
quinquennale, in conformità a quanto previsto dall'art. 47-bis d.p.r.
30.4.1070 n. 639, come introdotto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 2) d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111, secondo cui “si prescrivono in
cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di
pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti
pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l.
9.3.1989 n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di
riliquidazioni”.
L'istante deduce che l' nel calcolare il quinquennio utile, ovvero CP_1
quello immediatamente anteriore alla data della domanda amministrativa,
presentata il 19.2.2024, non ha tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali per complessivi 311 giorni disposta dai dd.ll. 18/2020 e
183/2020, che avrebbe “salvato” dalla prescrizione anche i ratei pensionistici differenziali maturati dall'1.5.2018 al 28.2.2019, laddove l' ha corrisposto solo quelli maturati dall'1.3.2019. CP_1
Senonché, la invocata sospensione dei termini prescrizionali ex lege dal
23.2.2020 al 30.6.2020 per 129 giorni (a norma dell'art. 37 co. 2 d.l.
17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27) e dal 31.12.2020 al 30.6.2021
3 per 182 giorni (a norma dell'art. 11 co. 9 d.l. 31.12.2020 n. 183 conv. in l.
26.2.2021 n. 21), e così per complessivi 311 giorni, riguarda, come specificato in entrambe le norme citate, le “contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335” e non, invece, le prestazioni previdenziali, quale quella per cui è causa.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6069/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.3.2025, promossa da
, con l'avv. Maria Fratini;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: riliquidazione di pensione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.6.2024, chiedeva Parte_1
dichiararsi il proprio diritto alla riliquidazione della pensione cat. So n.
20051756, in godimento dall'1.8.2006, previo accredito del periodo di servizio militare prestato dal defunto coniuge , con Persona_1
decorrenza dall'1.5.2018 invece che dall'1.3.2019 come già riliquidata dall e per l'effetto condannarsi l' a corrispondere i relativi ratei CP_1 CP_1
1 differenziali maturati nel periodo intermedio in misura di complessivi euro
937,75.
Costituendosi in giudizio, l chiedeva dichiararsi inammissibile o CP_1
comunque rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dall di CP_1
inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 co. 6 d.p.r. 30.4.1970 n. 639, come introdotto dall'art. 38 co. 1 lett. d)
n. 1) d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111.
L'eccezione è infondata.
La norma invocata dispone che “le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto
l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di
accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre da
riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte”.
Nel caso in esame, poiché la domanda giudiziale è diretta a conseguire la riliquidazione del trattamento pensionistico previo computo del servizio militare in misura superiore a quella riconosciuta dall proprio in sede CP_1
di riliquidazione, con provvedimento del 20.5.2024, appunto da quest'ultima data (e non invece, come opinato dall' da quella di CP_1
2 liquidazione originaria della pensione, risalente all'1.8.2006) decorre il termine triennale di decadenza, così che tempestiva si rivela la proposizione del ricorso giudiziale, avvenuta mediante deposito in cancelleria in data 12.6.2024.
Nel merito, la domanda è infondata.
L ha riliquidato la pensione entro il limite della prescrizione CP_1
quinquennale, in conformità a quanto previsto dall'art. 47-bis d.p.r.
30.4.1070 n. 639, come introdotto dall'art. 38 co. 1 lett. d) n. 2) d.l.
6.7.2011 n. 98 conv. in l. 15.7.2011 n. 111, secondo cui “si prescrivono in
cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di
pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti
pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 l.
9.3.1989 n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di
riliquidazioni”.
L'istante deduce che l' nel calcolare il quinquennio utile, ovvero CP_1
quello immediatamente anteriore alla data della domanda amministrativa,
presentata il 19.2.2024, non ha tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali per complessivi 311 giorni disposta dai dd.ll. 18/2020 e
183/2020, che avrebbe “salvato” dalla prescrizione anche i ratei pensionistici differenziali maturati dall'1.5.2018 al 28.2.2019, laddove l' ha corrisposto solo quelli maturati dall'1.3.2019. CP_1
Senonché, la invocata sospensione dei termini prescrizionali ex lege dal
23.2.2020 al 30.6.2020 per 129 giorni (a norma dell'art. 37 co. 2 d.l.
17.3.2020 n. 18 conv. in l. 24.4.2020 n. 27) e dal 31.12.2020 al 30.6.2021
3 per 182 giorni (a norma dell'art. 11 co. 9 d.l. 31.12.2020 n. 183 conv. in l.
26.2.2021 n. 21), e così per complessivi 311 giorni, riguarda, come specificato in entrambe le norme citate, le “contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335” e non, invece, le prestazioni previdenziali, quale quella per cui è causa.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 11.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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