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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di MO, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. Dott. Caterina Greco Consigliere
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 936 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
elettivamente domiciliata in MO, nella Via Ammiraglio Parte_1
Gravina n.95, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Reale ed Alessandra Bevilacqua che la rappresentano e difendono.
Appellante
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso Controparte_1 dall'avv. Sergio Palesano (elett.te dom.to presso l'Avvocatura Comunale in MO, in Piazza Marina 39.
Appellato e appellante incidentale
OGGETTO: altre ipotesi –risarcimento danni da violazione diritto assunzione.
All'udienza di discussione del 23 gennaio 2025 le parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi
FATTO e DIRITTO
Premesso in fatto che: con sentenza n. 1637/2018 depositata il 24/5/2018 il Tribunale G.L. di MO aveva accertato il diritto di ad essere assunta nei ruoli della Polizia Parte_1
Municipale del quale vincitrice del concorso bandito il Controparte_1
27/3/1999, la cui graduatoria era stata approvata con determinazione dirigenziale del
6.12.2001 n.640, e dal quale era stata originariamente esclusa, con provvedimento del
1 27.03.2003, a seguito di giudizio di “non idoneità” espresso dal Dipartimento di
Medicina Legale e Fiscale dell di MO;
Pt_2
- il in esecuzione della decisione, con la quale era stato condannato CP_1 ad adottare ogni connesso provvedimento di ordine organizzativo, economico, contributivo e previdenziale necessario per realizzare l'assunzione della ricorrente, con la deliberazione n. 568 del 18/10/2018, aveva disposto l'assunzione della convocandola per il successivo 31/12/2018, per la sottoscrizione del Pt_1 contratto di lavoro, il quale avrebbe avuto decorrenza giuridica dal 1°/7/2003, al pari degli altri soggetti assunti col medesimo concorso, ed economica dal 1°/12/2018 o comunque dalla data di effettiva immissione in servizio;
- la ricorrente, non presentatasi all'appuntamento stabilito, ha, in seguito, reso noto di non avere più interesse ad essere assunta, riservandosi, tuttavia, di ottenere il risarcimento del danno medio tempore subito;
- con ricorso depositato il 3/12/2019, ha, quindi, convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al medesimo Tribunale G.L. di MO, il la Controparte_2 vicenda giudiziaria a mezzo della quale si era accertato il suo diritto all'assunzione e chiedendo la condanna dell'Amministrazione a risarcirle il danno conseguente alla
“mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione inclusa la perdita di vantaggi curriculari e professionali”, il “danno esistenziale e non patrimoniale”, la
“perdita di diritto di chance”;
- il ha contestato la fondatezza del ricorso chiedendone il Controparte_1 rigetto;
- con sentenza n.741/2022 emessa il 10 marzo 2022 il Tribunale ha respinto la domanda e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Ha osservato che l'inadempimento dell'obbligo di assunzione correlato al diritto riconosciuto alla è soggetto al regime di cui all'art. 1218 cod. civ. e Pt_1 per consolidata giurisprudenza di legittimità il danno conseguentemente arrecato sotto il profilo strettamente patrimoniale può essere determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, poiché il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro è anche diritto ai vantaggi economici che discendono direttamente dal rapporto, nella misura in cui tali vantaggi non esigono ulteriori presupposti connessi al fatto dello stesso lavoratore o ad eventi esterni, e poiché con la propria domanda di assunzione il potenziale lavoratore ha offerto la propria collaborazione (ed è solo l'inadempimento datoriale che ne preclude lo svolgimento), mentre spetta al datore di lavoro provare l'"aliunde perceptum" oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (Cass. n. 2402 del 09/02/2004, Cass. n. 7858 del 26/03/2008) in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, ha ritenuto che la
2 ricorrente non avesse fornito alcuna prova di un concreto pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale conseguente all'accertata condotta inadempiente del CP_1 ha, difatti, valutato il giudice che era stata la stessa ricorrente a rendere noto, depositando in giudizio il proprio estratto conto previdenziale, di avere ininterrottamente prestato attività lavorativa, con contratto a tempo indeterminato, in favore della a decorrere dal 1°/1/2004, e che, non avendo ella specificato CP_3
l'ammontare della retribuzione che.. avrebbe potuto ricevere quale agente di polizia municipale risultasse impossibile verificare se il trattamento ricevuto sia stato o meno deteriore e si sia perciò determinato in capo alla ricorrente un concreto danno patrimoniale;
ha aggiunto che anche la prospettata perdita del diritto di chance “per il venir meno della possibilità di carriera nell'ambito del corpo dei Vigili Urbani di MO” fosse priva di qualsivoglia allegazione sì da non consentire neppure l'accertamento della supposta voce di danno, né di operare una qualche liquidazione, anche con criteri equitativi;
- che analoga indeterminatezza investisse anche la richiesta di risarcimento del danno esistenziale e non patrimoniale e le correlate istanze istruttorie.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 31 agosto 2022.
Parte appellante lamenta che il Tribunale non le abbia riconosciuto quanto spettante a titolo risarcitorio nel periodo intercorrente dal 19.12.2001 al
31.12.2003 atteso che l'assunzione alla risale, infatti, al 1-1-2004. CP_3
Si duole, ancora, che Giudice non abbia tenuto conto degli incrementi salariali e progressione carriera che ella avrebbe certamente ottenuto e non ha neppure considerato quanto avrebbe potuto percepire per indennità e straordinari rigettando anche la richiesta di C.T.U. ritualmente formulata;
che con riferimento al danno esistenziale e non patrimoniale ed alla perdita del diritto di chance, rigettando le prove richieste in seno al ricorso introduttivo, non ha consentito all'odierna appellante di provare i dann , sotto detti profili, subiti.
Reitera, quindi, le richieste di prova testimoniale già avanzata in ricorso e di ctu contabile per ricostruire le mancate erogazioni delle retribuzioni, a qualsiasi titolo (tutte voci incluse come premi di produttività, premi rendimento, straordinari, eventi straordinari) oltre le perdite di vantaggi curriculari e professionali, detratto quanto nelle more percepito per altre attività.
Ha resistito in giudizio il , con memoria dell'11 settembre Controparte_1
2024, eccependo l'infondatezza delle avverse ragioni di appello e proponendo impugnazione incidentale per censurare la ritenuta responsabilità per inadempimento e l'astratta fondatezza della pretesa risarcitoria, opponendo il venire meno in capo all'Ente dell'obbligo di concludere il contratto per effetto del parere negativo di
3 idoneità alle mansioni espresso dal competente Servizio Dipartimentale di medicina legale nei confronti della Pt_1
In subordine, contesta la pretesa di ottenere il risarcimento a decorrere dal
19/12/01 – data di approvazione della graduatoria – deducendo che l'immissione in servizio non coincide con la data di approvazione della graduatoria concorsuale, posto che l'Amministrazione deve adottare tutti gli atti necessari per l'immissione in servizio degli idonei (a volte anni) e che controparte avrebbe dovuto allegare la data di immissione in servizio dei primi idonei.
Istruita con acquisizione di ctu contabile, all'udienza del 23 gennaio 2025 la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata definita come da dispositivo steso in calce.
****
L'appello incidentale è manifestamente infondato.
Il diritto della all'assunzione nei ruoli della Polizia Municipale del Pt_1
è già stato definitivamente accertato con la sentenza n.1637/2018 Controparte_1 del Tribunale di MO, che ha escluso, anche sulla scorta dei principi di derivazione eurounitaria, l'opponibilità alla – perché illegittimi- dei Pt_1 requisiti di altezza minima richiamati dal Bando di concorso del 27/03/1999
È, dunque, inconferente, per escludere il già accertato obbligo di assunzione, cui consegue la responsabilità risarcitoria, la pronuncia cui fa riferimento il CP_1
(sentenza n.4176/2011 del Tribunale G.L. di MO) e che ha statuito in termini difformi in merito al diritto di assunzione con riguardo ad altro candidato del medesimo concorso.
L'oggetto del presente giudizio di appello deve, piuttosto, ritenersi limitato al vaglio della pretesa risarcitoria compresa fra la data in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere immessa in ruolo (1/07/2003) e quella immediatamente precedente all'inizio del nuovo rapporto lavorativo presso la (31/12/2003), essendo CP_3 orami coperta da giudicato la statuizione di rigetto - quale conseguenza dell'aliunde perceptum, e del difetto di allegazione della misura della retribuzione percepita presso il diverso datore di lavoro (volta a verificare se tale retribuzione fosse deteriore rispetto a quanto la avrebbe potuto percepire quale Agente di Pt_1 polizia Municipale) - della pretesa risarcitoria del danno patrimoniale per il periodo successivo.
Per inciso, contrariamente all'assunto del non è ravvisabile alcun CP_1 difetto di allegazione in ordine alla “data di immissione in ruolo dei primi idonei del concorso”.
Innanzi tutto la risultava vincitrice del concorso e non idonea;
inoltre, Pt_1 la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dall'1/07/2003, data di assunzione degli assunti con lo stesso concorso …risulta dalla determinazione dirigenziale n.568
4 del 18/10/2018 (v. doc n.8 fascicolo di parte ricorrente), con la quale veniva disposta, in esecuzione della sentenza n.1637/2018 del Giudice del Lavoro, l'assunzione nonché l'immissione in servizio con il profilo di Agente di P.M., cat.C posizione economica C1e dalla nota prot.1814496 del 28/12/2018 (v. doc n.9), a firma del
Dirigente del Settore Risorse Umane, con la quale, in riscontro alla richiesta del difensore della quest'ultima era convocata per il giorno 21/12/2018 presso Pt_1 gli Uffici comunali per l'immissione in servizio.
Ne segue che la tutela risarcitoria per inadempimento deve ritenersi estesa al periodo 1/07/2003 sino al 31/12/2018.
Il danno risarcibile, poi, non può coincidere con l'integrale misura delle retribuzioni perdute ma, secondo criteri di valutazione equitativa (che tengano conto dell'assenza di impiego delle energie lavorative della in favore Pt_1 del nell'arco temporale considerato, del lasso di tempo trascorso CP_1 rispetto alle iniziative assunte per ottenere l'assunzione, delle ragioni del ritardo, risultate illegittime a seguito di contenzioso, e del difetto di allegazioni in ordine ad altre occasioni perdute) va ridotto al 50% dello stipendio tabellare che sarebbe stato corrisposto in caso di immediata assunzione. (v. in tal senso Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 16665 del 04/08/2020:In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che
l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori).
Non si determina, cioè, un diritto alle retribuzioni per il periodo antecedente all'assunzione in cui la prestazione lavorativa non è stata svolta, ma un diritto al risarcimento del danno;
quest'ultimo non si identifica, infatti, nella mancata erogazione della retribuzione, essendo necessaria l'allegazione e la prova dell'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, qualificata come illecita. v. Cass. Sez. L.
Ordinanza n. 14772 del 14/06/2017 .il lavoratore può agire a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all'assunzione tempestiva
5 (quali le spese sostenute in vista del futuro lavoro, le conseguenze psicologiche dipese dall'ingiusta condizione transitoria di assenza di occupazione e gli esborsi effettuati per intraprendere altre attività lavorative…- v. Cass sez.L. n.13940/2017).
Tenendo conto dei corretti e qui condivisi criteri di indagine adottati dal ctu, nominato in questo grado, l'importo del risarcimento, parametrato al 50% della retribuzione prevista per il dipendente con il profilo di Agente di Polizia Municipale
Categoria C posizione economica C1, per le suddette mensilità 1/07/2003-
31/12/2003, ammonta ad € € 6.112,28 somma comprensiva di interessi legali sino all'8 gennaio 2025, cui vanno aggiunti gli ulteriori interessi sino al saldo.(v relazione dott.ssa ). Persona_1
Non merita accoglimento il secondo motivo di appello.
Nella contrattazione collettiva degli Enti locali (v. art. 5 del C.C.N.L.
31/03/1999 sulla revisione dell'ordinamento professionale), a differenza di quanto accade ad esempio in quella per il settore scolastico in cui la progressione economica orizzontale per tutto il personale del comparto avviene sulla base della mera maturazione dell'anzianità di servizio, con la previsione di posizioni stipendiali ricollegate a fasce di anzianità cui si accede senza alcuna selezione e limitazione, la progressione economica all'interno della stessa categoria avviene, nei limiti delle risorse disponibili su un apposito fondo, nel rispetto di una serie di criteri di valutazione, in cui il parametro dell'anzianità, intesa come esperienza professionale acquisita, assume un carattere meramente secondario, prevalendo la valutazione dei risultati ottenuti, delle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, dell'impegno, della qualità delle prestazioni individuali.
L'accesso alla posizione economica successiva, che comporta l'attribuzione di un trattamento stipendiale più elevato, avviene poi mediante una selezione effettuata secondo i predetti criteri.
Appare, quindi, evidente, sulla scorta di tali rilievi, che la domanda di
[...] non può essere accolta, mancando la prova (ma ancor prima l'allegazione Pt_1 specifica) della disparità di trattamento economico (per incrementi salariali, progressioni di carriera e altre voci accessorie) rispetto al personale assunto a tempo indeterminato dal con decorrenza giuridica dal 1.07.2003 e con pari CP_1 anzianità di servizio, complessivamente considerata, da quantificare anche in via equitativa.
Né vi era allegazione e prova del lamentato danno esistenziale e non patrimoniale, o da perdita di chance (per il venir meno di possibilità di carriera nel
Corpo dei Vigili Urbani), come già ritenuto dal Tribunale con argomenti non espressamente censurati. 6 In proposito l'appellante ribadisce che tali voci di danno sarebbero correlati alla condotta del Comune per averla costretta a promuovere più azioni giudiziali in palese violazione di norme di legge e anche di principi generali che dovrebbero regolare il buon andamento della Pubblica Amministrazione.
L'indirizzo consolidato della Corte di legittimità è nel senso che Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico. (v. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018 ); ed ancora: Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa". (Nella specie, è stata esclusa la risarcibilità del danno conseguente al ritardato adempimento di un giudicato consistente nella riliquidazione, e non nell'attribuzione, di un trattamento pensionistico, senza pregiudizio per il soddisfacimento dei bisogni primari della persona, in difetto, peraltro, di allegazione e prova di ricadute sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo). v. Cass Sez. L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019.
Come è evidente, alcuna specifica e puntuale allegazione è stata offerta dalla in ordine ai pregiudizi subiti, tali non potendosi ritenere quelli descritti Pt_1 negli articolati di prova testimoniale - non ammessi in prime cure e di cui si è ribadita l'ammissione in questo grado - diretti a far emergere circostanze documentali (la partecipazione con esito favorevole al concorso per Vigili Urbani- capitoli nn. 1,2,3)
o alla manifestazione di giudizi, come tali inammissibili (capitolo n.4:” Vero è che , dopo che apprese di problemi sollevati dal nell'assunzione a Controparte_1 vigile urbano, per lungo tempo la stessa non frequentò più assiduamente la comunità Per_ di e gli amici ed era sempre triste ed amareggiata per le vicende con il
[...]
”). CP_1
Si tratta, in ogni caso, di circostanze inidonee a ricavarne l'esistenza di pregiudizi tali da determinare ricadute sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, ma semmai meri disagi.
Nei termini su esposti la sentenza va, quindi, parzialmente riformata.
7 Le spese del doppio grado possono essere compensate per metà, in ragione del parziale accoglimento della domanda e, per la restante quota, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte appellata.
Le spese di ctu espletata in questo grado restano a carico dell'appellato.
Deve darsi atto della sussistenza, a carico della parte appellante incidentale, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.741/2022, emessa dal Tribunale GL di MO il 10 marzo 2022, condanna il , in persona del legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di € 6.112,28 a Parte_1 titolo di risarcimento danni, comprensiva di interessi legali sino al'8 gennaio 2025 e con ulteriori accessori sino al saldo.
Compensa per metà le spese del primo grado di giudizio e condanna l'appellato, in persona del legale rappresentante, al rimborso, in favore dell'appellante, della restante quota che liquida in € 1.369,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa per metà le spese di questo grado e condanna l'appellato, in persona del legale rappresentante, al rimborso, in favore dell'appellante, della restante quota che liquida in € 1.453,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Lascia a carico dell'appellato anche le spese di ctu espletata in questo grado di giudizio
Dà atto della sussistenza, a carico della parte appellante incidentale, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in MO, il 23 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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