Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/06/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1516/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
, con l'Avv.to MANASSERO DANIELA e con Parte_1 C.F._1
l'Avv.to GIAMMARCO LUCIA ( , elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2
Telematico;
RICORRENTE contro
, Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Pagamento somme.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 7/2/2025, il ricorrente conveniva in giudizio premettendo di essere stato assunto Parte_1 Controparte_1 dalla società resistente in data 20/09/2022 in qualità di operaio di 5° livello CCNL terziario e adibito
Chiedeva, alla luce di quanto allegato e dedotto, accogliersi le seguenti conclusioni:
«a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo di €. 7.381,55 di cui €.
2.640,34 per TFR, o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, per i titoli dedotti in ricorso;
d) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'importo di €. 7.381,55 di cui €. 2.640,34 per retribuzioni e TFR non corrisposti, o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
e) con vittoria di compensi professionali di cui al DM 55/2014 da distrarsi in favore dei procuratori sottoscritti che si dichiarano antistatari. Sentenza esecutiva».
All'udienza del 13/5/2025 questo giudice disponeva l'acquisizione, in capo a parte ricorrente, di nuovi conteggi, previa specificazione della durata della malattia per il mese di maggio 2024 e calcolo della relativa indennità di malattia (a carico di , e dell'eventuale retribuzione dovuta dal datore di CP_2 lavoro nel c.d. periodo di carenza, tenuto conto delle previsioni del CCNL applicabile al rapporto, individuando altresì le competenze di fine rapporto, la retribuzione del mese di giugno 2024 sulla base di tutte le risultanze del cedolino prodotto in atti (contenente l'indicazione del TFR maturato in azienda), ivi incluse le trattenute eseguite per assenza e preavviso non prestato.
Con nota di deposito del 29/5/2025, il procuratore di parte ricorrente specificava che dall'estratto telematico relativo ai periodi di malattia del sig. rilasciato dal Medico curante dott. Pt_1 [...]
il ricorrente risultava essersi assentato per malattia continuativamente dal 1/3/2024 al Persona_1
10/5/2025 (venerdì); l'estratto telematico, che indicava i numeri di protocollo dei certificati, indicava come inizio malattia il 1/3/2024 ed altri 5 certificati come “continuazione”.
Il sig. era rientrato al lavoro lunedì 13 maggio 2024; aveva regolarmente lavorato sino al 31 Pt_1 maggio 2024, il 3 giugno 2024 (lunedì) non avendo ricevuto la retribuzione del mese di maggio e
2 neppure il listino paga, non era più andato al lavoro e qualche giorno dopo, il 9/6/2024, aveva reso le dimissioni (pur senza qualificarle “per giusta causa”). Il ricorrente si era dunque assentato per malattia sino al 10 maggio e aveva lavorato dal 13 al 31 maggio;
rimanendo assente dal 3 al 9 giugno 2024.
In merito al conteggio, la difesa di parte ricorrente osservava:
«Per retribuzione dovuta nel mese di maggio 2024: questa difesa, in assenza del listino paga, ha quantificato nel ricorso introduttivo il dovuto sulla base della retribuzione indicata nel listino di giugno
2024 (euro 1.610,65). I primi dieci giorni di maggio, in realtà sono imputabili ad assenza per malattia, come indicato nel documento allegato sub 1) e non ne è previsto il pagamento per intero ai sensi dell'art. 37 del CCNL terziario.
Ritiene pertanto questa difesa che gli importi indicati nella busta paga di giugno 2024 a titolo di CP_ indennità di malattia vale a dire €. 325,85 voce “indennità di malattia a carico e €. 74,14
“integrazione malattia c/azienda” siano la remunerazione della malattia di maggio 2024, visto che come sopra indicato, a giugno il ricorrente non ha usufruito di periodi di malattia. Di conseguenza ritiene questa difesa di dover decurtare tale importo dalla retribuzione dovuta a maggio 2024, che non risulta più essere di €. 1.610,05 bensì di €. 1.210,66; quanto alla retribuzione di giugno e spettanze di fine rapporto, questa difesa insiste nel richiedere il totale lordo della busta di giugno 2024 pari ad €. 3.130,56 lordi, rilevando che il netto corrispondente
(di €. 1.288,96) tiene conto non solo della trattenuta per mancato preavviso ma anche della trattenuta di ulteriori 7 giorni di assenza che si giustificano col fatto che il ricorrente a giugno non ha lavorato prima di rassegnare le dimissioni il 9 giugno;
quanto al TFR, lo stesso non è indicato fra le competenze della busta paga di giugno quindi è corretto richiederlo a parte. Tuttavia nella stessa busta paga di giugno 2024, in basso è riportato il fondo
TFR al 31.12.2023 (€. 18.868,19), la rivalutazione (€. 18,75) e la quota TFR dell'anno (€. 738,82) per un totale di €. 2.625,76 (anziché €. 2.640,34 come richiesto nel conteggio sindacale).
Quindi il totale richiesto in ricorso sulla base delle presenti note diventa di €. 6.966,98 così composto:
€. 1.210,66 retribuzione di maggio 2024
€. 3.130,56 busta paga giugno 2024
€. 2.625,76 TFR».
Venivano, dunque, rassegnate le seguenti conclusioni:
3 «a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'importo complessivo di €.
6.966,98 di cui €. 2.625,76 per TFR, o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, per i titoli dedotti in ricorso;
d) per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'importo di €. 6.966,98 di cui €. 2.625,76 per TFR, a titolo di retribuzioni e
TFR non corrisposti, o altre somme maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo;
e) con vittoria di compensi professionali di cui al DM 55/2014da distrarsi in favore dei procuratori sottoscritti che si dichiarano antistatari. Sentenza esecutiva».
La domanda merita accoglimento nella misura di seguito specificata.
Va premessa la regola di ripartizione dell'onere probatorio in tema di obbligazioni di fonte contrattuale, secondo cui «Nella domanda di adempimento contrattuale, il creditore è tenuto unicamente a provare l'esistenza della fonte, legale o negoziale del diritto azionato;
mentre deve solo allegare l'inadempimento dell'obbligato, poiché è in capo a quest'ultimo l'onere probatorio di dimostrare l'esistenza di un fatto impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa» (ex plurimis Trib. Salerno, 12 gennaio
2015, n. 95).
Avendo parte ricorrente fornito prova della fonte delle proprie obbligazioni, id est il contratto di lavoro e i prospetti paga, e allegato l'altrui inadempimento, gravava sulla parte convenuta l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti impeditivi ed estintivi che, rimanendo tale parte contumace, risulta inassolto, con conseguente fondatezza nell'an della pretesa azionata dal Pt_1
In merito al quantum delle rivendicazioni, si concorda parzialmente con la difesa di parte ricorrente in ordine alla richiesta relativa al mese di maggio. In merito agli importi indicati nella busta paga di giugno 2024 a titolo di indennità di malattia vale a dire €. 325,85 voce “indennità di malattia a carico CP_
e €. 74,14 “integrazione malattia c/azienda” costituiscono la remunerazione della malattia di maggio 2024, visto che a giugno il ricorrente non ha usufruito di periodi di malattia. Dalla richiesta CP_ andrà decurtata il solo importo della malattia a carico di con la conseguenza che al ricorrente spetterà la somma di €. 1.284,8.
Quanto al TFR, nella stessa busta paga di giugno 2024, è riportato il TFR al 31.12.2023 (€.
18.868,19), la rivalutazione (€. 18,75) e la quota TFR dell'anno (€. 738,82) per un totale di €. 2.625,76 che pertanto andranno riconosciuti al ricorrente in luogo della diversa somma di cui ai conteggi.
In merito alla somma relativa al mese di giugno e alle spettanze di fine rapporto, tenuto conto della legittimità delle trattenute aziendali operate, in relazione al mancato preavviso e ai 7 giorni di assenza,
4 che si giustificano col fatto che il ricorrente a giugno non ha lavorato prima di rassegnare le dimissioni il
9 giugno, andrà riconosciuta la somma netta pari a €. 1.288,96.
La condanna alle spese segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme pari a €.
1.284,8 per retribuzione di maggio 2024, €. 1.288,96 per retribuzione di giugno 2024 e competenze di fine rapporto, €. 2.625,76 per TFR, e delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 10/6/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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