Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01668/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1668 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Elio Guarnaccia e Francesco Passaniti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmelo Elio Guarnaccia in Catania, via XX Settembre, n. 45, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Questura di Siracusa, Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato della sentenza di questo T.a.r. n. 1554/2024, pubblicata il 29 aprile 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con ricorso notificato in data 17 luglio 2025 e depositato il successivo 30 luglio 2025, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questo T.a.r. indicata in oggetto con cui il ricorso è stato parzialmente accolto con compensazione delle spese di lite con conseguente obbligo dell’amministrazione statale intimata al rimborso in suo favore del contributo unificato versato;
- l’amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;
- alla camera di consiglio indicata in premessa, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che:
- il ricorso merita di essere accolto nei termini e nei limiti in appresso specificati;
- la circostanza che nella sentenza ottemperanda le spese di lite siano state compensate non esonera la parte soccombente dal rimborso del contributo unificato, giacché l’art. 13, comma 6- bis .1, del d.P.R. n. 115/2002, per quanto di interesse, così dispone: “…6-bis.1. … L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. ... .” (cfr. anche Cons. St., sez. V, 12 maggio 2023, n. 4821);
- la parte ricorrente ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza depositando la relativa certificazione della Segreteria;
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d));
- il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza è stato notificato all’amministrazione intimata, via PEC, in data 3 febbraio 2025, sicché sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- sussiste pertanto l’obbligo per l’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a darne esatta e completa esecuzione; va ulteriormente osservato come, in assenza di diversa indicazione, da parte della amministrazione, sul punto (rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a.), sia da ritenersi comprovato l’inadempimento perdurante da parte dell’amministrazione debitrice;
- deve essere conseguentemente ordinato all’Amministrazione regionale resistente di darvi esecuzione entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza;
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Catania, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, affinché, su istanza dell’interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni novanta;
- il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico;
- le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono liquidate tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo, i ) quanto ai compensi, ai medi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (v. Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453), ii ) quanto alle spese vive, al rimborso del contributo unificato, ove versato, e alle spese di notifica, ove documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in oggetto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione disponendo, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato, l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 200,00 (duecento/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute, del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IN SS OT, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | IN SS OT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.