Art. 1.
L'ultimo comma dell' articolo 48 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' sostituito dal seguente:
"La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T e U. dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , ed ai ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
L'ultimo comma dell' articolo 48 della legge 12 marzo 1968, n. 325 , e' sostituito dal seguente:
"La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T e U. dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406 , ed ai ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".