Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/04/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TT TT LL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3728 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avv.to Silvio Carloni che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Rodolfo Antonini che la rappresenta e difende con l'Avv.to Marco Polidori per mandato in atti.
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma n. 17801/2020 resa nel procedimento 75265/2016 – opposizione a decreto ingiuntivo – contributi consortili -
1
A seguito di ricorso del il Tribunale di Roma emetteva decreto Parte_1 ingiuntivo n. 20913/2016, provvisoriamente esecutivo, nei confronti della consorziata
[...] per l'importo di € 401.785,79, oltre accessori relativamente a spese consortili CP_1 dal 2006 al 2015; la somma era richiesta sulla base di una delibera del sedici luglio 2016 con cui erano stati rettificati i consuntivi in precedenza già approvati e relativi a detti esercizi.
In particolare il affermava, a supporto della domanda monitoria, di aver applicato Parte_1 con detta delibera la sentenza n. 3135/2016 del Tribunale di Roma, emessa a definizione di un giudizio promosso da che aveva impugnato i bilanci consuntivi per gli Controparte_1 anni 2011, 2012 e 2013 nella parte relativa alla ripartizione delle spese comuni. Con detta sentenza era stata respinta la domanda attorea e il Giudice aveva dato un'interpretazione dell'art. 6 dello statuto consortile, riguardante le suddette ripartizioni, che aveva portato al conguaglio di cui al decreto ingiuntivo.
proponeva opposizione, affermava di avere impugnato la sentenza Controparte_1
3135/2016 nonché le delibere di approvazione dei bilanci successivi e sosteneva che con detta statuizione il Tribunale aveva reso un'affermazione che costituiva solo un obiter e che comunque era manifestamente erronea.
L'opposto si costituiva, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto priva degli elementi minimi di cui all'art. 165 c.p.c., in subordine in quanto tardiva, comunque in quanto basata su questioni di legittimità della delibera impugnata in altro procedimento;
affermava che le questioni relative all'interpretazione dell'art. 6 dello statuto avrebbero dovuto essere trattate in sede di arbitrato;
sosteneva nel merito l'infondatezza dell'opposizione.
Il Tribunale sospendeva gli effetti esecutivi del decreto, a seguito della sospensione in via giudiziale dell'efficacia della delibera del sedici luglio 2016 posta a base del ricorso monitorio;
con sentenza 17801/2020 accoglieva l'opposizione e compensava le spese ritenendo assorbente, in base al principio della ragione più liquida, l'intervenuto annullamento giudiziale della delibera consortile posta a base del decreto ingiuntivo.
Il consorzio proponeva appello e concludeva chiedendo : “Piaccia alla Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza impugnata… rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero condannare a pagare al Controparte_1
2 la somma di € 401.785,79 ovvero la somma minore o maggiore ritenuta Parte_1 di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
L'appellata si costituiva e concludeva chiedendo : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, preso atto di tutto quanto esposto e preso atto della Sentenza n. 11743-2020 con cui il Tribunale di Roma, sez. XVI^ civile nella persona del Giudice dr. Aldo Ruggiero ha annullato la delibera impugnata del 16.07.2016 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo 2015 e relativi piani di riparto e l'approvazione del bilancio 2016 e relativi piani di riparto, nonchè la rettifica ai piani di riparto per gli anni precedenti dal 2006 al 2015, rigettata e respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi su esposti: in via preliminare: dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c. per le ragioni tutte esposte in narrativa;
nel merito, accertata e dichiarata la infondatezza di tutti i motivi di appello proposti dal , rigettare Parte_1 integralmente l'impugnazione in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per le ragioni ed i motivi tutti indicati in narrativa, con conseguente conferma della Sentenza n.17801/2020 pubblicata dal Tribunale Civile di Roma il giorno11.12.2020 in seno al Giudizio civile iscritto al n. 75265/2016 di R.G. Sempre e comunque condannare la parte appellante alla refusione delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio in favore della parte appellata da liquidarsi nella misura indicata ex D.M. 55/2014, e sue modifiche ed integrazioni.”
La Corte all'esito dell'udienza del tre febbraio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del ventiquattro dicembre 2024, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto articolatamente motivato in relazione ai passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
Con il primo motivo l'appellante sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe deciso nel merito sulla base della ragione più liquida senza verificare le eccezioni in rito che avrebbero portato al rigetto dell'opposizione.
La prima eccezione riguarda l'asserita tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione: la notifica della stessa, unitamente al provvedimento del Presidente del Tribunale di riduzione della metà riguardo ai termini a comparire, è intervenuta il ventotto ottobre 2016 e di conseguenza il termine per iscrivere a ruolo scadeva il due novembre 2016. In detta data peraltro, secondo l'appellante, avrebbe effettuato un'iscrizione inesistente Controparte_1 depositando solo un file “word” ( quindi con modalità non consentite ) riproducente detto
3 atto di opposizione e privo di sottoscrizione oltre ad aver depositato solo alcuni dei documenti ivi indicati.
Il motivo è infondato.
Nel caso di specie la notifica dell'atto di opposizione è stata regolare e tempestiva;
non è contestata specificamente e comunque risulta dal confronto tra gli atti la conformità tra il documento depositato in formato word il due novembre 2016, quindi tempestivamente e l'atto notificato;
non si tratta quindi di inesistenza e non risulta poi dedotto in quale modo sarebbe stato violato il diritto di difesa e di contraddittorio;
l'appellante infatti in primo grado si è regolarmente costituita esponendo analiticamente tutte le proprie difese.
Parimenti per la mancata produzione di tutti i documenti non si tratta di vizio che comporti l'inesistenza dell'adempimento “iscrizione a ruolo”.
Come poi a tale proposito indicato condivisibilmente da Cass. 6439/2009 in motivazione “i vizi dell'iscrizione al ruolo non determinano alcuna nullità del procedimento e sono comunque sanati dal raggiungimento dello scopo dell'atto”.
In via subordinata l'appellante ribadisce l'eccezione di arbitrato e chiede la riunione del presente giudizio a quello avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza di primo grado con cui è stata annullata la delibera posta a base del decreto ingiuntivo.
Le due domande subordinate sono da respingere: l'eccezione di arbitrato è infondata poiché nel caso di specie non è impugnata la delibera assembleare con cui è stato interpretato l'art. 6 dello statuto in materia di ripartizione degli oneri consortili ma solo il decreto ingiuntivo emesso in applicazione della delibera stessa e ciò a maggior ragione considerando che lo stesso ha adito il Giudice Ordinario;
nel caso di specie comunque la pronuncia è Parte_1 stata unicamente basata sull'efficacia nel presente processo dell'annullamento suddetto;
l'istanza di riunione, non reiterata in sede di conclusioni, comunque non è accoglibile per esigenze di economia processuale.
Con la seconda doglianza l'appellante sostiene che i motivi di opposizione, in quanto riguardanti la legittimità della delibera sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo,
4 sarebbero stati inammissibili non potendo essere fatti valere in detta sede, neppure in via incidentale.
Con il terzo motivo, esaminato insieme al secondo per motivi di connessione logica, si contesta la statuizione laddove ha ritenuto determinante ai fini del giudizio l'intervenuto annullamento giudiziale della delibera consortile posta a base del provvedimento monitorio opposto.
Il terzo motivo è infondato e il secondo assorbito.
Il decreto ingiuntivo avente ad oggetto la riscossione di contributi consortili è necessariamente basato su una delibera che deve essere efficace non solo al momento dell'emissione del provvedimento monitorio ma anche per tutto il decorso del giudizio di opposizione.
Nel caso in cui detta efficacia venga meno, o perché ne sia stata pronunciata in sede cautelare la sospensione o perché annullata in via giudiziale, come avvenuto nel caso di specie, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e ciò a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento della delibera.
Come condivisibilmente affermato da Cass. 7741/2017 in materia condominiale ma con principio applicabile anche al caso di specie “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, non assume rilevanza l'avvenuta impugnazione, in separato giudizio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della domanda monitoria, atteso che il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia, senza poterne sindacare, incidentalmente, la validità, dovendo accogliere l'opposizione solo quando la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia per esserne stata sospesa l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione o per essere stata da questi annullata con sentenza anche non passata in giudicato” . Anche
Cass. 35847/2021 in motivazione è conforme.
La sentenza di primo grado deve di conseguenza essere confermata e ciò anche riguardo alla compensazione delle spese non avendo la svolto appello incidentale sul punto. CP_1
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate, senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
5 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata liquidate in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria.
Roma, camera di consiglio del trentuno marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TT TT LL de Courtelary
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