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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio, composto dai sigg.ri magistrati: dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice nella causa iscritta al R.G.V.G. n. 796/2025, avente ad oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato al di fuori del matrimonio, vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Francesco Salvo, rappresentante e difensore;
e nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Riccardo Ruta Ruta, rappresentante e difensore;
letti gli atti e vista la documentazione prodotta;
scaduto il termine del 28 maggio 2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 17/2/2025, e Parte_2 Controparte_1
premettendo di aver instaurato una convivenza more uxorio a decorrere dal 2017, in costanza della quale è nato il figlio (il 19/9/2015), essendo cessata la relazione sentimentale Per_1
e la convivenza, hanno chiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento del minore secondo quanto indicato nel ricorso introduttivo.
In particolare, hanno concordato quanto segue:
“1. La sig.ra vivrà presso l'appartamento sito in Altofonte alla via Eugenio Fransitta n°13. CP_1
Il sig. continuerà ad abitare nella sua abitazione sita in Capaci via Risorgimento n. 15. Pt_1
1 2. I sig.ri vivranno quindi separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto nel superiore CP_1 interesse del minore . Potranno liberamente mutare residenza e domicilio con il solo obbligo Per_1 di darsene reciproca comunicazione per iscritto entro giorni 8 (otto) dall'effettivo trasferimento, e ciò fin quando il minore non raggiungerà la maggiore età. Persona_2
3. Il minore viene affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 domicilio prevalente presso la madre, sig.ra CP_1
4. Il padre, fermo restando diversi eventuali accordi, anche nel superiore Parte_2 interesse, necessità e volere di , potrà tenere con sé quest'ultimo, al di fuori della residenza Per_1 materna tre giorni a settimana con pernottamento, dopo l'orario di lavoro, con week-end alternati con pernottamento, nonché per tutte le festività (Natale, capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio) con entrambi i genitori con cadenze da concordare preventivamente, almeno 15 giorni prima. Il minore trascorrerà, altresì, con entrambi i genitori, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il mese di giugno.
5. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno cinque Parte_2 Controparte_1 di ogni mese, ed a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, un assegno mensile di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) quale contributo per il mantenimento del figlio . Per_1
6. Per quel che attiene alle spese straordinarie, le parti dichiarano di volere aderire al Protocollo di intesa siglato nel giugno del 2019 ed osservato presso il Tribunale di Palermo, documento che si allega al presente accordo e ne costituisce parte integrante, con la specificazione che le spese qualificate come straordinarie per i figli siano sostenute nella misura del 50% ciascuno dai genitori del minore.
I coniugi concordano che l'erogazione dell'assegno unico spettante per la prole avvenga direttamente in favore della sig.ra Controparte_1
8. Le parti stabiliscono che le convenzioni ed i patti del presente atto hanno immediata efficacia tra le stesse, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale.
9. Le spese del procedimento restano compensate fra le parti. Sottoscrivono il presente verbale i procuratori delle parti, anche per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo della solidarietà”.
Ebbene, tali condizioni pattizie non appaiono in contrasto con l'interesse preminente del minore e, pertanto, nulla osta alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando così provvede:
2 • dispone che i rapporti tra e in ordine Parte_2 Controparte_1 all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore (nato a [...] il Per_1
19/9/2015) siano regolati alle condizioni di cui al ricorso introduttivo tra le stesse concordate, come dianzi riportate;
• compensa interamente le spese processuali.
Palermo, camera di consiglio del 29 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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