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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/10/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2039/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2039/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LENTINI BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ABISSO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
Pag. 1 3. i coniugi individuano quale residenza abituale dei propri figli, l'attuale casa familiare sita in Trecate alla via d'Azeglio n.15, presso cui verranno prevalentemente collocati;
4. per l'effetto la casa coniugale di Trecate via d'Azeglio n.15 rimane assegnata alla madre;
5. la casa familiare è un immobile in locazione con contratto intestato al sig. (doc. 5). Poiché la casa Parte_2 verrà assegnata alla sig.ra quest'ultima si obbliga a farsi carico dell'intero canone di locazione pari ad € CP_1
480,00 al mese oltre spese condominiali;
6. tutte le utenze relative all'abitazione familiare (ora intestate al sig. dovranno essere volturate alla Parte_2 moglie, che ne assumerà l'intestazione e la relativa responsabilità economica;
7. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli;
8. il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente e, poiché i genitori sono entrambi lavoratori turnisti ma il sig. ha la possibilità di modificare i turni con più facilità, le visite seguiranno i turni di Parte_2 lavoro della sig.ra CP_1
- Il sig. attualmente non è ancora riuscito a trovare un'abitazione sufficientemente grande per accogliere Parte_2
i minori, pertanto la sig.ra i rende disponibile ad ospitare il marito durante il suo turno lavorativo 14.00 CP_1
– 22.00 (affinché lo stesso possa preparare la cena ai figli e stare con loro fino al rientro della madre);
- Quando avrà reperito idonea abitazione, i turni avverranno nel seguente modo: nella settimana in cui la madre lavora secondo il turno 14.00 – 22.00 sarà onere del padre recuperare i figli da scuola, i quali ceneranno e pernotteranno con lui e la mattina seguente verranno accompagnati a scuola dal sig. o, in sua assenza, Parte_2 da membri della rete familiare di riferimento;
- nella settimana in cui la madre lavora secondo il turno 6.00 – 14.00 sarà onere della madre recuperare i figli da scuola, i quali ceneranno e pernotteranno con lei e la mattina seguente verranno accompagnati a scuola dalla vicina di casa;
- I figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre a fine settimana alterni;
- Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi con ciascun genitore;
- I giorni di sospensione dalle lezioni per le vacanze natalizie e per quelle pasquali saranno alternati di anno in anno, salvo diverso accordo tra i coniugi;
9. il sig. verserà mensilmente ai figli la somma di € 530,00 (euro cinquecentotrenta/00) quale Parte_3 contributo al loro mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il giorno 15 di ogni mese mediante versamento presso il conto postale n. [...] intestato alla sig.ra CP_1
10. i coniugi contribuiranno, inoltre, in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli. Le parti, per quanto concerne tali spese, fanno espresso rinvio alle tabelle previste dalla Corte d'Appello di Torino, precisando espressamente che anche le spese di trasporto scolastico e della mensa dei figli rientrino nelle suddette spese;
11. l'Assegno Unico per i figli è attualmente percepito interamente dal padre. Lo stesso dal mese di maggio 2025 verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
12. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio;
13. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun genitore provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.”
Pag. 2 Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Tunisia, in Parte_1 CP_1 rit civile del comune di Trecate al n. 121, parte II, serie C, anno 2024. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli n data 24.12.2008, Persona_1 Persona_2 in data 29.03.2012 e in data 14.12.2017. Persona_3
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]_1 in data 14/12/1972 e , nata in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3 Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2039/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LENTINI BARBARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ABISSO ANTONELLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2. i figli sono affidati ad entrambi i genitori, nel reciproco rispetto ed in armonia con le esigenze che i minori dimostreranno;
Pag. 1 3. i coniugi individuano quale residenza abituale dei propri figli, l'attuale casa familiare sita in Trecate alla via d'Azeglio n.15, presso cui verranno prevalentemente collocati;
4. per l'effetto la casa coniugale di Trecate via d'Azeglio n.15 rimane assegnata alla madre;
5. la casa familiare è un immobile in locazione con contratto intestato al sig. (doc. 5). Poiché la casa Parte_2 verrà assegnata alla sig.ra quest'ultima si obbliga a farsi carico dell'intero canone di locazione pari ad € CP_1
480,00 al mese oltre spese condominiali;
6. tutte le utenze relative all'abitazione familiare (ora intestate al sig. dovranno essere volturate alla Parte_2 moglie, che ne assumerà l'intestazione e la relativa responsabilità economica;
7. la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse per i figli;
8. il padre conserva il diritto di vedere e frequentare i figli quotidianamente e, poiché i genitori sono entrambi lavoratori turnisti ma il sig. ha la possibilità di modificare i turni con più facilità, le visite seguiranno i turni di Parte_2 lavoro della sig.ra CP_1
- Il sig. attualmente non è ancora riuscito a trovare un'abitazione sufficientemente grande per accogliere Parte_2
i minori, pertanto la sig.ra i rende disponibile ad ospitare il marito durante il suo turno lavorativo 14.00 CP_1
– 22.00 (affinché lo stesso possa preparare la cena ai figli e stare con loro fino al rientro della madre);
- Quando avrà reperito idonea abitazione, i turni avverranno nel seguente modo: nella settimana in cui la madre lavora secondo il turno 14.00 – 22.00 sarà onere del padre recuperare i figli da scuola, i quali ceneranno e pernotteranno con lui e la mattina seguente verranno accompagnati a scuola dal sig. o, in sua assenza, Parte_2 da membri della rete familiare di riferimento;
- nella settimana in cui la madre lavora secondo il turno 6.00 – 14.00 sarà onere della madre recuperare i figli da scuola, i quali ceneranno e pernotteranno con lei e la mattina seguente verranno accompagnati a scuola dalla vicina di casa;
- I figli resteranno a dormire presso l'abitazione del padre a fine settimana alterni;
- Durante il periodo estivo i figli trascorreranno un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi con ciascun genitore;
- I giorni di sospensione dalle lezioni per le vacanze natalizie e per quelle pasquali saranno alternati di anno in anno, salvo diverso accordo tra i coniugi;
9. il sig. verserà mensilmente ai figli la somma di € 530,00 (euro cinquecentotrenta/00) quale Parte_3 contributo al loro mantenimento. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il giorno 15 di ogni mese mediante versamento presso il conto postale n. [...] intestato alla sig.ra CP_1
10. i coniugi contribuiranno, inoltre, in parti uguali a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli. Le parti, per quanto concerne tali spese, fanno espresso rinvio alle tabelle previste dalla Corte d'Appello di Torino, precisando espressamente che anche le spese di trasporto scolastico e della mensa dei figli rientrino nelle suddette spese;
11. l'Assegno Unico per i figli è attualmente percepito interamente dal padre. Lo stesso dal mese di maggio 2025 verrà suddiviso in parti uguali tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
12. i coniugi prestano reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza o domicilio;
13. i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun genitore provvederà al proprio mantenimento;
pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi.”
Pag. 2 Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Tunisia, in Parte_1 CP_1 rit civile del comune di Trecate al n. 121, parte II, serie C, anno 2024. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli n data 24.12.2008, Persona_1 Persona_2 in data 29.03.2012 e in data 14.12.2017. Persona_3
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...]_1 in data 14/12/1972 e , nata in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
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