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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
1285/24
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Domenico Liccardi e dall'avv.to Alfonso Liccardi
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 31.01.2024, il ricorrente in epigrafe ha premesso: di essere stato dipendente fino al
29.02.2020 della Manitalidea s.p.a., di cui era stato dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza n. 34 del 4.02.2020 del Tribunale di Torino;
di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 3.953,70; di aver presentato all' , in data CP_1
28.12.2022, domanda di liquidazione di crediti diversi dal TFR;
che l'importo dovuto, nei limiti fissati dall'art. 2 n. 2 D. Lvo n.
80/92, era pari ad € 2.994,54; che l' aveva riconosciuto e CP_1 corrisposto invece la somma lorda di € 2.090,00, oltre € 2,00 per
1 interessi legali;
di essere dunque creditore del restante importo di € 904,54.
Ciò premesso, ha chiesto la condanna dell' quale ente gestore CP_1 del Fondo di garanzia previsto dal D.Lgs. n. 80/92, a corrispondergli la somma di € 904,54, nei limiti previsti dalla normativa citata, oltre interessi e rivalutazione ed il pagamento delle spese processuali.
L' , costituitosi, ha sostenuto l'infondatezza della domanda CP_1 proposta di cui ha pertanto chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
2.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
L' ha sostenuto di aver parzialmente accolto la domanda CP_1 presentata in via amministrativa dal sig. per essersi Pt_1 attenuto a quanto attestato nel modello SR52 sottoscritto digitalmente e consegnato all' nel quale era indicata solo CP_2 la somma di € 2.090,00 quale importo anticipabile dall' . CP_1
Dall'esame della documentazione in atti risulta tuttavia che il ricorrente era stato ammesso al passivo fallimentare per l'importo di € 2.248,58 per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lvo n. 80/92.
Lo stato passivo era stato trasmesso all' unitamente alla CP_1 domanda presentata dal ricorrente in data 28.12.2022.
L' avrebbe dunque dovuto riconoscere, in favore del lavoratore, CP_1 il superiore importo di € 2.248,58, già riconosciuto dal Giudice delegato in sede di ammissione al passivo, e non limitarsi esclusivamente a quanto attestato nel modello SR52, o avrebbe dovuto quantomeno chiedere sul punto chiarimenti ai responsabili della procedura concorsuale, vista la non corrispondenza degli importi.
2 Può dunque essere riconosciuta in favore del ricorrente la differenza tra quanto spettante (€ 2.248,58) e quanto invece riconosciuto (€ 2.090,00) pari ad € 158,58.
Le restanti somme pretese in ricorso non possono invece essere riconosciute.
Il D. Lgs. n. 80/92 prevede, all'art. 1, che “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
L'art. 2 prosegue poi stabilendo che “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
3 Nel caso di specie, in ricorso si fa genericamente riferimento alle
“retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la 13^ 2019 e dal rateo 13^ di gennaio 2020, dai ratei
(7/12) di 14^ mensilità” senza specificare i relativi importi e senza dedurre e/o dimostrare che le retribuzioni pretese siano relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, quindi, rientranti nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo.
Stante poi le preclusioni processuali vigenti nel rito del lavoro, nel quale il ricorso deve già contenere gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, occorre precisare che l'eventuale deficit di allegazione non può essere recuperato in una fase successiva, col deposito di note contenenti argomentazioni non dedotte nell'atto introduttivo del giudizio.
Inoltre, la pretesa creditoria avanzata dal ricorrente non trova diretto riscontro nella documentazione in atti;
nello stato passivo l'importo di € 1.705,20, reclamato dal lavoratore, è stato infatti previsto per crediti diversi da quelli richiesti in questa sede
(crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori, danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile).
Può infine essere accolta la domanda concernente la diversa quantificazione degli interessi e rivalutazione monetaria spettante sull'importo di € 2.090,00 riconosciuto in via amministrativa, maturati dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(28.12.2022) sino al soddisfo (12.07.2023) e calcolati, nei conteggi in atti, in € 64,06, di cui € 55,47 a titolo di interessi
(da cui deve essere detratto l'importo di € 2,00 già riconosciuto).
Sono infatti dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali, trattandosi di credito per TFR.
In proposito deve essere chiarito che “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982, n. 297 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per l'insolvenza o CP_1
4 l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412” (cfr. sent. Cass. SS.UU. n. 14220 del 03.10.2002).
Le spese, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, si compensano per metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Condanna l' al pagamento della somma di € 158,58 in favore di CP_1
su cui applicare gli interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento della somma di € 62,06 in favore di CP_1
a titolo di interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria sull'importo corrisposto in via amministrativa.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in misura di CP_1 metà, che liquida in complessivi € 251,00 oltre 15% per spese forfetarie, oltre I.V.A. e cpa con distrazione. Compensa per il resto.
Aversa 3.04.2025
IL GIUDICE
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
1285/24
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Domenico Liccardi e dall'avv.to Alfonso Liccardi
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 31.01.2024, il ricorrente in epigrafe ha premesso: di essere stato dipendente fino al
29.02.2020 della Manitalidea s.p.a., di cui era stato dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza n. 34 del 4.02.2020 del Tribunale di Torino;
di essere stato ammesso al passivo fallimentare per la somma di € 3.953,70; di aver presentato all' , in data CP_1
28.12.2022, domanda di liquidazione di crediti diversi dal TFR;
che l'importo dovuto, nei limiti fissati dall'art. 2 n. 2 D. Lvo n.
80/92, era pari ad € 2.994,54; che l' aveva riconosciuto e CP_1 corrisposto invece la somma lorda di € 2.090,00, oltre € 2,00 per
1 interessi legali;
di essere dunque creditore del restante importo di € 904,54.
Ciò premesso, ha chiesto la condanna dell' quale ente gestore CP_1 del Fondo di garanzia previsto dal D.Lgs. n. 80/92, a corrispondergli la somma di € 904,54, nei limiti previsti dalla normativa citata, oltre interessi e rivalutazione ed il pagamento delle spese processuali.
L' , costituitosi, ha sostenuto l'infondatezza della domanda CP_1 proposta di cui ha pertanto chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
2.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
L' ha sostenuto di aver parzialmente accolto la domanda CP_1 presentata in via amministrativa dal sig. per essersi Pt_1 attenuto a quanto attestato nel modello SR52 sottoscritto digitalmente e consegnato all' nel quale era indicata solo CP_2 la somma di € 2.090,00 quale importo anticipabile dall' . CP_1
Dall'esame della documentazione in atti risulta tuttavia che il ricorrente era stato ammesso al passivo fallimentare per l'importo di € 2.248,58 per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lvo n. 80/92.
Lo stato passivo era stato trasmesso all' unitamente alla CP_1 domanda presentata dal ricorrente in data 28.12.2022.
L' avrebbe dunque dovuto riconoscere, in favore del lavoratore, CP_1 il superiore importo di € 2.248,58, già riconosciuto dal Giudice delegato in sede di ammissione al passivo, e non limitarsi esclusivamente a quanto attestato nel modello SR52, o avrebbe dovuto quantomeno chiedere sul punto chiarimenti ai responsabili della procedura concorsuale, vista la non corrispondenza degli importi.
2 Può dunque essere riconosciuta in favore del ricorrente la differenza tra quanto spettante (€ 2.248,58) e quanto invece riconosciuto (€ 2.090,00) pari ad € 158,58.
Le restanti somme pretese in ricorso non possono invece essere riconosciute.
Il D. Lgs. n. 80/92 prevede, all'art. 1, che “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti”.
L'art. 2 prosegue poi stabilendo che “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
3 Nel caso di specie, in ricorso si fa genericamente riferimento alle
“retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la 13^ 2019 e dal rateo 13^ di gennaio 2020, dai ratei
(7/12) di 14^ mensilità” senza specificare i relativi importi e senza dedurre e/o dimostrare che le retribuzioni pretese siano relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, quindi, rientranti nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo.
Stante poi le preclusioni processuali vigenti nel rito del lavoro, nel quale il ricorso deve già contenere gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, occorre precisare che l'eventuale deficit di allegazione non può essere recuperato in una fase successiva, col deposito di note contenenti argomentazioni non dedotte nell'atto introduttivo del giudizio.
Inoltre, la pretesa creditoria avanzata dal ricorrente non trova diretto riscontro nella documentazione in atti;
nello stato passivo l'importo di € 1.705,20, reclamato dal lavoratore, è stato infatti previsto per crediti diversi da quelli richiesti in questa sede
(crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori, danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile).
Può infine essere accolta la domanda concernente la diversa quantificazione degli interessi e rivalutazione monetaria spettante sull'importo di € 2.090,00 riconosciuto in via amministrativa, maturati dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(28.12.2022) sino al soddisfo (12.07.2023) e calcolati, nei conteggi in atti, in € 64,06, di cui € 55,47 a titolo di interessi
(da cui deve essere detratto l'importo di € 2,00 già riconosciuto).
Sono infatti dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali, trattandosi di credito per TFR.
In proposito deve essere chiarito che “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 29 maggio 1982, n. 297 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall' per l'insolvenza o CP_1
4 l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412” (cfr. sent. Cass. SS.UU. n. 14220 del 03.10.2002).
Le spese, stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, si compensano per metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Condanna l' al pagamento della somma di € 158,58 in favore di CP_1
su cui applicare gli interessi legali e Parte_1 rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento della somma di € 62,06 in favore di CP_1
a titolo di interessi legali e rivalutazione Parte_1 monetaria sull'importo corrisposto in via amministrativa.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in misura di CP_1 metà, che liquida in complessivi € 251,00 oltre 15% per spese forfetarie, oltre I.V.A. e cpa con distrazione. Compensa per il resto.
Aversa 3.04.2025
IL GIUDICE
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