Sentenza 12 settembre 2005
Massime • 1
In tema di violazione dei limiti di velocità imposti dal codice della strada, in fattispecie anteriori alla entrata in vigore del d.l. 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.168, deve ritenersi legittimo l'accertamento effettuato mediante apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità funzionanti in assenza di organi della polizia stradale, tenuto conto, da un lato, dell'art.384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede la possibilità di impiego di mezzi di rilevamento che consentono di accertare l'illecito in un tempo successivo, nonché del principio secondo cui l'eccesso di velocità può essere validamente accertato mediante fonti di prova, diverse dalle apparecchiature automatiche, utilizzabili anche in un momento differito, e, dall'altro, che l'art.345, comma 4, del citato regolamento, nel richiedere che gli impianti siano gestiti dagli organi della polizia, se pone la necessità di un collegamento diretto tra tali organi e l'attivazione ed il controllo dell'esito delle registrazioni di queste apparecchiature, non impone anche che questi siano sempre presenti durante il loro funzionamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/09/2005, n. 18108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18108 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE di BORGO SAN LORENZO, elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43, presso lo studio dell'avv. LORENZONI Fabio, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Roberto Cappelli, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RD NI;
- intimata -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo n. 51/02 del 12.3.2002. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14.6.2005 dal Relatore Cons. Ugo Dott. Riccardo Panebianco;
Udito l'avv. Pasquale Giovanni Mosca, munito di delega;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.8.2001 NI OR proponeva opposizione avanti al giudice di pace di Borgo San Lorenzo avverso il verbale notificato in data 11.7.2001 con cui il Comune di Borgo San Lorenzo gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di L. 268.430, in qualità di proprietaria del veicolo tg. FIN10671 per il quale era stato accertato a mezzo di fotoradartachimetro in postazione fissa (Autobox) che il 12.6.2001 alle ore 16,36 nel transitare sulla SP n. 41 località Sagginale, aveva superato di 16 Km/h il limite massimo di 50 in violazione dell'art. 142 n. 8 C.D.S.. Chiedeva l'annullamento del verbale per mancata contestazione immediata della violazione.
Il Comune si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso, osservando a giustificazione della mancata contestazione immediata che aveva realizzato un progetto denominato "Piano della Sicurezza" per il controllo del flusso del traffico e della velocità dei veicoli sulle principali strade di transito del centro abitato installando in posizioni strategiche - dei rilevatori fissi, debitamente omologati e segnalati, che ben potevano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 384 del Regol. al C.d.S. che disciplina le ipotesi in cui è consentita la mancata contestata immediata.
All'esito del giudizio il giudice di pace con sentenza del 7 - 12.3.2002 accoglieva il ricorso ed annullava il verbale, compensando le spese.
Dopo aver evidenziato che sulla norma regolamentare, quale è l'art. 384 del Regol. di esecuzione al C.D.S., prevale l'art. 200 C.d.S. che impone la contestazione immediata della violazione quando è possibile, rilevava che con la installazione della postazione fissa senza la presenza degli agenti l'Amministrazione aveva precostituito una situazione che rendeva di per sè impossibile la contestazione immediata, dando luogo così ad una fattispecie non rientrante in alcuna delle ipotesi di cui al citato art. 384.
Sosteneva inoltre che non poteva trovare applicazione il D.P.R. 22.6.1999 n. 250 invocato dal Comune, riguardante l'installazione degli impianti automatici che regolano gli accessi nei centri storici, in quanto la località in cui è stata rilevata l'infrazione è ben lontana dal centro storico.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il Comune di Borgo San Lorenzo, deducendo un unico motivo di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Comune di Borgo San Lorenzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della Legge 689/81, 200 e 201 C.d.S. e 384 del relativo regolamento nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che il giudice di pace ha sostanzialmente ritenuto di disapplicare l'art. 384 del Regol. in quanto considerato in contrasto con l'art. 200 C.D.S., senza tener conto che tale norma prevede già che la contestazione immediata possa non essere possibile e che la norma regolamentare si limita ad individuarne alcuni casi che non lasciano alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria. Deduce che fra tali casi è prevista anche l'ipotesi in cui l'accertamento della violazione avvenga con apparecchi che consentono la determinazione dell'illecito solo in tempo successivo al passaggio del veicolo e che, con il riferimento alla precostituita situazione in cui si sarebbe posta l'Amministrazione con l'installazione di postazioni fisse di rilevamento senza la presenza di personale, il giudice di pace ha esorbitato dai suoi poteri, non potendo sindacarne la discrezionalità e non considerando adeguatamente che nell'art. 384 devono ritenersi compresi tutti i casi di impossibilità di contestazione immediata.
La censura è fondata.
L'utilizzazione di apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità senza la presenza degli organi di polizia è stata espressamente prevista per la prima volta dall'art. 4 del D.L. 121/02 convertito dalla Legge 168/02 (come modificato dall'art. 7 comma 9 D.L. 151/03) relativamente alle violazioni alla disciplina dell'eccesso di velocità (art. 142 C.D.S.) e del sorpasso (148 C.d.S.) nonché a quelle compiute sulle autostrade e strade extraurbane principali. In precedenza una tale utilizzazione era stata prevista in verità dal D.P.R. 250/99, che sarà richiamato a breve, limitatamente però alla rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato ai sensi dell'art. 7 comma 133 bis della Legge 127/97.
Tali normative però non trovano applicazione nel caso in esame: la prima, "ratione temporis", in quanto successiva alla contestata violazione, la seconda perché limitata ad una specifica infrazione, diversa da quella contestata.
Nè, d'altra parte, il citato D.L. 121/02 offre elementi di valutazione per desumere se esso abbia carattere innovativo consentendo una modalità di accertamento prima non consentita ovvero se abbia, invece, limitato una precedente più ampia possibilità di utilizzazione delle suddette apparecchiature automatiche di rilevamento della velocità.
Ad analoghe conclusioni sotto tale profilo deve pervenirsi anche in relazione all'art. 4 D.L. 151/03 che al primo comma lett. b) prevede l'inserimento di un ulteriore comma (1 bis) all'art. 201 C.D.S., riguardante una serie di casi già presenti nell'art. 384 del Regolamento al C.d.S. in cui la contestazione immediata non è necessaria e che si limita quindi a trasferire in detto art. 201 quanto già contenuto nella suddetta norma regolamentare. Il problema quindi non può che essere risolto sulla base della disciplina precedente, applicabile, ripetesi, al caso in esame. Orbene, considerato che anche in base alla disciplina precedente era consentita la contestazione differita se ricorrevano le condizioni richieste dal combinato disposto di cui agli artt. 200 C.D.S. e 384 del relativo Regolamento, vale a dire in presenza di ipotesi riconducibili a situazioni in cui era in pratica impossibile una contestazione immediata e che la norma regolamentare si era fatto carico di individuare, occorre verificare, trattandosi di questione a questa connessa, se anche l'accertamento differito, operato cioè senza la presenza degli organi della polizia, poteva considerarsi legittimo.
Al quesito - che questa Corte affronta per la prima volta espressamente, dovendosi considerare alla stregua di un "obiter" i precedenti negativi (Cass. 16713/03; Cass. 2952/98) - deve essere data risposta positiva se si consideri che l'art. 384 del Regol., più volte richiamato, prevede fra l'altro la possibilità che l'accertamento avvenga "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo" e se si tenga conto che, come ha già avuto modo di osservare questa Corte ( 6457/00), l'eccesso di velocità può essere legittimamente rilevato anche con fonti di prova diverse da quelle previste dall'art. 142 comma 6. C.D.S. (che fa riferimento ad apparecchiature debitamente omologate, alle registrazioni del cronotachigrafo od a documenti relativi ai percorsi stradali), dovendosi ritenere del pari attendibili anche modalità di accertamento meramente deduttive. Si pensi, ad esempio alla lunghezza delle tracce di frenata rilevate successivamente in caso di incidenti e sulla cui legittimità di accertamento mai si è dubitato. Del resto, in ogni caso in cui l'accertamento della velocità venga effettuato con l'ausilio di apposite apparecchiature, l'attività amministrativa consistente nella redazione del verbale da parte degli organi della polizia è pur sempre successiva ed è del tutta distinta dalla semplice rilevazione dei dati affidata alla macchina. Accertata pertanto la possibilità di un accertamento differito, rimane da esaminare, sempre in base alla disciplina anteriore, se possa ritenersi consentito il funzionamento dei dispositivi di controllo della velocità in assenza degli organi di polizia. Chiave di volta per la soluzione giuridica di un tale problema è costituito dall'art. 345 comma 4 del Regolamento al C.D.S. in base al quale "gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella disponibilità degli stessi", trattandosi dell'unica disposizione che in qualche modo si occupa del rapporto fra tali dispositivi e gli organi di polizia e dovendosi quindi esaminare se con tale previsione si sia inteso imporre la presenza degli organi di polizia durante il loro funzionamento ovvero se le espressioni "gestione diretta" e "disponibilità" presuppongano ed implichino solo la necessità di un collegamento con tali organi nel senso che solo loro possono attivarli e controllare l'esito delle registrazioni.
Ritiene il Collegio che la seconda sia la soluzione da preferire. La previsione, così come formulata, non impone infatti un'interpretazione che richieda una tale presenza per il funzionamento degli impianti, ben potendo la loro "gestione diretta" e la loro "disponibilità" concretizzarsi con modalità che ne prescindano e dovendosi ritenere piuttosto che la norma abbia inteso unicamente escludere altri soggetti dalla loro gestione, affidata solo alla Polizia nel senso che ad essa è attribuita evidentemente la facoltà di scelta del luoghi in cui collocarli e dei tempi di funzionamento.
Che tale sia l'interpretazione più corretta si ricava del resto anche da un a successiva legge, sopra già richiamata, che, pur non trovando applicazione nel caso in esame per la diversità della specifica ipotesi trattata, costituisce ugualmente un valido elemento di riscontro della correttezza dell'interpretazione accolta. L'art. 5 comma 3 del D.P.R. 22.6.1999 n. 250 - con cui è stato emanato il regolamento per la autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato - dopo l'enunciazione della stessa formula normativa adottata dall'art. 345 comma 4 del Regolamento al C.D.S. ("gli impianti sono gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella disponibilità degli stessi"), aggiunge che "durante il funzionamento non è necessaria la presenza di un organo di polizia stradale". Una tale composita previsione, dimostrando la compatibilità della "gestione diretta" e della "disponibilità" degli impianti da parte degli organi della polizia con la loro assenza sul posto, conferma all'evidenza la correttezza di una lettura dell'art. 345 comma 4 che escluda per il funzionamento degli impianti e per la legittimità della contestazione la necessità della loro presenza. Esclusa pertanto la possibilità di attribuire un significato che trascenda la mera necessità di un collegamento funzionale, nel senso sopra precisato, fra gli organi di polizia ed i rilevatori fissi, devesi far riferimento anche per l'ipotesi in esame all'art. 200 C.d.S. che impone la contestazione immediata solo quando sia possibile ed all'art. 384 del relativo Regolamento che, attraverso una previsione non tassativa resa palese dalla locuzione "di massima", da contenuto alla disposizione di legge, elencando dei casi in cui il denominatore comune è costituito dalla impossibilità concreta di procedere al fermo dei veicoli ed alla contestazione immediata e nel cui ambito ben può trovare la sua disciplina anche l'ipotesi in cui l'accertamento avvenga per il tramite dei rilevatori fissi senza la presenza della Polizia, non essendo tale fattispecie espressamente esclusa ed ipotizzandosi anche in tal caso una situazione di impossibilità.
Nè giustifica una diversa conclusione la osservazione, sottolineata dalla sentenza impugnata, secondo cui l'art. 384 del Regolamento non potrebbe estendersi alle situazioni precostituite dalla stessa Amministrazione.
Nessuna preclusione del genere può infatti ravvisarsi sol che si consideri che anche in tale contesto, in mancanza di un espresso divieto sulla possibilità di funzionamento dei dispositivi senza la presenza della Polizia come è stato sopra dimostrato, si verte nell'ambito della discrezionalità amministrativa sulle modalità operative scelte per l'accertamento delle infrazioni e quindi di una sfera sottratta al sindacato del giudice ordinario, a nulla rilevando a tal fine che la situazione sia stata predisposta dalla stessa Amministrazione.
Del resto, anche nelle ipotesi espressamente riconducibili all'art. 384 vi sarebbe pur sempre la possibilità da parte della Polizia, magari sacrificando altre zone od altri controlli, di predisporre il servizio con tale rigore da scongiurare in ogni caso una - contestazione differita, senza però che la sua mancata applicazione possa essere oggetto di sindacato, come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.
In accoglimento del presente motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti e ricorrendo quindi gli estremi di cui all'art. 384 comma 1 C.P.C., per una decisione nel merito, si rigetta l'opposizione.
Ricorrono giusti motivi, in considerazione della novità della questione, per una totale compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C., rigetta l'opposizione. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2005