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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/09/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3209/2025 r.g., a cui è riunita la causa iscritta al n. 5426/2025 r.g., decisa nell'udienza del
9.9.2025, promossa da
, con l'avv. Massimo Menenti e CH IA Parte_1
ME con gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Massimo Menenti;
ricorrente
contro
, contumace;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: carta elettronica docenti.
Conclusioni delle parti
Con ricorsi rispettivamente depositati il 27.3.2025 e il 30.5.2025 le istanti,
premesso di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1
quali docenti a tempo determinato negli
[...] Parte_1
anni scolastici 2019/2020 (dal 18.9.2019 al 30.6.2020), 2020/2021 (dal
21.9.2020 al 30.6.2021), 2021/2022 (dal 6.9.2021 al 30.6.2022),
1 2022/2023 (dal 5.9.2022 al 30.6.2023) e 2023/2024 (dall'1.9.2023 al
30.6.2024) e CH IA ME negli anni scolastici 2021/2022 (dal
6.9.2021 al 30.6.2022), 2022/2023 (dal 29.9.2022 al 30.6.2023) e
2023/2024 (dall'1.9.2023 al 30.6.2024), chiedevano condannarsi il all'attribuzione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1
formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 in misura di euro 500,00 per ciascuno dei detti anni scolastici o, in subordine, al pagamento di detta somma a titolo di risarcimento del danno per equivalente.
Il convenuto rimaneva contumace.
Previa riunione dei giudizi, all'odierna udienza le cause riunite venivano oralmente discusse e decise con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'art. 1 co. 121 l. 13.7.2015 n. 107, - come modificato dall'art.1 co. 572 l.
30.12.2024 n. 207 e dall'art.
6-bis d.l. 7 aprile 2025, n. 45 conv. dalla l. 5
giugno 2025, n. 79 (contenente “Misure urgenti in materia di Carta del
docente”) - stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con
contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a
2 euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di (…)”.
Tale beneficio non è stato riconosciuto in favore delle istanti, in quanto docenti assunte a tempo determinato.
La norma in esame contrasta tuttavia, in parte qua, con il diritto comunitario.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28.6.1999, dispone infatti che “per quanto riguarda le
condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”.
La Cgue, con ordinanza 18.5.2022 C-450/2021, ha statuito che la clausola
“deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa
nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”; e ciò, nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti della denunziata discriminazione,
ovvero l'inclusione del beneficio in questione tra le condizioni di impiego,
3 la comparabilità della posizione del ricorrente a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la differenza di trattamento integrata dal riconoscimento del beneficio solo ai docenti di ruolo e l'assenza di ragioni oggettive giustificanti tale differenza di trattamento.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola 4, punto 1
dell'accordo quadro citato ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno: cfr., tra le altre, Cass. 16.7.2020 n. 15231.
Peraltro, lo stesso legislatore nazionale, nel d.l. 13.6.2023 n. 69 conv. in l.
10.8.2023 n. 103 (contenente “disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), aveva già
riconosciuto, all'art. 15 co. 1, il diritto de quo, sia pure solo parzialmente,
ovvero per l'anno 2023 e ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ha poi confermato detto beneficio nella vigente formulazione del citato art. 1 co. 121 l. 107/2015 in favore dei docenti non di ruolo con supplenza annuale.
La questione in esame è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis
c.p.c. alla Corte di cassazione, che, con sentenza 27.10.2023 n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
4 “1) La carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi
dell'art. 4 co. 1 l. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle
attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4 co. 2 l.
124/1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1), ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito,
nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze
del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
5 scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il
massimo costituito dal valore della carta, salva allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta
docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i
casi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dalla data del conferimento
dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
informatico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente
piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per
mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale
della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo o cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso concreto, le istanti hanno prestato servizio, negli anni scolastici indicati in ricorso, in forza di incarichi di supplenza annuale o fino al termine dell'anno scolastico, sicché rientrano tra i soggetti destinatari della carta docente.
In forza dei surriportati principi, il beneficio in questione spetta anche nell'anno scolastico 2023/2024 ai docenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio sino al termine delle attività didattiche, sicché le istanti che hanno prestato servizio, in forza di incarico di supplenza, fino al
30/6/2024, rientrano tra i soggetti destinatari della carta docente anche per detto anno scolastico.
6 Non risulta altresì allegata la fuoriuscita, ad oggi, delle istanti dal sistema scolastico, sicché spetta loro l'adempimento in forma specifica.
Deve pertanto affermarsi il diritto delle istanti di conseguire, in relazione agli anni scolastici di riferimento, lo stesso beneficio riconosciuto ai docenti di ruolo e ai docenti con contratto di supplenza annuale, ovvero l'attribuzione della carta elettronica con le stesse regole di utilizzo assegnate a questi ultimi, prima fra tutte ovviamente la destinazione vincolata della somma annualmente disponibile, e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, e condannarsi il CP_1
convenuto all'adozione di ogni conseguente provvedimento atto a garantirne la effettiva fruizione.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
dichiara il diritto delle istanti all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00
annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024 ( ) e per gli anni scolastici 2021/2022, Parte_1
2022/2023 e 2023/2024 (CH IA ME), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
condanna il resistente ai conseguenti adempimenti;
7 condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.687,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Massimo Menenti.
Taranto, 09.09.2025. Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
8
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 3209/2025 r.g., a cui è riunita la causa iscritta al n. 5426/2025 r.g., decisa nell'udienza del
9.9.2025, promossa da
, con l'avv. Massimo Menenti e CH IA Parte_1
ME con gli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci e Massimo Menenti;
ricorrente
contro
, contumace;
Controparte_1
convenuto
avente ad oggetto: carta elettronica docenti.
Conclusioni delle parti
Con ricorsi rispettivamente depositati il 27.3.2025 e il 30.5.2025 le istanti,
premesso di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1
quali docenti a tempo determinato negli
[...] Parte_1
anni scolastici 2019/2020 (dal 18.9.2019 al 30.6.2020), 2020/2021 (dal
21.9.2020 al 30.6.2021), 2021/2022 (dal 6.9.2021 al 30.6.2022),
1 2022/2023 (dal 5.9.2022 al 30.6.2023) e 2023/2024 (dall'1.9.2023 al
30.6.2024) e CH IA ME negli anni scolastici 2021/2022 (dal
6.9.2021 al 30.6.2022), 2022/2023 (dal 29.9.2022 al 30.6.2023) e
2023/2024 (dall'1.9.2023 al 30.6.2024), chiedevano condannarsi il all'attribuzione della “carta elettronica per l'aggiornamento e la CP_1
formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 in misura di euro 500,00 per ciascuno dei detti anni scolastici o, in subordine, al pagamento di detta somma a titolo di risarcimento del danno per equivalente.
Il convenuto rimaneva contumace.
Previa riunione dei giudizi, all'odierna udienza le cause riunite venivano oralmente discusse e decise con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'art. 1 co. 121 l. 13.7.2015 n. 107, - come modificato dall'art.1 co. 572 l.
30.12.2024 n. 207 e dall'art.
6-bis d.l. 7 aprile 2025, n. 45 conv. dalla l. 5
giugno 2025, n. 79 (contenente “Misure urgenti in materia di Carta del
docente”) - stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con
contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a
2 euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di (…)”.
Tale beneficio non è stato riconosciuto in favore delle istanti, in quanto docenti assunte a tempo determinato.
La norma in esame contrasta tuttavia, in parte qua, con il diritto comunitario.
La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio del 28.6.1999, dispone infatti che “per quanto riguarda le
condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono
essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o
rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano
ragioni oggettive”.
La Cgue, con ordinanza 18.5.2022 C-450/2021, ha statuito che la clausola
“deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa
nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e
di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta
elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di (…)”; e ciò, nella ritenuta sussistenza di tutti i presupposti della denunziata discriminazione,
ovvero l'inclusione del beneficio in questione tra le condizioni di impiego,
3 la comparabilità della posizione del ricorrente a quella dei colleghi assunti a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, la differenza di trattamento integrata dal riconoscimento del beneficio solo ai docenti di ruolo e l'assenza di ragioni oggettive giustificanti tale differenza di trattamento.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la clausola 4, punto 1
dell'accordo quadro citato ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno: cfr., tra le altre, Cass. 16.7.2020 n. 15231.
Peraltro, lo stesso legislatore nazionale, nel d.l. 13.6.2023 n. 69 conv. in l.
10.8.2023 n. 103 (contenente “disposizioni urgenti per l'attuazione di
obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione
e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”), aveva già
riconosciuto, all'art. 15 co. 1, il diritto de quo, sia pure solo parzialmente,
ovvero per l'anno 2023 e ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e ha poi confermato detto beneficio nella vigente formulazione del citato art. 1 co. 121 l. 107/2015 in favore dei docenti non di ruolo con supplenza annuale.
La questione in esame è stata oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis
c.p.c. alla Corte di cassazione, che, con sentenza 27.10.2023 n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
4 “1) La carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi
dell'art. 4 co. 1 l. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle
attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4 co. 2 l.
124/1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una
domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1), ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento
della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito,
nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze
del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema
5 scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il
massimo costituito dal valore della carta, salva allegazione e prova
specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta
docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i
casi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, l. 124/1999, dalla data del conferimento
dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema
informatico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente
piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per
mancata attribuzione della carta docente, stante la natura contrattuale
della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo o cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nel caso concreto, le istanti hanno prestato servizio, negli anni scolastici indicati in ricorso, in forza di incarichi di supplenza annuale o fino al termine dell'anno scolastico, sicché rientrano tra i soggetti destinatari della carta docente.
In forza dei surriportati principi, il beneficio in questione spetta anche nell'anno scolastico 2023/2024 ai docenti a tempo determinato che abbiano prestato servizio sino al termine delle attività didattiche, sicché le istanti che hanno prestato servizio, in forza di incarico di supplenza, fino al
30/6/2024, rientrano tra i soggetti destinatari della carta docente anche per detto anno scolastico.
6 Non risulta altresì allegata la fuoriuscita, ad oggi, delle istanti dal sistema scolastico, sicché spetta loro l'adempimento in forma specifica.
Deve pertanto affermarsi il diritto delle istanti di conseguire, in relazione agli anni scolastici di riferimento, lo stesso beneficio riconosciuto ai docenti di ruolo e ai docenti con contratto di supplenza annuale, ovvero l'attribuzione della carta elettronica con le stesse regole di utilizzo assegnate a questi ultimi, prima fra tutte ovviamente la destinazione vincolata della somma annualmente disponibile, e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, e condannarsi il CP_1
convenuto all'adozione di ogni conseguente provvedimento atto a garantirne la effettiva fruizione.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P. q. m.
dichiara il diritto delle istanti all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente in misura di euro 500,00
annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e 2023/2024 ( ) e per gli anni scolastici 2021/2022, Parte_1
2022/2023 e 2023/2024 (CH IA ME), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
condanna il resistente ai conseguenti adempimenti;
7 condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.687,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Massimo Menenti.
Taranto, 09.09.2025. Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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