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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/02/2024, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. 1366/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 1366/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
nata a [...] /Roma) il 03.08.1973 ed ivi residente in Parte_1
via V.Bellini n.22, C.F. , titolo di studio diplomata, impiegata, C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Provenzano, come da mandato in calce al ricorso, presso lo studio della quale elegge domicilio in La Maddalena via Ilva n.44,
E
nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
n.14 p.T, CF. , diploma geometri, impiegato, rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. Emanuela Provenzano, come da mandato in calce al presente atto, presso lo studio della quale elegge domicilio in La Maddalena via Ilva n.44, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Zeni (c.f.: pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso lo Studio della Email_1
medesima in Tione di Trento (TN) Via Trento n. 5, giusta delega in calce al ricorso ex art. 83 comma 3 c.p.c. NONCHE'
P. M. in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo iscritto in data 10.10.2023, i coniugi indicati innanzi chiedevano pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in data 05.01.2015 a La Maddalena, trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al N. 1 parte/serie C anno 2015; dalla loro unione non nascevano figli.
Sostenevano che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Si riportavano, pertanto, alle conclusioni di cui al ricorso congiunto;
il Presidente, quindi, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso, Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod.
Proc.Civ.;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione consensuale di:
nata a [...] /Roma) il 03.08.1973 Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
in relazione al matrimonio celebrato in data 05.01.2015 a La Maddalena, matrimonio civile, trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al N.
1 parte/serie C anno 2015,
alle seguenti
CONDIZIONI
1)I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)Le parti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere al proprio sostentamento, e di aver comunque definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi.
3) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale Giuseppe Magliulo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 1366/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio e vertente
T R A
nata a [...] /Roma) il 03.08.1973 ed ivi residente in Parte_1
via V.Bellini n.22, C.F. , titolo di studio diplomata, impiegata, C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Provenzano, come da mandato in calce al ricorso, presso lo studio della quale elegge domicilio in La Maddalena via Ilva n.44,
E
nato a [...] il [...] ivi residente in [...]
n.14 p.T, CF. , diploma geometri, impiegato, rappresentato e C.F._2
difeso dall'avv. Emanuela Provenzano, come da mandato in calce al presente atto, presso lo studio della quale elegge domicilio in La Maddalena via Ilva n.44, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Zeni (c.f.: pec: C.F._3
ed elettivamente domiciliati presso lo Studio della Email_1
medesima in Tione di Trento (TN) Via Trento n. 5, giusta delega in calce al ricorso ex art. 83 comma 3 c.p.c. NONCHE'
P. M. in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo iscritto in data 10.10.2023, i coniugi indicati innanzi chiedevano pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in data 05.01.2015 a La Maddalena, trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al N. 1 parte/serie C anno 2015; dalla loro unione non nascevano figli.
Sostenevano che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
Si riportavano, pertanto, alle conclusioni di cui al ricorso congiunto;
il Presidente, quindi, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso, Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod.
Proc.Civ.;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione consensuale di:
nata a [...] /Roma) il 03.08.1973 Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
in relazione al matrimonio celebrato in data 05.01.2015 a La Maddalena, matrimonio civile, trascritto presso i registri dello stato civile del Comune di La Maddalena al N.
1 parte/serie C anno 2015,
alle seguenti
CONDIZIONI
1)I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2)Le parti danno atto che non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento, potendo ognuno di loro provvedere al proprio sostentamento, e di aver comunque definito prima d'ora ogni e qualsiasi precedente rapporto economico tra gli stessi.
3) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti quali passaporto e/o documento d'identità.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale Giuseppe Magliulo