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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 14.04.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 2902/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diana Parte_1 C.F._1
Gerace e Simone Giardina;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai CP_1 P.IVA_1 funzionari Neri Consolato, , Albano Rosanna. Controparte_2 Controparte_3
Oggetto: invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.05.2024 premetteva: Parte_1
- che era stata già riconosciuta invalida in misura pari al 74% dal 2/8/2013 su sentenza del Tribunale di
Messina per "Fenomeno di Raynaud, pregressa ulcera digitale, microangiopatia delle dita delle mani, con edema di fondo con PVSP non visibile, capillari filiformi e tortuosi con flusso rallentato, mutazione genetica eterozigote C677T del gene della MTHFR con iperomocisteinemia, limitazione funzionale degli arti, in particolare delle mani, cardiopatia con evidenza ecocardiografica colordoppler di lieve lassità del setto interatriale, minimo rigurgito transvalvolare, minima insufficienza tricuspidalica, spalla dolorosa dx da sindrome da conflitto subacromiale, tumefazioni dolorose articolari con limitazione funzionale a carico di polsi, gomiti, caviglie, ginocchia;
discopatie cervicali;
esiti di intervento di rimodellamento ossa proprie del naso e setto nasale post traumatico;
esiti di intervento di annessiectomia dx e sx per cisti ovariche, endometriosi. Aderenze pelviche. Fibroma uterino, esiti di colecistectomia per colelitiasi, esiti di tonsillectomia, presenza di due formazioni modulari a carico del parenchima polmonare con caratteri TDM aspecifici, presenza di due focolai lesionali epatici con genetici caratteri TDM di benignità";
- che era affetta da malattia di Raynaud. Sindrome ansioso depressiva in trattamento con CP_4 cipralex e trittico. BPCO con noduli polmonari strumentalmente accertati. Artralgie. Plurime cadute accidentali con conseguente lesione pluridirezionale del corno posteriore del menisco mediale e segni di condropatia femororotulea arto inf. dx. Sofferenza ossea subcondrale emipiatto tibiale mediale. Attività
1 cardiaca tachicardica e ritmica. Lieve succulenza perimalleolare. Marcata deflessione del tono dell'umore con pensiero polarizzato sul proprio stato di salute. Tumefazioni dolorose a carico delle metacarpo falangee ed interfalangee prossimali dx e sx. Deformazioni delle dita delle mani con difficoltà della chiusura a pugno e deficit di forza prensile. Ginocchia tumefatte e dolorose. Limitazione dolorosa in elevazione ed abduzione spalla dx;
- che le patologie appena descritte, condizionavano gravemente le normali attività nelle azioni quotidiane della vita;
- che in conseguenza di ciò la ricorrente, in data 05/03/2024, aveva inoltrato alla competente
Commissione Sanitaria di valutazione istanza al fine di sottoporsi alla visita di accertamento medico volta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile quale soggetto disabile, previo riconoscimento del requisito sanitario;
- che in data 17/04/2024 la Commissione aveva accertato che la ricorrente era invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% artt. 2 e 13 Legge 118/71 e art. 9 D.L. n. 509/88, con una invalidità pari al 85%;
- che gli esiti della visita erano stati comunicati dalla Commissione I.N.P.S. di Messina, alla parte ricorrente, con lettera raccomandata contenenti i verbali redatti in occasione della visita medico legale.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, di disporre la nomina un consulente medico al fine di procedere all'accertamento tecnico preventivo, onde consentire la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità per l'assegno di invalidità civile art. 13 L. n. 118/71 e art. 9 D. Lgs. n. 509/88; di provvedere all'omologazione, in caso di esito positivo per la ricorrente, delle risultanze probatorie contenute nella relazione del ctu. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Con memoria del 08.01.2025 si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese legali.
*****
Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Si richiama quindi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La novella
– di cui alla Legge n. 111/2011 - ha coronato la riforma realizzata con il D. L. n. 78/2009, conv. con CP_ modificazioni in L. n. 102/2009, che ha accentrato nell' la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità. …La novella introdotta nel
2011 va letta, dunque, tenendo conto della volontà deflativa ed acceleratoria perseguita dal legislatore, impedendo, tuttavia, che l'accertamento del requisito sanitario si ponga come fattore a sé stante, avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, di cui non a caso fa esplicita menzione il comma 1 del citato art. 445-bis, laddove individua la legittimazione attiva in capo a “chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti” e àncora
2 l'accertamento sanitario alla “pretesa fatta valere”. Va dunque riaffermato, in continuità con Cass. n. 8533 del 2015, che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod. proc. civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso. L'accertamento, divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante nei confronti dell'ente previdenziale competente per l'erogazione, che, ai sensi del comma 5 dell'art. 445-bis, dovrà limitarsi all'accertamento della sussistenza dei requisiti extrasanitari. Non di meno
l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento CP_ del requisito sanitario. Ecco perché questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico” (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).
In definitiva il thema decidendum della fase di accertamento tecnico ed eventuale fase di merito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. non è l'accertamento del riconoscimento del diritto alla prestazione e la conseguente condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio, bensì il mero accertamento del dato sanitario utile alla concessione del beneficio richiesto (cfr. Cassazione civ. sent. n. 9755/2018).
Orbene nel caso di specie è stato già riconosciuto in via amministrativa la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, né il ricorrente in ricorso ha dedotto che il riconoscimento di un'invalidità maggiore è connessa ad altra prestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
2 - Non si assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d. l. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.
76 e 77 del D. Lgs. n. 113/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
3 - nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Messina, 15.04.2025
4
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino in esito all'udienza del 14.04.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 2902/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diana Parte_1 C.F._1
Gerace e Simone Giardina;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai CP_1 P.IVA_1 funzionari Neri Consolato, , Albano Rosanna. Controparte_2 Controparte_3
Oggetto: invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 26.05.2024 premetteva: Parte_1
- che era stata già riconosciuta invalida in misura pari al 74% dal 2/8/2013 su sentenza del Tribunale di
Messina per "Fenomeno di Raynaud, pregressa ulcera digitale, microangiopatia delle dita delle mani, con edema di fondo con PVSP non visibile, capillari filiformi e tortuosi con flusso rallentato, mutazione genetica eterozigote C677T del gene della MTHFR con iperomocisteinemia, limitazione funzionale degli arti, in particolare delle mani, cardiopatia con evidenza ecocardiografica colordoppler di lieve lassità del setto interatriale, minimo rigurgito transvalvolare, minima insufficienza tricuspidalica, spalla dolorosa dx da sindrome da conflitto subacromiale, tumefazioni dolorose articolari con limitazione funzionale a carico di polsi, gomiti, caviglie, ginocchia;
discopatie cervicali;
esiti di intervento di rimodellamento ossa proprie del naso e setto nasale post traumatico;
esiti di intervento di annessiectomia dx e sx per cisti ovariche, endometriosi. Aderenze pelviche. Fibroma uterino, esiti di colecistectomia per colelitiasi, esiti di tonsillectomia, presenza di due formazioni modulari a carico del parenchima polmonare con caratteri TDM aspecifici, presenza di due focolai lesionali epatici con genetici caratteri TDM di benignità";
- che era affetta da malattia di Raynaud. Sindrome ansioso depressiva in trattamento con CP_4 cipralex e trittico. BPCO con noduli polmonari strumentalmente accertati. Artralgie. Plurime cadute accidentali con conseguente lesione pluridirezionale del corno posteriore del menisco mediale e segni di condropatia femororotulea arto inf. dx. Sofferenza ossea subcondrale emipiatto tibiale mediale. Attività
1 cardiaca tachicardica e ritmica. Lieve succulenza perimalleolare. Marcata deflessione del tono dell'umore con pensiero polarizzato sul proprio stato di salute. Tumefazioni dolorose a carico delle metacarpo falangee ed interfalangee prossimali dx e sx. Deformazioni delle dita delle mani con difficoltà della chiusura a pugno e deficit di forza prensile. Ginocchia tumefatte e dolorose. Limitazione dolorosa in elevazione ed abduzione spalla dx;
- che le patologie appena descritte, condizionavano gravemente le normali attività nelle azioni quotidiane della vita;
- che in conseguenza di ciò la ricorrente, in data 05/03/2024, aveva inoltrato alla competente
Commissione Sanitaria di valutazione istanza al fine di sottoporsi alla visita di accertamento medico volta ad ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile quale soggetto disabile, previo riconoscimento del requisito sanitario;
- che in data 17/04/2024 la Commissione aveva accertato che la ricorrente era invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% artt. 2 e 13 Legge 118/71 e art. 9 D.L. n. 509/88, con una invalidità pari al 85%;
- che gli esiti della visita erano stati comunicati dalla Commissione I.N.P.S. di Messina, alla parte ricorrente, con lettera raccomandata contenenti i verbali redatti in occasione della visita medico legale.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, di disporre la nomina un consulente medico al fine di procedere all'accertamento tecnico preventivo, onde consentire la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa alla corresponsione dei ratei relativi all'indennità per l'assegno di invalidità civile art. 13 L. n. 118/71 e art. 9 D. Lgs. n. 509/88; di provvedere all'omologazione, in caso di esito positivo per la ricorrente, delle risultanze probatorie contenute nella relazione del ctu. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Con memoria del 08.01.2025 si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese legali.
*****
Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Si richiama quindi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La novella
– di cui alla Legge n. 111/2011 - ha coronato la riforma realizzata con il D. L. n. 78/2009, conv. con CP_ modificazioni in L. n. 102/2009, che ha accentrato nell' la titolarità dell'accertamento del requisito sanitario per le provvidenze in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità. …La novella introdotta nel
2011 va letta, dunque, tenendo conto della volontà deflativa ed acceleratoria perseguita dal legislatore, impedendo, tuttavia, che l'accertamento del requisito sanitario si ponga come fattore a sé stante, avulso dal diritto sostanziale che si intende realizzare, di cui non a caso fa esplicita menzione il comma 1 del citato art. 445-bis, laddove individua la legittimazione attiva in capo a “chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti” e àncora
2 l'accertamento sanitario alla “pretesa fatta valere”. Va dunque riaffermato, in continuità con Cass. n. 8533 del 2015, che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod. proc. civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p., un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso. L'accertamento, divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante nei confronti dell'ente previdenziale competente per l'erogazione, che, ai sensi del comma 5 dell'art. 445-bis, dovrà limitarsi all'accertamento della sussistenza dei requisiti extrasanitari. Non di meno
l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento CP_ del requisito sanitario. Ecco perché questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, che il giudice valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico” (v., in tal senso, Cass. n.5338 del 2014 cit.).
In definitiva il thema decidendum della fase di accertamento tecnico ed eventuale fase di merito del giudizio ex art. 445 bis c.p.c. non è l'accertamento del riconoscimento del diritto alla prestazione e la conseguente condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio, bensì il mero accertamento del dato sanitario utile alla concessione del beneficio richiesto (cfr. Cassazione civ. sent. n. 9755/2018).
Orbene nel caso di specie è stato già riconosciuto in via amministrativa la sussistenza delle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile, né il ricorrente in ricorso ha dedotto che il riconoscimento di un'invalidità maggiore è connessa ad altra prestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
2 - Non si assoggetta la ricorrente al pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d. l. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt.
76 e 77 del D. Lgs. n. 113/02.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede:
- Dichiara inammissibile il ricorso;
3 - nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Messina, 15.04.2025
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Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino