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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 10/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
02/01/2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Marco Berto Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Carla Fiorentino Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Ponte San Nicolò (PD) il giorno 03.05.2014, con atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2014 al n. 4, parte II,
Serie A, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza al suo passaggio in giudicato, ed alle seguenti CONDIZIONI: Per_ 1) Confermarsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1
genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, le decisioni di maggior interesse per le stesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà anche separatamente, fatto salvo il dovere di informazione nei confronti dell'altro genitore. Per_ 2) Le figlie minori e restano collocate prevalentemente presso l'abitazione Per_1
materna, ma manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, ove comunque le minori trascorrono buona parte del loro tempo extrascolastico. Per_ 3) Il padre potrà vedere le figlie minori e ogni qual volta lo vorrà, previo accordo Per_1
con la madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie. In ogni caso il padre terrà con sé le figlie:
- qualora il signor sia impegnato al lavoro con turno notturno, i pomeriggi di tutti i Pt_1
giorni infrasettimanali, dall'orario di uscita da scuola, o dai centri estivi, e fino alle ore 19,00, quando la RA provvederà a prendere le figlie presso l'abitazione del padre per Pt_2
tenerle con sè;
- qualora il signor sia impegnato al lavoro con turno mattutino, i pomeriggi di tutti i Pt_1 giorni infrasettimanali, dall'orario di uscita da scuola, o dai centri estivi, e fino alle 19:30 quando le accompagnerà presso l'abitazione materna;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (dall'orario di uscita da scuola, o dai centri estivi) al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola, o ai centri estivi, o a casa della madre;
nei fine settimana di sua competenza ed in cui il signor sarà impegnato Pt_1
al lavoro - il sabato o il lunedì - con turno mattutino, terrà con sé le figlie rispettivamente dalle ore 16,00 del sabato e le accompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena alle ore
20,30 della domenica;
- per un periodo di sette giorni durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre (compresi) e dal 31 dicembre al 6 gennaio (compresi), fermo restando che il Per_ genitore che non trascorrerà con e il periodo comprensivo del giorno di Natale Per_1
potrà tenere con sé le figlie per il pranzo o la cena dello stesso giorno;
- per un periodo di 3 giorni durante le festività pasquali, comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo;
- in occasione delle festività e dei ponti infrasettimanali, con criterio di alternanza con la madre.
Nel periodo estivo ognuno dei genitori trascorrerà con le figlie un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori stessi entro il 30 aprile di ogni anno per iscritto (anche mediante scambio di e-mail). Il tutto ferma restando la libertà per i genitori di concordare giorni e/o periodi diversi e/o più ampi, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici delle figlie.
4) In ossequio all'accordo tra i genitori già intercorso e qui dagli stessi ribadito, le figlie Per_ e continueranno a frequentare, fino al compimento del ciclo di studi della scuola Per_1
secondaria di 1° grado, gli istituti scolastici pubblici presenti nel Comune di residenza della madre, o quei diversi istituti che i genitori dovessero individuare di comune accordo. 5) Considerati gli attuali redditi dei genitori e le sopra indicate modalità di accudimento delle figlie, il signor provvederà a versare mensilmente alla RA Parte_1 [...]
Per_
, a mezzo un contributo a titolo di mantenimento ordinario per e di € Parte_2 Per_1
320,00 (trecentoventi/00), da imputarsi in parti uguali ad ognuna delle figlie, somma che verrà annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT, con prossima rivalutazione da effettuarsi nel mese di Dicembre 2024 prendendo con base di riferimento il mese di dicembre 2022.
Il pagamento dell'ora indicato importo avverrà anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA . Pt_2
6) L'Assegno Unico Universale (A.U.U.) per le figlie di cui al D. Lgs. n. 230/2021, previa presentazione anno per anno e da parte del signor della relativa domanda Parte_1
corredata dal relativo ISEE, sarà percepito integralmente dallo stesso signor ma egli Pt_1
provvederà a rifondere mensilmente il 50% dello stesso A.U.U., per la parte eccedente la somma di € 70,00, alla RA . Parte_2
Il pagamento dell'ora indicato importo avverrà entro il giorno 10 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA . Pt_2
Per_ 7) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie e verranno Per_1
ripartite fra i genitori per la quota della metà ciascuno e regolate in conformità al Protocollo siglato in data 17.01.2017 dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova (da intendersi in questa sede espressamente richiamato e trascritto), precisando i genitori che rientreranno tra le spese straordinarie da ripartire tra loro al 50% non necessitanti di preventivo accordo quelle relative alla mensa scolastica, al materiale di corredo scolastico di inizio anno ed all'acquisto delle ulteriori attrezzature richieste dalla scuola (ad esempio: strumenti musicali, compassi, ecc…) anche in corso d'anno e che sarà necessario il consenso dei genitori anche per la scelta della prima attività sportiva di ciascuna delle figlie.
Il rimborso della quota delle predette spese - in favore del genitore che le avrà anticipate - avverrà su base mensile e con pagamento da eseguirsi entro il giorno 10 del mese successivo a semplice presentazione e verifica dei relativi documenti giustificativi.
I genitori porteranno in detrazione/deduzione nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, sulla base dalla vigente normativa e nella misura in cui li avranno sostenuti, i costi sostenuti nell'interesse delle figlie e, in caso di necessità connessa ad accertamenti da parte dei competenti Uffici finanziari, si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione l'uno dell'altro ed a semplice richiesta l'originale dei relativi giustificativi di spesa. 8) Fermi gli obblighi assunti per il contributo di mantenimento ordinario e straordinario in favore delle figlie, i signori e dichiarano di essere Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti e di non vantare, pertanto e reciprocamente, alcuna pretesa a titolo di mantenimento;
essi rinunciano altresì e reciprocamente ad ogni richiesta e/o pretesa che possa comunque trovare origine nella loro unione coniugale e/o nella sua cessazione, avendo gli stessi già in sede di separazione e, comunque, prima dell'instaurazione della presente procedura di divorzio regolato ogni afferente aspetto di carattere patrimoniale.
9) I signori e si impegnano reciprocamente a, di volta in Parte_2 Parte_1
volta, valutare se esprimere o meno il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie minori, nonché a concordare per iscritto (anche via e-mail) eventuali viaggi all'estero delle figlie, anche se svolti in compagnia di uno dei genitori.
Nulla per le spese”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 03.05.2014 in Ponte San Nicolò, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Ponte San Nicolò al n. 4, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno
2014.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova in data 20.12.2022 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol.
8546/2022 del 21.12.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli delle figlie (nata il [...]) Per_1
Per_ e (nata il [...]), minori e non economicamente autosufficienti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 6. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della volontà delle parti e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Ponte San Nicolò al n. 4, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2014;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.02.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 10/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
02/01/2025 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Marco Berto Parte_1
e
nata a [...] il [...] con l'avv. Carla Fiorentino Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Ponte San Nicolò (PD) il giorno 03.05.2014, con atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2014 al n. 4, parte II,
Serie A, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza al suo passaggio in giudicato, ed alle seguenti CONDIZIONI: Per_ 1) Confermarsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i Per_1
genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie, le decisioni di maggior interesse per le stesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute. Sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la potestà anche separatamente, fatto salvo il dovere di informazione nei confronti dell'altro genitore. Per_ 2) Le figlie minori e restano collocate prevalentemente presso l'abitazione Per_1
materna, ma manterranno la residenza anagrafica presso l'abitazione del padre, ove comunque le minori trascorrono buona parte del loro tempo extrascolastico. Per_ 3) Il padre potrà vedere le figlie minori e ogni qual volta lo vorrà, previo accordo Per_1
con la madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie. In ogni caso il padre terrà con sé le figlie:
- qualora il signor sia impegnato al lavoro con turno notturno, i pomeriggi di tutti i Pt_1
giorni infrasettimanali, dall'orario di uscita da scuola, o dai centri estivi, e fino alle ore 19,00, quando la RA provvederà a prendere le figlie presso l'abitazione del padre per Pt_2
tenerle con sè;
- qualora il signor sia impegnato al lavoro con turno mattutino, i pomeriggi di tutti i Pt_1 giorni infrasettimanali, dall'orario di uscita da scuola, o dai centri estivi, e fino alle 19:30 quando le accompagnerà presso l'abitazione materna;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (dall'orario di uscita da scuola, o dai centri estivi) al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola, o ai centri estivi, o a casa della madre;
nei fine settimana di sua competenza ed in cui il signor sarà impegnato Pt_1
al lavoro - il sabato o il lunedì - con turno mattutino, terrà con sé le figlie rispettivamente dalle ore 16,00 del sabato e le accompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena alle ore
20,30 della domenica;
- per un periodo di sette giorni durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre (compresi) e dal 31 dicembre al 6 gennaio (compresi), fermo restando che il Per_ genitore che non trascorrerà con e il periodo comprensivo del giorno di Natale Per_1
potrà tenere con sé le figlie per il pranzo o la cena dello stesso giorno;
- per un periodo di 3 giorni durante le festività pasquali, comprensivo ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo;
- in occasione delle festività e dei ponti infrasettimanali, con criterio di alternanza con la madre.
Nel periodo estivo ognuno dei genitori trascorrerà con le figlie un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori stessi entro il 30 aprile di ogni anno per iscritto (anche mediante scambio di e-mail). Il tutto ferma restando la libertà per i genitori di concordare giorni e/o periodi diversi e/o più ampi, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici delle figlie.
4) In ossequio all'accordo tra i genitori già intercorso e qui dagli stessi ribadito, le figlie Per_ e continueranno a frequentare, fino al compimento del ciclo di studi della scuola Per_1
secondaria di 1° grado, gli istituti scolastici pubblici presenti nel Comune di residenza della madre, o quei diversi istituti che i genitori dovessero individuare di comune accordo. 5) Considerati gli attuali redditi dei genitori e le sopra indicate modalità di accudimento delle figlie, il signor provvederà a versare mensilmente alla RA Parte_1 [...]
Per_
, a mezzo un contributo a titolo di mantenimento ordinario per e di € Parte_2 Per_1
320,00 (trecentoventi/00), da imputarsi in parti uguali ad ognuna delle figlie, somma che verrà annualmente ed automaticamente rivalutata in base agli indici ISTAT, con prossima rivalutazione da effettuarsi nel mese di Dicembre 2024 prendendo con base di riferimento il mese di dicembre 2022.
Il pagamento dell'ora indicato importo avverrà anticipatamente ed entro il giorno 10 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA . Pt_2
6) L'Assegno Unico Universale (A.U.U.) per le figlie di cui al D. Lgs. n. 230/2021, previa presentazione anno per anno e da parte del signor della relativa domanda Parte_1
corredata dal relativo ISEE, sarà percepito integralmente dallo stesso signor ma egli Pt_1
provvederà a rifondere mensilmente il 50% dello stesso A.U.U., per la parte eccedente la somma di € 70,00, alla RA . Parte_2
Il pagamento dell'ora indicato importo avverrà entro il giorno 10 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA . Pt_2
Per_ 7) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie e verranno Per_1
ripartite fra i genitori per la quota della metà ciascuno e regolate in conformità al Protocollo siglato in data 17.01.2017 dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova (da intendersi in questa sede espressamente richiamato e trascritto), precisando i genitori che rientreranno tra le spese straordinarie da ripartire tra loro al 50% non necessitanti di preventivo accordo quelle relative alla mensa scolastica, al materiale di corredo scolastico di inizio anno ed all'acquisto delle ulteriori attrezzature richieste dalla scuola (ad esempio: strumenti musicali, compassi, ecc…) anche in corso d'anno e che sarà necessario il consenso dei genitori anche per la scelta della prima attività sportiva di ciascuna delle figlie.
Il rimborso della quota delle predette spese - in favore del genitore che le avrà anticipate - avverrà su base mensile e con pagamento da eseguirsi entro il giorno 10 del mese successivo a semplice presentazione e verifica dei relativi documenti giustificativi.
I genitori porteranno in detrazione/deduzione nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, sulla base dalla vigente normativa e nella misura in cui li avranno sostenuti, i costi sostenuti nell'interesse delle figlie e, in caso di necessità connessa ad accertamenti da parte dei competenti Uffici finanziari, si impegnano reciprocamente a mettere a disposizione l'uno dell'altro ed a semplice richiesta l'originale dei relativi giustificativi di spesa. 8) Fermi gli obblighi assunti per il contributo di mantenimento ordinario e straordinario in favore delle figlie, i signori e dichiarano di essere Parte_2 Parte_1
economicamente autosufficienti e di non vantare, pertanto e reciprocamente, alcuna pretesa a titolo di mantenimento;
essi rinunciano altresì e reciprocamente ad ogni richiesta e/o pretesa che possa comunque trovare origine nella loro unione coniugale e/o nella sua cessazione, avendo gli stessi già in sede di separazione e, comunque, prima dell'instaurazione della presente procedura di divorzio regolato ogni afferente aspetto di carattere patrimoniale.
9) I signori e si impegnano reciprocamente a, di volta in Parte_2 Parte_1
volta, valutare se esprimere o meno il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le figlie minori, nonché a concordare per iscritto (anche via e-mail) eventuali viaggi all'estero delle figlie, anche se svolti in compagnia di uno dei genitori.
Nulla per le spese”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 03.05.2014 in Ponte San Nicolò, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Ponte San Nicolò al n. 4, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno
2014.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Padova in data 20.12.2022 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol.
8546/2022 del 21.12.2022.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli delle figlie (nata il [...]) Per_1
Per_ e (nata il [...]), minori e non economicamente autosufficienti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 6. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della volontà delle parti e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_2 comune di Ponte San Nicolò al n. 4, parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2014;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 11.02.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari