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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6765/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa RA NS, all'esito dell'udienza del
1.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6765/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Stefano Claudia;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/07/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la propria condizione di soggetto che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiani senza l'assistenza di un accompagnatore, oltre che lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1 genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 1.12.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, verificato il regolare deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
1 2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ciò posto, va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti, aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente, trovata affetta da “K prostata già radiotrattato (2024) in follow up, da diabete mellito non i.d., da cardiopatia ischemica cronica e da spondiloartrosi a lieve incidenza funzionale”, presentasse un quadro patologico tale da incidere sulla validità psicofisica del soggetto, riducendola totalmente, ma conservasse un quadro di autonomie motorie e gestionali con “un livello di compromissione tale da renderlo ancora in grado di poter deambulare senza la supervisione di terzi così come di poter assolvere, autonomamente, al compimento di tutti quegli atti propri del vivere quotidiano, siano essi semplici o complessi. Sulla base della documentazione sanitaria in atti e sulla scorta delle risultanze peritali, è convincimento dello scrivente ctu, pertanto, che non sussistano i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento”.
A fronte delle osservazioni critiche del procuratore di parte ricorrente, il consulente ha altresì precisato quanto segue: “in medicina legale va sempre considerato, ai f-ni valutativi, la contestuale valenza ed incidenza sia del dato anatomo-clinico che funzionale. Nel caso in ispecie, le malattie accertate con la presente consulenza tecnica sono sicuramente da ritenersi ormai cronicizzate ed a decorso potenzialmente evolutivo ma un dato importante da tenere in debita considerazione è quanto
2 le stesse incidano sulla validità psico-fisica del soggetto. In particolare, pur avendo rilevato e diagnosticato la sussistenza di una spondiloartrosi la stessa, per come obiettivato, non ha mostrato
l'incidenza invalidante indicata dall'Avv. Di Stefano né per quanto attiene alla funzionalità del rachide né relativamente alla statico dinamica, in atto, ancora ben conservata e lungi dal dover richiedere l'assistenza o la supervisione da parte di terzi. Ed ancora, le rimanenti patologie non determinano, al momento, alcuna impossibilità del soggetto ad autogestirsi nel compimento degli atti del vivere quotidiano”.
A fronte di tali risultanze parte opponente si è limitata ad affermare l'erroneità delle conclusioni del consulente, prospettando un diverso avviso fondato sull'affermazione secondo cui il consulente non avrebbe valutato in maniera obiettiva la documentazione sanitaria disponibile agli atti, rilevando che l'artropatia cronica impedisce al ricorrente di svolgere le attività quotidiane della vita, deducendo ancora che la patologia del diabete mellito aggrava lo stato di salute di e censurando Parte_1 pertanto la conclusione del consulente che avrebbe svolto “un esame obiettivo non corrispondente alla reale condizione del ricorrente ed operando una selezione documentale iniqua, atteso che lo stato patologico de quo era stato evidentemente accertato e palesemente evincibile”.
4. Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili, né da vizi motivazionali.
L'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate. Non ha lamentato l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU, sostenendo in modo generico che il CTU non avrebbe valutato la concreta condizione di fatto e lo stato di salute del ricorrente, che non avrebbe correttamente valutato tutta la documentazione in atti, omettendo tuttavia di specificare quali documenti medici non sarebbero stati correttamente valutati e quali sarebbero le diverse risultanze da tali documenti emergenti, la cui considerazione sarebbe stata omessa dal consulente.
Orbene, i rilievi formulati con il ricorso introduttivo di questo giudizio di opposizione non appaiono idonei ad inficiare le conclusioni cui è giunto il CTU il quale, prendendo in considerazione la documentazione prodotta e valutando le patologie di cui il ricorrente è affetto, nonché considerando le risultanze dell'esame obiettivo cui è stato sottoposto ha escluso che lo stesso necessiti Parte_1
3 di assistenza continua e che quindi gli possa essere riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento così come lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dar conto di eventuali più gravi condizioni (rispetto a quelle verificate nella prima fase) nelle quali verserebbe e idonee a giustificare un accertamento più favorevole.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c.. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
2834/2025 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1 data.
Catania, 02/12/2025
La giudice del lavoro
RA NS
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa RA NS, all'esito dell'udienza del
1.12.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6765/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Stefano Claudia;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/07/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la propria condizione di soggetto che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti ordinari della vita quotidiani senza l'assistenza di un accompagnatore, oltre che lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1 genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 1.12.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, verificato il regolare deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
1 2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ciò posto, va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti, aveva concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente, trovata affetta da “K prostata già radiotrattato (2024) in follow up, da diabete mellito non i.d., da cardiopatia ischemica cronica e da spondiloartrosi a lieve incidenza funzionale”, presentasse un quadro patologico tale da incidere sulla validità psicofisica del soggetto, riducendola totalmente, ma conservasse un quadro di autonomie motorie e gestionali con “un livello di compromissione tale da renderlo ancora in grado di poter deambulare senza la supervisione di terzi così come di poter assolvere, autonomamente, al compimento di tutti quegli atti propri del vivere quotidiano, siano essi semplici o complessi. Sulla base della documentazione sanitaria in atti e sulla scorta delle risultanze peritali, è convincimento dello scrivente ctu, pertanto, che non sussistano i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento”.
A fronte delle osservazioni critiche del procuratore di parte ricorrente, il consulente ha altresì precisato quanto segue: “in medicina legale va sempre considerato, ai f-ni valutativi, la contestuale valenza ed incidenza sia del dato anatomo-clinico che funzionale. Nel caso in ispecie, le malattie accertate con la presente consulenza tecnica sono sicuramente da ritenersi ormai cronicizzate ed a decorso potenzialmente evolutivo ma un dato importante da tenere in debita considerazione è quanto
2 le stesse incidano sulla validità psico-fisica del soggetto. In particolare, pur avendo rilevato e diagnosticato la sussistenza di una spondiloartrosi la stessa, per come obiettivato, non ha mostrato
l'incidenza invalidante indicata dall'Avv. Di Stefano né per quanto attiene alla funzionalità del rachide né relativamente alla statico dinamica, in atto, ancora ben conservata e lungi dal dover richiedere l'assistenza o la supervisione da parte di terzi. Ed ancora, le rimanenti patologie non determinano, al momento, alcuna impossibilità del soggetto ad autogestirsi nel compimento degli atti del vivere quotidiano”.
A fronte di tali risultanze parte opponente si è limitata ad affermare l'erroneità delle conclusioni del consulente, prospettando un diverso avviso fondato sull'affermazione secondo cui il consulente non avrebbe valutato in maniera obiettiva la documentazione sanitaria disponibile agli atti, rilevando che l'artropatia cronica impedisce al ricorrente di svolgere le attività quotidiane della vita, deducendo ancora che la patologia del diabete mellito aggrava lo stato di salute di e censurando Parte_1 pertanto la conclusione del consulente che avrebbe svolto “un esame obiettivo non corrispondente alla reale condizione del ricorrente ed operando una selezione documentale iniqua, atteso che lo stato patologico de quo era stato evidentemente accertato e palesemente evincibile”.
4. Tanto premesso, reputa il Tribunale che il ricorso debba essere rigettato, risolvendosi le deduzioni dell'opponente nella manifestazione di un mero dissenso rispetto agli esiti cui è giunto il
CTU nominato, i quali non appaiono inficiati da lacune o errori diagnostici rilevabili, né da vizi motivazionali.
L'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate. Non ha lamentato l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU, sostenendo in modo generico che il CTU non avrebbe valutato la concreta condizione di fatto e lo stato di salute del ricorrente, che non avrebbe correttamente valutato tutta la documentazione in atti, omettendo tuttavia di specificare quali documenti medici non sarebbero stati correttamente valutati e quali sarebbero le diverse risultanze da tali documenti emergenti, la cui considerazione sarebbe stata omessa dal consulente.
Orbene, i rilievi formulati con il ricorso introduttivo di questo giudizio di opposizione non appaiono idonei ad inficiare le conclusioni cui è giunto il CTU il quale, prendendo in considerazione la documentazione prodotta e valutando le patologie di cui il ricorrente è affetto, nonché considerando le risultanze dell'esame obiettivo cui è stato sottoposto ha escluso che lo stesso necessiti Parte_1
3 di assistenza continua e che quindi gli possa essere riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento così come lo status di portatore di handicap in situazione di gravità.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né l'opponente ha prodotto ulteriore documentazione idonea a dar conto di eventuali più gravi condizioni (rispetto a quelle verificate nella prima fase) nelle quali verserebbe e idonee a giustificare un accertamento più favorevole.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato
5. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c.. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
2834/2025 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1 data.
Catania, 02/12/2025
La giudice del lavoro
RA NS
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