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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 27/11/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2863 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati:
dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST.
ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2863 /2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata in Romagnano Sesia, via Novara 47, presso lo studio dell'avv. PATELLA RAFFAELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(c.f. ), nato in [...] in data [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Gattinara, corso Vercelli 147, presso lo studio dell'avv. PATRIARCA LUCETTA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“l'Ecc.mo Tribunale di Novara, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
- affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione e residenza anagrafica dei medesimi presso la madre. Entrambi i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. - Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse dei minori, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni degli stessi.
- Salvo diversi e migliorativi accordi liberamente assunti fra i genitori il sig. terrà con sé i figli minori a fine CP_1 settimana alternati dalle ore 11.00 del sabato sino alle ore 21.30 della domenica nonché nella giornata di giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando li riporterà presso il domicilio materno. Qualora il giovedì sia festivo, i figli saranno prelevati dal padre alle 11.00 e riaccompagnati presso la madre alle 21.00, se il giorno successivo è festivo o in caso di c.d. ponti il padre terrà con sé i figli anche per il pernottamento e sino alle 21.00 del giorno successivo. Qualora nelle suddette giornate di competenza del sig. egli sia impegnato per i turni di lavoro, i bambini saranno prelevati e CP_1 riaccompagnati dalla madre con i medesimi orari dai nonni paterni. Anche la sig.ra in caso di propri impegni di Pt_1 lavoro potrà ricorrere per i figli all'ausilio dei propri familiari.
- Per le festività (Natale, Pasqua, 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno e 1° novembre) verrà rispettato il principio dell'alternanza ed i figli trascorreranno i giorni ad anni alterni con la madre o il padre: nel 2025 i figli trascorreranno la sera della Vigilia di Natale con il padre e i giorni di Natale e Santo Stefano con la madre;
il 31/12/25 e li 1/01/26 con il padre. L'anno successivo si rispetterà l'alternanza e così di anno in anno;
durante le vacanze pasquali nel 2025 i figli resteranno dal venerdì al sabato con la madre e da domenica (Pasqua) a lunedì dell'angelo con il padre. L'anno successivo sarà il contrario e così di anno in anno nel rispetto dell'alternanza (nel 2026 venerdì e sabato con il padre e Pasqua e il lunedì dell'angelo con la madre). Sempre nel 2025 il 25 aprile sarà trascorso dai minori con la madre e il 1 maggio con il padre;
il 2 giugno con la madre e il 1 novembre con il padre Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane, anche non consecutive ma rispettando un periodo di permanenza di almeno 7 giorni consecutivi con ciascun genitore. Le rispettive settimane saranno da concordarsi nel corrente anno entro il 30.06. A decorrere dal 2026 entro il 30.05 di ogni anno sarà concordata la settimana di vacanza da svolgere in luglio ed entro il 30.06 di ogni anno sarà concordata la settimana di vacanza da svolgere in agosto ciò al fine di programmare e consentire l'iscrizione a centri estivi ed altre attività dei ragazzi le cui spese saranno pagate anticipatamente in parti uguali dai genitori. Resta inteso che nel caso in cui la sig.ra organizzi prima dei termini sopra indicati le Pt_1 proprie vacanze con i minori, il sig. fisserà in ogni caso le proprie settimane in altro periodo. CP_1
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con i figli. Nelle restanti settimane di vacanze scolastiche verrà rispettato il calendario con alternanza dei fine settimana ma i minori saranno con il padre dalle 18 del venerdì sino alle 21 della domenica, mentre nella giornata del giovedì dalle ore 11.00 alle ore 21.00.
- È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti ai figli.
- la casa già familiare con tutti i mobili e gli arredi che la compongono sarà assegnata alla sig.ra , la quale si impegna Pt_1
a rilasciarla entro il mese di agosto 2025. I ricorrenti si sono infatti determinati a porre in vendita l'immobile non avendo la possibilità di sostenere gli oneri del mutuo contratto per l'acquisto del medesimo, hanno già stipulato contratto preliminare di vendita e fissato il rogito per il 4 agosto 2025.
- Il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra delle seguenti somme: CP_1 Pt_1
Estinzione rata COMPASS per auto ON € 18.636,45 ANTICIPO rata auto ON € 234,88 bonifico del 31-12-2024 ANTICIPO rata auto ON € 385,80 bonifico del 23-03-2025 ANTICIPO passaggio di proprietà ON € 680,00 (500 € per I30 sempre pagati da ) Pt_1
ANTICIPO per protesto bancario € 1.000,00 bonifico del 05-02-2025 Mezza rata mutuo non pagata - gennaio € 500,00 Mezza rata mutuo non pagata - febbraio € 500,00 Mezza rata mutuo non pagata - marzo € 500,00 Mantenimento non pagato - aprile € 400,00 per un totale da rimborsare alla sig.ra pari a EURO 22.837,13 Pt_1 A detto importo deve aggiungersi la quota di pertoccanza pari al 50% delle seguenti spese anticipate dalla sig.ra per Pt_1
i figli: MENSA ARRETRATA pagata con piano di rientro (100€/mese) 400,00 TA MA - Musicale Teatro La Scala 20,00 pagoPA 28-01-2025 TA MA - Torino / Reggia di Venaria 46,00 pagoPA 17-03-2025 ASSICURAZIONE e - MA 15,00 pagoPA 14-10-2024 Controparte_2
ASSICURAZIONE e - 15,00 pagoPA 14-10-2024 Controparte_2 Per_1
TOTALE EURO 496,00 x 50% --> EURO 248,00 Il tutto per un totale complessivo di Euro 23.085,13 La sig. si riconosce debitrice del sig. del 50% delle spese di seguito descritte per le necessità familiari: Pt_1 CP_1
Pagamento TARI ed IMU della ex casa familiare Pagamento finanziamento impianto fotovoltaico Il tutto come da ricevute fornite per un totale di euro 661,51X50%=330,755 Somma che il sig. intende compensare parzialmente con quanto dovuto alla sig.ra impegnandosi ed CP_1 Pt_1 obbligandosi a rimborsare alla sig.ra il residuo dovuto alla medesima, ovvero 22.754,38 euro, con le modalità Pt_1 di seguito precisate: il sig. accetta, acconsente e dispone che l'intero prezzo di vendita dell'immobile sito in CP_1
Romagnano Sesia via Gramsci 15 sia versato dagli acquirenti su conto intestato alla sola sig.ra la quale, estinto il Pt_1 finanziamento contratto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico pari ad Euro 7.211,84, pagate le rate di mutuo con scadenza nei mesi intercorrenti tra la firma del preliminare e la sottoscrizione del rogito di vendita, estinto il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa già familiare e saldate le spese necessarie a perfezionare il trasferimento immobiliare, tratterrà per sé la differenza sino all'ammontare di Euro 22.754,38. Qualora, pagate tutte le spese suddette, la quota residua del prezzo di vendita di del sig. sia inferiore ad Euro 22.754,38, egli si impegna a Parte_2 CP_1 corrispondere alla sig.ra la differenza ancora dovuta mediante pagamento rateale di Euro 100,00 mensili con Pt_1 decorrenza dal mese di settembre 2025, scadenti il giorno 15 di ogni mese, sino ad estinzione dell'intero importo dovuto. Il sig. si riserva di verificare l'esistenza di altre somme pagate o da pagarsi per IMU e Tari dell'ex casa familiare. CP_1
Il 50% di tali somme, dovuto dalla sig.ra , sarà compensato parzialmente con il credito dalla stessa vantato. Pt_1
- I beni mobili e gli arredi presenti nella casa già familiare saranno così divisi tra i ricorrenti: il sig. prenderà i CP_1 mobili della cucina comprensivi di lavello e fornello il settimanale della camera da letto e la pergola nuova;
la sig.ra Pt_1 prenderà i restanti elettrodomestici, i condizionatori, i mobili della camera da letto matrimoniale e della sala, la cameretta e i materassi dei minori.
- A titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, il signor corrisponderà alla sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_1
15 di ogni mese, la somma di Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio e così complessivamente Euro 400,00 che inizierà a corrispondere da maggio 2025. L'importo sarà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive, secondo CP_1 quanto disposto dal “Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli” stipulato presso il Tribunale di Vercelli il 21-12-2018, che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
- L'assegno unico per il nucleo familiare sarà interamente percepito dalla sig.ra , mentre eventuali detrazioni relative Pt_1 alle spese sostenute per i figli saranno usufruite da ciascun genitore nella medesima percentuale di partecipazione alla spesa. Il sig. si impegna quindi a comunicare immediatamente ai competenti Enti tale accordo, revocando la richiesta del CP_1
50% di Assegno Unico affinché si perfezioni l'erogazione integrale in capo alla sig.ra . Pt_1
- i ricorrenti si impegnano a dare attuazione alle sopra esposte condizioni sin dal momento di sottoscrizione del presente ricorso.”
Per il PM.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 CP_1 sono nati i figli MA (16-09-2011) e (18-04-2017), entrambi minorenni, riconosciuti da Per_1 entrambi i genitori.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 31/10/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici, nonché gli ulteriori accordi diretti a regolare i loro rapporti patrimoniali riportati in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi dei minori. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole minorenne all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 6/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST Dott.ssa Maria Amoruso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill.mi magistrati:
dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST.
ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2863 /2025 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata in Romagnano Sesia, via Novara 47, presso lo studio dell'avv. PATELLA RAFFAELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – e
(c.f. ), nato in [...] in data [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in Gattinara, corso Vercelli 147, presso lo studio dell'avv. PATRIARCA LUCETTA, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 473-bis.51 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“l'Ecc.mo Tribunale di Novara, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli minorenni nelle modalità di seguito indicate:
- affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione e residenza anagrafica dei medesimi presso la madre. Entrambi i genitori conservano il diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. - Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse dei minori, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni degli stessi.
- Salvo diversi e migliorativi accordi liberamente assunti fra i genitori il sig. terrà con sé i figli minori a fine CP_1 settimana alternati dalle ore 11.00 del sabato sino alle ore 21.30 della domenica nonché nella giornata di giovedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 quando li riporterà presso il domicilio materno. Qualora il giovedì sia festivo, i figli saranno prelevati dal padre alle 11.00 e riaccompagnati presso la madre alle 21.00, se il giorno successivo è festivo o in caso di c.d. ponti il padre terrà con sé i figli anche per il pernottamento e sino alle 21.00 del giorno successivo. Qualora nelle suddette giornate di competenza del sig. egli sia impegnato per i turni di lavoro, i bambini saranno prelevati e CP_1 riaccompagnati dalla madre con i medesimi orari dai nonni paterni. Anche la sig.ra in caso di propri impegni di Pt_1 lavoro potrà ricorrere per i figli all'ausilio dei propri familiari.
- Per le festività (Natale, Pasqua, 25 aprile, 1°maggio, 2 giugno e 1° novembre) verrà rispettato il principio dell'alternanza ed i figli trascorreranno i giorni ad anni alterni con la madre o il padre: nel 2025 i figli trascorreranno la sera della Vigilia di Natale con il padre e i giorni di Natale e Santo Stefano con la madre;
il 31/12/25 e li 1/01/26 con il padre. L'anno successivo si rispetterà l'alternanza e così di anno in anno;
durante le vacanze pasquali nel 2025 i figli resteranno dal venerdì al sabato con la madre e da domenica (Pasqua) a lunedì dell'angelo con il padre. L'anno successivo sarà il contrario e così di anno in anno nel rispetto dell'alternanza (nel 2026 venerdì e sabato con il padre e Pasqua e il lunedì dell'angelo con la madre). Sempre nel 2025 il 25 aprile sarà trascorso dai minori con la madre e il 1 maggio con il padre;
il 2 giugno con la madre e il 1 novembre con il padre Durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore 2 settimane, anche non consecutive ma rispettando un periodo di permanenza di almeno 7 giorni consecutivi con ciascun genitore. Le rispettive settimane saranno da concordarsi nel corrente anno entro il 30.06. A decorrere dal 2026 entro il 30.05 di ogni anno sarà concordata la settimana di vacanza da svolgere in luglio ed entro il 30.06 di ogni anno sarà concordata la settimana di vacanza da svolgere in agosto ciò al fine di programmare e consentire l'iscrizione a centri estivi ed altre attività dei ragazzi le cui spese saranno pagate anticipatamente in parti uguali dai genitori. Resta inteso che nel caso in cui la sig.ra organizzi prima dei termini sopra indicati le Pt_1 proprie vacanze con i minori, il sig. fisserà in ogni caso le proprie settimane in altro periodo. CP_1
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno con i figli. Nelle restanti settimane di vacanze scolastiche verrà rispettato il calendario con alternanza dei fine settimana ma i minori saranno con il padre dalle 18 del venerdì sino alle 21 della domenica, mentre nella giornata del giovedì dalle ore 11.00 alle ore 21.00.
- È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti ai figli.
- la casa già familiare con tutti i mobili e gli arredi che la compongono sarà assegnata alla sig.ra , la quale si impegna Pt_1
a rilasciarla entro il mese di agosto 2025. I ricorrenti si sono infatti determinati a porre in vendita l'immobile non avendo la possibilità di sostenere gli oneri del mutuo contratto per l'acquisto del medesimo, hanno già stipulato contratto preliminare di vendita e fissato il rogito per il 4 agosto 2025.
- Il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra delle seguenti somme: CP_1 Pt_1
Estinzione rata COMPASS per auto ON € 18.636,45 ANTICIPO rata auto ON € 234,88 bonifico del 31-12-2024 ANTICIPO rata auto ON € 385,80 bonifico del 23-03-2025 ANTICIPO passaggio di proprietà ON € 680,00 (500 € per I30 sempre pagati da ) Pt_1
ANTICIPO per protesto bancario € 1.000,00 bonifico del 05-02-2025 Mezza rata mutuo non pagata - gennaio € 500,00 Mezza rata mutuo non pagata - febbraio € 500,00 Mezza rata mutuo non pagata - marzo € 500,00 Mantenimento non pagato - aprile € 400,00 per un totale da rimborsare alla sig.ra pari a EURO 22.837,13 Pt_1 A detto importo deve aggiungersi la quota di pertoccanza pari al 50% delle seguenti spese anticipate dalla sig.ra per Pt_1
i figli: MENSA ARRETRATA pagata con piano di rientro (100€/mese) 400,00 TA MA - Musicale Teatro La Scala 20,00 pagoPA 28-01-2025 TA MA - Torino / Reggia di Venaria 46,00 pagoPA 17-03-2025 ASSICURAZIONE e - MA 15,00 pagoPA 14-10-2024 Controparte_2
ASSICURAZIONE e - 15,00 pagoPA 14-10-2024 Controparte_2 Per_1
TOTALE EURO 496,00 x 50% --> EURO 248,00 Il tutto per un totale complessivo di Euro 23.085,13 La sig. si riconosce debitrice del sig. del 50% delle spese di seguito descritte per le necessità familiari: Pt_1 CP_1
Pagamento TARI ed IMU della ex casa familiare Pagamento finanziamento impianto fotovoltaico Il tutto come da ricevute fornite per un totale di euro 661,51X50%=330,755 Somma che il sig. intende compensare parzialmente con quanto dovuto alla sig.ra impegnandosi ed CP_1 Pt_1 obbligandosi a rimborsare alla sig.ra il residuo dovuto alla medesima, ovvero 22.754,38 euro, con le modalità Pt_1 di seguito precisate: il sig. accetta, acconsente e dispone che l'intero prezzo di vendita dell'immobile sito in CP_1
Romagnano Sesia via Gramsci 15 sia versato dagli acquirenti su conto intestato alla sola sig.ra la quale, estinto il Pt_1 finanziamento contratto per l'installazione dell'impianto fotovoltaico pari ad Euro 7.211,84, pagate le rate di mutuo con scadenza nei mesi intercorrenti tra la firma del preliminare e la sottoscrizione del rogito di vendita, estinto il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa già familiare e saldate le spese necessarie a perfezionare il trasferimento immobiliare, tratterrà per sé la differenza sino all'ammontare di Euro 22.754,38. Qualora, pagate tutte le spese suddette, la quota residua del prezzo di vendita di del sig. sia inferiore ad Euro 22.754,38, egli si impegna a Parte_2 CP_1 corrispondere alla sig.ra la differenza ancora dovuta mediante pagamento rateale di Euro 100,00 mensili con Pt_1 decorrenza dal mese di settembre 2025, scadenti il giorno 15 di ogni mese, sino ad estinzione dell'intero importo dovuto. Il sig. si riserva di verificare l'esistenza di altre somme pagate o da pagarsi per IMU e Tari dell'ex casa familiare. CP_1
Il 50% di tali somme, dovuto dalla sig.ra , sarà compensato parzialmente con il credito dalla stessa vantato. Pt_1
- I beni mobili e gli arredi presenti nella casa già familiare saranno così divisi tra i ricorrenti: il sig. prenderà i CP_1 mobili della cucina comprensivi di lavello e fornello il settimanale della camera da letto e la pergola nuova;
la sig.ra Pt_1 prenderà i restanti elettrodomestici, i condizionatori, i mobili della camera da letto matrimoniale e della sala, la cameretta e i materassi dei minori.
- A titolo di contributo al mantenimento per i figli minori, il signor corrisponderà alla sig.ra entro il giorno CP_1 Pt_1
15 di ogni mese, la somma di Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio e così complessivamente Euro 400,00 che inizierà a corrispondere da maggio 2025. L'importo sarà rivalutato di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT. Il sig. corrisponderà altresì il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive, secondo CP_1 quanto disposto dal “Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli” stipulato presso il Tribunale di Vercelli il 21-12-2018, che i ricorrenti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
- L'assegno unico per il nucleo familiare sarà interamente percepito dalla sig.ra , mentre eventuali detrazioni relative Pt_1 alle spese sostenute per i figli saranno usufruite da ciascun genitore nella medesima percentuale di partecipazione alla spesa. Il sig. si impegna quindi a comunicare immediatamente ai competenti Enti tale accordo, revocando la richiesta del CP_1
50% di Assegno Unico affinché si perfezioni l'erogazione integrale in capo alla sig.ra . Pt_1
- i ricorrenti si impegnano a dare attuazione alle sopra esposte condizioni sin dal momento di sottoscrizione del presente ricorso.”
Per il PM.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 CP_1 sono nati i figli MA (16-09-2011) e (18-04-2017), entrambi minorenni, riconosciuti da Per_1 entrambi i genitori.
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 31/10/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici, nonché gli ulteriori accordi diretti a regolare i loro rapporti patrimoniali riportati in epigrafe. Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta. Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi dei minori. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_1 CP_1
1. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole minorenne all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e provvede in conformità ad esse;
2. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 6/11/2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST Dott.ssa Maria Amoruso